MARCHE COVERED BOND S.R.L.

Iscritta al numero 41838
nell'Elenco Generale degli Intermediari Finanziari
tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell' articolo 106
del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385

Sede legale in Via Vittorio Alfieri 1, Conegliano, Treviso
Capitale sociale Euro 10.000 i.v.
Codice fiscale e iscrizione
al registro delle imprese 04333940262

BANCA DELLE MARCHE S.P.A.

Iscritta al numero 5236 5 all'Albo delle Banche
tenuto presso la Banca d'Italia ai sensi dell'art. 13
del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385

Sede legale in Via Menicucci, 4/6, 60121 Ancona, Italia
Capitale sociale Euro 552.661.882 i.v.
Codice fiscale e iscrizione al registro delle imprese
di Ancona numero 01377380421

(GU Parte Seconda n.67 del 8-6-2010)

Avviso di cessione di crediti pro soluto e in  blocco  ai  sensi  del
  combinato disposto degli articoli 1 e 4 della legge 30 aprile 1999,
  n. 130 (Disposizioni sulla cartolarizzazione dei  crediti  e  sulle
  obbligazioni bancarie garantite) (la "Legge 130")  e  dell'articolo
  58 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (il "Testo Unico Bancario"),
  unitamente alla informativa ai sensi  dell'articolo  13  del  D.Lgs
  196/2003  (il  "Codice  della   Privacy")   e   del   provvedimento
  dell'Autorita' Garante per la Protezione dei Dati Personali del  18
  gennaio 2007. 

  Marche Covered Bond S.r.l. (il "Garante") comunica che in  data  31
maggio 2010 ha sottoscritto con Banca  delle  Marche  S.p.A.  ("Banca
delle Marche"), un contratto quadro di cessione di crediti  pecuniari
individuabili  in  blocco  ai  sensi  del  combinato  disposto  degli
articoli 1, 4 e 7-bis  della  Legge  130  (il  "Contratto  Quadro  di
Cessione"). 
  Ai sensi del Contratto Quadro di Cessione, il Garante ha acquistato
pro soluto e in blocco da Banca delle Marche, con efficacia economica
dal 1 maggio 2010 (incluso) tutti i crediti (per capitale, interessi,
anche di mora,  e  ogni  altra  somma  dovuta  in  base  al  relativo
contratto, alle successive modifiche o integrazioni o  a  ogni  altro
accordo connesso)  derivanti  da  contratti  di  mutuo  garantiti  da
ipoteca  volontaria  su  beni  immobili  residenziali  e  commerciali
stipulati  da  Banca  delle  Marche  con  i  relativi  mutuatari   (i
"Contratti di Mutuo") e che alla data del 1 maggio 2010 (la "Data  di
Valutazione")  soddisfacevano  i  seguenti  criteri   cumulativi   (i
"Crediti"): 
CRITERI COMUNI 
  1. (i) il cui rapporto fra l'importo capitale residuo del  relativo
Mutuo Ipotecario sommato al capitale residuo di ogni altro precedente
mutuo garantito  da  ipoteca  sul  medesimo  bene  immobile  non  sia
superiore all'80%  del  valore  dell'immobile,  in  conformita'  alle
disposizioni del Decreto del Ministero dell'Economia e delle  Finanze
numero 310 del 14 dicembre 2006, come  da  comunicazione  inviata  al
Debitore da Banca delle Marche e che siano garantiti  da  ipoteca  su
immobili residenziali utilizzati,  destinati  ad  essere  utilizzati,
dati in locazione  o  destinati  ad  essere  dati  in  locazione  dal
proprietario o (ii) il cui rapporto fra  l'importo  capitale  residuo
del relativo Mutuo Ipotecario sommato al  capitale  residuo  di  ogni
altro  precedente  mutuo  garantito  da  ipoteca  sul  medesimo  bene
immobile non sia  superiore  al  60%  del  valore  dell'immobile,  in
