Estratto decreto di asservimento Visto l'articolo 42 della Costituzione nella parte in cui prevede che la proprieta' privata puo' essere, nei casi indicati dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, omissis; Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000), omissis; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (di seguito: Testo Unico), omissis; Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico 17 aprile 2008 recante la Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densita' non superiore a 0,8; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 giugno 2012 che modifica il decreto 7 maggio 2009 di individuazione degli Uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero, che attribuisce con l'articolo 2, comma 2, la competenza di Ufficio unico per gli espropri in materia di energia alla Divisione VIII della Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche; Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1961 con cui e' stata dichiarata la pubblica utilita' del metanodotto Cellino-Bussi DN200 (8") realizzato per interconnettere la concessione di coltivazione di idrocarburi denominata "Castelnuovo al Vomano", nella provincia di Teramo, allo stabilimento di Bussi - Officine (PE); Visto il decreto ministeriale 30 luglio 1998 recante la dichiarazione di pubblica utilita' e l'approvazione del progetto per il metanodotto Pineto - Cellino DN500 (20"); Considerato che il metanodotto Pineto - Cellino DN500 (20") fa parte dell'elenco della Rete Nazionale dei Gasdotti aggiornato con decreto ministeriale 28 gennaio 2013, omissis; Vista l'istanza in data 2.12.2013, registrata con protocollo n. 23783 del 5.12.2013, per realizzare opere urgenti e indifferibili inerenti i citati metanodotti nei terreni situati nei comuni di Atri e Cellino Attanasio, in provincia di Teramo, corredata della necessaria documentazione, con la quale la Societa' Gasdotti Italia S.p.A. (di seguito: societa' SGI), codice fiscale e partita IVA n. 04513630964, con sede legale in via Moscova, 3 - 20121 Milano - Uffici Amministrativi in via dei Salci n. 25 - 03100 Frosinone - ha chiesto a questa Amministrazione, ai sensi dell'art. 52-quinquies, comma 3, del Testo Unico: 1. l'occupazione temporanea della durata di un anno, per la migliore esecuzione dei lavori, delle aree indicate in colore verde nelle allegate planimetrie, di proprieta' delle ditte di cui all'annesso elenco particellare; 2. l'asservimento di aree, indicate in colore rosso nelle allegate planimetrie, di proprieta' delle ditte di cui all'annesso elenco particellare, al fine di realizzare la sostituzione dei tratti di attraversamento del Torrente dello Stampallone di entrambe le citate condotte, tramite la tecnologia di trivellazione orizzontale controllata (TOC); Considerato che: - la realizzazione delle opere, riveste carattere di particolare urgenza in quanto le abbondanti precipitazioni atmosferiche,frequentemente determinano l'erosione del Torrente dello Stampallone, compromettendo le difese spondali adottate dalla SGI a difesa dei gasdotti esistenti con conseguente grave rischio per le condizioni di sicurezza del trasporto del gas naturale; - che ai sensi dell'art. 52-quinquies, comma 3, nella fattispecie si realizza la condizione prevista dal Testo Unico in base alla quale il decreto ablativo puo' essere emanato con determinazione urgente dell'indennita' provvisoria, senza particolari indagini o formalita'; Ritenuto che: - le garanzie procedimentali di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 non produrrebbero comunque alcun vantaggio ai proprietari destinatari dei provvedimenti, a causa della mancanza di un potere concreto di scelta da parte dell'Amministrazione, e che il contenuto dei provvedimenti non puo' essere diverso da quello in concreto adottato; - la costituzione della servitu' di metanodotto e' imposta a garanzia dei requisiti di sicurezza necessari per la realizzazione, l'esercizio e la manutenzione delle condotte ai sensi del richiamato decreto ministeriale 17 aprile 2008; - le indennita' proposte dalla Societa' istante per l'occupazione temporanea e la costituzione di servitu' di metanodotto a favore delle Ditte proprietarie catastalmente identificate, indicate nel piano particellare sono ritenute congrue ai fini della determinazione urgente dell'indennita' provvisoria; - il proprietario dei fondi e il conduttore, nel caso di mancata accettazione dell'indennita' provvisoria, possono tuttavia richiedere l'attuazione di procedure idonee affinche' si garantisca l'equo indennizzo per le azioni di occupazione temporanea e asservimento autorizzati dal seguente dispositivo, DECRETA Articolo 1 A favore della Societa' Gasdotti Italia S.p.A. sono disposti l'asservimento e l'occupazione temporanea di terreni, nei