N. 19
ORDINANZA (Atto di promovimento)
22 gennaio 2013
Ordinanza del 22 gennaio 2013 emessa dal G.i.p. del Tribunale di
Taranto sulle istanze proposte dalla Procura della Repubblica del
Tribunale di Taranto .
Ambiente - Inquinamento - Disposizioni urgenti a tutela della salute,
dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di
stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale -
Previsione che, in caso di stabilimento di interesse strategico
nazionale, individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, il Ministro dell'ambiente puo' autorizzare, in sede di
riesame dell'autorizzazione integrata ambientale, la prosecuzione
dell'attivita' produttiva per un periodo di tempo non superiore a
36 mesi - Applicazione della disposizione anche quando l'autorita'
giudiziaria abbia adottato provvedimenti di sequestro sui beni
dell'impresa titolare dello stabilimento - Previsione che i
provvedimenti di sequestro non impediscono l'esercizio
dell'attivita' di impresa - Previsione che l'impianto siderurgico
della societa' ILVA S.p.A. di Taranto costituisce stabilimento di
interesse strategico nazionale - Previsione che, a decorrere
dall'entrata in vigore del decreto-legge n. 207 del 2012, la
societa' ILVA S.p.A. di Taranto (nella specie, destinataria di
provvedimenti cautelari reali gia' disposti dall'autorita'
giudiziaria) sia autorizzata alla prosecuzione dell'attivita'
produttiva dello stabilimento e alla commercializzazione dei
prodotti, ivi compresi quelli realizzati antecedentemente alla data
di entrata in vigore del suddetto decreto-legge - Contrasto con il
principio della separazione tra i poteri dello Stato, a fronte
della violazione della riserva della funzione giurisdizionale
attribuita alla magistratura, quale ordine autonomo e indipendente,
chiamato ad attuare la giurisdizione mediante il giusto processo -
Contrasto con l'obbligo dell'Ordinamento di reprimere e prevenire i
reati - Violazione del principio dell'obbligatorieta' dell'azione
penale e delle garanzie a tutela del pubblico ministero -
Violazione dei principi del giudice naturale e della
responsabilita' penale personale - Lesione del diritto di difesa -
Violazione del principio di legalita' - Preclusione della tutela
giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione -
Violazione del principio di uguaglianza tra cittadini -
Irragionevole disparita' di trattamento tra imprese - Lesione del
diritto alla salute e all'ambiente salubre - Inosservanza dei
limiti alla liberta' di iniziativa economica privata - Contrasto
con la normativa comunitaria in materia di tutela dell'ambiente e
protezione della salute umana - Lesione del diritto di ogni persona
a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro
un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale,
enunciato dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo (CEDU).
- Legge 24 dicembre 2012, n. 231 (recte: Decreto-legge 3 dicembre
2012, n. 207, convertito, con modificazioni, nella legge 24
dicembre 2012, n. 231), artt. 1 e 3.
- Costituzione, artt. 2, 3, 9, comma secondo, 24, primo comma, 25,
primo comma, 27, primo comma, 32, 41, comma secondo, 101, 102, 103,
104, 107, 111, 112, 113 e 117, primo comma, in relazione all'art. 6
della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
liberta' fondamentali (CEDU), agli artt. 3 e 35 della Carta dei
diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE) e all'art. 191 del
Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE).
(13C00036)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.6 del 6-2-2013)
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