N. 100 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 4 luglio 2012

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 4 luglio 2012 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Energia - Disposizioni in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili - Norme della Regione Basilicata - Previsione che per gli oneri da corrispondere alla Regione per l'istruttoria delle istanze per il rilascio dell'autorizzazione unica e quelli da corrispondere ai Comuni per l'istruttoria delle dichiarazioni presentate in regime di procedura abilitativa semplificata sono quelli definiti dall'art. 12 del disciplinare, adottato con delibera della Giunta regionale n. 2260 del 29 dicembre 2010, che prevede il calcolo degli oneri stessi in base alla potenza nominale dell'impianto - Previsione che gli oneri versati alla Regione per la parte eventualmente eccedente la copertura delle spese istruttorie siano vincolati al perseguimento degli obiettivi definiti nel PIEAR - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della sfera di competenza statale in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, per il contrasto con la normativa statale che prevede che per gli oneri stessi siano rapportati al costo del progetto e non possano superare, in ogni caso, lo 0,03 per cento del costo totale dell'investimento. - Legge della Regione Basilicata 26 aprile 2012, n. 8, art. 10, commi 1 e 6. - Costituzione, art. 117, comma terzo. Energia - Disposizioni in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili - Norme della Regione Basilicata - Previsione che la Societa' Energetica Lucana s.p.a., laddove operi in veste di proponente per la realizzazione delle iniziative rientranti nelle competenze ad essa demandate dalla vigente normativa regionale, e' esentata dal versamento degli oneri istruttori - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della sfera di competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema e di produzione dell'energia elettrica. - Legge della Regione Basilicata 26 aprile 2012, n. 8, art. 10, comma 5. - Costituzione, art. 117, commi primo e secondo, lett. a), e) e s), e terzo. Energia - Disposizioni in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili - Norme della Regione Basilicata - Previsione che e' consentita la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, ad eccezione dei rifiuti di qualsiasi genere e loro derivati, sostitutivi di impianti in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge, alimentati da fonti fossili a condizione che la potenza nominale dell'impianto sostitutivo non sia superiore a quella dell'impianto sostituito o da sostituire - Ricorso del Governo - Denunciato contrasto con la normativa statale e la normativa comunitaria che consentono l'uso di biomasse e la riconversione degli impianti senza limiti di potenza - Denunciata violazione della sfera di competenza statale in materia di produzione di energia elettrica, di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema e di tutela della concorrenza. - Legge della Regione Basilicata 26 aprile 2012, n. 8, art. 12. - Costituzione, art. 117, commi primo, secondo, lett. a), e) e s), e terzo. Energia - Disposizioni in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili - Norme della Regione Basilicata - Misure di compensazione - Previsione che i proponenti, sia nel caso di istanze di autorizzazione unica aventi ad oggetto potenze superiori ad 1 MW ed inferiori a quelle contemplate nel paragrafo 1.2.1.10., lettera o), e nel paragrafo 2.2.3.3., punto 1, dell'appendice A del PIEAR pari, rispettivamente, a 20 MW per gli impianti eolici ed a 10 MW per quelli fotovoltaici, sia nel caso di istanze aventi ad oggetto potenze superiori a quelle prima indicate, concordano con i Comuni, nel cui territorio devono essere realizzati gli stessi impianti, le necessarie misure di compensazione e di miglioramento ambientale nel rispetto di quanto stabilito nell'Allegato 2 delle linee guida - Previsione che il valore delle misure di cui al comma 6, quantificato in non meno di 10.000,00 euro per ciascun MW di potenza nominale sino a 20 MW per gli impianti eolici ed a 10 MW per quelli fotovoltaici, e' versato per meta' ai Comuni, nel cui territorio devono essere realizzati gli stessi impianti, per l'altra meta' alla Regione - Previsione che le risorse affluite alla Regione in base al comma 7 vengono dalla stessa utilizzate allo scopo di conseguire le finalita' di risparmio perseguite dal PIEAR, anche mediante la istituzione di un apposito fondo di rotazione destinato ai Comuni - Previsione, altresi' che l'ingiustificata inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo comporta la decadenza dell'autorizzazione unica - Ricorso del Governo - Denunciato contrasto con la normativa statale con conseguente violazione della sfera di competenza statale in materia di produzione dell'energia. - Legge della Regione Basilicata 26 aprile 2012, n. 8, art. 13. - Costituzione, art. 117, comma terzo. (012C0263) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.34 del 29-8-2012)

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