comuni di Atri e Cellino Attanasio, in provincia di Teramo, per realizzare le sostituzioni dei tratti di attraversamento del Torrente dello Stampallone, tramite la tecnologia di trivellazione orizzontale controllata (TOC), dei metanodotti Pineto - Cellino DN500 (20") e Cellino - Bussi DN200 (8"), come evidenziati nelle allegate planimetrie, rispettivamente, con colore rosso per l'asservimento e con colore verde per l'occupazione temporanea. Le Ditte proprietarie dei terreni sottoposti all'azione ablativa sono indicate nell'annesso elenco particellare. Articolo 2 L'asservimento dei terreni, sottoposto alla condizione sospensiva che siano ottemperati da parte della Societa' Gasdotti Italia S.p.A. gli adempimenti di cui ai successivi articoli 5 e 6, prevede quanto segue: a) - lo scavo e l'interramento alla profondita' variabile, minima di metri 1 (uno), misurata dalla generatrice superiore della condotta al momento della posa, di una tubazione trasportante idrocarburi nonche' cavi accessori per reti tecnologiche; b) - l'installazione di apparecchi di sfiato e cartelli segnalatori, nonche' eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini della sicurezza; c) - la costruzione di manufatti accessori fuori terra, con relativi accessi da strada di collegamento alla viabilita' esistente, da realizzarsi e mantenersi a cura della Societa' Gasdotti Italia S.p.A. come previsto nelle allegate planimetrie in scala 1:2 000; d) - l'obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore di 12,5 metri dall'asse della tubazione, nonche' di mantenere la superficie asservita a terreno agrario, con la possibilita' di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza alterazione della profondita' di posa della tubazione; e) - la facolta' della Societa' Gasdotti Italia S.p.A. di occupare, anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici, per tutto il tempo occorrente, l'area necessaria all'esecuzione dei lavori; f) - l'inamovibilita' di tubazioni, manufatti, apparecchiature e opere sussidiarie relativi al gasdotto di cui in premessa e la loro proprieta' in capo alla Societa' Gasdotti Italia S.p.A. che pertanto avra' anche la facolta' di rimuoverle; g) - il diritto della Societa' Gasdotti Italia S.p.A. al libero accesso in ogni tempo alle proprie opere ed ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l'esercizio, le eventuali riparazioni o sostituzioni ed i recuperi; h) - la determinazione di volta in volta, a lavori ultimati, degli importi da liquidare, a chi di ragione, per i danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti in occasione di eventuali riparazioni, modifiche, sostituzioni, recuperi, manutenzioni ed esercizio dell'impianto; i) - il divieto di compiere qualsiasi atto che costituisca intralcio ai lavori da eseguirsi o pericolo per l'impianto, ostacoli, diminuisca o renda piu' scomodo l'uso o l'esercizio della servitu'; l) - la permanenza a carico dei proprietari dei tributi e degli altri oneri gravanti sui fondi. Articolo 3 Le indennita' provvisorie per l'asservimento e l'occupazione temporanea dei terreni enunciati nel precedente articolo 1, da corrispondere congiuntamente agli aventi diritto, sono state determinate in modo urgente, ai sensi dell'articolo 22 del Testo Unico, conformemente all'articolo 44 ed all'articolo 52-octies del medesimo decreto presidenziale, nella misura stabilita nel piano particellare allegato al presente decreto, comprensiva dei danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti, durante la realizzazione dei tratti di metanodotto. Articolo 4 Il presente decreto, per quanto necessario, e' trascritto senza indugio presso i competenti Uffici a cura e spese della Societa' Gasdotti Italia S.p.A., nonche' pubblicato per estratto, a cura della stessa Societa', nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. L'opposizione di terzi interessati e' proponibile entro trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'estratto. Articolo 5 La Societa' Gasdotti Italia S.p.A. provvede alla notifica del presente decreto alle Ditte proprietarie, unitamente ad un invito a presenziare alla redazione dello stato di consistenza e presa di possesso dei terreni, specificando con un preavviso di almeno sette giorni le modalita' ed i tempi del sopralluogo ed indicando anche il nominativo dei tecnici da essa incaricati. Articolo 6 I tecnici incaricati dalla Societa' Gasdotti Italia S.p.A. provvedono a redigere il verbale di immissione in possesso dei terreni, redigendo in contraddittorio con il soggetto espropriato, o con un suo rappresentante, lo stato di consistenza dei terreni sottoposti all'azione ablativa, eventualmente anche in assenza dei proprietari invitati. In quest'ultimo caso lo stato di consistenza e il verbale di immissione devono essere redatti con