conformita' alle disposizioni del Decreto del Ministero dell'Economia
e  delle  Finanze  numero  310  del  14  dicembre   2006,   come   da
comunicazione inviata al Debitore da Banca delle Marche e  che  siano
destinati a uffici, al commercio o ad altre attivita' produttive; 
  2. che non siano stati  erogati  ai  sensi  di  qualsiasi  legge  o
normativa che preveda contributi di terzi  o  agevolazioni  in  conto
capitale o in conto interessi (mutui agevolati); 
  3.  che  non  siano  stati   erogati   ad   enti   pubblici,   enti
ecclesiastici, o a consorzi pubblici; 
  4. che non siano mutui agrari ai sensi degli articoli 43, 44  e  45
del decreto legislativo numero 385 del 1 settembre 1993; 
  5. che siano garantiti da ipoteca costituita su beni immobili  siti
sul territorio della Repubblica Italiana; 
  6. che  siano  garantiti  da  ipoteca  di  primo  grado  economico,
intendendosi per tale (i) un'ipoteca di primo grado ovvero  (ii)  (A)
un'ipoteca di secondo o  successivo  grado  rispetto  alla  quale  il
creditore garantito da ognuna delle ipoteche di grado  superiore  sia
Banca delle Marche S.p.A.  e  rispetto  alla  quale  le  obbligazioni
garantite dalle ipoteche di  grado  superiore  a  questa  ipoteca  di
secondo o successivo grado sono state interamente soddisfatte, o  (B)
un'ipoteca di secondo o  successivo  grado  rispetto  alla  quale  le
obbligazioni garantite dalle ipoteche di  grado  superiore  a  questa
ipoteca  di  secondo  o  successivo  grado  sono  state   interamente
soddisfatte e  il  relativo  creditore  ha  prestato  formalmente  il
consenso alla cancellazione dell'ipoteca di grado precedente,  o  (C)
un'ipoteca di secondo o  successivo  grado  rispetto  alla  quale  il
creditore garantito da ognuna delle ipoteche  di  grado  superiore  a
questa ipoteca di secondo o successivo grado sia Banca  delle  Marche
S.p.A. (anche se le obbligazioni garantite  dalla  ipoteca  di  grado
superiore  non  sono  state  interamente  soddisfatte)  e  i  crediti
garantiti da ognuna delle ipoteche di  grado  superiore  derivino  da
contratti di mutuo che siano anch'essi  oggetto  di  cessione  ovvero
siano gia' inclusi nel Cover Pool e siano stati erogati  al  medesimo
soggetto. 
  7. rispetto ai quali il periodo di consolidamento applicabile  alla
relativa ipoteca sia interamente decorso e la  relativa  ipoteca  non
sia soggetta ad azione revocatoria  ai  sensi  dell'articolo  67  del
Regio Decreto numero 267 del 16 marzo 1942 ovvero  dell'articolo  39,
comma quarto del decreto legislativo numero 385 del 1 settembre 1993; 
  8. che siano stati interamente erogati  e  rispetto  ai  quali  non
sussistano obblighi o possibilita' di ulteriori erogazioni; 
  9. in relazione ai quali  almeno  una  rata  comprensiva  di  quota
capitale e interessi sia stata pagata (i.e. mutui  che  non  sono  in
fase di pre-ammortamento); 
  10. in relazione ai quali non sussista alcuna rata  non  pagata  da
piu' di trentuno giorni dalla relativa ultima data di pagamento; 
  11. che siano disciplinati dalla legge italiana; 
  12. che non siano stati erogati a dipendenti  o  amministratori  di
Banca delle Marche S.p.A. o delle sue controllate facenti  parte  del
Gruppo Bancario Banca delle Marche (inclusi anche i mutui  erogati  a
due o  piu'  persone  fisiche,  una  delle  quali  era  dipendente  o
amministratore di Banca delle Marche S.p.A. o delle  sue  controllate
facenti parte del Gruppo Bancario Banca delle Marche); 
