ATTO DI INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO
CON NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI
Nel giudizio promosso da:
COMUNE DI LACCHIARELLA, in persona del Sindaco pro-tempore, con
l'Avv. GIOVANNI MARIOTTI, - attore -
CONTRO
A.C.S. DOBFAR S.p.A. + altri conferitori di rifiuti. - convenuti -
Il COMUNE DI LACCHIARELLA, in persona del Sindaco pro-tempore, con
sede in 20084 Lacchiarella, P.zza Risorgimento n. 1 (C.F.:
80094250158), rappresentato e difeso dall'Avv. GIOVANNI MARIOTTI,
come da mandato in atti,
Premesso in fatto che:
a) Con atto di citazione in riassunzione 11.09.09, depositato in
data 09.10.09, il Comune di Lacchiarella riassumeva la causa indicata
in epigrafe, avanti al Tribunale di Milano, sez. I° civile, Dott.
Gattari, come da atto in riassunzione e da pedissequo decreto
23.10.09 di fissazione della data di udienza al 7 aprile 2010, che si
riportano in copia autentica e che costituiscono parte integrale del
presente:
< < TRIBUNALE CIVILE DI MILANO
- Sez. I - R.G. n. 11962/97 - G.I. Dott Gattari -
ATTO DI RIASSUNZIONE AI SENSI DELL'ART. 303 C.P.C.
DA PARTE DEL COMUNE DI LACCHIARELLA
Nella causa promossa da:
COMUNE DI LACCHIARELLA, in persona del Sindaco pro-tempore,
rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Mariotti con studio in
Milano, L.go Schuster n. 1 con procura conferita nell'atto
introduttivo del presente giudizio,
CONTRO
A.C.S. DOBFAR S.p.A., con gli Avv.ti Maurizio Sanvito e Paolo Gobbi
+ altri.
Premesso che
1. In data 13.10.97 ad iniziativa del Comune di Lacchiarella veniva
notificato - per pubblici proclami, ai sensi dell'art. 150 c.p.c. - a
tutti i conferitori di rifiuti tossico-nocivi presso la raffineria
ex-Omar di Lacchiarella, atto di citazione avanti il Tribunale di
Milano (doc. 6).
2. Attraverso il suindicato atto di citazione, il Comune di
Lacchiarella conveniva in giudizio una serie di societa' per sentirle
condannare (accertata la responsabilita' delle stesse nel
conferimento di rifiuti tossico-nocivi in quantita' pari a
complessive 57.000 tonnellate) al risarcimento:
- dei danni patrimoniali (da trasferimento, stoccaggio,
smaltimento dei rifiuti e di messa in sicurezza del sito
quantificabili; di bonifica del territorio e di ripristino dei luoghi
inquinati dei rifiuti e oltre tutte le ulteriori spese che dovessero
rendersi necessarie per l'integrale recupero del territorio);
- e del danno c.d. all'ambiente inteso in senso giuridico (ex
art. 18 L. n. 349/86), da quantificarsi in corso di causa, per mezzo
di espletanda C.T.U.
3. All'udienza di prima comparizione del 13.10.98 il G.I. Dott.ssa
Migliaccio "rilevato che la citazione da parte del Comune di
Lacchiarella e' estremamente generica sia per quanto concerne il
petitum sia per quanto concerne la narrativa dei fatti relativa a
ciascun convenuto, visto l'art. 164, penultimo comma c.p.c."
concedeva "termine all'attore per integrare la citazione nei
confronti dei convenuti costituiti e per rinnovarla nei confronti di
quelli non costituiti fino al 28.02.99, invitandolo a specificare le
singole conclusioni nei confronti di ciascuna parte, rilevato
altresi' che non vi e' perfetta coincidenza tra le conclusioni di cui
alla Gazzetta Ufficiale e quelle degli atti depositati in causa" e
rinviava la causa all'udienza del 04.05.99.
4. Con istanze del 08.02.99, 08.05.00, 02.05.01, 22.05.02 e
14.05.03 l'attore chiedeva il differimento della suddetta udienza per
oggettiva impossibilita' a rispettare il termine concesso (doc. 7).
5. Con successivi provvedimenti, il G.I. differiva di volta in
volta l'udienza fino a fissarla al 09.11.04; concedendo termine per
l'integrazione e rinnovazione della citazione sino al 30.06.04 (doc.
8).
6. Alla suindicata udienza del 09.11.04 il Comune di Lacchiarella:
a) rinunciava (e/o ribadiva la rinuncia gia' intervenuta alla
prima udienza) agli atti nei confronti di alcune societa';
b) comunicava di non aver proseguito il giudizio (omettendo di
rinnovare l'atto di citazione) nei confronti di societa' fallite e/o
cessate e/o cancellate (doc. 26);
c) infine, informava il Giudice dell'intervenuta transazione (con
reciproca rinuncia alle domande e/o eccezioni svolte nel presente
giudizio) nei confronti di un lungo elenco di societa'.
7. Alla medesima udienza, i legali di alcune societa' informavano
che le proprie assistite erano fallite (nelle specie, Chimica
Industriale; C.F.M. S.r.l.; Igam; A.M.C. Sprea S.p.A.) o cessate a
seguito di fusione e/o incorporazione (Secifarma S.p.A.; Diachem
S.p.A.; S.D.M. Trasporti). Per tali ragioni, i predetti legali
chiedevano disporsi l'interruzione del processo.
8. Diversi legali delle societa' convenute chiedevano altresi' che
venisse disposta l'estinzione del giudizio in epigrafe per
inosservanza del termine inizialmente concesso dal Giudice (e,
successivamente, prorogato dallo stesso magistrato) per la
rinnovazione dell'atto di citazione assumendo la perentorieta' del
suddetto termine.
9. Il Giudice, con provvedimento reso al termine dell'udienza del
09.11.04:
a) innanzitutto, dichiarava estinto il giudizio "per l'attore e
tutte le parti nei cui confronti vi e' stata rinuncia agli atti i cui
procuratori sono oggi presenti in udienza e non si sono opposti a
tale dichiarazione o hanno espresso riserva (P.R.G. S.a.s. - Impresa
Maffei - Novachem) (doc. 36, gia' depositato al n. 26)";
b) rigettava l'istanza di dichiarazione di estinzione (proposta
da alcuni convenuti) per inosservanza del termine concesso per la
rinnovazione della citazione;
c) preso atto dell'intervenuto fallimento di alcune societa' e
del "venir meno" di altre, dichiarava l'interruzione del
procedimento.
10. Successivamente, con istanza datata 21.03.05, il Comune di
Lacchiarella chiedeva al Giudice di fissare una nuova udienza al fine
di poter riassumere il giudizio interrotto. Come previsto dalla
Giurisprudenza, l'atto di riassunzione (pur valendo nei confronti di
tutte le parti convenute nei cui confronti l'azione e' stata
promossa, senza che sia poi intervenuta rinuncia) e' stato notificato
< < soltanto alle altre parti costituite e non anche ai contumaci,
non rientrando tale atto, neppure a seguito della decisione della
Corte costituzionale n. 89/317, nell'elenco di quegli tassativamente
indicati nell'art. 292 c.c., per i quali e' prescritta la
notificazione al contumace > > (Cass. Civile n. 8728/98; conf. n.
2389/94; n. 1918/85).
11. All'udienza del 21.11.06 (fissata a seguito della
riassunzione), il Comune di Lacchiarella dava atto dell'intervenuta
rinuncia agli atti e all'azione nei confronti di ulteriori societa'
che avevano transato. Il Giudice, in punto, chiedeva che l'atto di
rinuncia venisse notificato a tali societa' (incombente che la difesa
comunale ha poi svolto). Il Giudice, poi, concedeva alle parti
termini per il deposito delle memorie ex art. 180 c.p.c..
12. All'udienza del 20.11.07 (avanti al nuovo G.U., Dott.ssa
Ortolan), il Comune di Lacchiarella dava atto di ulteriori
transazioni e chiedeva termini ex art. 183 c.p.c.. Il legale di una
parte convenuta dava atto della morte della propria cliente (Sig.ra
Sandra Rimoldi Braglia); come pure veniva dato altresi' atto del
decesso del procuratore di altra societa' convenuta (Farmabios
S.r.l.). Il Giudice, per l'effetto, dichiarava una nuova interruzione
del processo.
13. Il giudizio veniva nuovamente riassunto nei termini di legge
dall'attore Comune di Lacchiarella. Ancora una volta, per i motivi in
diritto esposti al punto 10 (ut supra), l'atto di riassunzione del
Comune di Lacchiarella e' stato notificato alle parti "costituite",
con eccezione quindi:
- sia di quelle contumaci;
- che di quelle che, pur essendosi a suo tempo costituite,
avevano nel frattempo raggiunto una transazione con il Comune di
Lacchiarella (o per le quali la P.A. ha deliberato, per altri motivi,
di non voler proseguire nell'azione).
14. All'udienza del 18 settembre 2008 (successiva all'interruzione
dichiarata il 20.11.07) il Comune di Lacchiarella chiedeva la
concessione dei termini ex art. 183 c.p.c.. Il Giudice si riservava
ogni decisione.
