Avviso di cessione di crediti pro soluto e in blocco ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della legge 30 aprile 1999, n. 130 (Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti e sulle obbligazioni bancarie garantite) (la "Legge 130") e dell'articolo 58 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (il "Testo Unico Bancario"), unitamente alla informativa ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs 196/2003 (il "Codice della Privacy") e del provvedimento dell'Autorita' Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007. Marche Covered Bond S.r.l. (il "Garante") comunica che in data 31 maggio 2010 ha sottoscritto con Banca delle Marche S.p.A. ("Banca delle Marche"), un contratto quadro di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi del combinato disposto degli articoli 1, 4 e 7-bis della Legge 130 (il "Contratto Quadro di Cessione"). Ai sensi del Contratto Quadro di Cessione, il Garante ha acquistato pro soluto e in blocco da Banca delle Marche, con efficacia economica dal 1 maggio 2010 (incluso) tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, e ogni altra somma dovuta in base al relativo contratto, alle successive modifiche o integrazioni o a ogni altro accordo connesso) derivanti da contratti di mutuo garantiti da ipoteca volontaria su beni immobili residenziali e commerciali stipulati da Banca delle Marche con i relativi mutuatari (i "Contratti di Mutuo") e che alla data del 1 maggio 2010 (la "Data di Valutazione") soddisfacevano i seguenti criteri cumulativi (i "Crediti"): CRITERI COMUNI 1. (i) il cui rapporto fra l'importo capitale residuo del relativo Mutuo Ipotecario sommato al capitale residuo di ogni altro precedente mutuo garantito da ipoteca sul medesimo bene immobile non sia superiore all'80% del valore dell'immobile, in conformita' alle disposizioni del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze numero 310 del 14 dicembre 2006, come da comunicazione inviata al Debitore da Banca delle Marche e che siano garantiti da ipoteca su immobili residenziali utilizzati, destinati ad essere utilizzati, dati in locazione o destinati ad essere dati in locazione dal proprietario o (ii) il cui rapporto fra l'importo capitale residuo del relativo Mutuo Ipotecario sommato al capitale residuo di ogni altro precedente mutuo garantito da ipoteca sul medesimo bene immobile non sia superiore al 60% del valore dell'immobile, in conformita' alle disposizioni del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze numero 310 del 14 dicembre 2006, come da comunicazione inviata al Debitore da Banca delle Marche e che siano destinati a uffici, al commercio o ad altre attivita' produttive; 2. che non siano stati erogati ai sensi di qualsiasi legge o normativa che preveda contributi di terzi o agevolazioni in conto capitale o in conto interessi (mutui agevolati); 3. che non siano stati erogati ad enti pubblici, enti ecclesiastici, o a consorzi pubblici; 4. che non siano mutui agrari ai sensi degli articoli 43, 44 e 45 del decreto legislativo numero 385 del 1 settembre 1993; 5. che siano garantiti da ipoteca costituita su beni immobili siti sul territorio della Repubblica Italiana; 6. che siano garantiti da ipoteca di primo grado economico, intendendosi per tale (i) un'ipoteca di primo grado ovvero (ii) (A) un'ipoteca di secondo o successivo grado rispetto alla quale il creditore garantito da ognuna delle ipoteche di grado superiore sia Banca delle Marche S.p.A. e rispetto alla quale le obbligazioni garantite dalle ipoteche di grado superiore a questa ipoteca di secondo o successivo grado sono state interamente soddisfatte, o (B) un'ipoteca di secondo o successivo grado rispetto alla quale le obbligazioni garantite dalle ipoteche di grado superiore a questa ipoteca di secondo o successivo grado sono state interamente soddisfatte e il relativo creditore ha prestato formalmente il consenso alla cancellazione dell'ipoteca di grado precedente, o (C) un'ipoteca di secondo o successivo grado rispetto alla quale il creditore garantito da ognuna delle ipoteche di grado superiore a questa ipoteca di secondo o successivo grado sia Banca delle Marche S.p.A. (anche se le obbligazioni garantite dalla ipoteca di grado superiore non sono state interamente soddisfatte) e i crediti garantiti da ognuna delle ipoteche di grado superiore derivino da contratti di mutuo che siano anch'essi oggetto di cessione ovvero siano gia' inclusi nel Cover Pool e siano stati erogati al medesimo soggetto. 