TAR PUGLIA
Bari

(GU Parte Seconda n.81 del 10-7-2010)

  Con ricorso al TAR Puglia, sede di Bari, iscritto al  n.  1963  del
2001 R.G., Caterina Grittani ha impugnato la graduatoria del concorso
a cattedre e per  l'abilitazione  per  l'ambito  disciplinare  classe
A019, pubblicata dalla Sovrintendenza Scolastica per la  Puglia  (ora
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia) il 9 luglio  2001,  nella
parte in cui le e' stato  erroneamente  attribuito  il  punteggio  di
74,70 e, pertanto, e' stata collocata al 534° posto e ogni altro atto
o provvedimento ad essa presupposto, connesso o  consequenziale,  ivi
compresi  espressamente  i  verbali  della  commissione  giudicatrice
relativi alla valutazione degli elaborati scritti delle prove d'esame
ed  i  verbali  relativi  alla  valutazione  dei  titoli,  a  seguito
dell'espletamento  delle  prove  d'esame,  ed  all'attribuzione   del
punteggio; nonche', ed ove occorra, i criteri generali  per  la  loro
valutazione.  La  ricorrente  ha  esposto  di  avere  ottenuto  negli
elaborati scritti un voto minimo di 14/20, in totale discordanza  sia
con il contenuto che con la forma  degli  stessi,  e  con  la  stessa
valutazione data dalla commissione, nella quale le prove  sono  state
ritenute complete,  con  contenuti  ampi  e  prodotti  positivamente,
aderenti alla richiesta, chiari e lineari, tanto per gli scritti  che
per gli orali; la commissione, inoltre, aveva omesso di  considerare,
ai fini  dell'attribuzione  del  punteggio,  gran  parte  dei  titoli
posseduti e documentati dalla ricorrente, respingendo poi il  reclamo
dalla stessa presentato. A sostegno  del  ricorso  la  ricorrente  ha
dedotto le seguenti censure: 1) violazione di  legge  ed  eccesso  di
potere per contraddittorieta' ed irrazionalita' manifeste  in  ordine
alla valutazione  degli  elaborati  scritti,  in  quanto,  come  gia'
rilevato, la commissione aveva attribuito  alle  prove  un  voto  del
tutto contraddittorio rispetto  al  giudizio  positivo  espresso;  2)
violazione e falsa applicazione della «tabella  di  ripartizione  del
punteggio» approvata con d.m. 24 settembre 1998 ed allegata al  bando
di concorso come allegato 8, eccesso di  potere  (omessa  ed  erronea
considerazione dei presupposti, difetto  di  istruttoria,  sviamento,
difetto  di  motivazione);  con  tale  doglianza,  la  ricorrente  ha
lamentato  il  mancato  riconoscimento  di  una  serie  titoli,   per
l'ulteriore punteggio complessivo di 2,70 (avendo la commissione gia'
assegnato alla candidata 10,50 punti per i titoli). 
  Con sentenza n. 2392 del 10 giugno 2010, il TAR Puglia, Sez. III di
Bari, respinto il primo motivo di ricorso e  riservata  la  decisione
sul secondo motivo, ha ordinato  l'integrazione  del  contraddittorio
nei confronti dei soggetti collocati in graduatoria  dalla  posizione
della ricorrente a quella  con  punteggio  complessivo  superiore  di
punti 2,70, autorizzando la  notifica  per  pubblici  proclami  senza
l'indicazione dei nominativi dei singoli candidati. 
  L'ulteriore trattazione del ricorso e' fissata per l'udienza del  3
dicembre 2010. 
    Bari, 25 giugno 2010 

                         Avv. Giacomo Valla 

 
C101558
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