Decreto 2.8.12 di conferimento concessione "Cugno le Macine Stoccaggio" IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO di concerto con IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE e d'intesa con LA REGIONE BASILICATA VISTA la legge 26 aprile 1974, n.170, recante disciplina dello stoccaggio di gas naturale in giacimenti di idrocarburi; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n.128, recante norme di polizia delle miniere e delle cave, nonche' le successive modifiche ed integrazioni, con particolare riferimento a quelle introdotte dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n.886, ed a quelle introdotte dall'articolo 11 della legge 30 luglio 1990, n.221; VISTO il decreto legislativo 25 novembre 1996, n.624, di attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee; VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, di attuazione dell'articolo 1, della legge 3 agosto 2007, n.123, recante norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e sue modifiche ed integrazioni; VISTO il decreto legislativo 25 novembre 1996, n.625, di attuazione della direttiva 94/22/CEE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, che all'articolo 13 definisce norme sul conferimento ed esercizio delle concessioni di coltivazione e di stoccaggio; VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, di attuazione della direttiva n.98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita', nonche' le successive modifiche e integrazioni con particolare riferimento a quelle introdotte dal decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330; VISTO la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante norme per il riordino del settore energetico, ed in particolare l'articolo 1, comma 8, lettera b), numero 3), che attribuisce allo Stato le determinazioni inerenti allo stoccaggio di gas naturale in giacimento; VISTA la legge n. 239/2004 che all'articolo 1, comma 60, prevede l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, della legge 24 novembre 2000, n. 340, anche alla realizzazione di stoccaggi di gas naturale in sotterraneo; VISTA la legge 23 luglio 2009, n. 99 recante "Disposizioni per lo sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia" ed in particolare: - l'articolo 27, comma 33, il quale abroga l'articolo 8 della legge 340/2000; - l'articolo 27, comma 32, il quale stabilisce che le disposizioni dello stesso articolo 27 si applicano, su richiesta del proponente da presentare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge n. 99/2009, ai procedimenti amministrativi in corso alla medesima data; CONSIDERATO che il soggetto proponente non ha richiesto, ai sensi dell'articolo 27, comma 32, della legge n. 99/2009, l'applicazione al procedimento delle disposizioni dell'articolo 27, comma 33 della stessa legge; VISTO il decreto ministeriale 27 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 27 aprile 2001, recante "Determinazione dei criteri per la conversione in stoccaggio di giacimenti in fase avanzata di coltivazione ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164", abrogato dal decreto ministeriale 21 gennaio 2011; VISTO il decreto ministeriale 26 agosto 2005 del Ministero delle attivita' produttive, ora Ministero dello sviluppo economico, recante le norme sulla modalita' di conferimento della concessione di stoccaggio di gas naturale in sotterraneo e l'approvazione del relativo disciplinare tipo emanato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n.164/2000, oggi sostituito dal decreto del Ministero dello sviluppo economico 21 gennaio 2011 recante "Modalita' di conferimento della concessione di stoccaggio di gas naturale in sotterraneo e relativo disciplinare tipo" e dal decreto direttoriale 4 febbraio 2011, recante "Procedure operative di attuazione del decreto ministeriale 21 gennaio 2011 e modalita' di svolgimento delle attivita' di stoccaggio e di controllo, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del decreto ministeriale 21 gennaio 2011"; VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e sue modifiche ed integrazioni, recante norme in materia ambientale, in particolare: - l'articolo 7, comma 3, che stabilisce che sono sottoposti a valutazione di impatto ambientale (di seguito: VIA) in sede statale i progetti inerenti allo stoccaggio di gas combustibile e di CO2 in serbatoi sotterranei naturali, in unita' geologiche profonde e in giacimenti esauriti di idrocarburi, come riportato al numero 17 dell'Allegato II del decreto; - l'articolo 7, comma 5, che stabilisce che in sede statale l'autorita' competente per la VIA e' il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che emana il relativo provvedimento di concerto con il Ministro per i beni e le attivita' culturali; VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi nonche' le successive modifiche e integrazioni; VISTO il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, di recepimento della direttiva 96/82/CE, modificato e integrato dal decreto legislativo 21 settembre 2005, n. 238, che detta disposizioni finalizzate a prevenire gli incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose e a limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente, e la Circolare Interministeriale 21 ottobre 2009 Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Ministero dell'interno e Ministero dello sviluppo economico, di indirizzo per l'applicazione del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 agli stoccaggi sotterranei di gas naturale in giacimenti o unita' geologiche profonde; VISTO il decreto ministeriale 18 giugno 2010, di attuazione dell'articolo 7, comma 1 del decreto legge n. 135 del 25 settembre 2009, convertito con la legge n. 166 del 20 novembre 2009, recante le modalita' di realizzazione e gestione dei sistemi di misura a tutela dei soggetti del sistema del gas naturale che offrono servizi e scambiano gas nel mercato nazionale ed internazionale tramite sistemi di trasporto, nazionale e regionale, in condotta, con esclusione dei sistemi di misura utilizzati dai produttori di idrocarburi e dai clienti finali, ovvero dai consumatori che acquistano gas per uso proprio; VISTO il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117 di recepimento della Direttiva comunitaria 