Avviso di deposito di ordinanza cautelare
A richiesta degli Avv.ti Laura Toschi e Lucia Maggiolo, in ossequio
all'ordinanza n. 00621/2011, pronunciata dal Tribunale Amministrativo
Regionale per il Lazio (sez. seconda ter) il 16/02/2011 e depositata
il 17/02/2011 sul ricorso numero di registro generale 10664/2010
(presentato dalla Cooperativa Produttori Suini Pro Sus S.c.a. nei
confronti di Enama - Ente Nazionale per la Meccanizzazione Agricola,
della Societa' Agricola Al.Be.Ro. S.r.l. e di Bioenergy Societa'
Cooperativa Agricola), con la quale il Tribunale ha ordinato di
procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti degli
altri soggetti interessati alla corresponsione del contributo in
contestazione, in quanto in possesso dei requisiti indicati all'art.4
del bando e cosi' nei confronti di: Garrione Riccardo; Duchi F.lli
societa' agricola s.s.; Cinghio societa' agricola s.r.l.; Palombini
Filippo e Andrea societa' agricola s.s.; Canova Energia di Marchi
Diego & C. s.s. societa' agricola; Stassano Alessandro azienda
agricola; Zamberlan F.lli societa' agricola semplice; Caramana s.s.
di Davoli Stefano, Fabio, Marianna e Corghi Antonella; Aceto Renato;
Stalla San Fortunato coop. agricola; Annarotto F.lli societa'
agricola; Logica Energia s.r.l.; soc. agr. San Salvatore r.l.;
Marabini Francesco societa' agricola; Cazzani s.s. di Giuseppe e
Giorgia; Mengoli Rino, Mauro, Gianni s.s. societa' agricola; Cascina
Barosi di Benedetta Rospigliosi; Agrisfera societa' coop. agricola;
Netagri s.r.l. societa' agricola; Giardini Giovanni azienda agricola;
Serravalle Energia societa' agricola a r.l.; RGP Piemonte societa'
agricola; Borciano Franco e Ivano s.s. societa' agricola; Allevamento
Martin societa' agricola; Posticchia Sabelli societa' agricola
semplice; Masserie Saraceno di Domenico e Marco societa' semplice
agricola; Energie Solero s.c. a r.l. societa' biogas; SPQT societa'
agricola s.r.l.; Trionfi Honorati di Giuseppe, Giovanna & C. s.s.
gricola; Veronesi Gaetano & C. societa' agricola; Fusignano Bioenergy
s.r.l. societa' agricola; Metallo Ida azienda agricola; Mazza s.r.l.
societa' agricola; Cantina Sociale coop. agricola di Vittorio Veneto;
Cassese F.lli s.s. societa' agricola; Brutti societa' agricola
semplice; Volta Energia s.r.l. societa' agricola; Delta Energia
s.r.l. societa' agricola; Zini Mauro ditta individuale; Luzi
Giannalberto, Alessandro & C. societa' agricola s.s.; Agricola
Scrivano Antonio & C. s.a.s.; Gobbo Denis e Roberto s.s. societa'
agricola; La Darsena societa' agricola; Progeo societa' coop.
agricola; Agripower Plus societa' agricola s.r.l.; Prone Romano;
Rizzo Agostino azienda agricola; La Vittoria s.s. societa' agricola;
societa' agricola Ilpa s.r.l.; Ferrero Riccardo azienda agricola;
Albus azienda agricola; Polistena Elisa azienda agricola;
Agricarignano s.r.l. soc. agricola; Toninelli F.lli societa'
agricola; Agriwhite s.r.l. societa' agricola; Serraglio 2 azienda
agricola; Hofer Johann azienda agricola; Bersella di Castagna Umberto
societa' agricola; soc. cons.le Allevatori s.c. a r.l.; Galatero soc.
