T.A.R. LAZIO
SEDE DI ROMA

(GU Parte Seconda n.17 del 9-2-2010)

 
                   NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI 
 

  Con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per  il  Lazio  -
Roma,  recante  N.R.G.  9067/09,  la   sig.ra   FALCO   FRANCESCHINA,
rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Maria  Caianiello,  dom.ta
in Roma alla Via A. Doria, 79 presso l'avv.  Stefano  Caianiello,  ha
impugnato, previa sospensione: 1) la graduatoria ad  esaurimento  del
personale docente ed educativo per il  conferimento  di  incarichi  a
tempo determinato ed indeterminato per gli anni scolastici 2009/2011,
approvata  con  Decreto   del   Dirigente   dell'Ufficio   Scolastico
Provinciale  di  Napoli,  pubblicata  il   31.7.09   e   piu'   volte
rettificata, nella parte in cui  non  riconosce  alla  ricorrente  lo
spostamento del punteggio di servizio, gia' dichiarato e valutato  in
una classe di concorso,  in  altra  classe  di  concorso  in  cui  e'
ugualmente  abilitata   e   per   la   quale,   in   data   anteriore
all'aggiornamento delle graduatorie per gli anni scolastici 2007/2008
e 2008/2009, ha egualmente prestato  servizio;  2)  ogni  altro  atto
connesso, consequenziale,  presupponente  e/o  presupposto,  comunque
lesivo  dei  suoi  interessi,  che  abbia  determinato   il   mancato
spostamento del punteggio di servizio, gia' dichiarato e valutato  in
una classe di concorso,  in  altra  classe  di  concorso  in  cui  e'
ugualmente  abilitata   e   per   la   quale,   in   data   anteriore
all'aggiornamento delle graduatorie per gli anni scolastici 2007/2008
e 2008/2009, ha egualmente  prestato  servizio;  3)  il  Decreto  del
Ministro dell'Istruzione, dell'Universita'  e  della  Ricerca  n.  42
dell'8.4.09, pubblicato il successivo 10.4.09, ove, all'art. 1  comma
7, prescrive espressamente che:  "al  punteggio  gia'  posseduto  dai
candidati, si aggiunge quello relativo  ai  nuovi  titoli  conseguiti
successivamente al 19 aprile 2007  -  termine  per  la  presentazione
delle domande di partecipazione alla procedura di integrazione  delle
graduatorie ad esaurimento, indetta ai sensi del Decreto Direttoriale
16  marzo  2007-  ed  entro  la  data  di  scadenza  del  termine  di
presentazione delle domande, ovvero a quelli gia' posseduti,  ma  non
presentati entro la suddetta data del 19 aprile 2007", nella parte in
cui possa essere  interpretato  nel  senso  di  non  consentire  alla
ricorrente lo spostamento, in altra classe di concorso, del  servizio
maturato in data precedente al 16 aprile 2007 e  gia'  dichiarato.  I
motivi di ricorso sono: Violazione del vincolo conformativo  nascente
dalla sentenza del Tar Lazio Roma n. 3062/2009. nullita' ex  art.  21
septies, comma 1, della L. n. 241 / 1990, poiche' in senso favorevole
alla ricorrente si e' gia' espresso il  Tar  Lazio  Roma;  Violazione
dell'art. 97 cost. Violazione  dell'art.1  comma  605  legge  296/06.
Violazione della legge  124/99.  Violazione  ed  errata  applicazione
della  nota  n.  30  allegata  al  modello   1   della   Domanda   di
aggiornamento, poiche'  il  punteggio  negato  alla  ricorrente  puo'
essere  invece  richiesto  nel  modello  allegato  alla  domanda   di
partecipazione. A seguito della Camera di Consiglio  del  3  dicembre
2009, il Tar adito, Sezione III bis, con  ordinanza  n.  5625/09,  ha
ordinato di integrare il contraddittorio nei confronti  dei  soggetti
indicati  in  motivazione,  anche  per  pubblici  proclami,  fissando
l'udienza la nuova Camera di Consiglio  per  il  giorno  18  febbraio
2010.Tale notifica e' diretta ai soggetti inseriti nella  graduatoria
impugnata e in particolare a coloro che sarebbero  posposti  rispetto
alla  ricorrente,  una  volta  ottenuto  l'annullamento  degli   atti
impugnati.Tutti i soggetti interessati possono pertanto  costituirsi,
nelle forme di legge, presso il TAR Lazio - Roma per la  udienza  del
18 febbraio 2010. 
    Napoli, li' 12 gennaio 2010 

                   Avv. Francesco Maria Caianiello 

 
T10ABA1411
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