TAR CAMPANIA
NAPOLI

(GU Parte Seconda n.22 del 20-2-2010)

 
                   NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI 
 

  Ricorre il prof. Tessitore Antonio nato a  Villa  Literno  (CE)  il
29.08.1969 ed ivi residente alla via Torano n.  21,  rappresentato  e
difeso, giusta mandato a margine, dall'avv. Pasquale Marotta, con  il
quale elett.te domicilia in  Napoli  presso  la  segreteria  del  TAR
adito, CONTRO Il Ministero dell'Istruzione dell'Universita'  e  della
Ricerca;   Ufficio   Scolastico   Provinciale    di    Napoli;    per
l'annullamento,  previa  sospensione   e/o   emanazione   di   misure
cautelari: a) del decreto prot. n. 3062, del 31/07/2009, dell'Ufficio
Scolastico Prov.le di Napoli, di pubblicazione delle  graduatorie  ad
esaurimento, terza fascia, classe di concorso A033,  nella  parte  in
cui  non  viene  riconosciuta,  al  ricorrente,  la  valutazione  del
servizio  militare  di  leva;  b)  della  relativa   graduatoria   ad
esaurimento, nei limiti di cui sopra; c) del Decreto Ministeriale  n.
42/2009, nella parte in cui, all'art. 3, comma 5, stabilisce che  "il
servizio militare di leva ed i  servizi  sostitutivi  assimilati  per
legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina". FATTO Il
ricorrente e' docente abilitato per la classe di concorso A033.  Egli
ha  presentato  domanda  di  aggiornamento   nelle   graduatorie   ad
esaurimento della Provincia di Napoli, per il personale docente,  per
il biennio 2009/2011. In tale domanda, egli ha  dichiarato  anche  il
servizio  militare  di  leva  prestato.  Tuttavia,  a  seguito  della
pubblicazione della graduatoria ad esaurimento,  classe  di  concorso
A033, il ricorrente ha constatato la mancata valutazione del servizio
militare di leva.  Ha  presentato,  quindi,  ricorso  presso  il  TAR
Campania - Napoli, ove ha assunto il numero di R.G. 5914/2009, ed  e'
stato assegnato alla Sezione Ottava. Ha dedotto le seguenti  censure:
1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE N. 958/86;  VIOLAZIONE
DEGLI ARTT. 3 E 97 COST COST.; ECCESSO DI POTERE  PER  DISPARITA'  DI
TRATTAMENTO, MANIFESTA  INGIUSTIZIA  E  ILLOGICITA';  VIOLAZIONE  DEL
PRINCIPIO DELLA GERARCHIA DELLE FONTI. Con  Ord.za  n.  172/2010,  la
predetta   Sezione   Ottava   ha    disposto    l'integrazione    del
contraddittorio mediante la notifica per pubblici proclami. 

                        Avv. Pasquale Marotta 

 
T10ABA1771
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