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive; VISTO il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130 recante misure per la maggiore concorrenzialita' nel mercato del gas naturale ed il trasferimento dei benefici risultanti ai clienti finali, ai sensi dell'articolo 30, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 2009, n.99; VISTO il Comunicato 31 ottobre 2001, pubblicato sul Bollettino ufficiale per gli idrocarburi e le georisorse n.10 anno XLV, con cui veniva reso noto, ai sensi dell'articolo 2 del D.M. 27 marzo 2001, l'elenco dei giacimenti in fase avanzata di coltivazione, risultati idonei alla conversione a stoccaggio, tra i quali, tra gli altri, i giacimenti di Grottole- Ferrandina e Pisticci, situati nel sottosuolo della provincia di Matera e ricadenti nell'ambito delle concessioni di coltivazione "CUGNO LE MACINE" e "SERRA PIZZUTA" in titolo alla Societa' ENI S.p.A.; VISTE le istanze in data 10 settembre 2002, della Societa' Geogas S.r.l, poi divenuta GEOGASTOCK S.p.A. (di seguito "Societa' proponente"), presentate in concorrenza con altri operatori per la conversione in stoccaggio dei giacimenti di gas naturale di "Grottole-Ferrandina" e "Pisticci" ricadenti nelle concessioni di coltivazione "CUGNO LE MACINE" e "SERRA PIZZUTA"; VISTI i pareri del Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia (ora Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie) espresso nella riunione del 1 luglio 2004 e dell'Ufficio Nazionale minerario degli idrocarburi e la geotermia di Napoli, espresso con le note prot. nn. 3029 e 3033 del 12 luglio 2004; VISTA la nota 27 dicembre 2004, n. 5119 con la quale la Direzione generale energia e risorse minerarie comunica alla Societa' proponente che le istanze di stoccaggio da essa presentate sono state selezionate favorevolmente con riferimento ai criteri del decreto ministeriale 27 marzo 2001, in quanto volte a gestire in modo integrato lo stoccaggio di gas naturale nei due giacimenti di "CUGNO LE MACINE" e " SERRA PIZZUTA" permettendo di limitare l'impatto ambientale e territoriale complessivo delle facilities di superficie; VISTO il decreto 9 febbraio 2009, n 97 del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro per i beni e le attivita' culturali, di giudizio favorevole di compatibilita' ambientale (di seguito: decreto di VIA) del progetto di stoccaggio presentato dalla Societa' proponente, subordinatamente al rispetto di prescrizioni in esso contenute; CONSIDERATO che: - in data 12 agosto 2009 il Ministero dello Sviluppo Economico ha comunicato l'avvio e la nomina del responsabile del procedimento con appositi avvisi pubblicati sui quotidiani "La Stampa" e "La Gazzetta del mezzogiorno" riportanti le indicazioni previste dagli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, dal decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e dal decreto legislativo n. 330/2004, per il conferimento delle concessioni di stoccaggio denominate "CUGNO LE MACINE STOCCAGGIO" e "SERRA PIZZUTA STOCCAGGIO" con contestuale approvazione del progetto delle opere, dichiarazione di pubblica utilita', riconoscimento della conformita' urbanistica e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio; - lo stesso avviso e' stato affisso all'albo pretorio dei comuni di Salandra (dal 13 agosto al 12 settembre), Ferrandina (dal 12 agosto al 10 settembre) e Pisticci (dal 12 al 27 agosto), i cui territori sono interessati da procedure di esproprio per la realizzazione dei nuovi impianti, nonche' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata del 16 agosto 2009, n. 38; - copia della documentazione inerente al progetto definitivo e' stata consegnata alla Regione Basilicata, alla Provincia di Matera ed ai Comuni di Ferrandina, Salandra e Pisticci in qualita' di Amministrazioni pubbliche incaricate al rilascio del nullaosta all'approvazione del progetto della Societa' proponente; - e' stato svolto l'esame contestuale degli interessi pubblici in merito alle opere proposte nel progetto definitivo tramite lo strumento della conferenza di servizi, convocata nelle date del 5 novembre 2009, 26 novembre 2009, 18 dicembre 2009, 14 gennaio 2010, 2 febbraio 2010 e 19 ottobre 2011; PRESO ATTO che: - i Comuni interessati hanno adottato i seguenti atti di espressione favorevole al conferimento delle concessioni di stoccaggio "CUGNO LE MACINE STOCCAGGIO" e "SERRA PIZZUTA STOCCAGGIO" e all'insediamento degli impianti del progetto definitivo: - Comune di Salandra: Delibera n.35 del 26 novembre 2009 del Consiglio Comunale; - Comune di Pisticci: Delibera n.42 del 26 ottobre 2009 del Consiglio Comunale; - Comune di Ferrandina: Delibera n.10 del 26 gennaio 2010 del Consiglio Comunale; - sono stati acquisiti: - il certificato di conformita' urbanistica rilasciato in data 13 gennaio 2010 dall'Ufficio tecnico del Comune di Salandra; - il certificato di conformita' urbanistica rilasciato in data 13 gennaio 2010 dall'Ufficio tecnico del Comune di Ferrandina; VISTE: - la nota prot.3371-U-11/09/2009 del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Matera, non convocato alla prima riunione della Conferenza di servizi, con la quale si fa presente che parte delle aree sulle quali la Societa' intende realizzare il progetto di stoccaggio ricadono nel comprensorio del consorzio medesimo e si chiede altresi' che "la procedura avviata con l'Avviso Pubblico sia riconsiderata e riformulata in conformita' alla legislazione regionale che disciplina l'azione e le competenze del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Matera - L.R. 41/1998"; - la nota prot. n.4953 senza data, pervenuta al responsabile del procedimento in data 22 ottobre 2009, con la quale il sindaco pro-tempore del Comune di Grottole chiede di partecipare alla Conferenza di servizi a motivo della vicinanza del Comune stesso all'impianto da realizzare; - la nota datata 15 settembre 2009 da parte del sig. Martoccia, proprietario di alcune delle aree interessate dal progetto, riportante le seguenti osservazioni: - nel progetto presentato le particelle 111 e 124 sono interessate dagli impianti nella parte centrale cosi' da comprometterne l'utilizzo per altri scopi; - nel progetto e' omessa ogni indicazione in ordine all'estensione delle zone di rispetto a tutela degli impianti da realizzare; - in violazione all'art. 