Giudizio su conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.
Presidente della Repubblica - Immunita' - Procura della Repubblica di
Palermo - Attivita' di intercettazione su utenze telefoniche in uso
ad un senatore sottoposto ad indagini - Captazione casuale di
conversazioni intrattenute dal Presidente della Repubblica -
Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri promosso dal
Presidente della Repubblica - Eccepita inammissibilita' per
asserita carenza di una lesione attuale e concreta - Reiezione.
-
- Costituzione, artt. 3 e 90; legge 5 giugno 1989, n. 219, art. 7;
cod. proc. pen., art. 271.
Presidente della Repubblica - Immunita' - Procura della Repubblica di
Palermo - Attivita' di intercettazione su utenze telefoniche in uso
ad un senatore sottoposto ad indagini - Captazione casuale di
conversazioni intrattenute dal Presidente della Repubblica -
Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri promosso dal
Presidente della Repubblica - Eccepita inammissibilita' di
questione che prospetta la censura di un mero errore in procedendo
- Reiezione.
-
- Costituzione, artt. 3 e 90; legge 5 giugno 1989, n. 219, art. 7;
cod. proc. pen., art. 271.
Presidente della Repubblica - Immunita' - Procura della Repubblica di
Palermo - Attivita' di intercettazione su utenze telefoniche in uso
ad un senatore sottoposto ad indagini - Captazione casuale di
conversazioni intrattenute dal Presidente della Repubblica -
Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri promosso dal
Presidente della Repubblica - Eccepita inammissibilita' per la
contraddizione tra il petitum e le ragioni addotte in suo sostegno
- Reiezione.
-
- Costituzione, artt. 3 e 90; legge 5 giugno 1989, n. 219, art. 7;
cod. proc. pen., art. 271.
Presidente della Repubblica - Immunita' - Procura della Repubblica di
Palermo - Attivita' di intercettazione su utenze telefoniche in uso
ad un senatore sottoposto ad indagini - Captazione casuale di
conversazioni intrattenute dal Presidente della Repubblica -
Ritenuta applicabilita' da parte della Procura della ordinaria
procedura camerale per la distruzione delle intercettazioni non
rilevanti, prevista dall'art. 268 del codice di procedura penale -
Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri promosso dal
Presidente della Repubblica - Violazione delle prerogative
costituzionali del Presidente della Repubblica per gli atti
compiuti nell'esercizio delle funzioni - Radicale divieto di
intercettare, anche indirettamente o casualmente, conversazioni del
Capo dello Stato - Obbligo di immediata distruzione, sotto il
controllo del giudice, delle registrazioni eseguite contra legem -
Dichiarazione che non spettava alla Procura della Repubblica presso
il Tribunale ordinario di Palermo di valutare la rilevanza delle
intercettazioni di conversazioni telefoniche del presidente della
Repubblica, operate nell'ambito del procedimento penale n. 11609/08
- Dichiarazione che non spettava alla stessa Procura della
Repubblica di omettere di chiedere al giudice l'immediata
distruzione della documentazione relativa alle intercettazioni
indicate, ai sensi dell'art. 271, comma 3, del codice di procedura
penale, senza sottoposizione della stessa al contraddittorio tra le
parti e con modalita' idonee ad assicurare la segretezza del
contenuto delle conversazioni intercettate.
-
- Costituzione, artt. 3 e 90; legge 5 giugno 1989, n. 219, art. 7;
cod. proc. pen., art. 271.
(T-130001)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.4 del 23-1-2013)
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