N. 100
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE
4 luglio 2012
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 4 luglio 2012 (del Presidente del Consiglio dei
ministri).
Energia - Disposizioni in materia di produzione di energia elettrica
da fonti rinnovabili - Norme della Regione Basilicata - Previsione
che per gli oneri da corrispondere alla Regione per l'istruttoria
delle istanze per il rilascio dell'autorizzazione unica e quelli da
corrispondere ai Comuni per l'istruttoria delle dichiarazioni
presentate in regime di procedura abilitativa semplificata sono
quelli definiti dall'art. 12 del disciplinare, adottato con
delibera della Giunta regionale n. 2260 del 29 dicembre 2010, che
prevede il calcolo degli oneri stessi in base alla potenza nominale
dell'impianto - Previsione che gli oneri versati alla Regione per
la parte eventualmente eccedente la copertura delle spese
istruttorie siano vincolati al perseguimento degli obiettivi
definiti nel PIEAR - Ricorso del Governo - Denunciata violazione
della sfera di competenza statale in materia di produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, per il contrasto
con la normativa statale che prevede che per gli oneri stessi siano
rapportati al costo del progetto e non possano superare, in ogni
caso, lo 0,03 per cento del costo totale dell'investimento.
- Legge della Regione Basilicata 26 aprile 2012, n. 8, art. 10, commi
1 e 6.
- Costituzione, art. 117, comma terzo.
Energia - Disposizioni in materia di produzione di energia elettrica
da fonti rinnovabili - Norme della Regione Basilicata - Previsione
che la Societa' Energetica Lucana s.p.a., laddove operi in veste di
proponente per la realizzazione delle iniziative rientranti nelle
competenze ad essa demandate dalla vigente normativa regionale, e'
esentata dal versamento degli oneri istruttori - Ricorso del
Governo - Denunciata violazione della sfera di competenza esclusiva
statale in materia di tutela della concorrenza, di tutela
dell'ambiente e dell'ecosistema e di produzione dell'energia
elettrica.
- Legge della Regione Basilicata 26 aprile 2012, n. 8, art. 10, comma
5.
- Costituzione, art. 117, commi primo e secondo, lett. a), e) e s), e
terzo.
Energia - Disposizioni in materia di produzione di energia elettrica
da fonti rinnovabili - Norme della Regione Basilicata - Previsione
che e' consentita la realizzazione di impianti di produzione di
energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, ad eccezione dei
rifiuti di qualsiasi genere e loro derivati, sostitutivi di
impianti in esercizio alla data di entrata in vigore della presente
legge, alimentati da fonti fossili a condizione che la potenza
nominale dell'impianto sostitutivo non sia superiore a quella
dell'impianto sostituito o da sostituire - Ricorso del Governo -
Denunciato contrasto con la normativa statale e la normativa
comunitaria che consentono l'uso di biomasse e la riconversione
degli impianti senza limiti di potenza - Denunciata violazione
della sfera di competenza statale in materia di produzione di
energia elettrica, di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema e di
tutela della concorrenza.
- Legge della Regione Basilicata 26 aprile 2012, n. 8, art. 12.
- Costituzione, art. 117, commi primo, secondo, lett. a), e) e s), e
terzo.
Energia - Disposizioni in materia di produzione di energia elettrica
da fonti rinnovabili - Norme della Regione Basilicata - Misure di
compensazione - Previsione che i proponenti, sia nel caso di
istanze di autorizzazione unica aventi ad oggetto potenze superiori
ad 1 MW ed inferiori a quelle contemplate nel paragrafo 1.2.1.10.,
lettera o), e nel paragrafo 2.2.3.3., punto 1, dell'appendice A del
PIEAR pari, rispettivamente, a 20 MW per gli impianti eolici ed a
10 MW per quelli fotovoltaici, sia nel caso di istanze aventi ad
oggetto potenze superiori a quelle prima indicate, concordano con i
Comuni, nel cui territorio devono essere realizzati gli stessi
impianti, le necessarie misure di compensazione e di miglioramento
ambientale nel rispetto di quanto stabilito nell'Allegato 2 delle
linee guida - Previsione che il valore delle misure di cui al comma
6, quantificato in non meno di 10.000,00 euro per ciascun MW di
potenza nominale sino a 20 MW per gli impianti eolici ed a 10 MW
per quelli fotovoltaici, e' versato per meta' ai Comuni, nel cui
territorio devono essere realizzati gli stessi impianti, per
l'altra meta' alla Regione - Previsione che le risorse affluite
alla Regione in base al comma 7 vengono dalla stessa utilizzate
allo scopo di conseguire le finalita' di risparmio perseguite dal
PIEAR, anche mediante la istituzione di un apposito fondo di
rotazione destinato ai Comuni - Previsione, altresi' che
l'ingiustificata inosservanza delle disposizioni di cui al presente
articolo comporta la decadenza dell'autorizzazione unica - Ricorso
del Governo - Denunciato contrasto con la normativa statale con
conseguente violazione della sfera di competenza statale in materia
di produzione dell'energia.
- Legge della Regione Basilicata 26 aprile 2012, n. 8, art. 13.
- Costituzione, art. 117, comma terzo.
(012C0263)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.34 del 29-8-2012)
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