N. 147
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE
14 novembre 2011
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 23 novembre 2011 (della Regione Umbria).
Iniziativa economica privata - Finanza regionale - Adeguamento degli
ordinamenti regionali al principio della liberalizzazione delle
attivita' economiche, secondo cui l'iniziativa e l'attivita'
economica privata sono libere ed e' permesso tutto cio' che non e'
espressamente vietato dalla legge - Qualificazione quale principio
fondamentale per lo sviluppo economico e attuativo della piena
tutela della concorrenza tra le imprese - Soppressione delle
normative statali incompatibili, con conseguente diretta
applicazione degli istituti della segnalazione di inizio di
attivita' e dell'autocertificazione con controlli successivi -
Previsione di potere regolamentare statale, in carenza di qualunque
delimitazione - Elemento per la valutazione della c.d.
"virtuosita'" degli enti territoriali, secondo il meccanismo
introdotto dall'art. 20 del d.l. n. 98/2011 - Previsione di un
regime per l'esclusione di singole attivita' economiche, azionabile
solo dallo Stato - Ritenuta genericita' dei criteri di adeguamento,
impossibilita' giuridica di attuazione attraverso il meccanismo
della abrogazione e necessita' di bilanciamento dei valori
contrapposti, incertezza sulla disciplina vigente, mancata
previsione di intesa, mancanza di collegamento con lo stato della
finanza regionale - Ricorso della Regione Umbria - Denunciata
violazione della potesta' legislativa e regolamentare regionale,
violazione dei principi di ragionevolezza, buon andamento, certezza
del diritto, legalita' sostanziale, leale collaborazione.
- Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148, art. 3, commi
2, 3, 4, 10 e 11.
- Costituzione, artt. 3, 97, primo comma, e 117, commi terzo, quarto
e sesto.
Enti locali - Servizi pubblici locali - Gestione e affidamento dei
servizi pubblici locali di rilevanza economica - Adeguamento della
disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare del
12-13 giugno 2011 e alla normativa europea - Previsione di una
soglia di valore fissata dal legislatore nazionale, al di sopra
della quale e' in ogni caso esclusa la possibilita' per gli enti
locali di ricorrere alla modalita' organizzativa della gestione in
house - Previsione di restrizioni e penalizzazioni per le societa'
titolari di affidamenti diretti - Previsione che le societa' in
house siano assoggettate al patto di stabilita' interno secondo
modalita' definite con atto ministeriale - Lamentata reintroduzione
di una limitazione della capacita' di scelta degli enti
territoriali in ordine alla gestione dei servizi pubblici elusiva
della ratio del referendum e degli effetti vincolanti dello stesso,
incidenza sulla materia dei servizi pubblici locali di spettanza
residuale regionale - Ricorso della Regione Umbria - Denunciata
violazione della competenza legislativa e regolamentare della
Regione in materia di servizi pubblici locali e di ordinamento
degli enti locali, violazione del vincolo referendario.
- Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148, art. 4, commi
8, 12, 13, 14, 32 e 33.
- Costituzione, artt. 75 e 117, commi terzo, quarto e sesto.
Istruzione - Istruzione e formazione professionale - Disciplina dei
tirocini formativi e di orientamento non curricolari - Durata non
superiore a sei mesi - Beneficiari esclusivi neodiplomati o
neolaureati non oltre 12 mesi dal conseguimento del titolo di
studio - Lamentata interferenza nella materia della formazione
esterna all'azienda di competenza esclusiva regionale, mancanza di
coinvolgimento delle Regioni - Ricorso della Regione Umbria -
Denunciata violazione della competenza legislativa regionale
residuale in materia di formazione professionale, lesione del
principio di leale collaborazione.
- Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148, art. 11.
- Costituzione, art. 117, comma quarto.
Regioni (in genere) - Consiglieri regionali - Determinazione del
numero massimo dei consiglieri e degli assessori regionali,
previsione di un limite massimo degli emolumenti e delle
indennita', commisurazione del trattamento economico alla effettiva
partecipazione ai lavori del Consiglio, introduzione del
trattamento previdenziale contributivo, istituzione e disciplina di
un organo regionale denominato "Collegio dei revisori dei conti" -
Obbligo per le Regioni di adeguamento entro i termini stabiliti -
Elemento per la valutazione della c.d. "virtuosita'" degli enti
territoriali, secondo il meccanismo introdotto dall'art. 20 del
d.l. n. 98/2011 - Lamentata interferenza nell'ambito della potesta'
statutaria e della autonomia finanziaria e organizzativa regionale,
lamentata introduzione di norme di dettaglio in luogo di obiettivi
di finanza pubblica, imposizione di un obbligo di modifica
statutaria di cui la Regione non dispone compiutamente, imposizione
alla Corte dei conti di poteri regolamentari in contrasto con la
sua funzione, carenza dei presupposti della decretazione d'urgenza
- Ricorso della Regione Umbria - Denunciata violazione della
potesta' statutaria regionale, violazione dell'autonomia
finanziaria regionale, esorbitanza dello Stato dall'ambito della
potesta' legislativa esclusiva, violazione della competenza
legislativa regionale nella materia concorrente del coordinamento
della finanza pubblica, violazione della funzione di controllo
della Corte dei conti, abuso della potesta' di decretazione
d'urgenza.
- Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148, art. 14,
comma 1.
- Costituzione, artt. 3, 97, 77, 117, commi secondo, terzo e sesto,
119 e 123.
Enti locali - Unioni di comuni - Comuni fino a 1000 abitanti -
Esercizio necessario di tutte le funzioni, incluse quelle delegate
o attribuite dalle Regioni, attraverso la forma associativa
dell'Unione dotata di propri organi e potesta' statutaria, e
titolare di rapporti giuridici e di risorse - Previsione di poteri
regolamentari e amministrativi statali nonche' del controllo
statale sulla efficacia ed efficienza della gestione - Lamentata
carenza dei presupposti della decretazione d'urgenza, lamentata
soppressione e fusione dei piccoli Comuni senza l'osservanza delle
procedure costituzionali e creazione di nuovi enti territoriali in
violazione del quadro costituzionale, interferenza in ambiti
settoriali di competenza legislativa e amministrativa regionale,
contrasto con la Carta europea delle autonomie locali, mancata
previsione di procedure collaborative - Ricorso della Regione
Umbria - Denunciata violazione delle prerogative delle autonomie
locali, esorbitanza dello Stato dal proprio ambito di competenza in
materia di enti locali, violazione della competenza legislativa
regionale residuale in materia di associazionismo tra enti locali,
abuso della potesta' di decretazione d'urgenza, violazione
dell'obbligo di osservanza dei vincoli di diritto internazionale,
violazione dei principi di sussidiarieta', non discriminazione,
ragionevolezza, buon andamento e leale collaborazione.
- Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148, art. 16.
- Costituzione, artt. 3, 5, 77, commi primo e secondo, 97, 114, commi
primo e secondo, 117, commi primo, secondo, lett. p), e quarto, 118
e 133, comma secondo; carta europea delle autonomie locali,
ratificata con la legge 30 dicembre 1989, n. 439.
(011C0762)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.1 del 4-1-2012)
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