Avviso di cessione di crediti pro soluto e in blocco ai sensi del
combinato disposto degli articoli 1 e 4 della legge 30 aprile 1999,
n. 130 (Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti) (la "Legge
sulla Cartolarizzazione") e dell'articolo 58 del D.Lgs. 1 settembre
1993, n. 385 (il "Testo Unico Bancario"), unitamente alla informativa
ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs 196/2003 (il "Codice della
Privacy") e del provvedimento dell'Autorita' Garante per la
Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007.
CR Volterra 2 SPV S.r.l. (la "Societa'") comunica che in data 10
luglio 2013 ha sottoscritto con Cassa di Risparmio di Volterra S.p.A.
("CR Volterra"), un contratto di cessione di crediti pecuniari
individuabili in blocco ai sensi del combinato disposto degli
articoli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione (il "Contratto di
Cessione").
Ai sensi del Contratto di Cessione, la Societa' ha acquistato pro
soluto e in blocco da CR Volterra, con efficacia economica dalle ore
00.01 del 1 luglio 2013, tutti i crediti (per capitale, interessi,
anche di mora, e a ogni altro titolo) derivanti da contratti di mutuo
garantiti da ipoteca su beni immobili (i "Contratti di Mutuo"), che
alle ore 23:59 del 30 giugno 2013 (la "Data di Valutazione")
soddisfacevano i seguenti criteri cumulativi (i "Crediti"):
(i) siano stati concessi esclusivamente da CR Volterra in qualita'
di soggetto mutuante;
(ii) siano stati erogati tra il 1 gennaio 2002 (incluso) ed il 30
aprile 2013 (incluso);
(iii) siano disciplinati dalla legge della Repubblica Italiana;
(iv) siano stati interamente erogati e non sussista alcun obbligo o
possibilita' di effettuare ulteriori erogazioni;
(v) i cui relativi debitori principali (eventualmente anche a
seguito di accollo e/o frazionamento) siano persone fisiche
residenti, alla Data di Valutazione, in Italia e non siano, alla Data
di Valutazione, dipendenti o parti correlate di CR Volterra,
intendendosi per tali i soggetti di cui al Titolo V, Capitolo 5,
Sezione I delle "Nuove Disposizioni di Vigilanza Prudenziale per le
Banche" (Circolare numero 263 del 27 dicembre 2006, come
successivamente modificata ed integrata);
(vi) siano garantiti da un'ipoteca:
(a) di primo grado economico intendendosi per tale:
1) un'ipoteca di primo grado; ovvero
2) un'ipoteca di grado successivo al primo rispetto alla quale
siano state integralmente soddisfatte le obbligazioni garantite
dalla/dalle ipoteca/ipoteche di grado precedente; ovvero
(b) costituita su un bene immobile gia' gravato da ipoteca di grado
precedente a garanzia di un credito nei confronti del medesimo
debitore che soddisfa i presenti criteri e che viene pertanto
contestualmente ceduto nell'ambito della presente operazione; ovvero
(c) di secondo grado economico.
