Atto di integrazione del contraddittorio Atto di integrazione del contraddittorio in causa (n. 345/2003 R.G. - G.U. Dr. G. La Rocca) promossa da Mameli dott.ssa Giuliana (nata a Bitti il 7 aprile 1945, residente in San Teodoro, via Campania) elettivamente domiciliata a Nuoro in via Lamarmora n. 115, presso e nello studio dell'avv. Francesco Pirari (codice fiscale PRRFNC50C07F979O, fax 0784 252476 - mail: pirarif@pec.giuffre.it), Premesso che: Con atto di citazione 10 giugno 2003, ha convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Nuoro, Ena Battista, Ena Domenico, Ena Fiorentino, Ena Giulio, Ena Giuseppe, Ena Grazia, Ena Michele ed Ena Pietro, cosi' esponendo i fatti: «1) L'esponente, sorella superstite ed unica erede di Mameli Francesco (deceduto a Bitti il 1° dicembre 1994), e' comproprietaria, per successione a quest'ultimo, della quota indivisa del fondo rustico in agro di Bitti, localita' "Sauccu Nieddu" (distinto in Catasto al foglio 37, mappali 17, 19 e 25) e "Sa Serra" (distinto in Catasto al foglio 24, mappali 23, 24, 33 e 34), della superficie complessiva di Ha.13.00.00 circa, dei quali il de cuius era gia' divenuto comproprietario unitamente ad Ena Bachisio (dante causa degli odierni convenuti), siccome risultati entrambi co-assegnatari di tali fondi all'atto dello scioglimento della comunione dei beni caduti nelle successioni dei furono Ena Giuseppe fu Domenico e Orunesu Giuliana fu Bachisio, genitori, fra gli altri, del precitato Ena Bachisio ed avoli dello stesso de cuius Mameli Francesco»; per sentire accogliere le seguenti Conclusioni: «Voglia il Tribunale adito, Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, - Disporre la divisione dei beni meglio descritti nella parte espositiva, nonche' delle somme che risulteranno disponibili in sede di rendiconto, secondo la quota di spettanza della conchiudente, dal 6 ottobre 1999 a data corrente: disponendo a tal fine consulenza tecnica estimativa del valore dei beni dividendi e dei frutti secondo i valori locativi precorsi in detto periodo, in regime di libero mercato, con interessi e rivalutazione, ed imputazione dei frutti liquidati a carico della quota dei convenuti detentori; Con spese della divisione alla massa e del giudizio a carico dei resistenti, tenuto conto che il valore della causa e' indeterminabile». La causa e' stata iscritta a ruolo (n. 245/203 RG) ed il contraddittorio si e' radicato con la costituzione di: Ena Bachisio, Ena Fiorentino, Ena Giulio ed Ena Grazia, a ministero dell'avv. Oliviero Denti, che precisavano le seguenti conclusioni: «1) respingere la domanda attorea; 2) dichiarare che il terreno distino in Catasto al foglio 24 mapp.li 23, 33 e 34, seppur inserito nella divisione del 1947, non apparteneva alle parti in causa; 3) dichiarare, in via riconvenzionale, che Ena Battista, Ena Fiorentino, Ena Giulio, Ena Grazia, sono proprietari, in via esclusiva, per intervenuta usucapione: a) della quota di terreno denominata "Saucu Nieddu", confinante con proprieta' Turtas, proprieta' Delogu Antonia, proprieta' Orunesu Grazia e proprieta' Mameli Giuliana, delimitata da quest'ultima proprieta' da pietre e paletti di ferro posti a mt. 128,40 dal limite della proprieta' confinante; b) della quota di terreno, in localita' "Sa Serra", confinante con proprieta' Ena, proprieta' Demontis Giovanna, eredi Beccu Giorgio e proprieta' Mameli Giuliana, delimitata da quest'ultima proprieta' da pietre e paletti in ferro apposti nel terreno a mt. 83,60 dal confine della proprieta' Ena Battista; 4) vinte le spese del giudizio». Ena Giuseppe, Ena Pietro, Ena Antonio Michele ed Ena Domenico, a ministero dell'avv. Simonetta Guiso, cosi' concludevano: «1) respingere la domanda attorea; 2) dichiarare che il terreno distinto in Catasto al f. 24 mapp.li 23, 33 e 34, seppur inserito nella divisione del 1947, non apparteneva alle parti in causa; 3) dichiarare, in via riconvenzionale, che Ena Giuseppe, Ena Pietro, Ena Antonio Michele, Ena Domenico, sono proprietari, in via esclusiva, per intervenuta usucapione: a) della quota di terreno denominata "Saucu Nieddu", confinante con proprieta' Turtas, proprieta' Delogu