  13. che siano denominati in Euro (o erogati con differente valuta e
successivamente denominati in Euro); 
  14. che derivino da Contratti di Mutuo in relazione ai quali  Banca
delle Marche sia l'unico soggetto mutuante  ovvero  da  Contratti  di
Mutuo   originariamente   stipulati   con   Mediocredito    Fondiario
Centroitalia S.p.A. e, a partire dal  30  giugno  2003,  divenuti  di
titolarita'  di  Banca  delle  Marche  per  effetto  di  fusione  per
incorporazione del suddetto istituto in Banca delle Marche; 
  15. che non derivino da contratti stipulati da un gruppo di  banche
organizzate "in pool" ovvero siano stati oggetto di sindacazione; 
  16. che non derivino da Contratti di  Mutuo  i  cui  importi  siano
stati erogati utilizzando fondi di soggetti terzi; 
  17. che non derivino da Contratti di Mutuo il cui relativo Debitore
sia altresi' debitore nei confronti di altre  banche  o  intermediari
finanziari e i cui relativi crediti siano classificati  da  parte  di
tali banche o intermediari come crediti "in sofferenza"  e  segnalati
alla Centrale Rischi. 
CRITERI SPECIFICI 
  1. che non abbiano le caratteristiche di cui al criterio comune 1),
punto (ii) e al criterio comune 6), lettera (C); 
  2. che non siano stati oggetto di rinegoziazione  con  il  relativo
mutuatario  ai  sensi  del  decreto  legge  27  maggio  2008,  n.  93
(Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di  acquisto  delle
famiglie), convertito con modificazioni dalla legge 24  luglio  2008,
n. 126, e della Convenzione sottoscritta tra l'Associazione  Bancaria
Italiana e il Ministero dell'Economia e delle Finanze  il  20  giugno
2008 in attuazione dell'articolo 3 del suddetto decreto; 
  3. che derivino da Contratti di Mutuo  appartenenti  alle  seguenti
categorie: FONCASnumero,  FONCS0numero,  FONEDInumero;  FONINInumero,
FONINSnumero, FONOR0numero, FONORDnumero, IPOCASnumero, IPOCS0numero,
IPOINInumero, IPOOR0numero, IPOORDnumero, MFCFONnumero, MFCANTnumero,
C3FCASnumero, C3FCS0numero, C3FEDInumero, C3FIN0numero, C3FINInumero,
C3FINSnumero, C3FOR0numero, C3FORDnumero, C3ICASnumero, C3IINInumero,
C3IOR0numero, C3IORDnumero, C3MFONnumero  come  riportato  (i)  nella
voce "finanziamento"  dell'ultima  quietanza  di  pagamento;  o  (ii)
nell'ultimo bollettino MAV;  o  (iii)  nella  documentazione  annuale
inviata ai sensi della normativa sulla trasparenza; 
  4. che prevedano  il  pagamento  da  parte  del  Debitore  di  rate
mensili, trimestrali, semestrali o annuali; 
  5. il cui relativo Debitore rientri in una delle seguenti categorie
di  Settore  Attivita'  Economica  (SAE),  secondo   i   criteri   di
classificazione definiti dalla Banca d'Italia con  circolare  n.  140
dell'11 febbraio 1991, come successivamente  modificata  e  integrata
(Istruzioni relative alla classificazione della clientela per settori
e   gruppi   di   attivita'   economica):   600    (famiglie/famiglie
consumatrici), 614 (famiglie  produttrici/artigiani),  615  (famiglie
produttrici/altre famiglie produttrici); 
  6. il cui relativo Debitore sia residente in Italia; 
  7. che derivino da Contratti di Mutuo erogati  dopo  il  1  gennaio
1999 (escluso) e prima del 31 dicembre 2009 (incluso); 
  8. che derivino da Contratti di Mutuo  il  cui  debito  residuo  in
linea capitale non sia inferiore a Euro 10.000 (diecimila); 
  9. che non derivino da Contratti di Mutuo il cui relativo  Debitore