(vii) derivino da Contratti di Mutuo che prevedano: (a) un tasso di
interesse contrattuale fisso non inferiore al 4,500%; o (b) un tasso
di interesse contrattuale variabile parametrato all'Euribor a tre
mesi, ovvero all'Euribor a sei mesi ovvero al tasso BCE (Banca
Centrale Europea), come eventualmente arrotondato ai sensi del
relativo Contratto di Mutuo, e (c) nel caso prevedano un limite
massimo al tasso d'interesse applicabile (tasso cap), questo non
risulti inferiore al 4,252%; con esclusione dei Contratti di Mutuo
che prevedano alla Data di Valutazione una qualsiasi opzione di
variazione della tipologia fisso/variabile o dell'indice di
riferimento o della maggiorazione ancora esercitabile dai relativi
debitori;
(viii) il cui piano di ammortamento sia:
(a) alla "francese" (per tale intendendosi quel metodo di
ammortamento ai sensi del quale tutte le rate sono comprensive di una
componente capitale fissata al momento dell'erogazione e crescente
nel tempo e di una componente interesse variabile, cosi' come
rilevabile alla data di stipula del Contratto di Mutuo o dell'ultimo
accordo relativo al sistema di ammortamento); ovvero
(b) preveda il pagamento di una rata costante e abbia una durata
variabile (entro determinati limiti di durata massima);
(ix) prevedano un rimborso mediante la corresponsione di rate
mensili, trimestrali o semestrali;
(x) le cui rate siano denominate e corrisposte in euro e il
relativo Contratto di Mutuo non contenga previsioni che ne permettano
la conversione in una valuta diversa dall'euro;
(xi) il cui pagamento delle relative rate sia effettuato (a)
mediante addebito automatico sul conto corrente del debitore (ivi
inclusi i pagamenti mediante R.I.D. - Rimessa Interbancaria Diretta),
ovvero (b) per cassa;
(xii) non siano Contratti di Mutuo (a) classificabili come "in
sofferenza", "incagliati" o "ristrutturati" (nel significato di cui
alle istruzioni contenute nella Circolare della Banca d'Italia n. 272
del 30 luglio 2008 - Matrice dei Conti) ovvero (b) classificati in
precedenza come "in sofferenza";
(xiii) siano Contratti di Mutuo in relazione ai quali nessuna rata
scaduta non sia stata pagata dal relativo debitore da piu' di 30
giorni;
(xiv) in relazione ai quali il relativo debitore non stia
beneficiando di un periodo di sospensione del pagamento delle rate;
(xv) in relazione ai quali il relativo debitore non abbia aderito
alla proposta di rinegoziazione formulata ai sensi dell'articolo 3
del decreto legge n. 93 del 27 maggio 2008 ("Decreto Tremonti")
convertito con legge n. 126 del 24 luglio 2008 e non benefici della
convenzione stipulata tra l'Associazione Bancaria Italiana e le
Associazioni dei Consumatori in data 18 dicembre 2009 (il c.d. "Piano
Famiglie"), come successivamente modificata e/o integrata;
(xvi) rispetto ai quali almeno una rata (comprensiva di una
componente capitale) sia scaduta e sia stata pagata;
(xvii) la cui data di scadenza dell'ultima rata sia successiva al
31 dicembre 2013;
(xviii) il cui importo erogato sia inferiore o uguale ad Euro
1.500.000,00;
(xix) il cui debito residuo in linea capitale risulti: (a) maggiore
o uguale ad Euro 2.869,86; o (b) inferiore ad Euro 1.284.573,73;
(xx) non siano stati stipulati o conclusi (come indicato nel
relativo Contratto di Mutuo) ai sensi:
(a) di qualsiasi legge o normativa (anche regionale e/o
provinciale) che preveda la concessione di: (1) contributi o
agevolazioni in conto capitale e/o interessi (cosiddetti mutui
"agevolati" o "convenzionati"); (2) contributi pubblici di
qualsivoglia natura; (3) previsioni normative di agevolazione,
riduzioni o sconti in favore dei relativi debitori, datori di ipoteca
o eventuali altri garanti riguardo al capitale e/o agli interessi;
(b) degli articoli 43, 44 e 45 del Testo Unico Bancario (cd.
