Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.
Intervento in giudizio - Interventi spiegati dall'U.P.I. e da diverse
Province - Soggetti che non sono titolari di potesta' legislativa -
Inammissibilita' degli interventi.
- Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22
dicembre 2011, n. 214.
-
Costituzione in giudizio - Giudizi promossi dalle Regioni Veneto,
Campania e Friuli-Venezia Giulia - Atti del Presidente del
Consiglio dei ministri depositati oltre il termine perentorio -
Inammissibilita'.
-
- Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale,
art. 19, comma 3.
Appalti pubblici - Codice dei contratti pubblici - Obbligo, per i
Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, di
affidamento dell'acquisizione di lavori, servizi e forniture,
nell'ambito delle unioni dei Comuni, ad un'unica centrale di
committenza - Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia -
Asserita violazione, prospettata in via subordinata, delle
competenze statutarie in tema di ordinamento degli enti locali e di
finanza locale - Insussistenza - Obbligo di adeguamento per le
Regioni speciali senza una immediata cogenza delle norme del codice
degli appalti - Non fondatezza della questione.
- Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito nella legge 22
dicembre 2011, n. 214), art. 23, comma 4.
- Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, artt. 4, primo comma,
n. 1-bis), 51 e 54; decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9, art.
9.
Enti locali - Bilancio e contabilita' pubblica - Previsione che "i
Comuni possono istituire unioni o organi di raccordo per
l'esercizio di specifici compiti o funzioni amministrative
garantendo l'invarianza della spesa" - Ricorsi delle Regioni
Piemonte, Molise e Sardegna - Asserita violazione dei principi di
ragionevolezza e di leale collaborazione - Carenza di motivazione -
Inammissibilita' delle questioni.
- Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito nella legge 22
dicembre 2011, n. 214), art. 23, comma 21.
- Costituzione, artt. 3, 5, 77, 97, 114, 117, secondo comma, lettera
p), quarto e sesto comma, 118, 119 e 120; statuto della Regione
Sardegna, art. 3, primo comma, lettere a) e b).
Enti locali - Bilancio e contabilita' pubblica - Previsione che "la
titolarita' di qualsiasi carica, ufficio o organo di natura
elettiva di un ente territoriale non previsto dalla Costituzione e'
a titolo esclusivamente onorifico e non puo' essere fonte di alcuna
forma di remunerazione, indennita' o gettone di presenza, con
esclusione dei comuni di cui all'articolo 2, comma 186, lettera b),
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni" -
Ricorsi delle Regioni Friuli-Venezia Giulia, Sardegna e Valle
d'Aosta - Asserita violazione delle attribuzioni regionali -
Insussistenza - Disposizione che non si applica alle autonomie
speciali - Non fondatezza delle questioni.
- Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito nella legge 22
dicembre 2011, n. 214), art. 23, comma 22.
- Costituzione, artt. 117, terzo comma, e 119, secondo comma;
statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, artt. 4, primo comma,
n. 1-bis), 51 e 54; statuto della Regione Sardegna, art. 3, primo
comma, lettere a) e b); statuto della Regione Valle d'Aosta, artt.
2, primo comma, lettera b), 3, primo comma, lettera f), e 4.
Enti locali - Bilancio e contabilita' pubblica - Riordino delle
Province e loro funzioni - Previsione che le funzioni delle
Province siano limitate al solo indirizzo e coordinamento delle
attivita' dei comuni - Eliminazione della Giunta - Previsione che
il Consiglio sia composto da non piu' di dieci membri eletti dagli
organi elettivi dei Comuni - Previsione che il Presidente della
Provincia sia eletto dal Consiglio provinciale - Incompatibilita'
logica e giuridica dello strumento della decretazione d'urgenza con
una riforma radicale del sistema delle autonomie - Illegittimita'
costituzionale - Assorbimento di ulteriori profili - Assorbimento
delle istanze di sospensione.
- Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito nella legge 22
dicembre 2011, n. 214), art. 23, commi 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20.
- Costituzione, art. 77.
Enti locali - Bilancio e contabilita' pubblica - Riordino delle
Province e loro funzioni - Ripristino di funzioni essenziali delle
Province, gia' soppresse dal d.l. n. 201 del 2011 - Soppressione
delle Province di Roma, Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna,
Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria, e contestuale istituzione
delle relative Citta' metropolitane a partire dal 1° gennaio 2014 -
Incompatibilita' logica e giuridica dello strumento della
decretazione d'urgenza con una riforma radicale del sistema delle
autonomie - Illegittimita' costituzionale - Assorbimento di
ulteriori profili - Assorbimento delle istanze di sospensione.
- Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (convertito nella legge 7 agosto
2012, n. 135), artt. 17 e 18.
- Costituzione, art. 77.
Enti locali - Bilancio e contabilita' pubblica - Riordino delle
Province e loro funzioni - Obbligo di adeguamento degli ordinamenti
delle Regioni speciali a disposizioni gia' dichiarate
incostituzionali - Illegittimita' costituzionale in via
consequenziale.
- Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito nella legge 22
dicembre 2011, n. 214), art. 23, comma 20-bis.
- Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 27.
(T-130220)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.30 del 24-7-2013)
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.