Notifica per pubblici proclami ai 6080 soggetti elencati nella graduatoria relativa alla procedura selettiva di cui al D.M. n.1996 del 28.4.2008 del Ministero dell'Interno-Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile Ricorso al TAR Lazio-I Sezione Bis-R.G.n.8788 del 2009-,l'ing.Mario Iandolo per m.a m. rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Barra e Domenico Barra,con domicilio eletto in Roma alla Via Eudo Giulio n.47/B/18 presso il signor Giuseppe Mazzitelli contro il Ministero dell'Interno,in persona del Ministro p.t.,difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato,domiciliato in Roma alla Via dei Portoghesi n.12 e nei confronti di Alfredo Spagnuolo,residente in Avellino alla Piazza Palazzo n.12,non costituito,per l' annullamento,previa sospensione dell'efficacia,"del provvedimento del 31 luglio 2009, partecipato con nota prot.n.165 pervenuta il successivo 11 agosto 2009,con il quale il Capo del Dipartimento dei Vigili Fuoco del Soccorso pubblico aveva decretato l' esclusione dalla procedura selettiva per titoli ed accertamento dell'idoneita' motoria per la copertura dei posti nei limiti stabiliti dall'art.1,comma 519 della legge n.296/2006,nella qualifica di Vigile del Fuoco,di tutti gli atti connessi,preparatori ed esecutivi tra cui le operazioni e il parere della Commissione Medica,nonche' di ogni altro atto e provvedimento".- Fatto -A seguito della pubblicazione del D.M.n.3747 del 27 agosto 2007,G.U.-IV Serie Speciale Concorsi ed Esami-n.72 dell'11.9.2007,col quale era stata indetta la procedura selettiva,per titoli ed accertamento dell'idoneita' motoria, per la copertura di posti,nei limiti stabiliti dall'art.1,comma 519 della legge n.296/2006,nella qualifica di vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l'ing.Mario Iandolo,superate le prove di accertamento del mantenimento dell'idoneita' motoria,venne sottoposto agli accertamenti dei requisiti di idoneita' psicofisica ed attitudinale.Vennero prodotti i documenti richiesti,tra cui la prescrizione dell' 1.6.2009,con la quale il dr.Mario Guarino aveva,in quell'unica circostanza,disposto l'assunzione di Gardenale per quattro giorni.Conseguentemente dagli accertamenti risulto' dall'esame ematico"la BT pari a 2,43 mg/dL"e dall'esame delle urine prelevate la presenza di fenobarbital.Di poi il provvedimento di esclusione,impugnato per i seguenti motivi di - diritto - Erronea interpretazione e falsa applicazione dell'art.1,comma 2 allegato B punti 3,4 e 13 del decreto Ministeriale 11 marzo 2008 n.78.Violazione delle normative regolanti l'espletamento delle procedure concorsuali.Eccesso di potere per contraddittorieta',anche con precedenti e consolidate determinazioni della stessa Amministrazione,illogicita' manifesta e travisamento.Difetto nonche' insufficiente e contraddittoria motivazione.Per quanto riguarda la rilevata mancanza dei requisiti di cui all'art.1 c.2 allegato b)punto 13,non viene data alcuna ulteriore specificazione,per cui potrebbe farsi riferimento all'eccesso di bilirubinemia.La stessa situazione,pero', era stata gia' riscontrata dall'Amministrazione negli accertamenti del settembre 2002,del dicembre 2004,del dicembre 2006,del maggio 2009.Dunque,la assunta mancanza di esenzione-D.M.n.78/2008 art.1 c.2 allegato b punto 13-da "patologie",se riferito all'eccesso di bilirubinemia,oltre che per il fatto che rientra nella sindrome di Gilbert,condizione clinica assolutamente normale e non invalidante,si pone in evidente contrasto con le precedenti valutazioni di idoneita' risultanti dagli accertamenti intervenuti il 2002,il 2004,il 2006 e il 2009.Il dato di fatto della presenza del Fenobarbital nelle urine del ricorrente alla data del 9.6.2009 non e' confutabile ma e' chiarito e spiegato dall' imposizione relativa all'assunzione del Gardenale contenuta nella prescrizione dell' 1.6.2009,regolarmente prodotta alla Commissione e,quindi,integrata dal certificato del 9 giugno 2009.Da questo profilo emerge anche il palese vizio di motivazione insufficiente e contraddittoria.In definitiva il giudizio di non idoneita' in capo al ricorrente e' stato motivato attraverso il semplice richiamo all'art.1 comma 2 allegato b punti 3,4 e 13 con la indicazione unicamente della sostanza riscontrata,senza tener conto,pur avendolo