Ricorso TAR Campania Sez. V R.G. N. 1088/2008
RICORRENTE: l'avv. Teresa Bianca Martucci Schisa, nata a Roma il
18.12.1969.
RESISTENTE: Regione Campania in persona del Presidente della Giunta
Regionale per la Campania.
CONTROINTERESSATI: Petito Daniela; Abbondante Fulvia; De Gennaro
M.Vittoria; Cosmai Paola; Capalbo Ferruccio; Marotta Olga; Carletta
Marina; Acierno Angela; Carbone Anna; Iarrobino Rossana; Tellone
Gianluca; Bove Almerina; Monti Tiziana; Sico Valeria; Pirro Laura;
Senatore Giuliana; Di Lascio Alba; Trischitta Angela; Speranza
Fernanda; Romano Assunta; Laino Aurelio; Di Iorio Mario; Dell'Isola
Beatrice; Lucci Paolo; Consolazio M.Laura; Saturno Rosaria; De
Miranda Filippo; Schiano di Colella Lavina M.Luigia; Santoro Daniela;
Palma Rosaria; Parente Paola; De Pascale Anna; Bocchini Diletta;
Carbonara Cleto; Lasco Maria; Laiso Monica; Miani Alessandra; Sabella
Stefania Angelica; Mazziotti di Celso Carla; Addivinola Erminia;
Cantalamesssa Candida; De Luca Valeria; Fronzoni Jacopo; Talarico
Guido Maria; Di Berardino Lisa; Chianese Raffaele; Palmieri Lucilla;
Bifano Carmen; Lauritano Elena; Panariello Rosanna; Luongo
M.Filomena; Balletta Elisabetta; Cioffi Michele; Letizia Modesto;
Marzocchella Angelo; Taglialatela Tiziana; Aversano Maria; Imparato
Maria; Iossa Rosa; De Rosa Rossella; Carrabba Daniela; Marotta
Sergio; Rocco Raffaella; Amatucci M.Carolina; Ferraiuolo Andrea;
Vitiello Carlo; Serpico Alberto; Topo Raffaele; Cutolo Daniele;
Mauriello Daniela; Di Novella Giuseppina; Veniero Raffaella; Catucci
Grazia; Girfatti Stefania; De Caro Cristina; Monti Giovanna Maria;
Amendola Alessandra; Oricchio Giuseppe; Anziano Daniela; Paturzo
Sandra; Venezia Palmira; De Rosa Maddalena; Cacace Gelsomina; Bruno
Teresa; Coppola Domenica; Carannante Giuseppe; Calligaro
M.Antonietta; Cannavacciuolo Daniela.
PROVVEDIMENTI IMPUGNATI: 1) deliberazione di G.R. Campania n. 666
del 13.02.2001; 2) d.d. 21.06.2000 n. 8; 3) nomina degli avvocati e
dei relativi contratti individuali di lavoro.
MOTIVI DI GRAVAME:
1.Violazione dell'obbligo a carico dell'amministrazione di
conformarsi alla pronuncia giurisdizionale antigiuridicita' ed
illegittimita' derivata della delibera di G.R. n. 666 del 13.02.2001
- carenza e/o cattivo uso di potere - eccesso di potere per omessa
ponderazione della situazione contemplata e dei presupposti di fatto
e di diritto. La delibera di G.R. n. 666 del 13.02.2001, e' viziata
per illegittimita' derivata dall'atto presupposto (delibera di
indizione n. 10273 del 18.12.1997), annullato con decisione del
C.d.S.. N. 5345 del 09.10.2000. La sentenza di annullamento di un
provvedimento amministrativo elimina direttamente ed immediatamente
dal mondo giuridico il provvedimento annullato, ripristinando
automaticamente ex tunc lo status quo ante, senza che a tal fine
occorra alcun intervento dell'autorita' amministrativa.
2.Illegittimita' per vizi propri della deliberazione n. 666.