7. rispetto ai quali il periodo di consolidamento applicabile alla relativa ipoteca sia interamente decorso e la relativa ipoteca non sia soggetta ad azione revocatoria ai sensi dell'articolo 67 del Regio Decreto numero 267 del 16 marzo 1942 ovvero dell'articolo 39, comma quarto del decreto legislativo numero 385 del 1 settembre 1993; 8. che siano stati interamente erogati e rispetto ai quali non sussistano obblighi o possibilita' di ulteriori erogazioni; 9. in relazione ai quali almeno una rata comprensiva di quota capitale e interessi sia stata pagata (i.e. mutui che non sono in fase di pre-ammortamento); 10. in relazione ai quali non sussista alcuna rata non pagata da piu' di trentuno giorni dalla relativa ultima data di pagamento; 11. che siano disciplinati dalla legge italiana; 12. che non siano stati erogati a dipendenti o amministratori di Banca delle Marche S.p.A. o delle sue controllate facenti parte del Gruppo Bancario Banca delle Marche (inclusi anche i mutui erogati a due o piu' persone fisiche, una delle quali era dipendente o amministratore di Banca delle Marche S.p.A. o delle sue controllate facenti parte del Gruppo Bancario Banca delle Marche); 13. che siano denominati in Euro (o erogati con differente valuta e successivamente denominati in Euro); 14. che derivino da Contratti di Mutuo in relazione ai quali Banca delle Marche sia l'unico soggetto mutuante ovvero da Contratti di Mutuo originariamente stipulati con Mediocredito Fondiario Centroitalia S.p.A. e, a partire dal 30 giugno 2003, divenuti di titolarita' di Banca delle Marche per effetto di fusione per incorporazione del suddetto istituto in Banca delle Marche; 15. che non derivino da contratti stipulati da un gruppo di banche organizzate "in pool" ovvero siano stati oggetto di sindacazione; 16. che non derivino da Contratti di Mutuo i cui importi siano stati erogati utilizzando fondi di soggetti terzi; 17. che non derivino da Contratti di Mutuo il cui relativo Debitore sia altresi' debitore nei confronti di altre banche o intermediari finanziari e i cui relativi crediti siano classificati da parte di tali banche o intermediari come crediti "in sofferenza" e segnalati alla Centrale Rischi. CRITERI SPECIFICI 1. che non abbiano le caratteristiche di cui al criterio comune 1), punto (ii) e al criterio comune 6), lettera (C); 2. che non siano stati oggetto di rinegoziazione con il relativo mutuatario ai sensi del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93 (Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie), convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, e della Convenzione sottoscritta tra l'Associazione Bancaria Italiana e il Ministero dell'Economia e delle Finanze il 20 giugno 2008 in attuazione dell'articolo 3 del suddetto decreto; 3. che derivino da Contratti di Mutuo appartenenti alle seguenti categorie: FONCASnumero, FONCS0numero, FONEDInumero; FONINInumero, FONINSnumero, FONOR0numero, FONORDnumero, IPOCASnumero, IPOCS0numero, IPOINInumero, IPOOR0numero, IPOORDnumero, MFCFONnumero, MFCANTnumero, C3FCASnumero, C3FCS0numero, C3FEDInumero, C3FIN0numero, C3FINInumero, C3FINSnumero, C3FOR0numero, C3FORDnumero, C3ICASnumero, C3IINInumero, C3IOR0numero, C3IORDnumero, C3MFONnumero come riportato (i) nella voce "finanziamento" dell'ultima quietanza di pagamento; o (ii) nell'ultimo bollettino MAV; o (iii) nella documentazione annuale inviata ai sensi della normativa sulla trasparenza; 4. che prevedano il pagamento da parte del Debitore di rate mensili, trimestrali, semestrali o annuali; 5. il cui relativo Debitore rientri in una delle seguenti categorie di Settore Attivita' Economica (SAE), secondo i criteri di classificazione definiti dalla Banca d'Italia con circolare n. 140 dell'11 febbraio 1991, come successivamente modificata e integrata (Istruzioni relative alla classificazione della clientela per settori e gruppi di attivita' economica): 600 (famiglie/famiglie consumatrici), 614 (famiglie produttrici/artigiani), 615 (famiglie produttrici/altre famiglie produttrici); 6. il cui relativo Debitore sia residente in Italia; 7. che derivino da Contratti di Mutuo erogati dopo il 1 gennaio 1999 (escluso) e prima del 31 dicembre 2009 (incluso); 8. che derivino da Contratti di Mutuo il cui debito residuo in linea capitale non sia inferiore a Euro 10.000 (diecimila); 9. che non derivino da Contratti di Mutuo il cui relativo Debitore benefici della sospensione del pagamento delle rate, sia nella componente in conto capitale sia nella componente in conto interessi, concessa ai sensi del relativo Contratto di Mutuo e / o di un qualsiasi protocollo, convenzione, intesa o altro simile provvedimento a cui Banca delle Marche abbia aderito; 10. che non derivino da Contratti di Mutuo erogati ai sensi