Antonia, proprieta' Orunesu Grazia e proprieta' Mameli Giuliana, delimitata da quest'ultima proprieta' da pietre e paletti di ferro posti a mt. 128,40 dal limite della proprieta' confinante; b) della quota di terreno, in localita' "Sa Serra", confinante con proprieta' Ena, proprieta' Demontis Giovanna, eredi Beccu Giorgio e proprieta' Mameli Giuliana, delimitata da quest'ultima proprieta' da pietre e paletti in ferro apposti nel terreno a mt. 83,60 dal confine della proprieta' Ena Battista: 4) vinte le spese del giudizio». A seguito del decesso dei convenuti Ena Pietro, Ena Giuseppe e Ena Giulio l'attrice riassumeva la causa depositando Ricorso ex art. 303 C.P.C. in data 31 maggio 2008, a seguito del quale il G.I. fissava con decreto l'udienza del 13 gennaio 2009 per la comparizione delle parti. In data 12 gennaio 2009, si ricostituivano i convenuti Ena Battista, Ena Grazia ed Ena Fiorentino, nella loro qualita' di eredi di Ena Pietro e di Ena Giulio, a ministero degli avv.ti Simonetta Guiso ed Oliviero Denti, confermando a loro volta le deduzioni, conclusioni ed eccezioni da essi precedentemente formulate in sede di comparsa di risposta con riconvenzionale e di memoria di replica 3 gennaio 2005. All'udienza del 2 febbraio 2011, il G.I. dott.ssa T. Longu, rilevata la sussistenza di un contrasto tra le parti in ordine alla individuazione della massa dividenda, revocava l'ordinanza ammissiva della C.T.U. datata 28 agosto 2010 ed invitava le parti a precisare le conclusioni. All'udienza del 24 maggio 2011, il G.I., dott.ssa T.Longu, tratteneva la causa in decisione sulle conclusioni rispettivamente precisate dalle parti con concessione alle parti dei termini massimi di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. Con ordinanza in data 23/27 novembre 2012 il G.U. provvedeva sulle istanze e deduzioni formulate dalle parti pronunciando ordinanza con la quale disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli intestatari catastali dei mappali oggetto di divisione, gia' indicati nell'ordinanza 12 dicembre 2011, per l'udienza del 6 giugno 2013; All'udienza del 6 giugno 2013 il G.U. disponeva la rinnovazione della notifica per l'integrazione del contraddittorio, fissando per il prosieguo del giudizio la nuova udienza del 30 gennaio 2014, autorizzando la notifica per pubblici proclami; Tutto cio' premesso, l'attrice Mameli dott.ssa Giuliana, come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata, intende col presente atto integrare il contraddittorio nei confronti di Delogu Domenico, Ena Giuseppangela nota Panzela, Ena Giovanni, Ena Saverio, Ena Domenico, Ena Mauro, Ena Pietro, Ena Teresa, Ena Delogu Alessia, Mameli Delogu Antonia, Ena Antonietta, Ena Battista (nato a Bitti il 21 novembre 1941), Ena Giuseppe Giovanni (nato a Bitti il 3 dicembre 1943), Ena Pietro (nato a Bitti il 27 giugno 1912), Ena Delogu Itriangela, risultati tutti quali intestatari catastali dei beni per i quali si controverte, e, a tal fine, Cita Mele Giuliana Rosa (residente a Bitti in via Cuccuru e Massa), Delogu Giorgio (residente a Bitti in via Cuccuru e Massa) e Delogu Angelino (residente a Bitti in via Sardegna), nella rispettiva qualita' di coniuge e figli superstiti di Delogu Domenico di Gaspare (nato a Bitti il 18 febbraio 1915 - deceduto); Doneddu Giuseppe (residente a Bitti in via Buseli), Doneddu Francesco (residente a Bitti in via Brigata Sassari n. 108), Doneddu Pasquale (residente a Bitti in via Bugerru n. 27), Doneddu Mariangela (residente a Bitti in corso Vitt. Veneto n. 180), Doneddu Antonio (residente a Bitti in corso Vitt. Veneto n. 50), Doneddu Nicolina (Bitti, corso Vitt. Veneto n. 50), nella loro qualita' di eredi di Ena Giuseppangela nota Panzela, (nata a Bitti il 27 luglio 1911); Ena Antonietta (nata il 28 ottobre 1939 a Bitti, ivi residente in via Mazzini n. 78), Ena Battista (nato il 21 novembre 1941 a Bitti, ivi residente in corso Vittorio Veneto n. 196); Ena Giuseppe Giovanni di Giovanni (nato il 3 dicembre 1943 a Bitti, ivi residente in via Leonardo da Vinci snc, e per esso deceduto Sanna Rosalia), nella loro qualita' di eredi di Ena Giovanni (nato a