benefici della  sospensione  del  pagamento  delle  rate,  sia  nella
componente in conto capitale sia nella componente in conto interessi,
concessa ai sensi del relativo  Contratto  di  Mutuo  e  /  o  di  un
qualsiasi   protocollo,   convenzione,   intesa   o   altro    simile
provvedimento a cui Banca delle Marche abbia aderito; 
  10. che non derivino da Contratti di Mutuo erogati ai  sensi  della
legge 18 dicembre 1986, n. 891 (Disposizioni per l'acquisto da  parte
dei lavoratori dipendenti della prima casa di abitazione  nelle  aree
ad alta tensione abitativa) (c.d. legge Goria); 
  11. che non derivino da Contratti di Mutuo il cui relativo Debitore
abbia, altresi', stipulato uno o piu' contratti di  mutuo  con  Banca
delle Marche, nel caso in cui i crediti derivanti da  tali  ulteriori
contratti di mutuo non siano integralmente rimborsati e  siano  stati
ceduti da Banca delle Marche  a  una  delle  seguenti  societa':  (i)
Marche Mutui Societa' per la Cartolarizzazione S.r.l. (giusto  avviso
di cessione pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
Italiana n. 15 del 20 gennaio 2003); o (ii) Marche Mutui  2  Societa'
per la cartolarizzazione a r.l. (giusto avviso di cessione pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte II, n.  234
del 7 ottobre 2006, e iscritto nel Registro delle Imprese di Roma  il
2 ottobre 2006); o (iii) Marche Mutui  4  S.r.l.  (giusto  avviso  di
cessione  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
Italiana; Parte II, n. 76 del 4 luglio 2009 e iscritto  nel  Registro
delle  Imprese  di  Treviso  il  17  luglio  2009,  nel  contesto  di
operazioni di cartolarizzazione realizzate ai sensi  della  legge  n.
130 del 30 aprile 1999; 
  12. che non derivino da due o piu' contratti di mutuo stipulati  da
uno stesso debitore con un unico  atto  e  garantiti  dalla  medesima
ipoteca e che, di conseguenza, non siano contraddistinti dai seguenti
numeri di Filiale e di  Rapporto:  88  335031000;  88  335038000;  18
314295000; 18 315958000; 119 412898000; 119 412899000; 80  605382004;
80 605382005;  114  628181001;  114  628181002;  210  230742000;  210
230743000; 106 270149000; 106 270150000; 80 615870078; 80  615875029;
27 375728000; 27 375729000; 27 375730000; 80 421952000; 80 421951000. 
  13. che non derivino da contratti di mutuo in relazione  ai  quali,
alla relativa data di erogazione, il rapporto fra  ammontare  erogato
ai sensi del relativo mutuo sommato  all'ammontare  erogato  di  ogni
altro mutuo garantito da ipoteca sul  medesimo  bene  immobile  fosse
superiore al 100%. e che, di conseguenza, non  siano  contraddistinti
dai seguenti  numeri  di  Filiale  e  di  Rapporto:  2  154995000;  2
304720000; 6 182099000; 19 61342001; 30 403804000;  33  64551000;  42
69412000; 42 549890007; 42 632492003; 43 189114000; 45  61532000;  49
261165000; 53 74202000; 64 62005000; 64  66808000;  64  68594000;  72
273640000; 72 273654000; 72 310703000; 72 630665014;  101  157590000;
113  126464000;  120  134028000;  124  73031000;  129  73019000;  129
169103000; 136 579940003; 136 579940005; 212 71873000; 213 214033000;
219 69420000:  228  409943000;  240  154682000;  256  331857000;  256
569483027;  256  569483029;  256  569483038;   260   220310000;   288
579940001; 291 62559001; 296 127806000; 305 140740000; 305 291460000;
306 97481000;  308  127332000;  308  318045000;  319  150758000;  345
154538000; 357 84174000; 361 97018000. 