15. Con ordinanza 22.10.08 resa a scioglimento della suindicata
riserva, il Giudice Dott.ssa Ortolan concedeva alle parti i termini
ex art. 183 c.p.c., rinviando la causa all'udienza del 28 aprile
2009.
16. Il Comune di Lacchiarella con la memoria ex art. 183 c.p.c.,
oltre a replicare alle eccezioni avversarie, precisava le proprie
conclusioni < < riducendo e limitando (in relazione al "quantum") la
domanda risarcitoria al quantitativo dei conferimenti riferibili > >
alle sole societa' nei cui confronti il giudizio proseguiva (societa'
che, all'epoca, venivano indicate in un totale di n. 33). In
particolare, il Comune di Lacchiarella formulava le seguenti
conclusioni:
< < In via preliminare, accertare e dichiarare:
a) che negli anni 1986/1992 sono stati conferiti alla Petrol
Dragon, presso lo stabilimento ex-Omar di Lacchiarella rifiuti
tossico-nocivi in quantita' pari a 57.000 tonnellate;
b) che, in particolare, come risulta dal registro di
carico-scarico della Petrol Dragon (doc. 14) presso il citato
stabilimento ex Omar di Lacchiarella, le societa' attualmente in
giudizio hanno conferito i seguenti quantitativi:
1. A.C.S. DOBFAR S.p.A., kg. 760.465 + kg. 692.865 (quale Dobfar
S.p.A.) = totale kg. 1.453.330;
2. ALLUMINIO MAUCERI S.r.l. in Liquidazione, kg. 5.480;
3. BITOLEA S.p.A., kg. 928.420;
4. SOLMAG S.p.A. (gia' Solchem Italiana S.p.A.; gia' Lagoratori Mag
S.p.A.), kg. 568.810;
5. DECOMAN S.r.l., kg. 14.250;
6. DELCA ECOLOGICA S.a.s, kg. 5.215;
7. DIACHEM S.p.A., kg. 305.345 + kg. 165.120 (quale S.I.F.A.
S.p.A., ora Diachem S.p.A.)= kg. 470.465;
8. DUCOIL CHIMICA S.r.l., kg. 910.570;
9. ECOCHIMICA DI L. RIGAMONTI, kg. 173.425;
10. ECOLIFE S.r.l. in liquidazione, kg. 48.220;
11. ECOLINEA S.r.l., kg. 357.215;
12. ERREGIERRE S.p.A., kg. 866.010;
13. FARMABIOS S.p.A., kg. 673.220;
14. F.LLI LAMBERTI S.p.A. kg. 685.910;
15. KEFAR S.p.A. (gia' IRCA S.p.A.), ora ACS DOBFAR S.p.A., kg.
34.255;
16. ITALTEL TECNOELETTRONICA S.p.A. kg. 67.005;
17. JELLY WAX S.r.l. kg. 10.085;
18. LAVORAZIONI CHIMICHE (LA.CHI.) S.r.l., kg. 119.750;
19. LA VICHIMICA S.p.A., kg. 2.392.515;
20. LUSOCHIMICA S.p.A., kg. 791.295;
21. NUOVA FUSTAMERIA ROCCA BRIVIO S.n.c. in Liquidazione, kg.
21.845;
22. BARDIAFARMA S.p.A. (gia' CHONG KUN DANG, e gia' PAREK CHEMICH
EX NELSON), kg. 203.295;
23. SERVIZI COSTIERI S.r.l., kg. 401.745;
24. S.I.E.S. S.p.A., kg. 26.145;
25. S.I.M.S. S.r.l., kg. 25.280;
26. SOLINTER S.r.l. in liquidazione, kg 333.550;
27. S.I.L.I. S.p.A. (gia' TRAU S.p.A. in Liquidazione), kg. 10.715;
28. BIANCHI A E G S.p.A. (ora Europoligrafico), kg. 9.835;
29. IMPLA RESINE S.r.l., kg. 227.945;
30. D.D.S. SANIFICAZIONE S.r.l., kg. 145.300;
31. I.C.I. INTERNATIONAL CHEMICAL INDUSTRY S.p.A., kg. 21.610;
32. SIAPA S.p.A. (ora AGRICAP S.p.A.), kg. 36.560;
33. TESSITURA BRESCIANA S.p.A., kg. 8.270;
c) che il conferimento di rifiuti tossico-nocivi da parte delle
societa' convenute (ed abusivamente stoccati presso lo stabilimento
ex Omar di Lacchiarella) ha causato al Comune di Lacchiarella:
I) danni patrimoniali:
- di trasferimento, stoccaggio, smaltimento dei rifiuti e di
messa in sicurezza del sito quantificabili - al momento
dell'introduzione del presente giudizio - in Euro 15.850.062,23 (pari
a L. 30.690.000.000, doc. 12), oltre I.V.A., o in quella misura
maggiore o minore che verra' determinata in corso di causa in ragione
della documentazione prodotta nonche' a mezzo di espletanda C.T.U.,
eventualmente anche con ricorso a criteri equitativi (ex art. 1226
c.c.);
- relativi ai costi di bonifica del territorio e di ripristino
dei luoghi inquinati dei rifiuti, allo stato non ancora
quantificabili (perche' relativi ad attivita' ancora in corso) e che
ci riserva pertanto di quantificare in corso di causa, anche
eventualmente a mezzo di espletanda C.T.U. o con ricorso a criteri
equitativi (ex art. 1226 c.c.);
- oltre tutte le ulteriori spese che dovessero rendersi
necessarie per l'integrale recupero del territorio;
II) danno c.d. all'ambiente inteso in senso giuridico (ex art. 18
L. n. 349/86):
da quantificarsi in corso di causa, per mezzo di espletanda
C.T.U. o eventualmente anche con il ricorso a criteri equitativi,
tenendo conto dei seguenti elementi:
- la gravita' della colpa individuale (desumibile dal
quantitativo di rifiuti tossico-nocivi stoccati, cosi' come
documentato dai registri di carico e scarico);
- costo necessario per il ripristino dell'ambiente;
- profitto conseguito dai singoli trasgressori, cosi' come
indicato in narrativa;
d) che, nel corso del giudizio, numerose societa' hanno aderito
ad una transazione con il Comune di Lacchiarella (e la Regione
Lombardia) corrispondendo l'importo di Euro 0,14 per kg. di rifiuto
conferito (con conseguente rinuncia da parte del Comune di
Lacchiarella alle domande proposte nei loro confronti);
e) che, per i motivi espressi in atti, il Comune di
Lacchiarella intende ridurre proporzionalmente l'iniziale domanda
risarcitoria in relazione al minor quantitativo (rispetto a quello
iniziale, di 57.000 tonnellate) di rifiuti conferiti riferibili alle
societa' ancora in causa come sopra richiamate, e pari a
complessivamente 12.047,54 tonnellate (o a quel maggiore o minor
quantitativo che risultera' in corso di causa, anche all'esito di
espletando C.T.U.);
f) l'intervenuta estinzione del presente giudizio per tutte le
societa' conferitrici nei cui confronti il Comune di Lacchiarella non
ha riassunto il presente giudizio per l'udienza del 18 settembre 2008
(a seguito dell'interruzione pronunciata all'udienza del 20.11.07);
g) l'intervenuta estinzione (parziale) del giudizio, ex art.
305 c.p.c., anche nei confronti di tutte quelle societa' - diverse
dalla n. 33 (ut supra) nei cui confronti il Comune di Lacchiarella ha
riassunto il giudizio - che si sono comunque costituite con memorie
e/o comparse senza tuttavia riassumere il giudizio interrotto ai
sensi degli artt. 302 e 303 c.p.c. (si tratta, di IPR S.p.A.;
Meccanottica Mazza S.r.l.; Delta S.p.A.; Impresa Maffei S.n.c.;
Novachem S.r.l.; Novaxpren S.r.l.); ove necessario, dichiarare ed
accertare altresi' la carenza di legittimazione (passiva, processuale
e sostanziale) e/o di diritto e/o di interesse a stare in giudizio
per tali societa'; con conseguente nullita' e/o invalidita' e/o
inesistenza degli atti, domande ed eccezioni dalle stesse proposte;
Conseguentemente, in ragione degli accertamenti e delle
declaratorie di cui ai precedenti punti a), b), c), d), e), f) e g)
(ut supra), Voglia il Tribunale adito,
A) Nel merito, in via principale:
1) condannare tutte le societa' convenute (come da elenco da n.
1 a n. 33, in narrativa e al precedente punto b), in solido tra loro,
al risarcimento in favore del Comune di Lacchiarella di tutti i danni
patrimoniali:
- relativi ai costi trasferimento, stoccaggio, smaltimento dei
rifiuti e di messa in sicurezza del sito ex Omar di Lacchiarella
(punto c/I, ut supra) in relazione (e limitatamente) ai conferimenti
eseguiti da tali societa' presso tale stabilimento pari ad Euro
2.546.056,78 (Euro 15.850.062,23/75.000 t. x 12.047,54 t.), oltre
I.V.A.; o in quella somma maggiore o minore che risultera' in corso
di causa, in ragione della documentazione prodotta nonche' a mezzo di
espletando C.T.U., eventualmente con ricorso a criteri equitativi;
- di bonifica del territorio e di ripristino dei luoghi
inquinati dei rifiuti, con riferimento al quantitativo di rifiuti
conferito dalle societa' ancora in causa, in quella misura che verra'
successivamente quantificata in corso di causa, ovvero che risultera'
all'esito dell'espletanda C.T.U., anche in via equitativa;
- oltre tutte le ulteriore spese che dovessero rendersi
necessarie per l'integrale recupero del territorio.