richiamato,del contenuto del certificato del 1°giugno 2009,ne' tantomeno le ragioni per le quali eventualmente la documentazione versata non avesse valenza tale da modificare il giudizio negativo in relazione all'accertamento della sostanza riscontrata nelle urine.Del resto dai successivi accertamenti disposti dalla stessa Amministrazione, la Commissione Medico-Ospedaliera Interforze del Dipartimento Militare di Medicina Legale di Caserta con verbale del 2.12.2009 ha giudicato idoneo al servizio il deducente.Istanza di sospensione.Piu' che il fumus appare di solare evidenza la fondatezza dei motivi documentalmente comprovati,che precedono.Si chiede,pertanto,a codesto On.le TAR voglia disporre l'ammissione del signor Mario Iandolo al Corso di Formazione ovvero adottare ogni altro provvedimento che appaia piu' idoneo interinalmente ad assicurare gli effetti della decisione di merito.L'urgenza di tutela discende dalla circostanza che e' imminente la conclusione del procedimento concorsuale e quindi l' inizio del corso di formazione.Istanza istruttoria.Qualora codesto On.le TAR dovesse ritenerlo utile,vorra' disporre una CTU medica al fine di accertare la presenza del Fenobarbital nelle urine del ricorrente o disporre gli esami di laboratorio inerenti. P.Q.M. si conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso e della richiesta di sospensiva. Con ogni conseguenziale statuizione e con favore delle spese e competenze di giudizio. Allegati come da foliario.Avellino-Roma,li 22 ottobre 2009.F.to avv. Domenico Barra F.to avv.Antonio Barra.A seguito di discussione della richiesta cautelare,con ordinanza n.284 del 17/18.2.2010,l'Ecc.mo TAR ordino' al ricorrente di provvedere all'integrazione del contraddittorio processuale con notifica per pubblici proclami attraverso inserzione nel debito Foglio,nel termine di sessanta giorni,"a)di un sunto del ricorso e delle relative conclusioni;b)degli estremi della presente decisione con l'indicazione nominativa degli interessati che si aggiungono a quello evocato in giudizio,che devono ritenersi contraddittori necessari".Con istanza del 10.3.2010,il ricorrente rappresento' le difficolta' di dare esecuzione nei termini di cui alla ordinanza n.284 del 18.2.2010, chiedendo la modifica delle disposizioni stesse.All'udienza del 31 marzo 2010,con la ordinanza n.578/2010 di pari data,la stessa Ecc.ma I Sezione Bis del TAR Lazio ha cosi' provveduto"Il Collegio,ritenuto di poter accogliere l'istanza avanzata dalla parte ricorrente,fermo restando per il resto quanto stabilito con ordinanza del 17/18.2.2010, quanto alle modalita' di integrazione del contraddittorio processuale,ritiene che ricorrono i presupposti per autorizzare la notifica per pubblici proclami attraverso inserzione nel debito Foglio;a)di un sunto del ricorso e delle relative conclusioni;b)degli estremi della presente ordinanza e dell'ordinanza del 17/18.2.2010,senza indicazione nominativa degli interessati,facendo riferimento ai 6.080 soggetti elencati nella graduatoria relativa alla procedura selettiva di cui al D.M.28 aprile 2008 n.1996 del Ministero dell'Interno-Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile.A tali incombenti la parte ricorrente dovra' provvedere nel termine perentorio di giorni sessanta decorrente dalla data della notificazione ovvero,se anteriore,della comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, ulteriormente provvedendo,entro l'ulteriore termine perentorio di giorni trenta dal completamento delle anzidette formalita' di notificazione,al deposito della documentazione attestante il rispetto dell'incombente in questione.Conseguentemente,la delibazione del ricorso va differita all'intervenuto espletamento degli indicati incombenti,(preordinati al completamento del contraddittorio processuale con riferimento alle parti necessarie del presente giudizio)...ordina alla parte ricorrente di provvedere all'integrazione del contraddittorio processuale secondo le modalita' e termini sopra indicati,rinviando all'udienza in camera di consiglio del 9.6.2010.Cosi' deciso in Roma nella camera di Consiglio del giorno 31/03/2010 con l'intervento dei Magistrati:Elia Orciuolo,Presidente;Giuseppe Rotondo,Consigliere;Roberto Proietti, Consigliere,Estensore Il Richiedente Avv. Antonio Barra T10ABA5140