16, comma 2 del D.P.R. n. 327/2001 non e' indicata la misura dei terreni interessati dall'eventuale esproprio e la quantificazione dell'indennita'. CONSIDERATO che: - un rappresentante del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Matera e' stato invitato a partecipare alla Conferenza di Servizi a partire dalla seconda riunione; - con nota prot. n.117989 del 22 ottobre 2009 e' stato comunicato al Comune di Grottole che la presenza di rappresentanti di detto Ente alla Conferenza di Servizi non e' necessaria in quanto le opere in progetto non ricadono nel territorio comunale e che tutti gli interessi locali sono comunque tutelati dalla presenza di rappresentanti della Regione Basilicata e della Provincia di Matera; - con nota prot. n. LGS/CL-09-039 del 20 ottobre 2010, in relazione alle osservazioni del sig. Martoccia, la Societa' proponente si e' resa disponibile a valutare modifiche al tracciato qualora queste non costituissero modifica sostanziale rispetto a quanto approvato in sede di VIA. VISTA la delibera n.61 del 16 dicembre 2009 con cui il Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Matera accoglie la domanda della Societa' proponente per l'assegnazione di un'area nell'agglomerato industriale della Valle del Basento e impegna la Societa' a ridefinire il tracciato del metanodotto rendendolo compatibile con la pianificazione vigente; VISTA la nota 5 febbraio 2010 n. GS/CL-10-009 con cui la Societa' proponente comunica che l'ottemperanza alla delibera consortile n.61/2009 comporta la ridefinizione di un tratto di metanodotto; VISTA la nota 9 febbraio 2010, n. 17005 con la quale la Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche trasmette al Ministero dell'ambiente la nota GS/CL-10-009/2010 della Societa' proponente in relazione alla necessita' di sottoporre le modifiche alla procedura di cui all'articolo 20, del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 di modifica ed integrazione al d.lgs. 152/2006; VISTA la nota 12 febbraio 2010 n. LGS/bc-10-007 con cui la Societa' proponente trasmette la documentazione di aggiornamento progettuale inerente alla ridefinizione del tracciato a seguito della prescrizione di cui alla Delibera n. 61 del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Matera; VISTO l'avviso al pubblico del 17 febbraio 2010, pubblicato sui quotidiani "Gazzetta del Mezzogiorno" e "La Stampa" relativo alla ridefinizione del tracciato, ai sensi della legge n. 241/1990, del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e del decreto legislativo n.330/2004; VISTA la nota prot. n. DVA-2010-0006425 del 4 marzo 2010 con cui il Ministero dell'Ambiente chiede il parere della Commissione VIA-VAS sulla necessita' di applicare alle modifiche proposte l'articolo 20 del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i; VISTA la nota prot. n. LGS/CL-10-015 del 12 aprile 2010 pervenuta per conoscenza, con la quale la Societa' proponente chiede al Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Matera di prendere atto che, a seguito di una piu' accurata analisi e trasposizione grafica del tracciato del metanodotto, questo risulta compatibile con la lottizzazione del Piano attuativo del Nucleo di Industrializzazione consortile della Valle del Basento e non impone spostamento rispetto al tracciato indicato negli elaborati approvati nella VIA; VISTA la nota prot. n. LGS/CL-10-016 del 19 aprile 2010, con la quale la Societa' proponente comunica la "cancellazione della variazione di percorso metanodotti prescritta dalla Delibera del Consorzio di Sviluppo Industriale della provincia di Matera"; VISTA la nota prot. n. 5054 del 21 aprile 2010 con cui il responsabile del procedimento comunica al Ministero dell'ambiente l'annullamento della richiesta formulata con la nota n.17005/2010; VISTA la nota prot. n. DVA-2010-0013610 del 26 maggio 2010, pervenuta per conoscenza, con cui il Ministero dell'Ambiente prende atto del superamento delle precedenti richieste; VISTA la nota prot. n. LMG/GS-10-024 del 2 luglio 2010, pervenuta per conoscenza, con cui la Societa' proponente comunica al Ministero dell'Ambiente, in relazione al decreto di valutazione di impatto ambientale 97/2009, di aver dovuto prendere atto "della necessita' di attuare un trascurabile adeguamento del tracciato dei metanodotti, conseguente all'istituzione del Nucleo di Pianificazione Industriale di Salandra Scalo."; VISTA la nota prot. n. DVA-2010-0027553 del 15 novembre 2010 con cui il Ministero dell'Ambiente comunica che la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS ha ritenuto che la modifica di cui alla nota Geogastock n. LMG/GS-10-024/2010, non sia da sottoporre a verifica di assoggettabilita' alla procedura VIA; VISTA la nota del 1 febbraio 2010, prot. n.3799, con cui l'area tecnica della provincia di Matera esprime parere favorevole alla realizzazione del progetto definitivo; CONSIDERATO CHE: - in data 10 maggio 2011, con nota prot. n. LMG/GS-11-03, la Societa' proponente rappresenta al Presidente delle Regione Basilicata, e per conoscenza al responsabile del procedimento, che l'allungarsi dei tempi di rilascio delle concessioni mette a rischio la realizzazione del progetto; - in data 10 giugno 2011, con nota prot. n.12656, il Direttore Generale della Direzione delle Risorse Minerarie ed Energetiche rappresenta la medesima situazione al Direttore Generale della Direzione Sicurezza dell'approvvigionamento e infrastrutture energetiche; - in data 13 settembre 2011, con nota prot. n.18305 viene convocata la riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 28 settembre 2011; - la Regione Basilicata, con nota 0160574/7SAE del 26 settembre 2011 chiede "di rinviare la riunione a data diversa da quella fissata in quanto questa amministrazione sta perfezionando l'intesa e pertanto non puo' utilmente partecipare"; - in data 26 settembre 2011, con nota prot. n.19175, la riunione viene rinviata al 19 ottobre 2011; VISTA la nota prot. n. LCL/GS-11-022 del 27 settembre 2011 con cui la Societa' proponente "ritiene ampiamente compatibile, con lo sviluppo del Progetto, una eventuale assegnazione delle due concessioni disgiunta; con inizialmente l'assegnazione di Cugno le Macine..." "...ed in un secondo tempo l'assegnazione della concessione Serra Pizzuta..."; CONSIDERATO CHE: - in