della legge 18 dicembre 1986, n. 891 (Disposizioni per l'acquisto da parte dei lavoratori dipendenti della prima casa di abitazione nelle aree ad alta tensione abitativa) (c.d. legge Goria); 11. che non derivino da Contratti di Mutuo il cui relativo Debitore abbia, altresi', stipulato uno o piu' contratti di mutuo con Banca delle Marche, nel caso in cui i crediti derivanti da tali ulteriori contratti di mutuo non siano integralmente rimborsati e siano stati ceduti da Banca delle Marche a una delle seguenti societa': (i) Marche Mutui Societa' per la Cartolarizzazione S.r.l. (giusto avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 15 del 20 gennaio 2003); o (ii) Marche Mutui 2 Societa' per la cartolarizzazione a r.l. (giusto avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte II, n. 234 del 7 ottobre 2006, e iscritto nel Registro delle Imprese di Roma il 2 ottobre 2006); o (iii) Marche Mutui 4 S.r.l. (giusto avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Parte II, n. 76 del 4 luglio 2009 e iscritto nel Registro delle Imprese di Treviso il 17 luglio 2009, nel contesto di operazioni di cartolarizzazione realizzate ai sensi della legge n. 130 del 30 aprile 1999; 12. che non derivino da due o piu' contratti di mutuo stipulati da uno stesso debitore con un unico atto e garantiti dalla medesima ipoteca e che, di conseguenza, non siano contraddistinti dai seguenti numeri di Filiale e di Rapporto: 88 335031000; 88 335038000; 18 314295000; 18 315958000; 119 412898000; 119 412899000; 80 605382004; 80 605382005; 114 628181001; 114 628181002; 210 230742000; 210 230743000; 106 270149000; 106 270150000; 80 615870078; 80 615875029; 27 375728000; 27 375729000; 27 375730000; 80 421952000; 80 421951000. 13. che non derivino da contratti di mutuo in relazione ai quali, alla relativa data di erogazione, il rapporto fra ammontare erogato ai sensi del relativo mutuo sommato all'ammontare erogato di ogni altro mutuo garantito da ipoteca sul medesimo bene immobile fosse superiore al 100%. e che, di conseguenza, non siano contraddistinti dai seguenti numeri di Filiale e di Rapporto: 2 154995000; 2 304720000; 6 182099000; 19 61342001; 30 403804000; 33 64551000; 42 69412000; 42 549890007; 42 632492003; 43 189114000; 45 61532000; 49 261165000; 53 74202000; 64 62005000; 64 66808000; 64 68594000; 72 273640000; 72 273654000; 72 310703000; 72 630665014; 101 157590000; 113 126464000; 120 134028000; 124 73031000; 129 73019000; 129 169103000; 136 579940003; 136 579940005; 212 71873000; 213 214033000; 219 69420000: 228 409943000; 240 154682000; 256 331857000; 256 569483027; 256 569483029; 256 569483038; 260 220310000; 288 579940001; 291 62559001; 296 127806000; 305 140740000; 305 291460000; 306 97481000; 308 127332000; 308 318045000; 319 150758000; 345 154538000; 357 84174000; 361 97018000. A titolo esemplificativo, i Crediti comprendono (i) tutti i crediti per rimborso delle rate in conto capitale dovute e non pagate alla Data di Valutazione (inclusa); (ii) tutti gli interessi, anche di mora, dovuti in relazione ai Contratti di Mutuo e non ancora incassati alla Data di Valutazione (inclusa); (iii) tutti gli interessi, anche di mora, dovuti in relazione ai Contratti di Mutuo a partire dalla Data di Valutazione; (iv) ogni altro importo dovuto in relazione ai Contratti di Mutuo Residenziale, alle Garanzie Accessorie e alle Polizze Assicurative. Sono espressamente esclusi dalla cessione soltanto i crediti relativi al rimborso da parte dei debitori delle spese accessorie relative al Contratto di Mutuo quali i premi assicurativi, le spese postali, le spese notarili e quelle per perizie relative ai beni immobili. Ai sensi del Contratto Quadro di Cessione sono altresi' trasferite al Garante, ai sensi dell'articolo 1263 del codice civile e senza bisogno di alcuna formalita' o annotazione, come previsto dal comma 3 dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario, richiamato dall'articolo 4 della Legge 130, tutte le garanzie, reali e personali, tutti i privilegi e le cause di prelazione che assistono i Crediti, ad esclusione soltanto delle "fideiussioni omnibus" e delle garanzie generiche rilasciate dal relativo debitore in relazione a una pluralita' di debiti esistenti nei confronti di Banca delle Marche. Il Garante ha conferito incarico a Banca delle Marche ai sensi della Legge 130 affinche' per suo conto, in qualita' di soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e pagamento ai sensi dell'articolo 2, commi 3(c) e 6 della Legge 130, proceda all'incasso e al recupero delle somme dovute in relazione ai Crediti. In forza di tale incarico, i debitori ceduti