Il tutto oltre interessi legali, e rivalutazione monetaria dal
dovuto al saldo;
2) condannare tutte le societa' convenute (come da elenco da n. 1
a n. 33, in narrativa , e al precedente punto b), in solido tra loro,
al risarcimento - in favore del Comune di Lacchiarella - del danno
c.d. all'ambiente inteso in senso giuridico (ex art. 18 L. n. 349/86)
riferibile al quantitativo di rifiuti complessivamente conferito
dalle societa' ancora in causa, e illecitamente stoccati nello
stabilimento ex Omar di Lacchiarella, in quella misura che risultera'
in corso di causa, per mezzo di espletando C.T.U. e/o per mezzo di
criteri equitativi, tenendo conto dei seguenti elementi:
- gravita' della colpa individuale (desumibile dal quantitativo
di rifiuti tossico-nocivi stoccati, cosi' come documentato dai
registri di carico e scarico);
- costo necessario per il ripristino dell'ambiente;
- profitto conseguito dai singoli trasgressori.
B) nel merito in via subordinata:
nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Tribunale non
dovesse ravvisare una responsabilita' solidale in capo alle societa'
convenute per il titolo di cui e' causa:
1) accertare e dichiarare la responsabilita' diretta di
ciascuna delle societa' convenute (come sopra meglio individuate) per
tutti i danni patrimoniali di cui al punto c/I (danni patrimoniali di
trasferimento, stoccaggio, smaltimento dei rifiuti e di messa in
sicurezza del sito; danni patrimoniali di bonifica del territorio e
di ripristino dei luoghi inquinati dei rifiuti; per tutte le
ulteriori spese che dovessero rendersi necessarie per l'integrale
recupero del territorio, ut supra) causati al Comune di Lacchiarella
per i conferimenti presso lo stabilimento ex Omar di Lacchiarella;
conseguentemente, condannare ciascuna delle predette societa'
convenute ancora in causa al risarcimento dei suindicati danni
patrimoniali, come complessivamente quantificati ai punti precedenti
(in particolare, al punto A/1), in misura proporzionale ai
conferimenti dei rifiuti effettuati da ciascuna di esse rispetto al
conferimento complessivo (cosi' come risultante dal registro di
carico-scarico della Petrol Dragon esistente presso gli Uffici della
Provincia di Milano e qui riprodotto agli atti), o in quella diversa
misura che verra' determinata a mezzo di espletanda C.T.U. nel corso
di causa, anche eventualmente con il ricorso a criteri equitativi.
2) Accertare e dichiarare la responsabilita' diretta di
ciascuna delle societa' convenute (come sopra meglio individuate) per
tutti i danni c.d. all'ambiente in senso giuridico di cui al punto
c/II (danno non patrimoniale ex art. 18 L. n. 349/86) causati al
Comune di Lacchiarella per i conferimenti presso lo stabilimento ex
Omar di Lacchiarella, da quantificarsi in corso di causa all'esito di
espletando CTU, anche in via equitativa; conseguentemente, condannare
ciascuna delle predette societa' convenute ancora in causa al
risarcimento dei suindicati danni ambientali ex art. 18 L. n. 349/86,
come complessivamente quantificati ai punti precedenti, in misura
proporzionale ai conferimenti dei rifiuti effettuati da ciascuna di
esse rispetto al conferimento complessivo (cosi' come risultante dal
registro di carico-scarico della Petrol Dragon esistente presso gli
Uffici della Provincia di Milano e qui riprodotto agli atti), o in
quella diversa misura che verra' determinata a mezzo di espletanda
C.T.U. nel corso di causa, anche eventualmente con il ricorso a
criteri equitativi.
Il tutto oltre interessi legali, e rivalutazione monetaria dal
dovuto al saldo.
C) In via istruttoria:
si chiede sin da ora ammettersi C.T.U. atta a quantificare il
quantitativo di rifiuti tossico-nocivi conferito da ciascun convenuto
e abusivamente stoccato nell'insediamento Petrol Dragon nello
stabilimento ex-Omar di Lacchiarella; nonche' C.T.U. volta a
quantificare il c.d. danno all'ambiente inteso in senso giuridico,
secondo gli elementi meglio specificati in narrativa. Con ogni piu'
ampia riserva di modificare e/o precisare le domande e le eccezioni
in ragione delle domande e/o eccezioni avversarie, nonche' di
ulteriormente produrre e dedurre nei termini ex art. 184 c.p.c. che
si richiedono sin da ora.
D) In ogni caso:
con vittoria di diritti, onorari e spese del presente giudizio. >
>
17. All'udienza del 28.04.09 (tenutasi avanti al nuovo giudice,
Dott. Gattari), il Comune di Lacchiarella verbalizzava di aver
provveduto a notificare atto di rinuncia nei confronti di SIES S.p.A.
(accettato); nonche' di voler rinunciare all'azione anche nei
confronti di Ici S.p.A. e di Ecolinea S.r.l.. Il Giudice dichiarava
l'estinzione del giudizio nei confronti della sola SIES S.p.A. (alla
luce dell'avvenuto deposito, in udienza, sia dell'atto di rinuncia
notificato a tale societa'; sia dell'accettazione di quest'ultima).
18. Peraltro, sempre all'udienza del 28.04.09 (vista l'intervenuta
dichiarazione - da parte del legale - del fallimento di Bardiafarma
S.p.A., gia' Chong Kung Dang), il giudizio in esame e' stato
nuovamente dichiarato interrotto.
19. Si precisa che, dopo l'ennesima interruzione, e' intervenuta
transazione tra il Comune di Lacchiarella e la seguente societa':
Alluminio Mauceri S.r.l..
20. E' interesse dal Comune di Lacchiarella riassumere il presente
giudizio, riproponendo le stesse domande contenute nell'atto di
citazione - cosi' come integrate e modificate negli scritti
successivi: ed in particolare nella memoria ex art. 183 c.p.c. -e per
sentir accogliere integralmente le domande ivi formulate (ut supra
integralmente ritrascritte).
Per completezza, si precisa che tale atto di riassunzione e' svolto
nei confronti delle sole n. 28 societa' risultanti dall'elenco
approvato con delibera di G.C. n. 80 del 30 giugno 2009 (doc. 37).
Quindi, anche per tale riassunzione (come accaduto per le
precedenti), l'atto NON viene notificato:
(A) alle societa' rimaste contumaci ancora parti del presente
giudizio (si tratta, nello specifico di: Bianchi A e G S.p.A - ora
Europolografico S.p.A. - e di SIAPA S.p.A. che, pertanto, andranno ad
aggiungersi alle n. 28 societa' cui l'atto di riassunzione viene
notificato, quali parti convenute costituite)
(B) alle societa' nei cui confronti il Comune di Lacchiarella ha
rinunciato all'azione (vuoi per intervenuta transazione; vuoi per
altri motivi, quali - ad esempio -il fallimento ecc. ...) - ivi
comprese ovviamente quelle cui, per i medesimi motivi, non sono stati
notificati i precedenti atti di riassunzione, indipendentemente
dall'intervenuta espressa dichiarazione di estinzione del giudizio ad
opera del Giudice, ex art. 306 c.p.c..
(A) Quanto alle parti contumaci ancora parti del presente giudizio:
la mancata riassunzione e' motivata dalla considerazione in
diritto che, per costante Giurisprudenza, l'atto di riassunzione (pur
valendo nei confronti di tutte le parti convenute nei cui confronti
l'azione e' stata promossa, senza che sia poi intervenuta rinuncia)
va notificato < < soltanto alle altre parti costituite e non anche ai
contumaci, non rientrando tale atto, neppure a seguito della
decisione della Corte costituzionale 89/317, nell'elenco di quegli
tassativamente indicati nell'art. 292 c.c., per i quali e' prescritta
la notificazione al contumace > > (Cass. Civile n. 8728/98; conf. n.
2389/94; n. 1918/85; n. 2315/87).
(B) Quanto alle societa' nei cui confronti il Comune di
Lacchiarella ha rinunciato agli atti:
la mancata riassunzione nei loro confronti (indipendentemente
dalla espressa pronuncia di estinzione del Giudice ex art. 306
c.p.c.) e' "motivata" dai seguenti motivi in diritto.
Nel presente procedimento, il Comune di Lacchiarella ha convenuto
le societa' conferitrici dei rifiuti nello stabilimento ex Omar di
Lacchiarella per sentirle condannare, in solido o meno, al
risarcimento dei danni provocati dall'illegittimo conferimento dei
suindicati rifiuti.