sede di Conferenza di Servizi, nel corso della riunione del 19 ottobre 2011, e' pervenuta da parte della Regione Basilicata la nota prot. 175796/75AE del 18 ottobre 2011 che specifica quanto segue: "L'Ufficio geologico ed Attivita' estrattive della regione Basilicata, interessato al procedimento per il rilascio dell'Intesa sul conferimento delle concessioni di stoccaggio in oggetto, comunica l'esigenza di approfondire alcuni aspetti tecnico-amministrativi relativi alla concessione di stoccaggio in oggetto riportato e con riferimento in particolare alla dinamica che ha guidato il procedimento di espressione del parere del Comune di Pisticci sulla concessione "Serra Pizzuta". Tanto in considerazione che il Sindaco, a fronte di una favorevole determinazione iniziale, espressa dal consiglio comunale, chiede, oggi, di acquisire ulteriori elementi tecnici in merito. Pertanto, in attesa di un parere definitivo dell'Ente locale interessato, la Regione, in considerazione della natura dell'intesa, si riserva di esprimersi impegnandosi a chiudere il procedimento per il rilascio della stessa entro la fine del mese di novembre p.v."; - nel corso della medesima riunione il responsabile del procedimento, accogliendo la posizione prevalentemente esposta dai convenuti, aggiorna la seduta alla data del 3 novembre 2011; - nel corso della seduta del 3 novembre 2011 e' pervenuta da parte del Capo di Gabinetto della Regione Basilicata la nota prot. 02/GAB/2011, di pari data, con cui si chiede "di voler procedere ad un ulteriore aggiornamento, possibilmente analogo al precedente, al fine di consentire" allo stesso Ente "di partecipare con adeguata istruttoria alla riunione conclusiva della Conferenza". Il responsabile del procedimento, accogliendo la posizione unanime esposta dai convenuti, aggiorna la seduta alla data del 18 novembre 2011; - nel corso della seduta del 18 novembre 2011, e' pervenuta da parte della Regione Basilicata la nota prot. 03/GAB/2011 del 17 novembre 2011 in cui il Capo di Gabinetto rappresenta che "permangono i motivi che hanno determinato la richiesta di aggiornamento" espressi nella nota 02/GAB/2011. Il responsabile del procedimento, tenuto conto del notevole lasso di tempo trascorso dall'avvio del procedimento concessorio, dichiara chiusi i lavori della Conferenza di Servizi; VISTA la nota della Societa' proponente prot. n. LMG/GS-11-06 del 23 novembre 2011, pervenuta per conoscenza, di diffida alla Regione Basilicata "ad esprimersi circa il rilascio della propria intesa al conferimento delle concessioni di stoccaggio..." "...entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della..." nota, specificando che, "...in caso contrario, la Societa' si vedra' costretta suo malgrado a tutelare i propri interessi giuridici, anche attraverso il risarcimento dei danni subiti, nelle sedi di giustizia". VISTA la delibera n.1971 del 28 dicembre 2011, con cui la Giunta della Regione Basilicata esprime l'intesa ai sensi dell'articolo 8 della legge 340/2000, con prescrizioni, in merito al conferimento della concessione di stoccaggio denominata "CUGNO LE MACINE STOCCAGGIO" e stabilisce "di rinviare l'assenso all'intesa della Regione Basilicata, ai sensi dell'art.8 della L. 340/2000, relativamente al conferimento della concessione di stoccaggio di gas naturale in sotterraneo denominata "Serra Pizzuta", ricadente nel territorio del Comune di Pisticci (Prov. Matera), tenuto conto della possibilita' di uno sviluppo disgiunto delle due concessioni denominate Cugno Le Macine e Serra Pizzuta"; VISTI i verbali delle riunioni della conferenza di servizi tenutesi in data 5 e 26 novembre,18 dicembre 2009, 14 gennaio e 2 febbraio 2010, 19 ottobre 2011, durante le quali e' stato presentato il progetto relativo alla concessione di stoccaggio, sono state discusse le osservazioni pervenute e sono stati acquisiti gli atti di assenso necessari; CONSIDERATE le specifiche risultanze della conferenza di servizi e tenuto conto delle posizioni ivi espresse; VISTE la determinazione relativa al conferimento delle concessioni, prot. n.524 del 16 dicembre 2011 e la nota integrativa prot. n.14 del 17 gennaio 2012, trasmesse dal responsabile del procedimento al Direttore generale per le risorse m inerarie ed energetiche; VISTA la conclusione positiva del procedimento per il conferimento della concessione "CUGNO LE MACINE STOCCAGGIO"; VISTO il provvedimento emanato dal Direttore della Divisione IV - Sezione UNMIG di Napoli - in data 4 luglio 2011 prot. 2856 di approvazione della lista dei beni da trasferire dalla Societa' ENI S.p.A. alla Societa' GEOGASTOCK S.p.A.; PRESO ATTO dell'accordo sottoscritto in data 28 maggio 2012 da ENI S.p.A. e Geogastock S.p.A., ai sensi dell'articolo 13, comma 9, del D. Lgs. 164/2000, registrato il 5 giugno presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio del Registro di Brescia 2 e del relativo pagamento effettuato in data 28 maggio 2012; CONSIDERATO il carattere strategico della realizzazione di nuovi stoccaggi di gas naturale che garantiscono il funzionamento del sistema nazionale del gas in relazione all'elevato livello di domanda nazionale, sia in termini di volume che di punta; D E C R E T A Articolo 1 Conferimento della concessione 1. E' conferita alla societa' GEOGASTOCK S.p.A. la concessione denominata "CUGNO LE MACINE STOCCAGGIO" per lo stoccaggio di gas naturale nel giacimento di "Grottole - Ferrandina", situato nel sottosuolo della provincia di Matera, nei livelli minerari presenti entro le quote indicate nell'allegata scheda tecnica (Allegato 1), parte integrante del presente decreto ministeriale. La concessione e' accordata senza pregiudizio degli eventuali diritti dei terzi. La concessione ha una durata pari a 20 (venti) anni a decorrere dalla data del presente decreto. 2. L'area della concessione e' rappresentata nel piano tipo allegato al presente decreto (Allegato 2). La scheda tecnica di cui al comma 1 riporta le coordinate geografiche dei vertici dell'area, l'ampiezza della relativa superficie, nonche' le quote, inferiore e superiore, del sottosuolo concesso per lo stoccaggio minerario. 3. E' fatto l'obbligo di corrispondere alla competente Agenzia del Demanio, dalla data di pubblicazione del presente decreto, il canone annuo anticipato, ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 625/96, aggiornato annualmente con l'indice ISTAT per gli anni seguenti. 