Bitti il 24 maggio 1899 - deceduto); Ena Antonia (residente a Bitti in via Marconi n. 39), Ena Grazia Itriangela (residente a Bitti in via Garibaldi n. 34) e Ena Francesca (residente a Bitti in via Garibaldi n. 34), nella loro qualita' di eredi superstiti di Ena Pietro (nato a Bitti il 27 giugno 1912 - deceduto); Ena Domenico (nato a Bitti il 18 aprile 1908); Ena Mauro (nato a Bitti il 5 maggio 1910); Ena Saverio (nato a Bitti il 18 aprile 1905); Ena Teresa, (nata a Bitti il 258 ottobre 1914); Mameli Delogu Antonia (nata a Bitti nel 1870); Ena Delogu Alessia, fu Domenico (nata a Bitti il 2 aprile 1870); Ena Delogu Itriangela (deceduta il 31 luglio 1958), e per essa deceduta nella loro qualita' di eredi i signori Delogu Domenico (nato a Bitti il 18 febbraio 1915), Ena Giuseppangela nota Panzela, (nata a Bitti il 27 luglio 1911), Ena Saverio (nato a Bitti il 18 aprile 1905), Ena Giovanni (nato a Bitti il 24 maggio 1898) e per esso deceduto, Ena Antonietta (nato a Bitti il 28 ottobre 1939, figlia di Giovanni), Ena Battista (nato a Bitti il 21 novembre 1941), Ena Giuseppe Giovanni (nato a Bitti il 3 dicembre 1943, figlio di Giovanni), e Ena Mauro (nato a Bitti il 5 maggio 1910), Ena Pietro (nato a Bitti il 27 giugno 1912), Ena Teresa, (nata a Bitti il 25 ottobre 1914), Ena Delogu Alessia, fu Domenico (nata a Bitti il 2 aprile 1870), Ena Pietro (nato a Bitti il 27 giugno 1912), Mameli Delogu Antonia (nata a Bitti): di cui non si conoscono residenza, dimora e domicilio, ne' si sa se siano ancora in vita, a comparire avanti l'intestato Tribunale, dinanzi al Giudice designato dott. G. La Rocca all'udienza del 30 gennaio 2014, con l'invito a costituirsi in giudizio nel termine di 20 giorni prima di tale udienza od in quella eventualmente rifissanda ex art. 168-bis, quinto comma, C.P.C. nelle forme e nei modi di cui agli artt.li 166 e 167 C.P.C., mediante deposito del fascicolo di parte con comparsa, mandato e tutti gli altri documenti dei quali essi intendano avvalersi ed a comparire a tale udienza, e con l'espresso avvertimento che, in difetto, si procedera' nella istruzione della causa previa la dichiarazione della loro contumacia ai sensi dell'art. 291 C.P.C., in relazione all'art. 170 C.P.C. e che in tal caso l'emananda sentenza sara' considerata come emessa in legittimo contraddittorio, e che la costituzione fuori del termine comportera' non solo le decadenze di cui all'art. 167 C.P.C. (decadenze dalla proposizione delle domande riconvenzionali e delle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio), ma anche quelle di cui all'art. 38 C.P.C. (decadenza dal potere di sollevare le eccezioni di incompetenza per materia, per valore e per territorio), per cui non potranno proporre domande riconvenzionali e chiamare terzi in causa, per ivi sentire accogliere le superiori conclusioni, gia' rassegnate nell'Atto di Citazione in data 10 giugno 2003, teste' trascritte, come dalla stessa integrate e riprecisate in sede di memoria ex art.183, uc, C.P.C. e in appresso ritrascritte: Conclusioni: «Voglia il Tribunale adito, - Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, - Disporre la divisione dei beni meglio descritti nella parte espositiva dell'atto di citazione, nonche' delle somme che risulteranno disponibili in sede di rendiconto, secondo la quota di spettanza della conchiudente, dal 6 ottobre 1999 a data corrente: disponendo a tal fine consulenza tecnica estimativa del valore dei beni dividendi e dei frutti secondo i valori locativi precorsi in detto periodo, in regime di libero mercato, con interessi e rivalutazione, ed imputazione dei frutti liquidati a carico della quota dei convenuti detentori; - Rigettare la proposta riconvenzionale; - Con spese della divisione alla massa e del giudizio a carico dei resistenti, che vanno altresi' condannati in solido fra loro, oltre che nelle spese, al risarcimento dei danni per responsabilita' processuale aggravata, da liquidarsi d'ufficio in via equitativa, per aver resistito in giudizio con dolo, in quanto consapevoli dell'ingiustizia e dell'illiceita' della loro pretesa». Nuoro, 5 luglio 2013 avv. Francesco Pirari TC13ABA12420