la presenza di due testimoni che rispondano ai requisiti di cui all'articolo 24, comma 3, del Testo Unico. Articolo 7 Le Ditte proprietarie dei terreni oggetto del presente decreto, nei trenta giorni successivi all'immissione in possesso, possono comunicare a questa Amministrazione (DGRiME - Divisione VIII - Via Molise 2 - 00187 Roma - fax: 0647887802) e per conoscenza alla Societa' Gasdotti Italia S.p.A. (Uffici Amministrativi - via dei Salci n. 25 - 03100 Frosinone - fax: 0775201279), con dichiarazione irrevocabile, l'accettazione delle indennita' di asservimento e di occupazione temporanea secondo lo schema A allegato al presente decreto. Questa stessa Amministrazione, ricevuta dalla Ditta proprietaria la comunicazione di accettazione delle indennita' di asservimento e di occupazione temporanea, la dichiarazione di assenza di diritti di terzi sul bene e la documentazione comprovante la piena e libera disponibilita' del terreno, disporra' affinche' la Societa' Gasdotti Italia S.p.A. provveda al pagamento degli importi nel termine di 60 giorni. Decorso tale termine alla Ditta proprietaria saranno riconosciuti gli interessi legali. Se il bene e' gravato da ipoteca, al proprietario e' corrisposta l'indennita' previa esibizione di una dichiarazione del titolare del diritto di ipoteca, con firma autenticata, che autorizza la riscossione della somma. Articolo 8 In caso di rifiuto o silenzio da parte della Ditta proprietaria sulle indennita' provvisorie di asservimento e occupazione temporanea disposte dal presente decreto, decorsi trenta giorni dalla data dell'immissione in possesso, gli importi saranno depositati presso la Ragioneria Territoriale competente - Servizio depositi amministrativi per esproprio - a seguito di apposita ordinanza di questa Amministrazione. Entro lo stesso termine, la Ditta proprietaria che non condivide le indennita' provvisorie proposte con il presente decreto puo': a) ai sensi dell'articolo 21, comma 3 e seguenti, del Testo Unico, produrre a questa Amministrazione, all'indirizzo sopra indicato, la richiesta per la nomina dei tecnici secondo lo schema B allegato al presente decreto, designandone uno di sua fiducia, affinche' unitamente al tecnico nominato da questa Amministrazione e ad un terzo esperto nominato dal Presidente del competente Tribunale Civile, determinino le indennita' definitive; b) non avvalersi di un tecnico di fiducia; in tal caso le indennita' definitive saranno determinate tramite la Commissione Provinciale competente o con l'avvalimento dei Uffici tecnici di questa Amministrazione ai sensi dell'articolo 52-nonies del Testo Unico. In caso di non condivisione delle determinazioni di cui sopra, il proprietario, il promotore dell'espropriazione o il terzo che ne abbia interesse potranno proporre opposizione alla stima, nei termini e con le modalita' previste dall'articolo 54 del Testo Unico. Articolo 9 Al fine della realizzazione del metanodotto, nelle aree evidenziate in colore verde nelle allegate planimetrie, la Societa' Gasdotti Italia S.p.A., anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici, ha facolta' di occupare i terreni per un periodo di anni uno a decorrere dalla data di immissione in possesso delle stesse aree. La Societa' comunichera' preventivamente alla Ditta proprietaria, la data di avvio delle lavorazioni, la denominazione e il recapito dell'impresa esecutrice. Articolo 10 Per lo stesso periodo di un anno, e' dovuta alla Ditta proprietaria dei terreni l'indennita' di occupazione temporanea e danni riportata nel corrispondente elenco di cui al piano particellare allegato. Articolo 11 Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. I termini di proponibilita', decorrenti dalla data di notifica del provvedimento medesimo, sono di giorni 60 per il ricorso al TAR e di giorni 120 per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Allegato al DM 9 dicembre 2013 per l'occupazione temporanea e l'asservimento di terreni dei comuni di Atri e Cellino Attanasio (TE) Terreni interessati dalle operazioni di sostituzione dei tratti di condotta dei metanodotti Pineto - Cellino DN500 (20") e Cellino - Bussi DN200 (8") dell'attraversamento del Torrente dello Stampallone, tramite la tecnologia di trivellazione orizzontale controllata (TOC): - Comune di Atri (TE) - 1) Societa' Agricola Fratelli Barba s.r.l.; Foglio 13, mappali n. 12, 13, 15, 21, 22, 24, 25; 2) Narcisi Giovanni; Foglio 13, mappali n. 2, 27, 54, 58 e 66; 3) Paradisi Nicolo' e Paradisi Paolo; Foglio 13, mappali n. 59, 65, 72, 74, 109 e 111; - Comune di Cellino Attanasio (TE) - 1) Societa' Agricola Fratelli Barba s.r.l.; Foglio 4, mappale n. 21; 4) Feliciani Pierino e Prosperi Elisa; Foglio 4, mappali n. 49, 67AA e 67AB Roma, 9 dicembre 2013 Il direttore generale Franco Terlizzese T13ADC16125