Con ricorso al TAR Puglia, sede di Bari, iscritto al n. 1963 del 2001 R.G., Caterina Grittani ha impugnato la graduatoria del concorso a cattedre e per l'abilitazione per l'ambito disciplinare classe A019, pubblicata dalla Sovrintendenza Scolastica per la Puglia (ora Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia) il 9 luglio 2001, nella parte in cui le e' stato erroneamente attribuito il punteggio di 74,70 e, pertanto, e' stata collocata al 534° posto e ogni altro atto o provvedimento ad essa presupposto, connesso o consequenziale, ivi compresi espressamente i verbali della commissione giudicatrice relativi alla valutazione degli elaborati scritti delle prove d'esame ed i verbali relativi alla valutazione dei titoli, a seguito dell'espletamento delle prove d'esame, ed all'attribuzione del punteggio; nonche', ed ove occorra, i criteri generali per la loro valutazione. La ricorrente ha esposto di avere ottenuto negli elaborati scritti un voto minimo di 14/20, in totale discordanza sia con il contenuto che con la forma degli stessi, e con la stessa valutazione data dalla commissione, nella quale le prove sono state ritenute complete, con contenuti ampi e prodotti positivamente, aderenti alla richiesta, chiari e lineari, tanto per gli scritti che per gli orali; la commissione, inoltre, aveva omesso di considerare, ai fini dell'attribuzione del punteggio, gran parte dei titoli posseduti e documentati dalla ricorrente, respingendo poi il reclamo dalla stessa presentato. A sostegno del ricorso la ricorrente ha dedotto le seguenti censure: 1) violazione di legge ed eccesso di potere per contraddittorieta' ed irrazionalita' manifeste in ordine alla valutazione degli elaborati scritti, in quanto, come gia' rilevato, la commissione aveva attribuito alle prove un voto del tutto contraddittorio rispetto al giudizio positivo espresso; 2) violazione e falsa applicazione della «tabella di ripartizione del punteggio» approvata con d.m. 24 settembre 1998 ed allegata al bando di concorso come allegato 8, eccesso di potere (omessa ed erronea considerazione dei presupposti, difetto di istruttoria, sviamento, difetto di motivazione); con tale doglianza, la ricorrente ha lamentato il mancato riconoscimento di una serie titoli, per l'ulteriore punteggio complessivo di 2,70 (avendo la commissione gia' assegnato alla candidata 10,50 punti per i titoli). Con sentenza n. 2392 del 10 giugno 2010, il TAR Puglia, Sez. III di Bari, respinto il primo motivo di ricorso e riservata la decisione sul secondo motivo, ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti collocati in graduatoria dalla posizione della ricorrente a quella con punteggio complessivo superiore di punti 2,70, autorizzando la notifica per pubblici proclami senza l'indicazione dei nominativi dei singoli candidati. L'ulteriore trattazione del ricorso e' fissata per l'udienza del 3 dicembre 2010. Bari, 25 giugno 2010 Avv. Giacomo Valla C101558