La Giurisprudenza, sulla scorta dei principi generali
dell'ordinamento (tra gli altri, gli artt. 1304 e 1306 c.c.), ritiene
che un'obbligazione solidale passiva (quindi, in presenza di piu'
convenuti-condebitori obbligati in solido) non comporti < < sul piano
processuale l'inscindibilita' delle cause e non da' luogo a
litisconsorzio necessario in quanto, avendo il creditore titolo per
rivalersi per l'intero nei confronti di ogni debitore, e' sempre
possibile la scissione del rapporto processuale, il quale puo'
svolgersi anche nei confronti di uno solo dei coobbligati. Deriva da
quanto precede, pertanto, che se uno solo di essi propone appello (o
questo e' formulato solo nei confronti di uno di essi) il giudizio
puo' legittimamente proseguire, senza dover estendere necessariamente
il contraddittorio nei confronti degli altri > > (Cass. Civile sez.
I, 25.07.08 n. 20476).
Alla stregua di quanto sopra dedotto, si puo' fondatamente ritenere
che l'obbligazione risarcitoria avanzata dal Comune di Lacchiarella
nei confronti delle societa' conferitrici di rifiuti (anche in solido
tra loro) abbia dato origine ad un'ipotesi di litisconsorzio
facoltativo tra i convenuti.
Pertanto, relativamente alla questione dell'eventuale obbligo di
riassumere nei confronti di tutti gli originari convenuti (ad
eccezione di quelli nei cui confronti sia stato il Giudice stesso a
pronunciare provvedimento di estinzione per formale rinuncia
all'azione da parte dell'attore e accettazione, altrettanto formale,
da parte dei convenuti), la Giurisprudenza ha cosi' sentenziato:
- < < in tema di litisconsorzio facoltativo con riguardo a cause
scindibili - nella specie, proposte per l'adempimento
dell'obbligazione risarcitoria verso piu' condebitori solidali ai
fini della liquidazione dei danni sul quantum ... omissis ... - ove
all'interruzione del processo per morte di uno dei predetti
condebitori segua l'atto di riassunzione non effettuato nel termine
previsto nei confronti dei suoi eredi ma validamente e
tempestivamente eseguito solo nei riguardi degli altri coobbligati,
il processo e' validamente riassunto solo quanto ai rapporti
processuali relativi a questi ultimi e si estingue, invece,
limitatamente alla parte deceduta, in applicazione del principio di
cui all'art. 1306 c.c. per cui, in caso di rapporto plurisoggettivo
solidale, sono possibili le azioni di un solo contitolare o verso un
solo contitolare dirette a perseguire l'adempimento dell'obbligazione
> > (Cass. Civile, sez. III, 10.11.08 n. 26888, Pancari c. Vacirca,
Giust. Civile Mass. 2008, 11, 1596);
- < < nell'ipotesi di litisconsorzio facoltativo il fatto che
l'atto riassuntivo del processo sospeso od interrotto sia stato
notificato a taluno soltanto dei litisconsorti non impedisce
l'estinzione del processo nei confronti degli altri, cui non sia
stato notificato, a differenza dell'ipotesi di litisconsorzio
necessario, in cui l'atto suddetto deve essere notificato a tutti i
soggetto nei confronti dei quali si sia costituito originariamente il
rapporto processuale, dovendosi altrimenti ordinare l'integrazione
del contraddittorio > > (Cass. Civile, sez. lav., 20.06.89 n. 2938).
In conclusione, per le ragioni sopra dedotte, il Comune di
Lacchiarella ritiene che nel giudizio in esame non sussista l'obbligo
di riassumere il giudizio tra tutte le parti originarie, trattandosi
- sul piano processuale - di ipotesi di litisconsorzio facoltativo di
cause scindibili.
Tutto quanto sopra premesso, il Comune di Lacchiarella, ut supra
rappresentato e difeso,
CHIEDE
che il Giudice Unico designato (Dott. Gattari) voglia fissare
l'udienza per la prosecuzione del giudizio indicato in epigrafe (R.G.
n. 11962/97) affinche' vengano accolte le conclusioni formulate dal
predetto Comune di Lacchiarella negli atti introduttivi (in
particolare, come precisate nella memoria ex art. 183 c.p.c.:
conclusioni sopra integralmente riportate, e da ritenersi qui di
seguito integralmente ritrascritte).
Si produce:
36. Verbale udienza 09.11.04 (gia' doc. 26);
37. Delibera G.C. n. 80 del 30.06.09 con allegati.
Milano, 11 settembre 2009, f.to Avv. Giovanni Mariotti.
Depositato in Cancelleria, sezione 1° civile 9 ott. 2009, per il
Cancelliere firma illeggibile. > >
< < Il Giudice istruttore,
letto il ricorso che precede
visto l'art. 303 c.p.c.
fissa per la riassunzione del giudizio l'udienza del 7/4/2010 ore
11,00;
dispone che il ricorso e il presente decreto siano notificati a
cura del ricorrente nel rispetto del termine a comparire ex art.
163bis c.p.c.. Si comunichi. Milano 23/10/09. Il G.I., f.to Gattari.
Tribunale di Milano, sezione 1° civ., depositato oggi 28 ott. 2009,
per il Cancelliere firma illeggibile > >
b) All'udienza del 7 aprile 2010 il Giudice, mentre accoglieva
l'istanza di dichiarare l'estinzione parziale verso le parti nei cui
confronti era stata notificato l'atto di rinuncia ex art. 306 c.p.c.
(n. 10 societa'), ha invece ordinato al Comune di Lacchiarella di
integrare il contraddittorio nei confronti di tutte le societa'
originariamente convenute, come da provvedimento che si riporta in
copia autentica e che costituisce parte integrante del presente atto:
< < Tribunale di Milano, sez. 1° R.G. n. 11962/97. Nella causa
tra Comune di Lacchiarella, con Avv. Mariotti contro ACS Dobfar
S.p.A. + altri. Verbale d'Udienza. Oggi 7 aprile 2010, alle ore 11.00
compare l'Avv. Giardina in sostituzione dell'Avv. Mariotti e la
Dott.ssa G. Garbelli ai fini della pratica professionale nonche' il
Dott. Bettini, il Dott. Martelli, il Dott. Crippa, la Dott.ssa
Serrani e la Dott.ssa Ventura per la pratica professionale. Per i
convenuti: 1) Jelly Wax e' presente l'Avv. Coppini il quale deposita
propria comparsa di costituzione; 2)Lamberti S.p.A. compare l'Avv.
Fantigrossi; 3) Ecolige S.r.l. compare l'Avv. A. Sutti; 4) Luso
Chimica S.p.A. compare l'Avv. Dina Guarneri in sostituzione dell'Avv.
Maltarolo; ACS Dobar, Kefar S.p.A. pra ACS Dobar LA.CHI S.r.l. e Sirs
S.r.l. compare l'Avv. Pietro Della Casa; Tessitura Bresciana compare
l'Avv. P. Quattrin in sostituzione dell'Avv. Lugli; DECOMAN compare
l'Avv. Bertelli; DDS Sanificazione in liquidazione e concordato
preventivo l'Avv. P. Bertazzoli; La Vichimica compare l'Avv. T.
Cofano in sostituzione dell'Avv. Trifiro', ITALTEL compare l'Avv.
Cofano in sostituzione dell'Avv. Trifiro' che deposita comparsa di
costituzione; ERREGIERRE Spa compare l'Avv. Milani in sostituzione
dell'Avv. Signorelli; DUCOIL S.r.l. in liquidazione compare l'Avv.
.A. Murino in sostituzione dell'Avv. Siniscalchi; SOLMAG S.p.A NUOVA
FUSTAMERIA ROCCA BRIVIO snc in liquidazione compare l'Avv. L. Minucci
in sostituzione dell'Avv. Terenzi; M.T. DE MICHELIS, G. QUIRICO e S.