coop. agric.; Pasquali Stefano Maria & Gambi Cinzia s.s.; Enerverde
S.B.E. s.r.l. societa' agricola; Ganzerla Michele azienda agricola;
Camardo Francesco azienda agricola; Veggia Ezio azienda agricola;
Gauna Massimo azienda agricola; Verdenergy a r.l. societa' agricola;
Agreste soc. coop. agric. di Zarattini Luigi/assoc. Polesana
Coldiretti; Ruzza Michele e Giuseppe s.s. societa' agricola;
Montezovo s.s. azienda agricola; Punto Verde s.s. societa' agricola;
Della Staffa societa' agricola; Tosi Maria azienda agricola; Tenuta
di Bagnoli di Giovanni Musini azienda agricola; San Giorgio s.n.c. di
Facchini Saverio e Guerriero Augusto societa' agricola; Cat-coop.
agricola Territorio; La Bellotta societa' agricola; Cavoretto Pier
Franco ditta individuale; La Ceresina dei F.lli Baldisseri societa'
agricola; Spiller s.s. societa' agricola; Agrifloor di Cerantola
Paolo & C. s.s. societa' agricola; Salgas s.s. societa' agricola;
Montersino F.lli s.s. ditta individuale; Bosco della Cascina societa'
agricola s.s.; Biocanali societa' cooperativa agricola; Santa
Caterina s.r.l. societa' agricola; Taschini Sergio e Stefano societa'
agricola; Tre.Bi.Farm societa' semplice agricola; Fattorie San
Prospero s.s.; La Fattoria di Omenetto Giampietro & C. s.s. societa'
agricola; Casanuova s.s. azienda agricola; Pagano Piante di Pagano
Michele s.s.; Orto Kamarina di Asta Salvatore e Cartiglia Francesca
s.s. azienda agricola; Nettis Francesco azienda agricola; Consorzio
Riesco; Agricola F.lli Nola & C. societa' agricola; Florpagano
s.s.a.; Consorzio Olivicolo Terre di Calabria societa' con.le
cooperativa; A.R.T.E. s.r.l. societa' agricola; Geas societa'
agricola; Natuzzi Raffaele ditta individuale; Agrienergy societa'
agricola; Finagricola societa' agricola r.l.; Masseria del Buon
Consiglio di Laura Greco & C. s.s.; Micoflor s.r.l.; Agrienergie
Ceresole s.r.a. societa' agricola; San Lorenzo Green Power s.r.l.
societa' agricola; Az. Avicola "Covo" di Vecchi Alessandro; Capetta
Luigi azienda individuale; Bonetto di Ferrero Piero azienda agricola;
Marenco Alessandro azienda agricola; Paniae s.s. di Pilosio Silvano &
C. societa' agricola; Moscarelli di Cirillo Giuseppe s.a.s. impresa
agricola; Agricola Zootecnica Meridionale s.r.l.; Quaranta Tommaso
azienda agricola; Fecunditas s.r.l. societa' agricola; A.G.I.
societa' agricola s.s.; Diceci societa' agricola; Eridano dei F.lli
Zermani s.s. societa' agricola; Pezza s.s. agricola; Arbelia s.r.l.
societa' agricola; Vesprini Elvasio e Nardoni Rita azienda agricola;
Arabia Annarita ditta individuale; Agrisland s.r.l. societa'
agricola; Fondazione Istruzione Agraria; Umbra Agripower s.r.l.
societa' agricola; Fontana s.s. societa' agricola; Cascina Bertona
s.r.l. societa' agricola; De Falco Giacinto azienda agricola; Diesse
s.r.l. societa' agricola; Lombardi Enrico azienda agricola;
Fontanello s.r.l. societa' agricola; Contrade di Puglia societa'
agricola s.s.; Aprea Gennaro societa' agricola; Mucchiut Roberto
azienda agricola; Aspasia s.r.l. societa' agricola; Ditta L.P.R.
societa' agricola r.l.; Cupidi A. e Leonardi R. s.s. societa'
agricola; CIP Calor s.r.l. societa' agricola; Manfredini Andrea
societa' agricola; Altiflor societa' agricola semplice; M.P.R.