4. Si applica, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, ogni altro tributo o diritto dovuto ai sensi delle leggi vigenti, inclusi gli oneri di urbanizzazione e i contributi sul costo di costruzione dovuti per interventi edilizi ai Comuni secondo la disciplina applicabile, nonche' il contributo ex articolo 2, commi 558 e 559 della legge 24 dicembre 2007, n.244 - legge finanziaria 2008. 5. La societa' deve ottemperare alle prescrizioni disposte con il decreto del Ministero dell'ambiente 9 febbraio 2009 n.97 (Allegato 3) e a quelle stabilite e/o richiamate nella Delibera della Giunta della regione Basilicata n. 1971 del 28 dicembre 2011(Allegato 4), nonche' nel rispetto delle disposizioni del presente decreto e del disciplinare tipo di cui al decreto ministeriale 21 gennaio 2011 e al decreto direttoriale 4 febbraio 2011. Tali prescrizioni costituiscono parte integrante del presente decreto. 6. Oltre a quanto previsto al comma 5, la Societa' e' tenuta ad effettuare un monitoraggio microsismico continuo. I risultati devono essere comunicati alle Divisioni IV - Sezione UNMIG di Napoli e VII della Direzione Generale delle Risorse Minerarie ed Energetiche - Dipartimento dell'Energia; 7. In assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 13, punto 1, del decreto direttoriale 4 febbraio 2011 citato nelle premesse, nelle operazioni di stoccaggio non puo' essere superata l'originaria pressione statica di fondo del giacimento corrispondente a 70,88 bar - pari a 72,28 Kg/cm2 - alla quota di - 620 s.l.m. (sul livello del mare). 8. Le ulteriori autorizzazioni alla realizzazione delle opere e degli impianti sono richieste alle competenti Amministrazioni, ivi comprese quelle di cui al decreto legislativo n.624/1996. Articolo 2 Apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilita' 1. Le opere e gli impianti inerenti alla realizzazione e all'esercizio della concessione di stoccaggio di gas naturale nel giacimento di "Grottole- Ferrandina", ai sensi dell'articolo 30, comma 1 del decreto legislativo n.164/2000, sono dichiarati di pubblica utilita', nonche' urgenti e indifferibili. 2. Il presente decreto, ai sensi degli articoli 10 e 52-quater del decreto del Presidente della Repubblica n.327/2001, ha efficacia equivalente allo strumento urbanistico generale dei Comuni interessati dalla realizzazione delle opere e degli impianti per l'esercizio dello stoccaggio di gas naturale e integra, limitatamente alla realizzazione di tali opere e impianti, il piano regolatore generale adottato dai Comuni stessi, costituendone variante. 3. I beni interessati dalla realizzazione delle opere del programma definitivo, con evidenza delle relative particelle catastali, facenti parte della documentazione depositata presso il Ministero dello sviluppo economico e presso gli Uffici competenti dei Comuni di Salandra e Ferrandina, sono sottoposti al vincolo preordinato all'esproprio dalla data di pubblicazione del presente decreto. 4. Il Ministero dello sviluppo economico, autorita' espropriante per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica n.327/2001, emana, qualora necessario, entro cinque anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il decreto di esproprio per la realizzazione delle opere del progetto definitivo. 5. Il titolare della concessione esegue il decreto di esproprio secondo le procedure di cui all'articolo 24, del decreto del Presidente della Repubblica 327/2001. Articolo 3 Programma dei lavori e caratteristiche tecniche 1. Con riferimento al Progetto definitivo di trasformazione a stoccaggio di gas naturale del giacimento di "Grottole-Ferrandina", consegnato alla Direzione Generale per le risorse minerarie ed energetiche del Ministero dello sviluppo economico in data 22 luglio 2009, e depositato presso gli Uffici competenti della Provincia di Matera e dei Comuni di Salandra e Ferrandina, e' approvato il seguente programma dei lavori: - work over sui 14 pozzi individuati con le sigle "FE 13", "FE 17", "GR 19", "GR 23", "GR 25", "GR 26", "GR28", "GR 29", "GR 30", "GR 33", "GR 34", "GR 35", "GR 36" e "GR 37", con realizzazione di nuovi completamenti e sostituzione dei tubing di produzione con altri di maggior diametro; - costruzione della Centrale di compressione e trattamento nel Comune di Salandra; - sostituzione delle tubazioni esistenti (metanodotti) tra i pozzi del campo Grottole - Ferrandina e la Centrale (utilizzando i medesimi tracciati); - realizzazione del metanodotto per la connessione della centrale di stoccaggio alla Rete Nazionale SNAM RG. Articolo 4 Impianti per l'esercizio dello stoccaggio e infrastrutture connesse 1. Il concessionario e' tenuto ad iniziare i lavori autorizzati entro dodici mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto. 2. I lavori dovranno essere conclusi nel piu' breve tempo possibile e comunque non oltre quarantotto mesi dalla data di inizio lavori. 3. Con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico possono essere concesse proroghe ai termini di cui ai commi 1 e 2 a seguito di motivata istanza da parte del concessionario. 4. Il concessionario trasmette ogni tre mesi al Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'Energia - Direzione Generale per le risorse minerarie ed energetiche - Divisione VII, nonche' alla Divisione IV - Sezione UNMIG di Napoli, un rapporto concernente lo stato di avanzamento complessivo dei lavori di realizzazione fino all'entrata in esercizio degli impianti. 5. L'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti e delle opere previste nel programma dei lavori approvato, e' rilasciata dalla Divisione IV - Sezione UNMIG di Napoli nel rispetto delle disposizioni degli articoli 84 e 85 del decreto legislativo 624/96, nonche' dell'articolo 7 del decreto ministeriale 21 gennaio 2011. E' fatto salvo ogni ulteriore adempimento in ottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 8, del presente decreto. 6. Le pertinenze derivanti dalla concessione di coltivazione del giacimento di "Grottole - Ferrandina", elencate nell'allegato al presente decreto (Allegato 5), sono trasferite al concessionario di stoccaggio. Articolo 5 Verifiche di ottemperanza 1. L'ottemperanza delle condizioni disposte con i provvedimenti di cui all'articolo 1, comma 5, e' verificata dagli organi di vigilanza delle competenti amministrazioni. 