N. 281 SENTENZA 7 - 23 luglio 2010

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Procedimento civile - Opposizione avverso cartella di pagamento tesa al recupero da parte dell'INPS di agevolazioni contributive, configuranti «aiuti di Stato», in esecuzione di una decisione della Commissione europea - Perdita di efficacia del provvedimento di sospensione, adottato o confermato dal giudice, del titolo amministrativo o giudiziale di pagamento quale effetto legale derivante dal mero decorso di un breve arco temporale - Incongruo bilanciamento del diritto della difesa, con violazione dei principi di parita' delle parti e di durata ragionevole del processo - Illegittimita' costituzionale in parte qua - Assorbimento delle ulteriori censure. - D.l. 8 aprile 2008, n. 59 (convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101), art. 1, comma 3, terzo periodo. - Costituzione, artt. 24, secondo comma, e 111, secondo comma (117, primo comma). Procedimento civile - Opposizione avverso cartella di pagamento tesa al recupero da parte dell'INPS di agevolazioni contributive, configuranti «aiuti di Stato», in esecuzione di una decisione della Commissione europea - Attribuzione al presidente di sezione del compito di vigilare sul rispetto dei termini prescritti dalla legge per la decisione nel merito - Questione riguardante disposizione normativa inconferente rispetto al thema decidendum sul quale il rimettente e' chiamato a pronunciare - Inammissibilita' per difetto di rilevanza. - D.l. 8 aprile 2008, n. 59 (convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101), art. 1, comma 6. - Costituzione, artt. 101, secondo comma, e 104, primo comma. (010C0643) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.30 del 28-7-2010)

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