societa' agricola s.r.l.; Bruni Enrico e Aldo societa' agricola s.s.;
Genflora azienda agricola di Pisapia Lucio; Agroenergie Mozzarella
societa' agricola; Nocelli Agripower azienda agricola; Impresa
Chiappari di Cirillo Biagio e Giuseppe; Mandre s.n.c. societa'
agricola di Trinidad Castillo e M.T. e C. Collalto; Valorizzazione
Ambientale s.r.l. societa' agricola; Barchetti di Bettoni Giacomino &
figli azienda agricola; Sant'Antonio societa' agricola semplice;
Allevamento Moris Caraglio s.s.; Villosio s.s. F.lli societa'
agricola; Tre Laghi di Moroni Edoardo azienda agricola; Riofreddo
societa' cooperativa; Martini azienda agricola; Agrienergia Valle
Pesio; Ca' Del Fior societa' agricola; Roverso Ermanno azienda
agricola; Capello Giacomo azienda agricola; Quaglia Luca azienda
agricola; I Leprotti azienda agricola; Distillerie Mazzari s.p.a.
impresa agricola; Giorgi Giorgio azienda agricola; Dalla Costa s.s.
di Paolo Dalla Costa & C. societa' agricola; Agroenergia s.r.l.
societa' agricola G.D.S.; R. & T. Energia societa' agricola; Nuova
Aidiru societa' agricola; nonche' nei confronti del Ministero delle
Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (MiPAAF); mediante la
pubblicazione del ricorso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica,
sospendendo nelle more l'efficacia dei provvedimenti impugnati sino
alla camera di consiglio del 20 aprile 2011, nel cui ambito sara'
proseguito l'esame della domanda cautelare, si riporta il testo
integrale del menzionato ricorso:
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO - RICORSO
Della Cooperativa Produttori Suini PRO SUS S.c.a., nella persona
del suo legale rappresentante pro tempore, sig. Enrico Cerri, con
sede nel Comune di Vescovato (Cremona) Via Malta, c.f. e P.IVA
00828880195, rappresentata e difesa anche disgiuntamente in forza di
delega a margine del presente atto dagli Avv.ti Laura Toschi del Foro
di Parma e Lucia Maggiolo del Foro di Modena ed elettivamente
domiciliata presso lo studio dell'Avv. Simonetta De Sanctis Mangelli
in Roma, Via Pasubio, 4. Per le comunicazioni di cancelleria si
possono utilizzare i seguenti recapiti dell'Avv. Laura Toschi: P.E.C.
toschilaura@open.legalmail.it FAX 0521 273735; contro ENAMA-Ente
Nazionale per la Meccanizzazione Agricola- nella persona del legale
rappresentante pro tempore, con sede in Roma Via Venafro n.5, c.f.
96391530589 p.iva 06067371002; e nei confronti - SOCIETA' AGRICOLA
AL.BE.RO. S.R.L., nella persona del suo legale rappresentante pro
tempore, con sede in Piacenza, Via Chiappini, 14, frazione Borghetto,
c.f. 01498780335; - BIOENERGY SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA, nella
persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Badia
Polesine (RO), Via Rosinella, 736, c.f. 01315470292; per
l'annullamento, previa sospensione, della graduatoria relativa al
bando per l'erogazione del contributo finalizzato alla realizzazione
di impianti connessi alla produzione di energia da biomasse,
comunicata alla ricorrente con nota del 30 luglio 2010, pervenuta
solo in data 7 agosto 2010, laddove alla ricorrente, pur risultando
ammessa alla concessione del suddetto contributo, e' stato attribuito
un punteggio di 28 punti (doc.ti 1 e 2); nonche' dei verbali della
Commissione esaminatrice relativi alle valutazioni effettuate per la
ricorrente (doc. 3), oltre a qualsiasi ulteriore atto connesso,
presupposto e/o conseguente non conosciuto; per l'accertamento del
diritto della ricorrente al risarcimento dei danni subiti per
l'effetto dei provvedimenti impugnati; nonche' per la condanna
dell'amministrazione a corrispondere alla ricorrente il risarcimento
per i suddetti danni. Fatto
1) L'ente nazionale per la meccanizzazione agricola (ENAMA), nel
corso dell'anno 2010, ha indetto un bando di concorso per
l'erogazione del contributo finalizzato alla realizzazione di
impianti connessi alla produzione di energia da biomasse, pubblicato
il 16 febbraio 2010 (doc. 4).
