N. 98
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE
13 - 21 settembre 2011
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 21 settembre 2011 (della Regione Emilia-Romagna).
Amministrazione pubblica - Impiego pubblico - Bilancio e contabilita'
pubblica - Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria
- Attribuzione ad uno o piu' regolamenti di delegificazione del
compito di dettare misure di razionalizzazione e contenimento della
spesa in materia di pubblico impiego, e specificamente sulla
limitazione della crescita dei trattamenti economici anche
accessori del personale delle pubbliche amministrazioni, sulle
modalita' di calcolo relative all'erogazione dell'indennita' di
vacanza contrattuale per gli anni 2015-2017, sulle procedure di
mobilita' del personale, sulla valorizzazione ed incentivazione
dell'efficienza di determinati settori, sulla individuazione degli
enti destinatari in via diretta delle misure di razionalizzazione
della spesa - Lamentata incidenza con regole di dettaglio
sull'organizzazione e sulla finanza regionale, nonche' sugli enti
dipendenti dalle Regioni e sugli enti locali, lamentato utilizzo
della fonte regolamentare in materia di legislazione concorrente, e
in subordine, mancata intesa con la Conferenza Stato-Regioni -
Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciata violazione della
competenza legislativa regionale nella materia concorrente del
coordinamento della finanza pubblica, lesione dell'autonomia
regionale, violazione del principio di leale collaborazione.
- Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
nella legge 15 luglio 2011, n. 111, art. 16, comma 1, lett. b), c),
d), e), f).
- Costituzione, artt. 114, 117, commi terzo e sesto, e 118.
Istruzione - Bilancio e contabilita' pubblica - Disposizioni urgenti
per la stabilizzazione finanziaria - Misure per la
razionalizzazione della spesa relativa all'organizzazione
scolastica - Riduzione, a decorrere dall'anno scolastico 2011-2012,
del numero di scuole dell'infanzia, primarie e secondarie mediante
la formazione di istituti comprensivi, nonche' previsione che gli
stessi acquisiscano l'autonomia se aventi almeno 1.000 alunni -
Lamentata incidenza con regole di dettaglio, e a due mesi
dall'inizio dell'anno scolastico, sui piani di dimensionamento
della rete scolastica gia' programmati, nonche' mancata
concertazione Stato-Regioni - Ricorso della Regione Emilia-Romagna
- Denunciata violazione della competenza legislativa regionale
nella materia concorrente dell'istruzione, violazione dei principi
di leale collaborazione, ragionevolezza e proporzionalita'.
- Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
nella legge 15 luglio 2011, n. 111, art. 19, comma 4.
- Costituzione, artt. 3, 97, 117, commi terzo e quarto, e 118.
(011C0605)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.46 del 2-11-2011)
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