continueranno a pagare a Banca delle Marche ogni somma dovuta in relazione ai Crediti nelle forme previste dai relativi Contratti di Mutuo o in forza di legge, salvo eventuali diverse indicazioni che potranno essere fornite ai debitori ceduti dal Garante e/o da Banca delle Marche. Dell'eventuale cessazione di tale incarico verra' data notizia mediante comunicazione scritta ai debitori ceduti. I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a Marche Covered Bond S.r.l., presso la sede legale in Via Vittorio Alfieri, 1, Conegliano, Treviso, Fax: +39 0438 360 961 e/o a Banca delle Marche, Via Ghislieri 6, 60035 Jesi (Ancona) e, in particolare, presso ciascuna filiale che gestisce il rapporto di mutuo. Informativa ai sensi dell'art. 13 del Codice della Privacy La cessione dei Crediti da parte di Banca delle Marche al Garante, ai sensi e per gli effetti del Contratto Quadro di Cessione, unitamente alla cessione di ogni altro diritto, garanzia (con le esclusioni sopra individuate) e titolo in relazione a tali Crediti, ha comportato il necessario trasferimento al Garante dei dati personali relativi ai debitori ceduti ed ai rispettivi garanti (i "Dati Personali") contenuti in documenti ed evidenze informatiche connesse ai Crediti. Il Garante e' dunque tenuta a fornire ai debitori ceduti, ai rispettivi garanti, ai loro successori ed aventi causa l'informativa di cui all'art. 13 del Codice della Privacy. Il Garante, in qualita' di titolare del trattamento, nonche' Banca delle Marche, nominata dal Garante quale responsabile del trattamento, tratteranno i Dati Personali cosi' acquisiti nel rispetto del Codice della Privacy. In particolare, il Garante trattera' i Dati Personali per finalita' strettamente connesse e strumentali alla gestione del portafoglio di Crediti (ad es. effettuazione di servizi di calcolo e di reportistica in merito agli incassi su base aggregata dei crediti oggetto della cessione), ovvero alla valutazione ed analisi dei Crediti e, piu' in generale, per la realizzazione di un programma di emissione di obbligazioni bancarie garantite ai sensi dell'Articolo 7-bis della Legge 130. Il Garante, inoltre, trattera' i Dati Personali nell'ambito delle attivita' legate al perseguimento dell'oggetto sociale e per finalita' strettamente legate all'adempimento ad obblighi di legge, regolamenti e normativa comunitaria ovvero a disposizioni impartite da organi di vigilanza e controllo e da Autorita' a cio' legittimate dalla legge. L'acquisizione dei dati e' obbligatoria per realizzare il programma di emissione di obbligazioni bancarie garantite, che in assenza sarebbero precluse. Il Garante precisa, inoltre, che, in virtu' di accordi intercorsi tra le parti, la documentazione relativa ai singoli Crediti Ipotecari non e' stata trasferita materialmente al Garante, ma e' rimasta presso Banca delle Marche, che continuera' a svolgere le attivita' di gestione, amministrazione, incasso ed eventuale recupero dei Crediti Ipotecari oggetto di cessione. In relazione alle finalita' indicate, il trattamento dei Dati Personali avverra' mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalita' stesse e in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati Personali. Per le finalita' di cui sopra, i Dati Personali potranno essere comunicati, a titolo esemplificativo, a societa', associazioni o studi professionali che prestano attivita' di assistenza o consulenza in materia legale alla Banca delle Marche e al Garante, a societa' controllate e societa' collegate a queste, nonche' a societa' di recupero crediti. Pertanto le persone fisiche appartenenti a tali associazioni, societa' e studi professionali potranno venire a conoscenza dei Dati Personali in qualita' di incaricati del trattamento e nell'ambito e nei limiti delle mansioni assegnate loro. L'art. 7 del Codice della Privacy attribuisce a ciascun interessato specifici diritti tra cui il diritto di chiedere di verificare i dati personali che li riguardano e, eventualmente, correggerli o cancellarli oppure opporsi ad un loro particolare utilizzo, ed esercitare gli altri diritti previsti dal Codice della Privacy. I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione e per esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del Codice della Privacy a Marche Covered Bond S.r.l. , presso la sede legale in Via Vittorio Alfieri, 1, Conegliano, Treviso, Fax: +39 0438 360 961 e/o a Banca delle Marche, Via Ghislieri 6, 60035 Jesi (Ancona) e, in particolare, presso ciascuna filiale che gestisce il rapporto di mutuo. Conegliano, 4 giugno 2010 MARCHE COVERED BOND S.r.l. L'Amministratore Unico: Barbara Marsura IG10137