2) A tale concorso ha partecipato la Cooperativa Produttori Suini
PRO SUS S.c.a., con sede nel Comune di Vescovato (CR), Via Malta,
presentando nei termini assegnati dal bando, la relativa domanda con
la documentazione richiesta (doc.ti 5 e 5/bis).
3) La Commissione esaminatrice, all'uopo costituita, ha valutato
la domanda della ricorrente e le ha assegnato il punteggio
complessivo di 28 punti (doc. 3).
4) Con nota del 30 luglio 2010, pervenuta alla ricorrente in data
7 agosto 2010, l'ENAMA ha comunicato che "in data 22 luglio 2010 il
Consiglio Direttivo dell'ENAMA ha deliberato la graduatoria finale e
che la vostra domanda di concessione del contributo finalizzato alla
realizzazione, al completamento o al miglioramento di impianti per la
produzione di energia da biomasse, ha conseguito il punteggio di 28 e
pur essendo stata ammessa non ricevera' alcun contributo in quanto
ricopre una posizione nella graduatoria finale eccedente rispetto al
limite della dotazione finanziaria di cui all'art.3 del bando" (doc.
1). Tale provvedimento e' ritenuto dalla ricorrente illegittimo ed
estremamente pregiudizievole per i seguenti motivi di Diritto ECCESSO
DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI E ILLOGICITA' MANIFESTA,
MANCANZA DI MOTIVAZIONE E CARENZA DELL'ATTIVITA' ISTRUTTORIA.
VIOLAZIONE DI LEGGE E/O ECCESSO DI POTERE PER ERRATA INTERPRETAZIONE
E/O APPLICAZIONE DEI CRITERI STABILITI DAL BANDO DI GARA PER VALUTARE
LA DOMANDA PRESENTATA DALLA RICORRENTE NONCHE' I REQUISITI
EFFETTIVAMENTE POSSEDUTI DALLA RICORRENTE. A) In data 21 settembre
2010, in seguito all'istanza di accesso agli atti, la ricorrente ha
potuto visionare la propria scheda valutativa con la quale la
Commissione esaminatrice le ha attribuito il conteggio complessivo di
28 punti (doc.ti 3 e 6). Ora, come si evince dall'esame di tale
scheda, nella domanda di ammissione la ricorrente si e' auto
attribuita 5 punti per la sussistenza del requisito di cui alla
lettera B dell'art.8 del bando di gara, mentre la Commissione
esaminatrice ha negato l'assegnazione di tali 5 punti non ritenendo
sussistente il requisito (doc. 3). Piu' precisamente, l'art.8, comma
3, lettera B, del bando di gara (doc. 4) prevede per le imprese
partecipanti l'attribuzione di 5 punti per quelle societa' che hanno
la qualifica IAP (imprenditore agricolo professionale) ai sensi e per
gli effetti di cui al D.Lgs. 29.03.2004 n.99 (doc. 8). Ebbene,
nonostante la ricorrente abbia indicato nella scheda di richiesta del
punteggio, allegata alla domanda di ammissione, di avere la qualifica
IAP, attribuendosi per questo 5 punti (doc. 5), la Commissione
esaminatrice ha cosi' statuito nella scheda valutativa: < < dalla
documentazione non si evince il possesso della qualifica IAP > >
(doc. 3); conseguentemente, non sono stati assegnati alla ricorrente
quei 5 punti che le avrebbero consentito di giungere al punteggio di
33 e, quindi, di ricoprire una piu' alta posizione in graduatoria.