  A titolo esemplificativo, i Crediti comprendono (i) tutti i crediti
per rimborso delle rate in conto capitale dovute e  non  pagate  alla
Data di Valutazione (inclusa); (ii) tutti  gli  interessi,  anche  di
mora, dovuti  in  relazione  ai  Contratti  di  Mutuo  e  non  ancora
incassati  alla  Data  di  Valutazione  (inclusa);  (iii)  tutti  gli
interessi, anche di mora, dovuti in relazione ai Contratti di Mutuo a
partire dalla Data di Valutazione; (iv) ogni altro importo dovuto  in
relazione  ai  Contratti  di  Mutuo   Residenziale,   alle   Garanzie
Accessorie e alle Polizze Assicurative.  Sono  espressamente  esclusi
dalla cessione soltanto i crediti relativi al rimborso da  parte  dei
debitori delle spese accessorie relative al Contratto di Mutuo  quali
i premi assicurativi, le spese postali, le spese  notarili  e  quelle
per perizie relative ai beni immobili. 
  Ai sensi del Contratto Quadro di Cessione sono altresi'  trasferite
al Garante, ai sensi dell'articolo 1263 del  codice  civile  e  senza
bisogno di alcuna formalita' o annotazione, come previsto dal comma 3
dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario, richiamato dall'articolo 4
della Legge 130, tutte  le  garanzie,  reali  e  personali,  tutti  i
privilegi e le cause  di  prelazione  che  assistono  i  Crediti,  ad
esclusione soltanto delle "fideiussioni  omnibus"  e  delle  garanzie
generiche  rilasciate  dal  relativo  debitore  in  relazione  a  una
pluralita' di debiti esistenti nei confronti di Banca delle Marche. 
  Il Garante ha conferito incarico a  Banca  delle  Marche  ai  sensi
della Legge 130 affinche' per suo  conto,  in  qualita'  di  soggetto
incaricato della riscossione dei crediti  ceduti  e  dei  servizi  di
cassa e pagamento ai sensi dell'articolo 2,  commi  3(c)  e  6  della
Legge 130, proceda all'incasso e al recupero delle  somme  dovute  in
relazione ai Crediti. In forza di tale incarico,  i  debitori  ceduti
continueranno a pagare a Banca delle  Marche  ogni  somma  dovuta  in
relazione ai Crediti nelle forme previste dai relativi  Contratti  di
Mutuo o in forza di legge, salvo eventuali  diverse  indicazioni  che
potranno essere fornite ai debitori ceduti dal Garante e/o  da  Banca
delle Marche. Dell'eventuale cessazione di tale incarico verra'  data
notizia mediante comunicazione scritta ai debitori ceduti. 
  I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore  informazione  a  Marche
Covered Bond S.r.l., presso la sede legale in Via  Vittorio  Alfieri,
1, Conegliano, Treviso, Fax: +39 0438  360  961  e/o  a  Banca  delle
Marche, Via Ghislieri 6,  60035  Jesi  (Ancona)  e,  in  particolare,
presso ciascuna filiale che gestisce il rapporto di mutuo. 
Informativa ai sensi dell'art. 13 del Codice della Privacy 
  La cessione dei Crediti da parte di Banca delle Marche al  Garante,
ai sensi  e  per  gli  effetti  del  Contratto  Quadro  di  Cessione,
unitamente alla cessione di ogni  altro  diritto,  garanzia  (con  le
esclusioni sopra individuate) e titolo in relazione a  tali  Crediti,
ha  comportato  il  necessario  trasferimento  al  Garante  dei  dati
personali relativi ai debitori ceduti ed  ai  rispettivi  garanti  (i
"Dati Personali") contenuti in  documenti  ed  evidenze  informatiche
connesse ai Crediti. 
  Il Garante e' dunque  tenuta  a  fornire  ai  debitori  ceduti,  ai
rispettivi garanti, ai loro successori ed aventi causa  l'informativa
di cui all'art. 13 del Codice della Privacy. 
