N. 62 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 gennaio 2011

Ordinanza del 28 gennaio 2011 emessa dalla Corte di cassazione nel procedimento civile promosso da Poste Italiane S.p.a. contro Caprili Carlo. Lavoro e occupazione - Contratto di lavoro a tempo determinato - Conversione in contratto a tempo indeterminato a causa dell'illegittima apposizione del termine - Condanna del datore di lavoro al risarcimento in favore del lavoratore - Prevista liquidazione da parte del giudice di una indennita' onnicomprensiva, determinata tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilita' dell'ultima retribuzione globale di fatto - Contrasto con i principi di ragionevolezza e di effettivita' della tutela giurisdizionale, nonche' lesione del diritto al lavoro - Sproporzione tra l'indennita' e il danno effettivo, crescente con il perdurare dell'illecito - Violazione degli obblighi internazionali derivanti dalla CEDU (e, in specie, dal diritto di ogni persona al giusto processo) - Contrasto con l'interpretazione data dalla giurisprudenza comunitaria all'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 1999/70/CE. - Legge 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, comma 5. - Costituzione, artt. 3, comma secondo, 4, 24, 111, comma secondo, e 117, primo comma, in relazione all'art. 6, primo comma, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo (CEDU), sottoscritta dall'Italia il 4 novembre 1950 e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848; Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso fra le organizzazioni intercategoriali a carattere generale (CES, UNICE e CEEP) il 18 marzo 1999 ed allegato alla direttiva 1999/70/CE del 28 giugno 1999; sentenze della Corte di giustizia comunitaria in cause C-212/04, C-378/07, C-379/07 e C-380/07. Lavoro e occupazione - Contratto di lavoro a tempo determinato - Conversione in contratto a tempo indeterminato per illegittima apposizione del termine - Condanna del datore di lavoro al risarcimento in favore del lavoratore - Liquidazione dell'indennita' onnicomprensiva da parte del giudice - Prevista dimidiazione del limite massimo in presenza di contratti o accordi collettivi che prevedano l'assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori gia' occupati con contratto a termine nell'ambito di specifiche graduatorie - Contrasto con i principi di ragionevolezza e di effettivita' della tutela giurisdizionale, nonche' lesione del diritto al lavoro - Sproporzione tra l'indennita' e il danno effettivo, crescente con il perdurare dell'illecito - Violazione degli obblighi internazionali derivanti dalla CEDU (e, in specie, dal diritto di ogni persona al giusto processo) - Contrasto con l'interpretazione data dalla giurisprudenza comunitaria all'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 1999/70/CE. - Legge 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, comma 6. - Costituzione, artt. 3, comma secondo, 4, 24, 111, comma secondo, e 117, primo comma, in relazione all'art. 6, primo comma, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo (CEDU), sottoscritta dall'Italia il 4 novembre 1950 e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848; Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso fra le organizzazioni intercategoriali a carattere generale (CES, UNICE e CEEP) il 18 marzo 1999 ed allegato alla direttiva 1999/70/CE del 28 giugno 1999; sentenze della Corte di giustizia comunitaria in cause C-212/04, C-378/07, C-379/07 e C-380/07. (011A0211) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.16 del 13-4-2011)

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