Quirico (ex IMPLA RESINE cancellata) compare l'Avv. A.R. Gibertoni;
BITOLEA S.p.A. Chimica Ecologica compare l'Avv. F. RIA; FARMABIOS
S.p.A compare l'Avv. Corvasca in sostituzione dell'Avv. Cattani il
quale richiama memoria costitutiva del 02.04.10 gia' agli atti; DELCA
S.a.s., DIACHEM S.p.A.; SERVIZI COSTIERE Srl; SILI S.p.A. in
liquidazione l'Avv. Carnovale il quale si riporta alle memorie gia'
depositate in cancelleria e compare altresi' per Impresa Maffei snc,
Delta S.p.A. (ora ITALGO S.p.A.) e per Novachem S.r.l. inizialmente
convenute ma alle quali dopo l'interruzione non e' stato notificato
l'atto di riassunzione del giudizio e il decreto di fissazione
dell'odierna udienza e si richiama alle rispettive memorie difensive
datate 18.03.10 depositate in cancelleria. L'Avv. Carnovale deposita
altresi' memoria costitutiva per Meccanottica Mazza S.r.l. e IPR
S.p.A. pure inizialmente convenute e alle quali l'ente attor non ha
notificato il ricorso di riassunzione e il decreto di fissazione
dell'udienza odierna, ... illeggibile ... ad ogni eccezione relativa
alla mancata notifica del ricorso riassunzione. La difesa del Comune
di Lacchiarella fa presente di non avere ritenuto di notificare il
ricorso di riassunzione e il decreto di fissazione dell'odierna
udienza nei confronti degli originari convenuti falliti nelle more
del processo ovvero con i quali e' stato raggiunto una
conciliazione/transazione stragiudiziale ovvero ancora nei confronti
dei quali il Comune attore ha ritenuto di rinunciare alla domanda. Fa
altresi' presente che ha prodotto come doc. 30 e doc. 31
dichiarazioni di rinuncia ex art. 306 c.p.c. notificate a Prosintex
Industrie Chimiche Italiane S.r.l., Deatech S.r.l. (gia' Siva
S.r.l.), Rovea S.r.l., Henkel Loktite Adesivi S.r.l. (gia' Chemplast
S.p.A.), Kiter S.r.l., Soc. Terni Industrie Chimiche S.p.A. (gia'
Syndial S.p.A.), Delta S.p.A., Farmol (gia' Safca S.p.A.), Polifibra
S.p.A.(gia' Mafel) e Trasporti Coulier. La difesa attorea chiede che
il giudice dichiari estinto il giudizio limitatamente a tutte le
parti nei cui confronti non e' stato riassunto nel termine a norma
dell'art. 305 c.p.c. vecchia formulazione, nonche' nei confronti di
tutte le parti a cui e' stata notificata la rinuncia ex art. 306
c.p.c., sopra descritte. Gli Avv.ti Fantigrossi e Bertelli e
Bertazzoli si oppongono all'estinzione invocata ex art. 305 c.p.c. e
fanno presente che in ogni caso i loro rappresentanti hanno avanzato
domande di manleva nei confronti di tutti gli originari convenuti,
compresi quei soggetti con i quali il Comune di Lacchiarella ha poi
conciliato stragiudizialmente la controversia e che pertanto
intenderebbero in causa quanto meno per le domande di manleva
suddette. L'Avv. Bertazzoli chiede che il giudice ordini
l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i convenuti
originari per i quali non c'e' stata dichiarazione di estinzione ex
art. 306 c.p.c. e nei cui confronti l'attore non ha notificato la
riassunzione. L'Avv. Ria insiste nell'eccezione di estinzione
dell'intero giudizio per la mancata riassunzione nei confronti di
tutti gli originari convenuti come gia' eccepito nella propria
comparsa del 17.03.10. Le difese convenute si associano alla suddetta
eccezione. L'Avv. Carnovale per la convenuta Delta S.p.A deposita
limitatamente a tale societa' la nota spese di cui chiede la
liquidazione ex art. 306 c.p.c..
Il GI
Dato atto e viste le rinunce agli atti ex art. 306 c.p.c.
depositate dichiara l'estinzione parziale del giudizio limitatamente
ai rapporti processuali instauratisi tra l'attore Comune di
Lacchiarella e le convenute Prosintex Industrie Chimiche Italiane
S.r.l., Deatech S.r.l. (gia' Siva S.r.l.), Rovea S.r.l., Henkel
Loktite Adesivi S.r.l. (gia' Chemplast S.p.A.), Kiter S.r.l., Terni
Industrie Chimiche S.p.A. (gia' Syndial S.p.A.), Delta S.p.A., Farmol
S.p.A. (gia' Farmol Safca S.p.A.), Polifibra S.p.A. (gia' Mafel) e
Trasporti Coulier; rilevato che a norma dell'art. 307 vecchia
formulazione applicabile alla presente causa l'estinzione opera di
diritto ma va eccepita dalla parte interessata e che pertanto non
puo' essere dichiarata d'ufficio dal giudice nel presente processo
(introdotto prima della novella del 2009 che ha previsto la
dichiarabilita' d'ufficio dell'estinzione); che la mancata notifica
dell'atto di riassunzione e del decreto di fissazione della presente
udienza a talune parti convenute originarie non comporta l'estinzione
dell'intero giudizio, posto che l'attore ha provveduto ritualmente a
riassumerlo nel termine legale mediante deposito del ricorso ex art.
303 c.p.c., bensi' unicamente di disporre la notifica del ricorso di
riassunzione e della presente ordinanza a tutte le parti originarie
del processo e per le quali non sia stata dichiarata l'estinzione ex
art. 306 c.p.c.; che pertanto l'eccezione di estinzione del giudizio
sollevata dalle difese convenute va respinta;
PQM
Ferma l'estinzione parziale ex art. 306 c.p.c. limitatamente ai
rapporti processuali sopra indicati, rigetta l'eccezione di
estinzione dell'intero giudizio sollevata della difese convenute;
dispone la notifica del ricorso in riassunzione e della presente
ordinanza nel rispetto del termine a comparire ex art. 163 bis c.p.c.
a tutti gli originari convenuti nei confronti dei quali non e'
intervenuta l'estinzione parziale o ai quali non e' gia' stata
notificata la riassunzione; fissa per la prosecuzione del giudizio
l'udienza del 21.12.10 ore 11.
Il G.I. F.to Dott. Gattari > >
c) Visto il rilevante numero di parti cui e' diretto l'ordine di
integrazione del contraddittorio disposto dal Tribunale di Milano, in
data 27.07.10 il Comune di Lacchiarella ha presentato istanza ex art.
150 c.p.c. al Presidente del Tribunale che, con provvedimento in pari
data (27.07.10), ha autorizzato la notifica per pubblici proclami,
come da istanza e da pedissequo provvedimento che si riportano in
copia autentica (costituendo anch'essi parte integrante del presente
atto):
< < AL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE CIVILE DI MILANO
- Sez. I - R.G. n. 11962/97 - G.I. Dott. P. Gattari -
ISTANZA PER L'AUTORIZZAZIONE A NOTIFICARE A MEZZO PUBBLICI
PROCLAMI
Nell'interesse di:
COMUNE DI LACCHIARELLA, in persona del Sindaco pro-tempore, con
l'Avv. GIOVANNI MARIOTTI, - attore -
CONTRO
A.C.S. DOBFAR S.p.A. + altri conferitori di rifiuti. - convenuti -
Premesso in fatto che:
1) pende, avanti alla S.V., il giudizio promosso dal Comune di
Lacchiarella nei confronti di n.279 societa' conferitrici di rifiuti
tossico nocivi a Petrol Dragon di Caponago, per ottenere il
risarcimento dei danni ex artt. 2043, 2050 e 2055 c.c. ed ex art. 18
L. n. 349/86 per il danno ambientale subito;
2) alla prima udienza (13.10.98) il Giudice - rilevando come la
domanda introduttiva del giudizio fosse generica - concedeva
all'attore termine ex art. 164 penultimo comma c.p.c. per integrarla
nei confronti dei convenuti costituiti e per rinnovarla nei confronti
di quelli non costituiti;
3) il termine concesso veniva, dallo stesso Giudice, piu' volte
prorogato;
4) alla successiva udienza del 9.11.04., il Comune di Lacchiarella
dava atto, tra l'altro, di non avere rinnovato l'atto di citazione
nei confronti di diverse societa' non costituite, perche' nel
frattempo era intervenuta transazione o per altro motivi (si veda
doc. 19);
5) alla medesima udienza del 09.11.04 il Giudice dichiarava
l'intervenuta estinzione del giudizio < < tra l'attore e tutte le
parti nei cui confronti vi e' stata rinuncia agli atti e i cui
procuratori sono oggi presenti in udienza e non si sono opposti a
tale dichiarazione o hanno espresso riserva (PRG S.a.s., Impresa
Maffei - Novachem) > > . Di fatto, l'intervenuta estinzione veniva
pronunciata dal Giudice nei confronti di numerose societa' (tutte
quelle, i cui legali erano intervenuti in udienza e non si erano
opposti alla rinuncia);
6) anche nei confronti di Ti Group Automative Systems S.p.A. (gia'
Bundy S.p.A.) il Giudice con ordinanza resa fuori udienza in data
05.02.04 aveva dichiarato l'estinzione del giudizio;
7) all'udienza del 28.04.09 veniva dichiarata l'estinzione del
giudizio verso Sies S.p.A.;
8) dopo la III^ interruzione del presente procedimento disposta
all'udienza del 28.04.09 per l'intervenuto fallimento di una delle
societa' convenute (le precedenti vennero disposte all'udienza del
09.11.04 e all'udienza del 20.11.07), il Comune di Lacchiarella ha
provveduto a riassumere con atto datato 11.09.09 (e depositato il
09.10.09, ivi doc. 1);
9) alla nuova udienza per il 7 aprile 2010 il Giudice, mentre
accoglieva l'istanza di dichiarare l'estinzione parziale verso le
parti nei cui confronti era stata notificato l'atto di rinuncia ex
art. 306 c.p.c. (n. 10 societa'), ha invece ordinato all'attore di
integrare il contraddittorio nei confronti di tutte le societa'
originariamente convenute (non specificando se alle sole costituite o
anche alle contumaci). La causa e' stata rinviata al 21.12.10 e
l'integrazione del contraddittorio dovra' essere fatta nei rispetto
dei termini a comparire di cui all'art. 163-bis c.p.c.;
10) contro tale ordinanza il Comune di Lacchiarella presentava
istanza di revoca ritenendola non corretta in diritto; tale istanza
veniva immediatamente respinta e l'ordinanza che dispone
l'integrazione del contraddittorio, quindi, confermata.