"credito agrario e peschereccio");
(xxi) non siano assistiti da una garanzia sussidiaria rilasciata
dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (c.d. "Confidi");
(xxii) non abbiano costituito oggetto di precedenti operazioni di
cartolarizzazione da parte di CR Volterra;
(xxiii) il cui codice identificativo del mutuo (come indicato nelle
quietanze di pagamento) non corrisponda ad uno dei seguenti:
0601300002940; 0602500004194; 0604900004688; 0607200005241;
0602500005697; 0601200005703; 0602500005781; 0606900006205;
0607900006691; 0602500007086; 0606700007106; 0602500007143;
0607600007263; 0601100007344; 0605100007452; 0601200007530;
0602800007635; 0606900007778; 0607700008058; 0601200008120;
0607100008200; 0604500008215; 0606900008236; 0601500008345;
0604000008687; 0606700009135; 0609200009197; 0607700009931;
0606600010590; 0602500011009; 0601400011033; 0606700011107;
0605300011289; 0601400011406; 0602500011463; 0608700011857;
0605100011873; 0609700012217; 0606200013052; 0608400013279;
0604000013454; 0606900013913; 0606900013913; 0605300014315;
0605100014569; 0601200015953; 0608700016109; 0606670105900;
0602570110090; 0601470110330; 0606770111070; 0605370112890;
0608270113220; 0601470114060; 0602570114630; 0608770118570;
0605170118730; 0609770122170; 0606270130520; 0608470132790;
0604070134540; 0606970139130; 0606970139130; 0605370143150;
0601370294000; 0602570419400; 0604970468800; 0607270524100;
0602570562003; 0602570569700; 0601270570300; 0602570578100;
0606970620500; 0607970669100; 0602570708600; 0606770710600;
0602570714300; 0607670726300; 0601170734400; 0605170745200;
0601270753000; 0602870763500; 0606970777800; 0607770805800;
0601270812000; 0609770814300; 0607170820000; 0604570821500;
0606970823600; 0601570834500; 0604070868700; 0606770913500;
0609270919700; 0607770993100; 0602590562003; 0609790814300;
0606700008912; 0607200010661; 0609200011514; 0600100015283;
0600100016467; 0600100016467; 0600100016467; 0600100016534;
0609200016561; 0605300016601; 0605300016601; 0606700016616;
0607200016619; 0600100016620; 0605300016627; 0600100012773;
0604800013920; 0604800016349.
A titolo esemplificativo, i Crediti comprendono (i) tutti i crediti
per rimborso delle rate in conto capitale dovute alla Data di
Valutazione (comprese le eventuali rate in conto capitale scadute e
non pagate a tale data); (ii) tutti i crediti per pagamento delle
rate in conto interessi (comprese le eventuali rate in conto
interessi scadute e non pagate a tale data); (iii) ogni altro diritto
e pretesa in relazione al pagamento di qualsiasi altro importo
(inclusi gli interessi di mora) dovuto in relazione ai Contratti di
Mutuo; (iv) ogni importo dovuto in relazione alle garanzie e alle
polizze assicurative che assistono i Contratti di Mutuo. Sono
espressamente esclusi dalla cessione soltanto gli importi dovuti a CR
Volterra a titolo di commissione di incasso di ogni singola rata del
relativo Contratto di Mutuo, le spese di spedizione della
corrispondenza e le spese connesse ai servizi accessori richiesti dal
relativo debitore.
Ai sensi del Contratto di Cessione sono altresi' trasferite alla
Societa', ai sensi dell'articolo 1263 del codice civile e senza
bisogno di alcuna formalita' o annotazione, come previsto dal comma 3
dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario e dell'articolo 4 della
Legge sulla Cartolarizzazione, tutte le garanzie, reali e personali,
tutti i privilegi e le cause di prelazione che assistono i Crediti,
ad esclusione soltanto delle "fideiussioni omnibus" e delle garanzie
generiche rilasciate dal relativo debitore in relazione a una
pluralita' di debiti esistenti nei confronti di CR Volterra.
La Societa' ha conferito incarico a CR Volterra ai sensi della
Legge sulla Cartolarizzazione affinche' per suo conto, in qualita' di
soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti e dei
servizi di cassa e pagamento ai sensi dell'articolo 2, commi 3(c) e 6
della Legge sulla Cartolarizzazione, proceda all'incasso e al
recupero delle somme dovute in relazione ai Crediti. In forza di tale
incarico, i debitori ceduti continueranno a pagare a CR Volterra ogni
somma dovuta in relazione ai Crediti nelle forme previste dai
relativi Contratti di Mutuo o in forza di legge, salvo eventuali
diverse indicazioni che potranno essere fornite ai debitori ceduti
dalla Societa' e/o da CR Volterra. Dell'eventuale cessazione di tale
incarico verra' data notizia mediante comunicazione scritta ai
debitori ceduti.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a CR
Volterra 2 SPV S.r.l., presso la sede legale in Via V. Alfieri, 1,
31015 Conegliano; Fax: 0438 360962 e/o a CR Volterra, Piazza dei
Priori, 16/18, 56048 Volterra (Pisa) e, in particolare, presso
ciascuna filiale che gestisce il rapporto di mutuo.