2. La Divisione IV - Sezione UNMIG di Napoli effettua l'esame della documentazione e gli accertamenti tecnici necessari alla realizzazione degli impianti e all'esercizio della concessione di stoccaggio conferita con il presente decreto, nel rispetto delle norme di cui al decreto ministeriale 21 gennaio 2011 e al decreto direttoriale 4 febbraio 2011. 3. L'esercizio della concessione e' fatto nel rispetto delle disposizioni del presente decreto, nonche' del disciplinare tipo di cui al decreto ministeriale 21 gennaio 2011 e al decreto direttoriale 4 febbraio 2011. Articolo 6 Pubblicazione e obblighi 1. Il presente decreto e' pubblicato nel Bollettino ufficiale per gli idrocarburi e le georisorse e nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico ed e' consegnato alla Geogastock S.p.A per il tramite dell'Agenzia del Demanio - Filiale di Matera, secondo quanto disposto dall'articolo 8 del decreto direttoriale 4 febbraio 2011. 2. La Societa' concessionaria e' tenuta, ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 10 della legge n.241/1990, a pubblicare il presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e in un quotidiano a diffusione nazionale entro sei mesi dalla data di notifica dello stesso. 3. Il titolare della concessione e' tenuto, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 327/2001, a comunicare ai proprietari dei beni sottoposti a vincolo preordinato all'esproprio la facolta' di prendere visione della documentazione depositata presso la Divisione IV - Sezione UNMIG di Napoli e presso gli Uffici competenti dei Comuni interessati. 4. Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine rispettivamente di sessanta e centoventi giorni dalla data della notifica o dalla data di pubblicazione dell'atto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, di cui al punto 2. Roma, 2 agosto 2012 Il Ministro dello sviluppo economico: PASSERA Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: CLINI Allegato I Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento per l'energia, Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche, Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse Allegato al D.M. del 2 agosto 2012 relativo alla concessione di stoccaggio denominata Cugno le Macine Stoccaggio della soc. Geogastock SpA Regione: Basilicata Provincia: Matera Comuni: Grottole, Ferrandina, Salandra Giacimento: Grottole - Ferrandina Quota superiore: - 500 m s.s.l. Quota inferiore: - 750 m s.s.l. Superficie: 48,16 kmq Scala: 1:100.000 Agenzia del demanio: Filiale Basilicata Sezione UNMIG di Napoli Fogli IGM: 200 COORDINATE GEOGRAFICHE VERTICI Longitudine E Monte Mario Latitudine N a 3°52',66 40°35',95 b 3°59',81 40°30',49 c 3°58',14 40°29',19 d 3°51',01 40°34',62 Il direttore dell'U.N.M.I.G. Ing. Antonio Martini Allegato II [Omissis] Allegato III Estratto del decreto favorevole di compatibilita' ambientale con prescrizioni prot. n.DSA-DEC-2009-0000097 del 9 febbraio 2009 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro per i beni e le attivita' cultuali. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro per i beni e le attivita' culturali [omissis] ritenuto sulla base di quanto premesso di dover provvedere ai sensi dell'art. 6 della Legge 8 luglio 1986 n.349 alla formulazione del giudizio di compatibilita' ambientale del progetto sopraindicato DECRETA giudizio positivo circa la compatibilita' ambientale del progetto di "Riconversione in Campo di Stoccaggio di gas naturale dei giacimenti di Grottole/Ferrandina e Pisticci" presentato dalla Societa' GEOGASTOCK S.p.A. a condizione che si ottemperi alle seguenti prescrizioni: 1. prima dell'inizio delle operazioni di posa delle condotte e di sbancamento dell'area della centrale, lo scavo delle trincee per il metanodotto e le flow-line dovra' essere data preventiva comunicazione alla Soprintendenza Archeologica della Basilicata affinche' possa inviare un rappresentante; 2. nelle fasi di posa del metanodotto di collegamento alla rete nazionale e del metanodotto di collegamento tra Centrale e pozzi di Grottole/Ferrandina l'ampiezza della fascia di lavoro dovra' essere limitata a quella strettamente necessaria, gli scavi e i lavori di posa della condotta non dovranno costituire ostacolo al regolare deflusso delle acque; 3. si richiede di effettuare uno studio della situazione di possibile contaminazione ante operam dei suoli dell'area individuata per la costruzione della centrale, con particolare riferimento ad alcuni analiti quali Cromo, Cadmio, Vanadio, Mercurio, Rame e Piombo, vincolando l'utilizzo della stessa alla eventuale preventiva bonifica del sito. Tale studio dovra' essere presentato all'ARPA Basilicata che provvedera' alla sua validazione e a comunicare alla Societa' la eventuale necessita' di procedere alla presentazione del Piano di caratterizzazione del sito ed alla successiva bonifica dello stesso; 4. durante le fasi di sbancamento dell'area della Centrale, in fase di messa in opera dei metanodotti e delle flow line di collegamento dovranno essere adottate le misure piu' idonee per ridurre la produzione e la propagazione di polveri; 5. il proponente dovra' adottare le migliori tecnologie possibili per tutte le operazioni previste sia in fase di cantiere sia in fase di esercizio; 6. Il proponente dovra' comunicare all'ARPA Basilicata: la data inizio lavori, i luoghi dove saranno smaltiti i vari rifiuti prodotti compresi quelli derivanti della perforazione e le terre da scavo non riutilizzate, nonche' il volume per ciascuna tipologia di rifiuto prodotto. 