Considerato che
- il Comune di Lacchiarella, a seguito dell'ultima interruzione,
ha gia' riassunto la causa nei confronti di n. 25 societa', e che -
in corso di causa - il Tribunale ha pronunciato l'estinzione del
processo nei confronti di numerose societa' (con i sopra citati
provvedimenti resi alle udienze 09.11.04; 28.04.09 e 07.04.10;
nonche' con provvedimento fuori udienza del 05.02.04, ut supra);
tenuto conto delle societa' nei cui confronti la rinnovazione
dell'atto di citazione non e' avvenuta (sempre ut supra);
l'integrazione del contraddittorio in esame interessa comunque ancora
un centinaio di societa';
- la notifica nei modi ordinari del ricorso per riassunzione e
dell'ordinanza del Tribunale, cosi' come ordinata dal Giudice, si
rileva estremamente difficoltosa (se non addirittura impraticabile)
sia per il rilevantissimo numero dei destinatari (come detto, un
centinaio); sia, ancora per l'esiguita' del termine concesso dal
Giudice.
Tutto cio' premesso, il sottoscritto difensore,
CHIEDE
che la S.V., letta l'istanza che precede, Voglia autorizzare il
Comune di Lacchiarella - ai sensi dell'art. 150 c.p.c. - a notificare
il ricorso in riassunzione, unitamente all'ordinanza 07.04.10 del
Tribunale di Milano (cosi' ottemperando all'ordine di integrazione
come disposto dal predetto Tribunale), attraverso la forma dei
pubblici proclami ex art. 150 c.p.c..
Con osservanza.
Si allega:
1) copia ricorso in riassunzione datato 11.09.09 (e depositato il
09.10.09) del Comune di Lacchiarella;
2) copia ordinanza 07.04.10 Tribunale di Milano, sez. I, R.G. n.
11962/97.
Milano, 27 luglio 2010. F.to Avv. Giovanni Mariotti.
Tribunale di Milano, sez. 1° civile. Depositato oggi 27 lug. 2010.
Per il Cancelliere firma illeggibile > >
< < Il Presidente delegato, letto quanto precede, autorizza la
notifica a mezzo pubblici proclami come richiesto.
Milano 27 luglio 2010. F.to il Pres. del. A. Vanoni
Tribunale di Milano 1° sez. civile. Depositato oggi 28 lugl. 2010.
Per il Cancelliere firma illeggibile > >
Tutto cio' premesso, il Comune di Lacchiarella, come sopra
rappresentato e difeso, in ottemperanza all'ordinanza resa in udienza
in data 07.04.10 dal Tribunale di Milano, sez. I°, Dott. Gattari
(sopra riproposta in copia autentica),
INTEGRA
il contraddittorio per l'udienza del 21 (ventuno) DICEMBRE 2010,
ore 11,00, nella causa con R.G. n. 11962/97 pendente avanti il
Tribunale di Milano, I° sezione civile, Dott. Gattari, nei confronti
delle seguenti societa' originariamente convenute nel predetto
giudizio R.G. n. 11962/97 (alle quali non e' stato notificato il
ricorso per riassunzione e/o nei cui confronti non e' intervenuta
declaratoria di estinzione parziale del giudizio);
in particolare, come da provvedimento del Tribunale, si provvede a
notificare per pubblici proclami il ricorso in riassunzione 11.09.09
(sopra riportato in copia autentica) e l'ordinanza 07.04.10
(parimenti allegata in copia autentica) alle seguenti societa':
1) ACRAF S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore,
con sede in 04011 Aprilia (LT); Via Guardapassi n. 8, elett. dom.
presso Avv. Lorenzo F. Bertola, Via Festa del Perdono n. 10, Milano
2) Alluminio Mauceri S.r.l. in liquidazione, in persona del legale
rappresentante pro-tempore, con sede in 20070 Borghetto Lodigiano
(LO), Via Provinciale n. 6, elett. dom. presso Avv. Michelangelo
Carnovale, Gall. Unione n. 1, Milano
3) Fallimento AMC S.P.R.E.A. S.p.A. in liquidazione, in persona del
curatore pro-tempore Sig. Luigi Jemoli, in Varese, P.zza Montegrappa
n. 12; nonche' con sede in 21050 Castelsepio (VA); Fraz. Molino
Zacchetto; nonche' elett. dom. presso Avv. Michelangelo Carnovale,
Gall. Unione n. 1, Milano
4) Clariant Life Science Moleculos Italia S.p.A., gia' Archimica
S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in
21100 Varese, Via Dandolo n. 4, elett. dom. presso Avv. Anna Pazzi,
Via Crocefisso n. 12, Milano
5) Ashland Chemical Italiana S.p.A. ora Ashland Italia S.p.A. , in
persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Milano,
Via G. Watt n. 42, elett. dom. presso Avv.ti Silvano Enne, Andrea
Mazziotti, Aulo Cossu, P.zza Belgioioson. 2, Milano
6) Bayer S.p.A. ora Bayer Italia S.p.A. , in persona del legale
rappresentante pro-tempore, con sede in Milano, V.le Certosa n.
126/130, elett. dom. presso Avv.ti Gregorio Leone, Pier Giuseppe
Torrani, Valeria Fontana, C.so Magenta n. 63, Milano
7) Eredi di Braglia Rimoldi Sandrina, residente in Milano, Via
Lomazzo n. 34, elett. dom. presso Avv.ti Giacinto Favalli e Salvatore
Trifiro', Via S. Barnaba n. 32, Milano
8) Fallimento C.F.M. S.r.l., in persona del curatore pro-tempore
Sig. Gianfranco Benvenuto, in Milano, V.le Corsica n. 3; nonche' con
sede in Milano, Via Podgora n. 13, nonche' elett. dom. presso Avv.ti
Luigi Ratti e Alessandra Ratti, Via Freguglia n. 8, Milano
9) Cambiaghi Giuseppe S.p.A., in persona del legale rappresentante
pro-tempore, con sede in 20099 Sesto San Giovanni, Via Marelli n.
165, elett. dom. presso Avv.ti Giovanni Brambilla Pisoni e Daria
Pesce, Via C. Battisti n. 23, Milano
10) Carrozzeria Pirovano di F. Pirovano, in persona del legale
rappresentante pro-tempore, con sede in 20064 Gorgonzola (Milano),
Via Trieste n. 99, elett. dom. presso Avv. Enrico Cerea, Via C.
Goldoni n. 60, Milano
11) Valeo Cablaggi e Commutazione S.r.l. gia' Sylea Italia S.r.l.
gia' Cavis S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore,
con sede in 10100 Torino, Via Colli, elett. dom. presso Avv.ti F. M.
Plantade e Emilio Amadio, Via Visconti di Modrone n. 1, Milano
12) Chimica Industriale S.p.A., in persona del legale
rappresentante pro-tempore, con sede in 10040 Rivalta Torinese (TO),
Via Piossasco n. 114, elett. dom. presso Avv. Giuseppe Siniscalchi,
Via dei Giardini n. 10, Milano
13) Ciba Specialty Chemicals S.p.A gia' Ciba Geigy S.p.A., in
persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in 21040
Origgio (VA), S.S. 233 Varesina, elett. dom. presso Avv. Corrado
Cocuzza, Via Pergolesi n. 2, Milano
14) Cooperativa Farmaceutica S.r.l. , in persona del legale
rappresentante pro-tempore, con sede in Milano, Via Passione n. 8,
15) Copyr S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore,
con sede in 20032 Cormano (Milano), Via Nazionale dei Giovi n. 6,
elett. dom. presso Avv.ti Giampaolo Salsi e Lorenzo F. Bertola, Via
Festa del Perdono n. 10, Milano
16) Crown - Cork Italia Comp. Tappi Corona S.p.A. gia' Crown Cork
Company Italy Compagnia Tappi Corona S.p.A., in persona del legale
rappresentante pro-tempore, con sede in Milano, V.le Regina Giovanna
n. 9, elett. dom. presso Avv. Michelangelo Carnovale, Gall. Unione n.
1, Milano
17) Diana De Silva S.p.A. - Diana De Silva Cosmetiques S.p.A. , in
persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in 20032
Cormano (Milano), Via Gramsci n. 45, elett. dom. presso Avv.ti
Alberto Santa Maria e Claudio Biscaretti di Ruffia, L.go Toscanini n.