Tale repentina mancata assegnazione dei 5 punti, appare ancora piu'
eclatante se si considera che nessuna documentazione e' richiesta a
supporto della qualifica IAP ne' dall'art.6 del bando, che descrive
le modalita' di presentazione delle domande di concessione del
contributo ed elenca i documenti da allegarvi, ne' dal modulo della
domanda - conformemente al quale ai sensi dell'art.6 la richiesta
doveva essere redatta - allegato al bando e scaricabile dai siti
internet di ENAMA e del MIPAAF (doc. 4). Si consideri inoltre che, in
risposta ai quesiti giunti presso l'ente in merito al bando, ENAMA
aveva esplicitato che < < i requisiti richiesti per la qualifica di
imprenditore agricolo professionale (IAP) sono espressamente indicati
all'art.1 del D.Lgs n.99/2004 e ss. mm. ii. > > e che per la
dimostrazione del possesso della qualifica IAP < < e' ammessa
un'autocertificazione salvo verificarne la veridicita' da parte del
MIPAAF > > (v.doc.7 alla pagina 3). Sicche', nella fattispecie in
esame, a fronte di un'autodichiarazione della ricorrente di possedere
la qualifica IAP, inserita come sopra precisato nella scheda di
richiesta del punteggio allegata alla domanda di concessione del
contributo, la Commissione esaminatrice avrebbe dovuto-potuto
chiedere l'esibizione della relativa documentazione al fine di
verificarne la veridicita' (doc. 9) e non escludere a priori, come
invece e' accaduto, l'attribuzione dei 5 punti. Da qui' scaturisce
l'illegittimita' della graduatoria nella parte in cui alla ricorrente
sono stati assegnati 28 punti anziche' 33. B) Illegittima, ingiusta e
priva di motivazione risulta, inoltre, la mancata assegnazione di 6
punti complessivi per le azioni di divulgazione e monitoraggio sul
costruendo impianto, programmate dalla ricorrente (doc. 4, art.8,
comma 3, lettera F). ENAMA, invero, ha assegnato 4 soli punti, 2 per
la qualita' del piano dell'attivita' di divulgazione/dimostrazione
(criterio di selezione F1) e 2 per la qualita' del piano
dell'attivita' di monitoraggio (criterio di selezione F2), con la
seguente motivazione: < < i piani di divulgazione e monitoraggio non
sono ritenuti idonei per ottenere il massimo punteggio > > (doc. 3).
Tale motivazione risulta contraddittoria e cosi' illogica in quanto
per il piano di monitoraggio la Commissione esaminatrice ha in
realta' riconosciuto il massimo punteggio, previsto all'art.8 del
bando (2 punti). Ingiustificata poi e' l'attribuzione di 2 soli
punti, anziche' 4, per il piano di divulgazione proposto dalla
ricorrente, avendo essa allegato alla domanda di concessione del
contributo una relazione illustrativa, ove risultano descritte
numerose e diversificate attivita' divulgative (doc. 5). PRO SUS e',
inoltre, una cooperativa agricola con 110 soci (105 cooperatori + 5
sovventori) e questa sola circostanza garantisce di per se stessa
un'ampissima divulgazione, anche a cascata, dell'iniziativa (doc.
