N. 98 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 13 - 21 settembre 2011

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 21 settembre 2011 (della Regione Emilia-Romagna). Amministrazione pubblica - Impiego pubblico - Bilancio e contabilita' pubblica - Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria - Attribuzione ad uno o piu' regolamenti di delegificazione del compito di dettare misure di razionalizzazione e contenimento della spesa in materia di pubblico impiego, e specificamente sulla limitazione della crescita dei trattamenti economici anche accessori del personale delle pubbliche amministrazioni, sulle modalita' di calcolo relative all'erogazione dell'indennita' di vacanza contrattuale per gli anni 2015-2017, sulle procedure di mobilita' del personale, sulla valorizzazione ed incentivazione dell'efficienza di determinati settori, sulla individuazione degli enti destinatari in via diretta delle misure di razionalizzazione della spesa - Lamentata incidenza con regole di dettaglio sull'organizzazione e sulla finanza regionale, nonche' sugli enti dipendenti dalle Regioni e sugli enti locali, lamentato utilizzo della fonte regolamentare in materia di legislazione concorrente, e in subordine, mancata intesa con la Conferenza Stato-Regioni - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciata violazione della competenza legislativa regionale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica, lesione dell'autonomia regionale, violazione del principio di leale collaborazione. - Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, art. 16, comma 1, lett. b), c), d), e), f). - Costituzione, artt. 114, 117, commi terzo e sesto, e 118. Istruzione - Bilancio e contabilita' pubblica - Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria - Misure per la razionalizzazione della spesa relativa all'organizzazione scolastica - Riduzione, a decorrere dall'anno scolastico 2011-2012, del numero di scuole dell'infanzia, primarie e secondarie mediante la formazione di istituti comprensivi, nonche' previsione che gli stessi acquisiscano l'autonomia se aventi almeno 1.000 alunni - Lamentata incidenza con regole di dettaglio, e a due mesi dall'inizio dell'anno scolastico, sui piani di dimensionamento della rete scolastica gia' programmati, nonche' mancata concertazione Stato-Regioni - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciata violazione della competenza legislativa regionale nella materia concorrente dell'istruzione, violazione dei principi di leale collaborazione, ragionevolezza e proporzionalita'. - Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, art. 19, comma 4. - Costituzione, artt. 3, 97, 117, commi terzo e quarto, e 118. (011C0605) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.46 del 2-11-2011)

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