Informativa ai sensi dell'art. 13 del Codice della Privacy
La cessione dei Crediti da parte di CR Volterra alla Societa', ai
sensi e per gli effetti del Contratto di Cessione, unitamente alla
cessione di ogni altro diritto, garanzia (con le esclusioni sopra
individuate) e titolo in relazione a tali Crediti, ha comportato il
necessario trasferimento alla Societa' dei dati personali relativi ai
debitori ceduti ed ai rispettivi garanti (i "Dati Personali")
contenuti in documenti ed evidenze informatiche connesse ai Crediti.
La Societa' e' dunque tenuta a fornire ai debitori ceduti, ai
rispettivi garanti, ai loro successori ed aventi causa l'informativa
di cui all'art. 13 del Codice della Privacy.
La Societa', in qualita' di titolare del trattamento, nonche' CR
Volterra, nominata dalla Societa' quale responsabile del trattamento,
tratteranno i Dati Personali cosi' acquisiti nel rispetto del Codice
della Privacy. In particolare, la Societa' trattera' i Dati Personali
per finalita' strettamente connesse e strumentali alla gestione del
portafoglio di Crediti (ad es. effettuazione di servizi di calcolo e
di reportistica in merito agli incassi su base aggregata dei crediti
oggetto della cessione), all'emissione di titoli da parte della
societa' ovvero alla valutazione ed analisi dei Crediti e, piu' in
generale, per la realizzazione di un'operazione di cartolarizzazione
dei Crediti ai sensi del combinato disposto dell'art. 4 della Legge
sulla Cartolarizzazione e dell'art. 58 del Testo Unico Bancario.
La Societa', inoltre, trattera' i Dati Personali nell'ambito delle
attivita' legate al perseguimento dell'oggetto sociale e per
finalita' strettamente legate all'adempimento ad obblighi di legge,
regolamenti e normativa comunitaria ovvero a disposizioni impartite
da organi di vigilanza e controllo e da Autorita' a cio' legittimate
dalla legge. L'acquisizione dei dati e' obbligatoria per realizzare
l'operazione di cessione dei Crediti e di loro cartolarizzazione, che
in assenza sarebbero precluse.
La Societa' precisa, inoltre, che, in virtu' di accordi intercorsi
tra le parti, la documentazione relativa ai singoli Crediti non e'
stata trasferita materialmente alla Societa' ma e' rimasta presso CR
Volterra, che continuera' a svolgere le attivita' di gestione,
amministrazione, incasso ed eventuale recupero dei Crediti oggetto di
cessione.
In relazione alle finalita' indicate, il trattamento dei Dati
Personali avverra' mediante strumenti manuali, informatici e
telematici con logiche strettamente correlate alle finalita' stesse e
in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati
Personali.
Per le finalita' di cui sopra, i Dati Personali potranno essere
comunicati, a titolo esemplificativo, a societa', associazioni o
studi professionali che prestano attivita' di assistenza o consulenza
in materia legale alla CR Volterra e alla Societa', a societa'
controllate e societa' collegate a queste, nonche' a societa' di
recupero crediti. Pertanto le persone fisiche appartenenti a tali
associazioni, societa' e studi professionali potranno venire a
conoscenza dei Dati Personali in qualita' di incaricati del
trattamento e nell'ambito e nei limiti delle mansioni assegnate loro.
L'art. 7 del Codice della Privacy attribuisce a ciascun interessato
specifici diritti tra cui il diritto di chiedere di verificare i dati
personali che li riguardano e, eventualmente, correggerli o
cancellarli oppure opporsi ad un loro particolare utilizzo, ed
esercitare gli altri diritti previsti dal Codice della Privacy.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione e per
esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del Codice della Privacy a
CR Volterra 2 SPV S.r.l., presso la sede legale in Via V. Alfieri, 1,
31015 Conegliano; Fax: 0438 360962 e/o a CR Volterra, Piazza dei
Priori, 16/18, 56048 Volterra (Pisa) e, in particolare, presso
ciascuna filiale che gestisce il rapporto di mutuo.
Conegliano (Treviso), 10 luglio 2013
CR Volterra 2 SPV S.r.l. - L'amministratore unico
Odda Bertorelli
T13AAB9448