10). Si ritiene, quindi, illegittima e/o priva di motivazione la
mancata assegnazione di altri 2 punti per l'attivita' di
divulgazione. Il riconoscimento di questo ulteriore punteggio
avrebbero garantito alla ricorrente di raggiungere i 35 punti e,
quindi, una ancora piu' alta posizione nella graduatoria finale. Cio'
le avrebbe consentito di poter partecipare alla dotazione finanziaria
fissata all'art.3 del bando. ISTANZA CAUTELARE Si chiede di
attribuire in via cautelare alla ricorrente, con riserva all'esito
del presente giudizio, i suddetti 5 o 7 punti in piu' che le
consentono di partecipare alla distribuzione dei contributi messi a
concorso. In ordine al presupposto del fumus boni iuris ci si riporta
a quanto sopra dedotto; riguardo al periculum in mora, si evidenzia
che con il rigetto dell'istanza la ricorrente perderebbe
ineludibilmente la possibilita' di avvalersi di un contributo
consistente, pari ad euro 500.000,00 (come riconosciuto dalla
Commissione esaminatrice), per la realizzazione dell'impianto di
produzione di energia da biomasse dalla medesima progettato il cui
costo complessivo e' pari ad euro 3.046.000,00. L'art.9, commi 5 e 6,
del bando prevede, invero, che l'erogazione dei contributi avvenga
non oltre il 31 dicembre 2010. Il rigetto dell'istanza cautelare,
inoltre, obbligherebbe PRO SUS S.c.a. a domandare nel breve termine
un finanziamento al sistema bancario, che graverebbe pesantemente sul
bilancio della stessa con costi imprevisti. Si consideri a tal fine
che l'ultima rata di prezzo da corrispondere all'impresa appaltatrice
dei lavori di impiantistica a collaudo funzionale avvenuto, ammonta
proprio ad euro 438.000,00 (doc. 11). La Cooperativa, nell'ipotesi di
accoglimento della proposta istanza cautelare e cosi' dell'ammissione
alla partecipazione della distribuzione dei contributi, offre per
l'importo erogato ed all'atto dello stesso, fideiussione a favore del
MIPAAF, o altro ente che verra' all'uopo indicato, rilasciata da un
primario istituto di credito. Per Questi Motivi Si chiede a codesto
ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale di voler, previa
concessione di idonea misura cautelare con la quale siano attribuiti
alla ricorrente 5 o 7 punti in piu' che consentono alla medesima di
avanzare nella graduatoria finale per usufruire dei finanziamenti
stanziati da ENAMA, annullare i provvedimenti impugnati poiche'
illegittimi ed ingiusti. Con ogni conseguente statuizione prevista
dalla legge. Roma, li' 27 ottobre 2010 Avv. Laura Toschi Avv. Lucia
Maggiolo Ai fini del pagamento del contributo unificato, i
sottoscritti Avvocati dichiarano che per la presente controversia il
contributo da versare e' pari ad euro 500,00. Avv. Laura Toschi Avv.
Lucia Maggiolo Si depositano in copia:
1) nota dell'Ente Nazionale per la meccanizzazione agricola
(ENAMA), del 30 luglio 2010, ricevuta dal ricorrente in data 7 agosto
2010;
2) graduatoria finale dei progetti di cui al bando di ENAMA del
16.02.2010;
3) scheda di valutazione tecnico-economica relativa alla
posizione della ricorrente e verbale riunione della Commissione del
13 maggio 2010;
4) disciplinare di gara relativo al bando di ENAMA del 16.02.2010
e allegato 1 "modulo di domanda di concessione del contributo";
5) domanda presentata dalla ricorrente per partecipare al bando
di gara pubblicato in data 16.02.2010, l'allegata scheda richiesta
punteggio ed estratto dell'allegata relazione tecnica Austep con
descrizione dell'attivita' divulgativa; 5/bis. DVD contenente i file
della domanda di partecipazione al bando e tutti i relativi allegati;
6) verbale di accesso agli atti del 21 settembre 2010;
7) risposte ai quesiti giunti presso la sede ENAMA in merito al
bando per l'erogazione del contributo finalizzato alla realizzazione
di impianti connessi alla produzione di energia da biomasse;
8)D.Lgs. n. 99/2004, in merito ai requisiti necessari per la
qualifica I.A.P. (imprenditore agricolo professionale);
9) attestazione qualifica IAP in capo alla Cooperativa;
10) elenco soci della Cooperativa;
11) estratto contratto di appalto Pro Sus S.c.a/Austep S.r.l..
Avv.Ti Laura Toschi E Lucia Maggiolo
T11ABA3039