Violazione di legge - violazione e falsa applicazione dell'art. 3
della legge 241/1990 - eccesso di potere per omessa ponderazione
della situazione contemplata carenza dei presupposti di fatto e di
diritto difetto assoluto di motivazione - inesistenza di istruttoria.
la delibera impugnata e' illegittima per vizi suoi propri in quanto
la stessa e' priva di qualsivoglia motivazione.
3. Sull'interesse ad agire. Sussiste l'interesse al presente
giudizio, stante l'obbligo della p.a. di indire un nuovo bando di
concorso.
4. Sulla illegittimita' derivata di tutti i contratti individuali
di lavoro sottoscritti in virtu' della delibera di g.r. n. 666 del
13.02.2001. I contratti individuali di lavoro stipulati in esecuzione
della delibera n. 666 del 13.02.2001 sono viziati per illegittimita'
derivata, per le medesime considerazioni di cui al motivo 1.
5. Sulla illegittimita' costituzionale dell'art. 3 della L.R.
Campania n. 2 del 28.02.2001 e dell'art. 70 della L.R. n. 10
dell'11.08.2001 - violazione degli artt. 3, 51, 97, 3 comma della
costituzione. Le norme in epigrafe violano gli artt. 3, 51 e 97, 3
comma Cost. Entrambe le norme richiamano la deliberazione di Giunta
Regionale n. 10273 del 18 dicembre 1997, il bando di concorso e la
graduatoria di merito - tutti annullati gia' nell'anno 2000 dal
Consiglio di Stato. Con le suddette norme la Regione Campania dispone
l'assunzione di personale in violazione del principio del concorso
pubblico determinando un indebito privilegio per alcune categorie di
soggetti con conseguente violazione dei citati articoli della
Costituzione e tra l'altro non individuano le effettive esigenze
dell'amministrazione che giustificherebbero una tale deroga. Le leggi
regionali impugnate risultano illegittime costituzionalmente nella
parte in cui prevedono l'una l'autorizzazione alla assunzione e
l'altra l'immissione nei ruoli della Regione Campania di un
contingente di Avvocati da attingere dalla graduatoria di cui al
concorso indetto con la deliberazione di Giunta n. 10273 del 18
dicembre 2007. In via istruttoria si chiede che la p.a. nel
costituirsi in giudizio depositi tutti gli atti impugnati nonche'
tutti quello ad essi preordinati, presupposti e conseguenti e che in
mancanza se ne disponga l'acquisizione con ordinanza presidenziale ai
sensi dell'art. 21 L. 1034/1971. Sul risarcimento del danno. La
ricorrente chiede il risarcimento dei danni subiti in virtu' della
perdita di chance per non aver partecipato al nuovo concorso che la
PA avrebbe dovuto indire a seguito dell'annullamento e del bando e
della relativa graduatoria. PQM si conclude per l'accoglimento del
ricorso e per l'annullamento di tutti gli atti impugnati, nonche' per
la condanna della Regione Campania al risarcimento di tutti i danni
materiali e morali subiti dalla ricorrente, danni da quantificarsi in
rapporto alle retribuzioni non percepite dalla ricorrente dalla data
di annullamento giurisdizionale della delibera 10273 del 18.12.1997 a
tutt'oggi. Conseguenze in ordine alle spese. In subordine, nella
denegata ipotesi in cui l'operato della Regione Campania dovesse
essere ritenuto attuativo di disposizioni normative, Voglia codesto
Ecc.mo Consesso, riconosciuta la non manifesta infondatezza della
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3 della legge
Regionale Campania n. 2 del 28.02.2001 e dell'art. 70 della L.R.
Campania n. 10 del 11.08.2001, nella parte in cui dispongono una
illegittima deroga al principio del concorso pubblico privilegiando
indebitamente alcune categorie di soggetti, con riferimento agli
artt. 3, 51 e 97, 3 comma della Costituzione, ordinare la rimessione
alla Corte Costituzionale per la sua decisione, all'uopo disponendo
la trasmissione degli atti di causa. Si dichiara che il contributo
unificato dovuto e' pari ad euro 500,00.
avv. Giovanni Basile
avv. Roberto De Giacomo
T13ABA1379