Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.
Minoranze linguistiche - Circolazione stradale - Norme della Regione
Friuli-Venezia Giulia - Interventi di sostegno, ad opera della
Regione, a favore degli enti locali e dei soggetti pubblici e
privati che operano nei settori della cultura, dello sport,
dell'economia e del sociale per l'utilizzo di cartellonistica,
anche stradale, nei dialetti di origine veneta parlati nella
Regione - Ricorso del Governo - Asserita violazione del principio
del rispetto della eguaglianza dei cittadini - Carenza di ogni
motivazione a supporto della prospettata doglianza -
Inammissibilita' della questione.
- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia del 17 febbraio 2010, n.
5, art. 8, comma 2.
- Costituzione, art. 3, secondo comma.
Minoranze linguistiche - Circolazione stradale - Norme della Regione
Friuli-Venezia Giulia - Interventi di sostegno, ad opera della
Regione, a favore degli enti locali e dei soggetti pubblici e
privati che operano nei settori della cultura, dello sport,
dell'economia e del sociale per l'utilizzo di cartellonistica,
anche stradale, nei dialetti di origine veneta parlati nella
Regione - Ricorso del Governo - Asserita violazione di norme
interposte statali in tema di toponimia cui e' affidata la tutela
delle "minoranze linguistiche" in base all'art. 6 Cost. - Ritenuta
esorbitanza dalle competenze legislative regionali, non essendo la
disposizione impugnata norma di attuazione dello statuto -
Lamentata lesione delle disposizioni statali espressive della
competenza esclusiva statale nella materia dell'«ordine pubblico e
sicurezza» - Esclusione - Non fondatezza della questione.
- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia del 17 febbraio 2010, n.
5, art. 8, comma 2.
- Costituzione, artt. 6 e 117, secondo comma, lett. h); d.lgs. 30
aprile 1992, n. 285 art. 37, comma 2-bis; legge 15 febbraio 1999,
n. 482, artt. 10 e 18.
(011C0163)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.12 del 16-3-2011)
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