7. dovranno essere rispettate tutte le tecniche di prevenzione e misure di mitigazione dei rischi e degli impatti ambientali citati nello SIA B. l'illuminazione notturna dell'impianto dovra' essere realizzata in maniera tale da garantire la sicurezza senza creare disturbi o impatti negativi sull'ambiente, con opportuna orientazione dei fasci luminosi non verso l'alto; 9. il proponente entro la data di messa in esercizio dell'impianto dovra' provvedere alla redazione di un piano di monitoraggio per quanto riguarda la micro-sismicita', che puo' essere causata dalla re-iniezione di fluido nel sottosuolo. La presentazione dei risultati del monitoraggio, da inviarsi al competente Ufficio della Regione Basilicata dovra' avere cadenza biennale; 10. in fase di esercizio dello stoccaggio la pressione statica di fondo di ogni livello non dovra' superare i valori di pressione massima di esercizio, pari alla P originaria di giacimento definiti nello SIA. Qualora si dovesse procedere a perforazioni di nuovi fori o pozzi che consentano il prelievo di carote, e fatti salvi gli adempimenti in tema di modifiche progettuali, si prescrive l'approfondimento delle caratteristiche fisico meccaniche delle rocce costituenti il serbatoio e il cap rock finalizzato alla verifica del comportamento sottosforzo delle suddette rocce attraverso un programma di prelevamento di campioni durante le perforazioni, da assoggettarsi a prove geotecniche e petrofisiche e successiva modellazione; 11. il Proponente dovra' presentare al MATTM almeno tre anni prima della scadenza della concessione di stoccaggio, tenuto conto anche di eventuali successive proroghe, la documentazione finalizzata all'attuazione della dismissione dell'impianto di stoccaggio, prevedendo la rimozione delle strutture installate ed il recupero delle aree interessate con l'obiettivo di perseguire il miglioramento paesaggistico-ambientale dell'area; 12 Prescrizioni del Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali 12.1 dovra' essere data preventiva comunicazione dell'inizio dei lavori alla Soprintendenza per i Beni Archeologici della Basilicata; 12.2 tutti i lavori necessari all'apertura della pista allo scavo meccanico dovranno essere seguiti sin dalle prime fasi, da tecnici della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Basilicata con la collaborazione di personale in possesso della necessaria competenza professionale; 12.3 nelle seguenti aree: - zone comprendenti i siti nn.28 e 45 e i siti nn.33-37 (le due concentrazioni sono ubicate in corrispondenza del nodo n.3 e del pozzo Grottole n. 3, nel territorio di Ferrandina - Salandra); - zona comprendente i siti 1-19; si dovra' procedere, prima dell'inizio delle operazioni di scavo per la sostituzione delle condotte, all'esecuzione di indagini preventive e saggi di scavo, anche in estensione, per verificare l'eventuale presenza di strutture e depositi di interesse archeologico; 12.4 la Soprintendenza si riserva di chiedere varianti al progetto originario per la tutela dei resti archeologici che dovessero venire alla luce nel corso dei lavori; 12.5 gli oneri finanziari per gli scavi "preventivi, per i collaboratori esterni e per gli eventuali approfondimenti lungo i tracciati dei gasdotti saranno a totale carico della Societa' Geogastock; 12.6 la morfologia dei luoghi utilizzati per le aree di cantiere, con particolare riferimento alle piste, ai piazzali di servizio e alle scarpate, dovra' essere ricondotta al suo aspetto originario contestualmente alla conclusione dei singoli cantieri. Ogni opera di sistemazione che si dovesse rendere necessaria sara' realizzala con tecniche proprie dell'ingegneria naturalistica; 12.7 il taglio della vegetazione (essenze di macchia mediterranea e alberature) e i movimenti di terra necessari per l'esecuzione delle opere dovranno essere limitati in relazione alle mere esigenze di cantiere; 12.8 quale opera di compensazione dell'intervento di abbattimento degli alberi, necessario, secondo quanto riportato nel S.I.A., all'ampliamento di alcune aree dove ricadono i pozzi di stoccaggio (Concessione Cugno le Macine, al fine di armonizzare l'inserimento del nuovo impianto nel contesto ambientale, dovranno essere elaborati, in fase di progettazione esecutiva, uno specifico studio che individui puntualmente il numero e la localizzazione degli alberi da rimuovere ed un progetto di inserimento paesaggistico dell'intervento di compensazione, che preveda idonee opere di sistemazione a verde con arbusti ed alberature autoctone, ed in particolare il reimpianto di un congruo numero di alberi di alto fusto, superiore a quelli abbattuti. Si avra' cura di operare di concerto con il Comune interessato cosi' da prevedere la loro localizzazione sia in prossimita' dell'area industriale di Salandra, sia in prossimita' della gia' esistente e contigua centrale SNAM; 12.9 tutte le opere di mitigazione vegetale e di reimpianto previste nel progetto dovranno essere realizzate con l'assistenza continua di esperti botanici e agronomi e con l'obbligo di una verifica dell'attecchimento e vigore delle essenze piantate entro tre anni dall'impianto, Si intende che le opere di mitigazione vegetale dovranno essere realizzate il piu' possibile in contemporanea con il procedere dei cantieri al fine di giungere al termine degli stessi con uno stato vegetativo il piu' avanzato possibile e vicino quindi a quello previsto a regime dal progetto; 12.10 in corso d'opera le Soprintendenze di settore competenti potranno impartire ulteriori e maggiori prescrizioni per tutti gli interventi corollari al progetto non dettagliatamente illustrati nella documentazione presentata. Per quanto sopra il proponente avra' cura di comunicare con congruo anticipo l'inizio di tutti i lavori alle due Soprintendenze di settore e di concordare, prima dell'inizio dei lavori, un sopralluogo con la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici della Basilicata; 12.11 le prescrizioni n.12.3; 12.6; 12.7; 12.8 e 12.9 dovranno essere ottemperate dal proponente con la redazione del Progetto Esecutivo da presentarsi prima dell'inizio delle opere e i relativi elaborati progettuali di recepimento andranno sottoposti alla verifica di ottemperanza da parte delle Soprintendenze di settore e della Direzione Generale per la qualita' e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanee. Il Ministero dell'ambiente e della Tutela del territorio e del mare provvedera' alla verifica di ottemperanza di cui alle prescrizioni n.11. