TRIBUNALE CIVILE DI TERNI

(GU Parte Seconda n.114 del 25-9-2010)

 
                 ATTO DI CITAZIONE PER INTEGRAZIONE 
                  DI CONTRADDITTORIO - RG. 4390/08 
 

  La Sig. Finestauri Angela, C.F. FNSNGL61A43A242P res. in Via  Piana
2 FI, rappresentata e difesa dall'Avv. Gino Capotosti ed  domiciliata
presso  lo  studio  di  questi,  in  Terni  Via  Fratini   21,   (tel
0744.404135.fax 434002) in virtu' di delega a margine dell'  atto  di
citazione del 18.12.08 premesso 
    -che la Sig. Finestauri conveniva avanti al suintestato Tribunale
la Dalmazia Trieste spa, con citazione  come  di  seguito  trascritta
"omissis, per ivi sentire accogliere le  seguenti  conclusioni:Voglia
l'Ill.mo  Tribunale   adito,   contrariis   reiectis,   accertare   e
dichiarare, per intervenuta usucapione, l'acquisto, in  favore  della
Sig. Finestauri Angela, C.F. FNSNGL61A43A242P, della  proprieta'  del
fondo sito in Alviano, contraddistinto al Catasto Terreni del  Comune
di Alviano (TR), al Foglio 6, Particelle 31, 39 e del fondo sul quale
erge il fabbricato rurale censito al Catasto Terreni  del  Comune  di
Alviano (TR), al Foglio 6, Particella 40, ed ordinare al Conservatore
la  trascrizione  della   emananda   sentenza,   con   esenzione   di
responsabilita' del medesimo.Con vittoria  di  spese,  competenze  ed
onorari del presente giudizio."omissis -che, in  data  30.4.2009,  la
Enel Servizi srl, si costituiva in giudizio mediante  deposito  della
comparsa di costituzione di  seguito  trascritta  "  omissis  con  il
presente atto si costituisce in giudizio la Enel  Servizi  srl  quale
societa' incorporante la  Dalmazia  Trieste  srl  omissis..  CONCLUDE
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito contrariis reiectis, repingere  la
domanda attorea cosi' come proposta perche' del tutto infondata e non
provata in fatto e in diritto, Omissis" 
    -che, parte attrice, con le memorie ex art.  183  VI  c,  n.  1,.
precisava le conclusioni come da  atto  trascritto  "omissis  in  via
principale, per le motivazioni richiamate in narrativa al punto I che
precede, accertare e dichiarare a favore dell'attrice l'acquisto  del
diritto di proprieta' per intervenuta usucapione  dei  beni  immobili
come meglio descritti nell'atto di citazione,  ovvero  della  diversa
parte o misura dei suddetti beni immobili;in via subordinata, per  le
motivazioni  richiamate  in  narrativa  al  punto  II  che   precede,
accertare e dichiarare a favore dell'attrice la qualita' di enfiteuta
dei fondi come meglio descritti nell'atto di citazione, ovvero  della
diversa parte o misura dei  suddetti  beni  immobili,  per  l'effetto
accogliendo  la  domanda  di  affrancazione  versata  in   atti,   in
conseguenza  dichiarando  l'intervenuto  acquisto  del   diritto   di
proprieta' sui beni descritti, ovvero  nella  loro  diversa  parte  o
misura,  a  vantaggio  della  sig.ra  Finestauri  Angela,   si   opus
pronunciando apposito decreto alla I udienza utile successiva,  dando
termine per la successiva trattazione del merito dinanzi alla Sezione
Agraria  presso  l'intestato  Tribunale.Con  vittoria  di  spese   di
lite.omissis"-che parte convenuta in sede di memorie ex art.  183  VI
c, n. 2 c.p.c.  riformulava  le  proprie  conclusioni  come  da  atto
trascritto "omissis I Coppo Alberto  e  Angela  risultano  del  resto
titolari di  un  diritto  dilivello  nelle  certificazioni  catastali
versate  in  atti.  omissis  In   Rito   riconoscere   e   dichiarare
inammissibili per violazione dell'art. 183  la  nuova  prospettazione
dei fatti e le domande nuove introdotte dalla difesa attorea  con  la
memoria del 10-12  6.2009.  In  subordine  riconoscere  e  dichiarare
comunque  improponibile  ed  inammissibile  nella  presente  sede  la
domanda di affranczione dei beni per cui e' causa,  poiche'  soggetta
al  rito  speciale  L.n.  607/1966;  in  via  ulteriormente   gradata
riconoscere comunque la carenza di legittimazione passiva  per  detta
azione della Finestauri. In ulteriore subordine ritenuto ilnecessario
litisconsorzio con I Coppo  Alberto,  Bianca,  Cesare  e/o  ulteriori
eredi, disporre in  conformita'  l'integrazione  del  contraddittorio
omissis" 
    -che, con ordinanza comunicata il 22.6.10,il GI ordinava a  parte
attrice l'integrazione del contraddittorio  nei  confronti  di  Coppo
Alberto e Bianca ed  eventuali  eredi  omissis-  che,  a  seguito  di
istanza di autorizzazione allanotifica per pubblici  proclamiex  art.
150cpc del 7.9.10 di parte attrice,il GI con provvedimento depositato
il  9-20.9.2010,considerata  la  morte  dei  Coppo  e  verificata  la
difficolta' di individuarne  gli  eredi-destinatari  della  notifica,
autorizzava la notifica per pubblici proclami della  citazione,  agli
eredi di Coppo  Alberto  e  Bianca,  differendo  il  termine  per  la
notifica  sino  al   20.10.10,   fissando   la   nuova   udienza   al
17.2.2011omissis. 
  Tutto   cio'   premesso,   la   Sig.   Finestauri,    come    sopra
rappresentata,CITA gli eredi di Coppo Bianca nata TR il 10.10.1911  e
morta a TR il 4.5.1983 e Coppo Alberto nato il 1.1.1909 a TR e  morto
a Roma il 4.12.1975, previa autorizzazione alla notifica per pubblici
proclami ex art. 150 cpc,a comparire davanti al  Tribunale  di  Terni
all'udienza  del  17.02  2011,  ore  9.30,  nota   sede,   Dott.   Di
Giovannantonio,con invito ai suddetti a costituirsi  nel  termine  di
giorni venti prima dell'udienza indicata nelle forme di cui  all'art.
166 c.p.c. con avvertenza  che  la  costituzione  oltre  il  suddetto
termine implica le decadenze di cui all'art. 38 e 167 c.p.c.  e  che,
in caso di mancata costituzione si procedera' in loro contumacia  per
ivi  sentire  accogliere  le  conclusioni  rassegnate  nell'atto   di
citazione e nella costituzione come precisate negli atti  successivi,
trascritti-notificatiunitamente al presente  atto.  Con  vittoria  di
spese, funzioni ed onorari del giudizio.omissis 
    Terni 20.9.10 

                         Avv. Gino Capotosti 

 
T10ABA9690
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