Protocollo: n. 0023588/02.14/Gab. del 29/08/2012 Proroga dei termini legali e convenzionali Il prefetto della Provincia di Caserta, Visto il precedente D.P. pari numero, in data 22 agosto 2012, di riconoscimento - ai sensi del D.Lgs 15 gennaio 1948, n. 1 - dell'eccezionalita' dell'evento del 27 luglio 2012 che ha causato la non regolare funzionalita' delle Agenzie della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. situate in provincia di Caserta e di seguito indicate: 9100 Caserta - 9101 Caserta Ag. n. 1 - 9110 Capua - 9113 Capua C.I.R.A. - 9128 Piedimonte Matese - 9130 San Felice a Cancello - 9134 Maddaloni - 9136 Maddaloni Alcatel Face Standard - 9140 Aversa - 9141 Aversa S. Anna - 9150 Marcianise - 9151 Marcianise Polo della Qualita' - 9174 Santa Maria a Vico - 9190 Cancello ed Arnone - 9192 Grazzanise; Vista la nota n. 0685447/12 del 9 agosto 2012, pervenuta il 21 agosto 2012, con la quale la Divisione Vigilanza della Sede di Napoli della Banca d'Italia ha segnalato che, a causa di un'astensione dal lavoro del personale della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a., determinata dallo sciopero proclamato dalle Organizzazioni Sindacali per l'intera giornata del 27 luglio 2012, ha determinato la non regolare funzionalita', anche dell'Agenzia n. 9160 di San Prisco del citato Istituto di Credito; Considerato che, con la citata nota, e' stato richiesto, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 15 gennaio 1948, n. 1, l'emissione del decreto determinante l'eccezionalita' dell'evento, ai fini della proroga di giorni 15 dei termini legali o convenzionali scadenti nel giorno 27 luglio 2012, a decorrere dal 30 luglio 2012, data di ripresa del regolare funzionamento anche dell'Agenzia di San Prisco della citata Banca; Ritenuto di dover integrare il precedente D.P. anche con l'indicazione dell'Agenzia n. 9160 di San Prisco della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a.; Visto l'art. 2 del D.Lgs. 15 gennaio 1948, n. 1; Decreta: Art. 1) Il mancato funzionamento nel giorno 27 luglio 2012 dello sportello di San Prisco dell'Istituto di Credito citato in narrativa e' riconosciuto, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs 15 gennaio 1948, n. 1, come causato da evento eccezionale; Art. 2) I termini legali o convenzionali scadenti nel giorno 27 luglio 2012 sono, pertanto, prorogati di 15 giorni a favore della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a., a decorrere dal giorno 30 luglio 2012, data di ripresa del regolare funzionamento anche della filiale di San Prisco. Il presente decreto sara' affisso, per estratto, nei locali della Banca d'Italia, a cura della stessa, ed inviato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (Parte Seconda). Caserta, 29 agosto 2012 P. il prefetto - Il vice prefetto vicario Campanaro TC12ABP13613 (Gratuito)