1, Milano
18) Ecolinea S.r.l., in persona del legale rappresentante
pro-tempore, con sede in 10040 Leini (Torino), Via Torino n. 120,
elett. dom. presso Avv. Michelangelo Carnovale, Gall. Unione n. 1,
Milano
19) FER.OL.MET. S.r.l., in persona del legale rappresentante
pro-tempore, con sede in Vicenza, Via Corelli n. 42, elett. dom.
presso Avv. Giovanni Natale, Via P.zza F.lli Bandiera n. 13, Milano
20) Hickson Coatings Italia S.p.A. gia' Multiresine S.p.A. gia'
Galstaff S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore,
con sede in 21020 Mornago (VA), Via Stazione n. 90, elett. dom.
presso Avv. S. Pravettoni, Via S. Andrea n. 19, Milano
21) I.P.R. S.p.A., in persona del legale rappresentante
pro-tempore, con sede in 62012 Civitanova Marche (MC), Strada Giulia,
elett. dom. presso Avv. Michelangelo Carnovale, Gall. Unione n. 1,
Milano
22) IGAM S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore,
con sede in Genova, Via P. Pastorino n. 38/24b; elett. dom. presso
Avv. Michelangelo Carnovale, Gall. Unione n. 1, Milano
23) Ilver Cantiere Nautico S.p.A., in persona del legale
rappresentante pro-tempore, con sede in 20035 Lissone (MI), Via
Cattaneo, elett. dom. presso Avv. Sergio Pandolfi, Via Freguglia n.
10, Milano
24) Impresa Maffei S.n.c. di Giovanni Maffei, in persona del legale
rappresentante pro-tempore, con sede in 20037 Paderno Dugnano
(Milano), Via Marzabotto, elett. dom. presso Avv. Michelangelo
Carnovale, Gall. Unione n. 1, Milano
25) Nuroll S.p.A. gia' Isea Finanziaria S.p.A. gia' Isea Industrie
S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in
15050 Carbonara Scrivia (Al), C.so Gemeva n. 18, elett. dom. presso
Avv.ti Enrico Merli e Giorgio Baldini, Via Cerva n. 20, Milano
26) Italpino Mec S.a.s. di Rag. Borelli & C., in persona del legale
rappresentante pro-tempore, con sede in 22032 Albese con Cassano
(CO), Via Montello n. 23, elett. dom. presso Avv. Tina Cavallaro, Via
T. Grossi n. 2, Milano
27) Limonta S.p.A., in persona del legale rappresentante
pro-tempore, con sede in 22041 Costamasnaga (LC), Via C. Battisti n.
15, elett. dom. presso Avv. M. Dominique Feola, Gall. San Babila n.
4/d, Milano
28) MA-FRA S.n.c., in persona del legale rappresentante
pro-tempore, con sede in 20051 Limbiate (MI), Via Giotto n. 44,
elett. dom. presso Avv. Selvino Beccari, Via Fabio Filzi n. 23,
Milano
29) Magis Farmaceutici S.p.A, in persona del legale rappresentante
pro-tempore, con sede in 25125 Brescia, Via Cacciamali n. 34\38,
elett. dom. presso Avv. Cinzia Ferradini, Via Domodossola n. 17,
Milano
30) Meccanottica Mazza S.r.l., in persona del legale rappresentante
pro-tempore, con sede in 20048 Carate Brianza (MI), Via Riva n. 5,
elett. dom. presso Avv. Michelangelo Carnovale, Gall. Unione n. 1,
Milano
31) Milesi S.p.A., in persona del legale rappresentante
pro-tempore, con sede in 20010 Bareggio (Milano), Via Varese n. 2,
elett. dom. presso Avv.ti Giovanni e Claudia De Marchi, Corso XXII
Marzo n. 4, Milano
32) Reckitt Benckiser Italia S.p.A. gia' Mira Lanza S.r.l., in
persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Milano,
Via Lampedusa n. 11\a, elett. dom. presso Avv. Emanuele Covi, Via
Mascagni n. 15, Milano
33) Lear Corporation Italia S.p.A. gia' NO. SAG. Italiana S.p.A.,
in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in 28060
Nibbia Frazione di San Pietro Mosezzo (Novara), Via Nibbia n. 2\4,
elett. dom. presso Avv.ti Origoni della Croce, Lanero, Vecchi, P.zza
Belgioioso n.2, Milano
34) Necchi Macchine Per Cucire S.r.l., in persona del legale
rappresentante pro-tempore, con sede in 27100 Pavia, V.le della
Repubblica n. 34, elett. dom. presso Avv. Ermanno Canelli, Via
Lanzone n. 40, Milano
35) Neophane S.p.A., in persona del legale rappresentante
pro-tempore, con sede in 20017 Rho (MI), Via Verbano n. 5, elett.
dom. presso Avv.ti Antonio, Michele e Pietro Romano, Via dei Martiri
n. 3, Rho (MI)
36) Nobel Chemicals S.p.A. ora Nobel Chemicals S.r.l. in
liquidazione, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con
sede in Milano, P.zza Repubblica n. 32, elett. dom. presso Avv.
Augusto Bianchi, Via Barozzi n. 1, Milano
37) Novachem S.r.l. ora Glaxosmithkline S.p.A., in persona del
legale rappresentante pro-tempore, con sede in Milano, Via G. Fantoli
n. 7, elett. dom. presso Avv. Michelangelo Carnovale, Gall. Unione n.
1, Milano
38) Novaxpren S.r.l. , in persona del legale rappresentante
pro-tempore, con sede in Milano, Via Montenapoleone n. 5, elett. dom.
presso Avv. Attilio Bertelli, V.le Lazio n. 21, Milano
39) Nymco S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore,
con sede in 20032 Cormano (MI), Via Nazionale dei Giovi n. 6, elett.
dom. presso Avv.ti Salsi e Bertola, Via Festa del Perdono n. 10,
Milano
40) P.I.A.D. S.p.A., in persona del legale rappresentante
pro-tempore, con sede in 20080 Ozzero (MI), Via L. da Vinci n. 22/28,
elett. dom. presso Avv. Ermanno Canelli, Via Lanzone n. 40, Milano
41) P.M. di Panzeri Rosy, in persona del legale rappresentante
pro-tempore, con sede in 20036 Meda (MI), Via Gorizia n. 22, elett.
dom. presso Avv. Michelangelo Carnovale, Gall. Unione n. 1, Milano
42) P.R.G. Sas di M. Fanti & C., in persona del legale
rappresentante pro-tempore, con sede in Milano, Via Gaffurio n. 2,
elett. dom. presso Avv. Marco Bellora, V.le Cassiodoro n. 3, Milano
43) Fallimento Bardiafarma S.p.A. in liquidazione gia' Chong Kun
Dan Italia Spa gia' Parekh Chemical Italia S.p.A. ex Nelson S.p.A.,
in persona del curatore pro-tempore Sig. Antonio Novati, in 20077
Melegnano, Via Roma n. 40; nonche' con sede in Milano, Via V. Pisani
n. 8/a; nonche' elett. dom. presso Avv. Giovanni De Berti, Via S.
Paolo n. 7, Milano
44) Pierrel S.p.A., in persona del legale rappresentante , con sede
in 80100 Napoli, Via Depretis n. 88, elett. dom. presso Avv.ti Luigi
Bellini, Francesco Bellini, Luca Zendali, Via Silvio Pellico n. 12,
Milano
45) Ireos S.r.l. gia' Procos S.p.A., in persona del legale
rappresentante pro-tempore, con sede in 28062 Cameri (NO), Via
Matteotti n. 249, elett. dom. presso Avv. Stefano Soncini, V.le
Elvezia n. 12, Milano
46) Recuperi Bresciana S.r.l., in persona del legale rappresentante
pro-tempore, con sede in 20092 Cinisello Balsamo (MI), Via dei
Lavoratori n. 44, elett. dom. presso Avv. Barbara Torregiani, Via
Massena n. 4, Milano
47) Rohm and Hass Italia S.r.l., in persona del legale
rappresentante pro-tempore, con sede in 20060 Gessate (MI), Via della
Filanda, elett. dom. presso Avv.ti Salsi e Bertola, Via Festa del
Perdono n. 10, Milano
48) S.D.M. Trasporti S.r.l., in persona del legale rappresentante
pro-tempore, con sede in Cassano d'Adda (MI), Via Milano n. 16\F,
elett. dom. presso Avv. Marco Viviani, Gall. San Babila n. 4/a,
Milano
49) ST Microelectronics S.r.l. gia' S.G.S. Thompson
Microelectronics S.r.l., in persona del legale rappresentante
pro-tempore, con sede in 20041 Agrate Brianza (MI), Via Olivetti n.