  Il Garante, in qualita' di titolare del trattamento, nonche'  Banca
delle  Marche,  nominata   dal   Garante   quale   responsabile   del
trattamento,  tratteranno  i  Dati  Personali  cosi'  acquisiti   nel
rispetto  del  Codice  della  Privacy.  In  particolare,  il  Garante
trattera' i Dati Personali  per  finalita'  strettamente  connesse  e
strumentali  alla  gestione  del  portafoglio  di  Crediti  (ad   es.
effettuazione di servizi di calcolo e di reportistica in merito  agli
incassi su base aggregata dei crediti oggetto della cessione), ovvero
alla valutazione ed analisi dei Crediti e, piu' in generale,  per  la
realizzazione di un programma di emissione di  obbligazioni  bancarie
garantite ai sensi dell'Articolo 7-bis della Legge 130. 
  Il Garante, inoltre, trattera' i Dati Personali  nell'ambito  delle
attivita'  legate  al  perseguimento  dell'oggetto  sociale   e   per
finalita' strettamente legate all'adempimento ad obblighi  di  legge,
regolamenti e normativa comunitaria ovvero a  disposizioni  impartite
da organi di vigilanza e controllo e da Autorita' a cio'  legittimate
dalla legge. L'acquisizione dei dati e' obbligatoria  per  realizzare
il programma di emissione di obbligazioni bancarie garantite, che  in
assenza sarebbero precluse. 
  Il Garante precisa, inoltre, che, in virtu' di  accordi  intercorsi
tra le parti, la documentazione relativa ai singoli Crediti Ipotecari
non e' stata trasferita  materialmente  al  Garante,  ma  e'  rimasta
presso Banca delle Marche, che continuera' a svolgere le attivita' di
gestione, amministrazione, incasso ed eventuale recupero dei  Crediti
Ipotecari oggetto di cessione. 
  In relazione alle  finalita'  indicate,  il  trattamento  dei  Dati
Personali  avverra'  mediante  strumenti   manuali,   informatici   e
telematici con logiche strettamente correlate alle finalita' stesse e
in modo  da  garantire  la  sicurezza  e  la  riservatezza  dei  Dati
Personali. 
  Per le finalita' di cui sopra, i  Dati  Personali  potranno  essere
comunicati, a titolo  esemplificativo,  a  societa',  associazioni  o
studi professionali che prestano attivita' di assistenza o consulenza
in materia legale alla Banca delle Marche e al  Garante,  a  societa'
controllate e societa' collegate a  queste,  nonche'  a  societa'  di
recupero crediti. Pertanto le persone  fisiche  appartenenti  a  tali
associazioni,  societa'  e  studi  professionali  potranno  venire  a
conoscenza  dei  Dati  Personali  in  qualita'  di   incaricati   del
trattamento e nell'ambito e nei limiti delle mansioni assegnate loro. 
  L'art. 7 del Codice della Privacy attribuisce a ciascun interessato
specifici diritti tra cui il diritto di chiedere di verificare i dati
personali  che  li  riguardano  e,   eventualmente,   correggerli   o
cancellarli oppure  opporsi  ad  un  loro  particolare  utilizzo,  ed
esercitare gli altri diritti previsti dal Codice della Privacy. 
  I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa potranno rivolgersi  per  ogni  ulteriore  informazione  e  per
esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del Codice della Privacy a
Marche Covered Bond S.r.l. , presso la sede legale  in  Via  Vittorio
Alfieri, 1, Conegliano, Treviso, Fax: +39 0438 360 961  e/o  a  Banca
delle Marche, Via Ghislieri 6, 60035 Jesi (Ancona) e, in particolare,
presso ciascuna filiale che gestisce il rapporto di mutuo. 
    Conegliano, 4 giugno 2010 

         MARCHE COVERED BOND S.r.l. L'Amministratore Unico: 
                           Barbara Marsura 

 
IG10137
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.