N. 18
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE
23 gennaio 2012
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 23 gennaio 2012 (della Regione Piemonte).
Enti locali - Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il
consolidamento dei conti pubblici - Riduzione dei costi di
funzionamento delle Province - Attribuzione alla Provincia
esclusivamente delle funzioni di indirizzo e di coordinamento delle
attivita' dei Comuni nelle materie e nei limiti indicati con legge
statale o regionale - Identificazione degli organi di governo nel
Consiglio provinciale, composto da non piu' di dieci componenti
eletti dagli organi elettivi dei Comuni, e nel Presidente della
Provincia, eletto dal Consiglio provinciale tra i suoi componenti -
Modalita' di elezione del Consiglio provinciale e del Presidente
della Provincia rinviate ad una legge dello Stato da emanarsi entro
il 31 dicembre 2012 - Attribuzione allo Stato e alle Regioni del
trasferimento ai Comuni, entro il 31 dicembre 2012, delle funzioni
provinciali, salva l'acquisizione delle stesse da parte delle
Regioni sulla base dei principi di sussidiarieta', differenziazione
e adeguatezza - Previsione dell'intervento sostitutivo dello Stato
in caso di mancato trasferimento delle funzioni da parte delle
Regioni - Attribuzione allo Stato e alle Regioni del trasferimento
delle relative risorse umane, finanziarie e strumentali -
Decorrenza dei nuovi organi - Assegnazione di un termine di sei
mesi alle Regioni a statuto speciale per l'adeguamento alla nuova
disciplina - Inapplicabilita' della stessa alle Province autonome
di Trento e di Bolzano - Possibilita' per i Comuni di istituire
unioni o organi di raccordo per l'esercizio di specifici compiti o
funzioni amministrative, garantendo l'invarianza della spesa -
Ricorso della Regione Piemonte - Denunciata compromissione dei
principi a tutela delle autonomie locali e del decentramento
amministrativo, con conseguente compromissione dell'autonomia delle
Regioni e dell'assetto ordinamentale ed istituzionale delle stesse
- Lamentata modificazione dell'assetto costituzionale delle
istituzioni territoriali attraverso un decreto-legge volto a
risanare le finanze pubbliche - Lamentata esorbitanza dello Stato
dall'ambito della propria competenza in materia elettorale, organi
di governo e funzioni fondamentali dei Comuni, Province e Citta'
metropolitane, il cui limite e' dato dal rispetto dell'esistenza di
tali enti quali enti autonomi con poteri e funzioni secondo i
principi fissati dalla Costituzione - Conseguente sostanziale
abolizione delle Province - Violazione delle competenze residuali e
concorrenti delle Regioni, nonche' della potesta' regolamentare
delle stesse - Lesione della autonoma potesta' regolamentare delle
Province - Imposizione di un modello di conferimento
indifferenziato e generale con legge regionale agli enti locali
costituente un'indebita compressione delle prerogative regionali
anche sotto il profilo dell'autonomia finanziaria - Incidenza
sull'autonomia amministrativa e organizzativa della Regione nei
suoi rapporti con gli enti locali - Violazione del principio di
leale collaborazione - Violazione del principio di ragionevolezza -
Mancanza dei presupposti della decretazione d'urgenza - Istanza di
sospensione dell'esecuzione delle norme impugnate.
- Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, art. 23, commi
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21.
- Costituzione, artt. 5, 114, 117, commi secondo, lett. p), quarto e
sesto, 118, 119 e 120, in relazione agli artt. 3, 77 e 97 della
stessa Costituzione.
(012C0042)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.10 del 7-3-2012)
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