Fusione transfrontaliera per incorporazione di ANAF EUROPE S.A. (societa' di diritto lussemburghese) in ANAF S.P.A. Societa' per Azioni con Socio Unico (societa' di diritto italiano) Pubblicazione richiesta ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 108 I. Societa' partecipanti alla fusione transfrontaliera ANAF S.P.A., societa' per azioni con socio unico, costituta e operante ai sensi del diritto italiano, con sede in Torre d'Isola (Pv) Via del Commercio 4, 27020 , capitale sociale sottoscritto e interamente versato pari ad Euro 7.500.000,00, codice fiscale e iscrizione al registro imprese di Pavia n. 0125054018, interamente partecipata di Anaf Europe S.A.; (la "Societa' Incorporante") ANAF EUROPE S.A., societa' anonima holding (Holding del 29), costituita e operante ai sensi del diritto lussemburghese, con sede in Differdange (Lux) Zona Industrielle Hahneboesch, capitale sociale sottoscritto e interamente versato pari ad Euro 247.893,52, iscritta al registro commerciale delle societa' (R.C.S.) del Lussemburgo al n. B 42943, ; (la "Societa' Incorporata") II. Esercizio dei diritti dei creditori Ai sensi del diritto lussemburghese, i creditori della societa' Incorporata e della societa' Incorporante, i cui crediti siano anteriori alla data di pubblicazione dei verbali delle assemblee generali, tenutesi alla presenza di un notaio, volte ad autorizzare la fusione, possono, nei due mesi successivi a tale pubblicazione, chiedere al Tribunale competente, la costituzione di garanzie per i crediti scaduti o non scaduti, nel caso in cui la Fusione riduca le garanzie dei creditori. Ai sensi dell'art. 2503 del codice civile italiano, i creditori della societa' Incorporata e della societa' Incorporante, i cui crediti siano anteriori alla data di iscrizione presso il registro delle imprese delle deliberazioni di fusione, possono fare opposizione alla Fusione, entro 60 giorni dalla data di iscrizione della decisione di fusione nel registro delle imprese. III. Esercizio dei diritti dei soci di minoranza La Societa' incorporante, essendo societa' per azioni con socio unico, non ha soci di minoranza. La Societa' incorporanda, in assenza di specifiche disposizioni riguardanti la fusione, e' soggetta alle disposizioni degli artt. 261 2) f e 267 della Legge 10 Agosto 1915 in base alle quali ogni azionista puo' contattare la societa' per esercitare i propri diritti e richiedere informazioni. IV. Modalita' con le quali si possono ottenere gratuitamente le informazioni relative alla fusione Si segnala che presso la sede sociale di ciascuna delle societa' partecipanti alla fusione si potranno richiedere e ottenere gratuitamente ulteriori informazioni su quanto sopra riferito. Differdange, 28 giugno 2012 Anaf Europe S.A. Un amministratore Clemente Yves Anaf T12AAB10629