N. 33
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE
28 febbraio 2012
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 28 febbraio 2012 (della Regione Trentino-Alto
Adige/Autonome Region Trentino-Südtirol).
Bilancio e contabilita' pubblica - Disposizioni urgenti per la
crescita, l'equita' ed il consolidamento dei conti pubblici -
Previsione che le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano
e gli Enti locali, negli ambiti di rispettiva competenza, adeguano
i propri ordinamenti a quanto previsto dall'art. 6, comma 5, del
D.L. 21 maggio 2010, n. 78, convertito in legge n. 122/2010
(previsione di un minimo fisso e ridotto di componenti degli organi
di amministrazione e controllo), con riferimento alle Agenzie, agli
Enti e agli organismi strumentali, comunque denominati, sottoposti
alla loro vigilanza, entro un anno dalla data di entrata in vigore
del decreto impugnato - Ricorso della Regione Trentino-Alto Adige -
Denunciata violazione dell'autonomia finanziaria regionale
disciplinata con norme statutarie, mediante imposizione di un
limite non transitorio non alla spesa complessiva, ma ad una minuta
voce di spesa senza alcun margine di scelta per le Regioni sul modo
per conseguire il risparmio.
- Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, art. 22, comma
3.
- Costituzione, artt. 117, 118 e 119, in combinato disposto con
l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; statuto
della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 4, n. 1), 16, Titolo VI e,
in particolare, artt. 69, 79, 103, 104 e 107 e relative norme di
attuazione, tra le quali il d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266 (in
particolare, artt. 2 e 4) e il d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268 (in
particolare, artt. 9, 10 e 10-bis).
Bilancio e contabilita' pubblica - Disposizioni urgenti per la
crescita, l'equita' ed il consolidamento dei conti pubblici -
Concorso alla normativa degli Enti territoriali ed ulteriori
riduzioni di spesa - Previsione che, con le procedure previste
dall'art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le Regioni a statuto
speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, assicurano, a
decorrere dall'anno 2012, un concorso alla finanza pubblica di 860
milioni di euro annui - Previsione, altresi', che con le medesime
procedure le Regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia e le
Province autonome di Trento e Bolzano, assicurano alla finanza
pubblica un concorso di 60 milioni di euro annui, da parte di
comuni ricadenti nel proprio territorio - Previsione, che fino
all'emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto art.
27, l'importo complessivo di 920 milioni di euro e' accantonato,
proporzionalmente alla media degli impegni finali registrata per
ciascuna autonomia nel triennio 2007-2009 a valere sulle quote di
compartecipazione ai tributi erariali e che per la Regione
Siciliana si tiene conto della rideterminazione del fondo sanitario
nazionale per effetto del comma 2 - Ricorso della Regione
Trentino-Alto Adige - Denunciata ulteriore rilevante sottrazione di
risorse alle Regioni speciali, in contrasto con il regime
finanziario disciplinato dallo Statuto - Violazione del principio
di leale collaborazione - Violazione del principio di uguaglianza
relativamente alla previsione che addossa irragionevolmente alle
altre autonomie speciali una quota parte del finanziamento della
spesa sanitaria della Regione Siciliana.
- Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, art. 28, comma
3.
- Costituzione, artt. 3, 117, 118 e 119, in combinato disposto con
l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; statuto
della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 4, n. 1), 16, Titolo VI e,
in particolare, artt. 69, 79, 103, 104 e 107 e relative norme di
attuazione, tra le quali il d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266 (in
particolare, artt. 2 e 4) e il d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268 (in
particolare, artt. 9, 10 e 10-bis).
Bilancio e contabilita' pubblica - Disposizioni urgenti per la
crescita, l'equita' ed il consolidamento dei conti pubblici -
Previsione che le maggiori entrate erariali, derivanti dal
decreto-legge impugnato, siano riservate all'Erario, per un periodo
di cinque anni, per essere destinate alle esigenze prioritarie di
raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in
sede europea - Previsione che con apposito decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' di
individuazione del maggior gettito, attraverso separata
contabilizzazione - Previsione, altresi', che, ferme restando le
disposizioni degli artt. 13, 14 e 28, nonche' quelle recate
dall'articolo impugnato, con le norme statutarie, sono definiti le
modalita' di applicazione e gli effetti finanziari del D.L.
impugnato per le regioni a statuto speciale e per le Province di
Trento e Bolzano - Ricorso della Regione Trentino-Alto Adige -
Denunciata lesione dell'autonomia finanziaria regionale
disciplinata dallo Statuto e delle relative norme di attuazione -
Denunciata deroga alle norme statutarie con una fonte primaria
ordinaria - Denunciata violazione del principio di leale
collaborazione per la mancanza della preventiva intesa con la
Regione.
- Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, art. 48.
- Costituzione, artt. 117, 118 e 119; statuto della Regione
Trentino-Alto Adige, artt. 4, n. 1), 16, Titolo VI e, in
particolare, artt. 69, 79, 103, 104 e 107.
(012C0076)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.13 del 28-3-2012)
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