TRIBUNALE DI VENEZIA

(GU Parte Seconda n.81 del 11-7-2013)

 
                   Ricorso ex art. 702 bis c.p.c. 
 

  Gli avv.ti Carmine Rossi con studio in 37122 Verona,  Via  Leoncino
n. 16 ed Elena Dalla  Santa  con  studio  in  4909  S.  Marco,  30124
Venezia, procuratori della Signora  Elda  Peloso,  nata  a  Selva  di
Progno il 09.06.1921 e residente in Verona Via Madonna  di  Campagna,
n.114 (C.F. PLSLDE21H49I594F), nella persona del  suo  tutore  Signor
Bruno  Gugole,  nato  a  Salva  di   Progno   il   18.11.1957   (C.F.
GGLBRN57S18I594I) tale nominato in data 27.11.2007, giusta procura  a
margine del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. 
  avvisano 
  tutti gli eredi dei signori Antonio Peloso (fu  Domenico),  nato  a
Selva di Progno il 22.04.1837, deceduto a Campofontana il  16.09.1919
e tutti gli eredi del de cuius signor Gabriele Peloso di Simone: 
  - che la signora Peloso Elda ha depositato avanti il  Tribunale  di
Venezia ricorso ex art. 702 bis  c.p.c.  in  cui,  riferito  di  aver
personalmente posseduto uti dominus dal 1965 due  immobili  siti  nel
Comune di Selva di Progno - il primo censito al  catasto  urbano  del
predetto comune al Foglio 26, mapp.n. 144, are 00,  centiare  27,  il
secondo censito al catasto terreni dello stesso comune al Foglio  21,
mapp. n. 448, mq. 75 -, ha chiesto di esserne dichiarata proprietaria
per intervenuta usucapione; 
  - che il primo dei due immobili risulta  formalmente  intestato  al
sig. Antonio  Peloso  (fu  Domenico),  nato  a  Selva  di  Progno  il
22.04.1837, mentre il secondo risulta formalmente intestato  al  sig.
Peloso Gabriele di Simone; 
  - che entrambi sono deceduti e non risultano avere  ascendenti  e/o
discendenti ai quali detti beni possano essere caduti in successione,
ragione per la quale il giudizio e'  stato  originariamente  radicato
nei confronti dello Stato Italiano; 
  - che nel corso dell'udienza del 15.11.2011 (fissata per le  prove)
il   giudice   dott.   Spaccasassi   disponeva   l'integrazione   del
contradditorio nei confronti degli eventuali eredi degli  intestatari
fissando l'udienza  di  comparizione  per  il  22  giugno  2012,  poi
differita avanti a se' al 25 gennaio 2013 ore 10.30 (cio'  a  seguito
di apposita istanza conseguente allo  smarrimento  del  fascicolo  di
causa), con termine ai ricorrenti sino  a  30  giorni  prima  per  la
notifica del ricorso e del provvedimento e ai  convenuti  un  termine
sino a 10 giorni prima per la costituzione pena le gravi  limitazioni
al diritto di difesa e le decadenze di cui all'art. 702 bis IV  co  e
163 c.p.c., e quindi ai sensi degli art. 38 e 167 c.p.c.; 
  -  che,  a  tal  fine,   la   ricorrente,   stante   la   difficile
individuazione  dei   legittimati   passivi,   chiedeva   di   essere
autorizzata alla notifica ex art. 150 c.p.c.; 
  - che, accogliendo l'istanza, con provvedimento del  02.03.2012  il
Presidente  del  Tribunale,  sentito  il  P.M.,  autorizzava  che  la
notifica venisse disposta per pubblici proclami; 
  - che, con provvedimento 30 gennaio 2013, il G.I.,  a  scioglimento
della riserva assunta all'udienza del 25 gennaio 2013,  disponeva  la
produzione della autorizzazione alla notifica ex art. 150 c.p.c.; 
  - che in quella occasione emergeva che la procedura intrapresa  per
la notifica di cui sopra,  a  causa  di  un  banale  errore,  si  era
interrotta e, pertanto, non si era perfezionata; 
  -  che,  al  fine  di  poter  provvedere  alla   integrazione   del
litisconsorzio   necessario   nei   confronti   degli   eredi   degli
intestatari, in data 1 marzo 2013 la ricorrente chiedeva al  G.I.  di
fissare una nuova udienza; 
  - che il G.I., quindi, disponeva  che  la  causa  venisse  chiamata
all'udienza del 15 novembre 2013 ore 10.00 per consentire all'istante
il perfezionamento della notifica per  mezzo  di  pubblici  proclami.
Verona - Venezia 11 giugno 2013 

                         avv. Carmine Rossi 

 
T13ABA9204
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