N. 18 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 23 gennaio 2012

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 23 gennaio 2012 (della Regione Piemonte). Enti locali - Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici - Riduzione dei costi di funzionamento delle Province - Attribuzione alla Provincia esclusivamente delle funzioni di indirizzo e di coordinamento delle attivita' dei Comuni nelle materie e nei limiti indicati con legge statale o regionale - Identificazione degli organi di governo nel Consiglio provinciale, composto da non piu' di dieci componenti eletti dagli organi elettivi dei Comuni, e nel Presidente della Provincia, eletto dal Consiglio provinciale tra i suoi componenti - Modalita' di elezione del Consiglio provinciale e del Presidente della Provincia rinviate ad una legge dello Stato da emanarsi entro il 31 dicembre 2012 - Attribuzione allo Stato e alle Regioni del trasferimento ai Comuni, entro il 31 dicembre 2012, delle funzioni provinciali, salva l'acquisizione delle stesse da parte delle Regioni sulla base dei principi di sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza - Previsione dell'intervento sostitutivo dello Stato in caso di mancato trasferimento delle funzioni da parte delle Regioni - Attribuzione allo Stato e alle Regioni del trasferimento delle relative risorse umane, finanziarie e strumentali - Decorrenza dei nuovi organi - Assegnazione di un termine di sei mesi alle Regioni a statuto speciale per l'adeguamento alla nuova disciplina - Inapplicabilita' della stessa alle Province autonome di Trento e di Bolzano - Possibilita' per i Comuni di istituire unioni o organi di raccordo per l'esercizio di specifici compiti o funzioni amministrative, garantendo l'invarianza della spesa - Ricorso della Regione Piemonte - Denunciata compromissione dei principi a tutela delle autonomie locali e del decentramento amministrativo, con conseguente compromissione dell'autonomia delle Regioni e dell'assetto ordinamentale ed istituzionale delle stesse - Lamentata modificazione dell'assetto costituzionale delle istituzioni territoriali attraverso un decreto-legge volto a risanare le finanze pubbliche - Lamentata esorbitanza dello Stato dall'ambito della propria competenza in materia elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali dei Comuni, Province e Citta' metropolitane, il cui limite e' dato dal rispetto dell'esistenza di tali enti quali enti autonomi con poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione - Conseguente sostanziale abolizione delle Province - Violazione delle competenze residuali e concorrenti delle Regioni, nonche' della potesta' regolamentare delle stesse - Lesione della autonoma potesta' regolamentare delle Province - Imposizione di un modello di conferimento indifferenziato e generale con legge regionale agli enti locali costituente un'indebita compressione delle prerogative regionali anche sotto il profilo dell'autonomia finanziaria - Incidenza sull'autonomia amministrativa e organizzativa della Regione nei suoi rapporti con gli enti locali - Violazione del principio di leale collaborazione - Violazione del principio di ragionevolezza - Mancanza dei presupposti della decretazione d'urgenza - Istanza di sospensione dell'esecuzione delle norme impugnate. - Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, art. 23, commi 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21. - Costituzione, artt. 5, 114, 117, commi secondo, lett. p), quarto e sesto, 118, 119 e 120, in relazione agli artt. 3, 77 e 97 della stessa Costituzione. (012C0042) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.10 del 7-3-2012)

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