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali provvedera' alla verifica di ottemperanza delle prescrizioni dal medesimo indicate. Sara' cura dell'ARPA Basilicata verificare l'ottemperanza alle prescrizioni 3 e 6; La Regione Basilicata provvedera' alla verifica di ottemperanza della prescrizione n.9 nonche' di tutte le altre prescrizioni non specificamente indicate, anche avvalendosi del supporto tecnico dell'ARPA Basilicata. Le Amministrazioni cui e' demandata la Verifica di ottemperanza delle prescrizioni provvederanno all'inoltro dei relativi esiti al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Il presente provvedimento sara' comunicato alla GEOGASTOCK S.p.A., al Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali, alla Regione Basilicata, al Comune di Salandra, al Comune di Ferrandina e al Comune di Pisticci, all'ARPA Basilicata nonche' al Ministero dello Sviluppo Economico; sara' cura della Regione Basilicata comunicare il presente provvedimento alle altre Amministrazioni e/o organismi eventualmente interessati; Il proponente trasmettera' al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Salvaguardia Ambientale ed al Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali, copia del provvedimento autorizzativo finale pubblicato ai sensi dell'art. 11, comma 10 della Legge del 24.11.2000 n.340. Il presente decreto e' reso disponibile unitamente ai pareri della Commissione VIA, della Regione e del Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali sul sito WEB del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali. Allegato IV Estratto della Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Basilicata n.1971 nella seduta del 28 dicembre 2011. [omissis] Su proposta dell'assessore al ramo Ad unanimita' di voti DELIBERA per quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente riportato e trascritto 1) di esprimere ai sensi dell'art . 8 della Legge 340/2000 l'assenso all'intesa della Regione Basilicata a che il Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale Risorse Minerarie ed Energetiche, rilasci alla Societa' Geogastock S.p.A., con sede legale ed operativa a Via Donatori di Sangue, 6/0 - 25050 Paderno Franciacorta (BS) - C.F. e P.I. 02437370345, la concessione di stoccaggio di gas naturale in sotterraneo denominata -Cugno Le Macine", dell'ampiezza di 48,16 Kmq, ricadente nel territorio dei Comuni di Salandra e Ferrandina, (Prov. Matera), subordinatamente al rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute nel decreto OSA-OEC-2009-0000097 del 9 febbraio 2009 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MAAT), di concerto con in Ministero dei Beni e le Attivita' Culturali e a quanto di seguito riportato: la societa' Geogastock S.p.A. dovra' predisporre , per la successiva attuazione, previo specifico protocollo operativo con la Regione Basilicata, l'ARPAB ed i comuni interessati: - un programma operativo per il monitoraggio delle vibrazioni del suolo; - un programma operativo per l'attivita' di valutazione e controllo delle emissioni diffuse di gas naturale in atmosfera al fine di ridurre le "emissioni fuggitive" provenienti dagli organi di tenuta e le "emissioni puntuali" legate all'operativita' dell'impianto; - un programma di monitoraggio della prima falda nell'area della centrale di trattamento e compressione e nel prospiciente fondovalle del fiume Basento; - un programma di monitoraggio della qualita' dell'aria della zona circostante le aree pozzi e la centrale di trattamento e compressione. Il protocollo operativo dovra' prevedere che, prima della messa in esercizio della centrale di trattamento e compressione, sia effettuato il monitoraggio ante operam, per un tempo prefissato e per tipologia di inquinanti predefinita tra le parti, ai fini della valutazione degli effetti potenziali derivanti dall'esercizio della centrale e dalla reiniezione. I costi dei sopra indicati monitoraggi dovranno essere a carico della Societa' Geogastock S.p.A. - la societa' Geogastock S.p.A. dovra' predisporre ed attuare, di concerto con la Regione Basilicata, uno specifico Piano di informazione ambientale che riguardi il territorio coinvolto dalle attivita' di stoccaggio, nel principio generale di garantire il diritto di accesso all'informazione ambientale ed ai fini della piu' ampia trasparenza; - di rispettare tutte le disposizioni previste dalla vigente legislazione mineraria e le prescrizioni rese nelle autorizzazioni, pareri e nulla osta concorrenti, nonche' acquisire le ulteriori autorizzazioni, pareri e nulla osta comunque denominati spettanti ad altri Enti e/o Uffici interessati; - di redigere il progetto esecutivo degli interventi previsti dal programma di sviluppo delle concessioni in conformita' alle specifiche norme tecniche per le costruzioni in zona sismica. 2) di dare atto, in riferimento al decreto legislativo n.117/08 di attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive, che la Societa' proponente deve presentare all'autorita' competente un "piano di gestione dei rifiuti di estrazione" ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n.117/08 all'interno del DSS; 3) di far obbligo alla Societa' Geogastock S.p.a. di comunicare all'Ufficio Geologico ed Attivita' Estrattive del Dipartimento Ambiente, Territorio e Politiche della Sostenibilita' le date di inizio e di ultimazione dei lavori previsti dal progetto di stoccaggio e di trasmettere un rapporto periodico sulle attivita' svolte; 4) di rinviare l'assenso all'intesa della Regione Basilicata, ai sensi dell'art . 8 della L 340/2000, relativamente al conferimento della concessione di stoccaggio di gas naturale in sotterraneo denominata "Serra Pizzuta", ricadente nel territorio del Comune di Pisticci (Prov. Matera), tenuto conto della possibilita' di uno sviluppo disgiunto delle due concessioni di stoccaggio denominate Cugno Le Macine e Serra Pizzuta; 5) di disporre la trasmissione della presente deliberazione, a cura dell'Ufficio Geologico ed Attivita' Estrattive, alla Direzione Generale per l'Energia e le Risorse Minerarie ed Energetiche del Ministero dello Sviluppo Economico - Divisione VII - Via Molise, 2 - 00187 Roma; 6) di incaricare l'Ufficio Geologico ed Attivita' Estrattive alla notifica della presente deliberazione alla societa' Geogastock S.p.A. Via Donatori di Sangue, 61D - 25050 Paderno Franciacorta (BS); 7) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul BUR. La presente e' valida solo ai fini dell' art. 8 della legge 24 novembre 2000 n.340 e sono fatti salvi i diritti e le competenze spettanti ad altri Enti e/o Uffici. Il Responsabile P.O. (Dott.ssa Lucia Possidente) Il Dirigente (Ing. Maria Carmela Bruno) Geogastock S.p.A. - Il presidente dott. Marco Giorgi T12ADA14531