2, elett. dom. presso Avv. Marco Viviani, Gall. San Babila n. 4/a,
Milano
50) Officina Meccanica Schiatti Angelo, in persona del legale
rappresentante pro-tempore, con sede in 20038 Seregno (MI), Via alla
Porta, elett. dom. presso Avv. Michelangelo Carnovale, Gall. Unione
n. 1, Milano
51) Dipharma S.p.A. gia' Secifarma S.p.A., in persona del legale
rappresentante pro-tempore, con sede in 20021 Baranzate fraz. di
Bollate, Via Bissone n. 5, elett. dom. presso Avv. Stefano Soncini,
V.le Elvezia n. 12, Milano
52) Sifavitor S.p.A., in persona del legale rappresentante
pro-tempore, con sede in 20090 Casaletto Lodigiano, Via dei Livelli
n. 1, elett. dom. presso Avv.ti Nodari, Vecchioni e De Bosio, Via
Senato n. 12, Milano
53) Star Stampa Tessuti Artistici S.p.A., in persona del legale
rappresentante pro-tempore, con sede in 22070 Oltrona S. Mamette
(CO), Via Domignoni, 2, elett. dom. presso Avv.ti Pierluigi Mantini e
Elisabetta Mariotti, P.zza S. Maria Beltrade n. 2, Milano
54) 3M Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante
pro-tempore, con sede in 20090 Settala (MI), Via F.lli Rosselli n. 1,
elett. dom. presso Avv. Matteo Zapelli, Via Cornaggia n. 10, Milano
55) Intek S.p.A. gia' Teckecomp S.p.A., in persona del legale
rappresentante pro-tempore, con sede in 10015 Ivrea (TO), Via Jervis
n. 77, elett. dom. presso Avv. Michelangelo Carnovale, Gall. Unione
n. 1, Milano
56) Uniroyal Chimica S.p.A., in persona del legale rappresentante
pro-tempore, con sede in 04100 Latina, Via delle Industrie n. 40,
elett. dom. presso Avv. Silvano Enne, P.zza Belgioioso n. 2, Milano
57) V.D.A. S.p.A. gia' V.D.A. S.r.l., in persona del legale
rappresentante pro-tempore, con sede in 43036 Fidenza (PR), Via
Emilia Ovest n. 59, elett. dom. presso Avv. Gaetano Capasso, V.le
Premuda n. 10, Milano
58) Lundbeck Pharmaceuticals Italia S.p.A. gia' Vis Farmaceutici
S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in
35100 Padova, V.le Industria n. 54, elett. dom. presso Avv.ti Salsi e
Bertola, Via Festa del Perdono n. 10, Milano
59) Ministero delle Finanze, in persona del Ministro pro-tempore,
elett. dom. presso Avvocatura Distrettuale dello Stato, Via Freguglia
n. 1, Milano
60) Regione Lombardia, in persona del Presidente pro-tempore della
Giunta Regionale, con sede in Milano, Via Fabio Filzi n. 22, elett.
dom. presso Avv. Luigi Mariani, C.so Porta Vittoria n. 13, Milano
61) PPG Industries Italia S.p.A. gia' IVI S.p.A. gia' Industria
Vernici Italiane S.p.A., in persona del legale rappresentante
pro-tempore, con sede in Milano, Via Priv. G. La Masa n. 20, elett.
dom. presso Avv. Giampaolo Salsi, Via Festa del Perdono n. 10, Milano
62) Sopaf S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore,
con sede in Milano, L.go Richini n. 6, elett. dom. presso Avv.
Roberto Mancini, Via Durini n. 5, Milano
63) Ettore Carinelli, residente in Milano, Via Turati n. 3, elett.
dom. presso Avv. Roberto Mancini, Via Durini n. 5, Milano
64) Alessandro Sassi, residente in Milano, Via G. Boni n. 32,
elett. dom. presso Avv. Roberto Mancini, Via Durini n. 5, Milano
65) Costantino Coccoli, residente in 26900 Lodi (LO), Cascina S.
Eugenia, elett. dom. presso Avv. Roberto Mancini, Via Durini n. 5,
Milano
66) Atlas Europol S.p.A. ora ICI Italia S.p.A., in persona del
legale rappresentante pro-tempore, con sede in 21020 Ternate (VA),
Via Mazzini n. 58, elett. dom. presso Avv.ti Magnocavallo e Courir,
Via Merlo, 4, Milano
67) Cogolo Torino S.p.A. in amministrazione straordinaria, in
persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in 10100
Torino, C.so Stati Uniti n. 41, elett. dom. presso Avv. Silvia
Trupiano, Via Bigli n. 19, Milano
68) E.S.A. S.a.s. di Marchesin F. & C. gia' Fer Oil Marchesin
S.n.c., in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in
30170 Mestre (VE), Via S.M. dei Battuti n. 3, elett. dom. presso Avv.
Pietro Bembo, C.so Porta Vittoria n. 17, Milano
69) ICI PHARMA S.p.A. ora ICI International Chemical Industry
S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in
20040 Caponago (Milano), Via dell'Industria, elett. dom. presso Avv.
Francesca Vitale, Via S. Pellico n. 12, Milano
70) ABC Farmaceutici S.p.A. gia' Unibios S.p.A., in persona del
legale rappresentante pro-tempore, con sede in 28069 Trecate (NO),
Via S. Pellico n. 3, elett. dom. presso Avv. Annamaria Pascale, C.so
Italia n. 6, Milano
71) Quadrifoglio S.p.A. gia' Fiorentinambiente gia' A.S.N.U., in
persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in 50100
Firenze, Via M. Lupo, elett. dom. presso Avv. Eleonora Olivieri, C.so
Venezia n. 10, Milano
72) TNT Logistics Holding Italy gia' S.T.M. S.r.l., in persona del
legale rappresentante pro-tempore, con sede in 10022 Carmagnola (TO),
Strada Chieri n. 130, elett. dom. presso Avv.ti Claudio Novebaci e
Monica Russomando, Via Archimede n. 56, Milano
73) Alkalis S.r.l., in persona del legale rappresentante
pro-tempore, con sede in 20099 Sesto S. Giovanni (MI), V.le Gramsci
n. 224, elett. dom. presso Avv.ti Giuseppe Gibilisco e Francesco
Mantovani, Via s. Senatore n. 6/1, MIlano
74) Mafel S.r.l. gia' Stella S.p.A. ora Imm.re La Cometa 75, in
persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in 20041
Agrate Brianza (MI), Via Matteotti n. 158\160, elett. dom. presso
Avv.ti Alcide, Marco e Paolo Villani, V.le R. Margherita n. 43,
Milano
75) Bianchi A. E G. S.p.A. (C.F. 00722240157) ora Europoligrafico
S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in
Milano, Via dei Bossi n. 4;
76) COF S.r.l. in liquidazione, in persona del legale
rappresentante pro-tempore, con sede in Milano, Via Palladio n. 4;
77) Croda Inks S.p.A. (C.F. 00770520153) ora Croda Italiana S.p.A.,
in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Mortara
(PV), Via Pietro Grocco n. 917;
78) Farchemia S.p.A. (C.F. 00633810163) ora IFF S.p.A. (gia'
Finanziaria Treviglio S.p.A.), in persona del legale rappresentante
pro-tempore, con sede in Milano, Via G. Marcora n. 6;
79) Ferrando Luca (C.F.: FRRLCU62E23I480F), in persona del titolare
pro-tempore, con sede in 17047 Vado Ligure, Via Piave n. 33;
80) Fonderia Mapelli S.n.c. (C.F.: 00210510137), in persona del
legale rappresentante pro-tempore, con sede in Olginate (LC), Via
dell'Industria n. 28;
81) Novasint-Bauman S.r.l. (C.F.: 00803080150), in persona del
legale rappresentante pro-tempore, con sede in 24040 Calvenzano, Via
Vailate n. 22;
82) Optinova S.r.l. (C.F. 06556560156) ora ORSI MAZZUCCHELLI
S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in
21043 Castiglione Olona, Via Santino e Pompeo Mazzucchelli n. 7;
83) Sait S.r.l. in liquidazione (C.F. 00278560123), in persona del
Liquidatore pro-tempore, con sede in 21052 Busto Arsizio, Via Ferrer
n. 25/27;
84) Saporiti Italia S.p.A. (C.F.: 00184470128) in concordato
preventivo, in persona del Commissario pro-tempore, Sig. Pietro
Scolari, con sede in 21010 Besnate (VA), Via G. Marconi n. 23;
85) Schermolux S.r.l. (C.F. 00770470151), in persona del legale
rappresentante pro-tempore, con sede in 20060 Pessano con Bornago,
Via Montegrappa n. 105;
86) S.I.A.P.A. S.p.A. (C.F.: 00282950633) ora Agricap S.p.A. in
concordato preventivo, in persona del legale rappresentante
pro-tempore, con sede in 00155 Roma, Via Tor di Sapienza n. 172;
87) Speed Print Italiana (C.F.: 01607990346) ora Soplaril Italia
S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in
20024 Garbagnate Milanese, Via dei Pioppi n. 22;
88) Stec S.p.A. (C.F.: 07664240582), in persona del legale
rappresentante pro-tempore, con sede in 00185 Roma, Via dei Mille n.
1.
L'odierna integrazione del contraddittorio viene fatta, come da
autorizzazione del Tribunale di Milano (sez. I) con decreto 27.07.10,
attraverso notifica per pubblici proclami con pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dei sopra-estesi ricorso
per riassunzione datato 11.09.09, con pedissequo decreto fissazione
udienza datato 23.10.09; verbale di udienza 07.04.10 avanti al
Tribunale di Milano, sez. I, Dott. Gattari, causa R.G. n. 11962/97;
istanza del Comune di Lacchiarella ex art. 150 c.p.c. 27.07.10 con
pedissequo decreto presidenziale di autorizzazione 27.07.10.
Milano, 21 settembre 2010
EG/t
Firmato:
Avv. Giovanni Mariotti
T10ABA9664