Ricorso n. R.G. 6950/2013 - Sezione III - Udienza 07/05/2014 -
Notifica per pubblici proclami
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio di Roma, Sezione
Terza, con la sentenza non definitiva n. 34/2014 del 2 gennaio 2014
ha disposto che venga eseguita l'integrazione del contraddittorio nei
confronti dei litisconsorti necessari (controinteressati) nell'ambito
del giudizio (RG. 6950/2013) proposto dal dott. Piero Antonio Cau
(codice fiscale CAUPNT66P16A474K), rappresentato e difeso dagli
Avv.ti Alessandro Arredi (codice fiscale RRDLSN69M12C933T) e Fabio
Monaco (codice fiscale MNCFBA78A06H501Y), presso il cui studio in
Roma, alla Via Filippo Ermini n. 68, e' elettivamente domiciliato
(comunicazioni da inviarsi al seguente numero di fax: 06.631188;
oppure all'indirizzo PEC: alessandroarredi@pec.tedeschinilex.it).
Il ricorso e' proposto contro il Consiglio Nazionale Forense, in
persona del legale rappresentante pro tempore e nei confronti dei
sig.ri Carlo Zaupa nato a Roma l'8 settembre 1964 e Federico Ianaro
nato a Roma il 2 novembre 1978, per l'annullamento del diniego tacito
del Consiglio Nazionale Forense opposto all'istanza d'accesso (ex
legge n. 241/1990) del 26 aprile 2013, poi integrata il successivo 27
aprile 2013, con cui il dott. Piero Antonio Cau ha chiesto
l'ostensione della sua prova scritta in procedura penale e di quella
degli altri candidati che hanno sostenuto la prova nella medesima
disciplina, ammessi alla prova orale dell'esame di abilitazione
(sessione 2012) finalizzato al riconoscimento del titolo di avvocato
conseguito in altro paese dell'Unione europea (Spagna).
Nell'atto introduttivo del giudizio, il ricorrente deduceva di aver
presentato al Ministero della Giustizia istanza ai sensi dell'art. 16
del decreto legislativo n. 206/2007 volta ad ottenere il
riconoscimento del titolo professionale conseguito in altro Paese
dell'Unione europea (Spagna) ai fini dell'esercizio in Italia della
professione di «avvocato».
Con decreto datato 4 giugno 2012, il Ministero della Giustizia
riconosceva al dott. Cau il titolo professionale di «abogado» come
valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati», previo esperimento
di misura compensativa consistente nel superamento di prova
attitudinale, costituita da una prova scritta consistente nella
redazione di un atto giudiziario in materia scelta del candidato (tra
le seguenti: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo
sostanziale e processuale, diritto processuale civile, diritto
processuale penale, diritto commerciale) e in un'unica prova orale su
due materie, il cui svolgimento e' subordinato al superamento della
prova scritta.
Come disposto dal Ministero della Giustizia, il ricorrente
presentava al Consiglio Nazionale Forense istanza volta alla
partecipazione alla sessione degli esami 2012, scegliendo, sia per la
prova scritta che per la prova orale, la materia «diritto processuale
penale».
In data 8 novembre 2012, il ricorrente sosteneva regolarmente la
prova scritta nella materia prescelta.
Successivamente, in data 23 aprile 2013, veniva pubblicato sul sito
internet del Consiglio Nazionale Forense l'elenco dei candidati che
avevano superato la prova scritta.
Tra gli ammessi alla prova orale, non figurava il nominativo del
ricorrente, cosicche' il medesimo si determinava a richiedere (con
due separate istanze) l'ostensione tanto del proprio elaborato (con
voto e motivazione), quanto degli elaborati dei candidati (con voto e
motivazione) che avevano sostenuto la prova nella medesima
disciplina, ammessi alla prova orale.
Cio' nondimeno, pur sussistendo in maniera evidente l'interesse del
ricorrente a prendere visione dei documenti richiesti, il CNF
opponeva alle istanze formulate la mera inerzia, omettendo di fornire
al dott. Cau la documentazione richiesta.
Conseguentemente, in diritto, il ricorrente deduceva nei confronti
dell'Amministrazione intimata la «violazione degli artt. 1, 2, 3, 22,
comma 1, lett. b) e 6 e 24, comma 7, della legge n. 241/1990 e
s.m.i.; violazione degli artt. 3, 24, 97 e 113 della Costituzione».
Si costituiva in giudizio il CNF domandando la reiezione della
domanda svolta dal dott. Cau, in quanto ritenuta inammissibile ed
infondata.
Il TAR adito, con la citata sentenza non definitiva n. 34/2014,
accoglieva il ricorso nella parte in cui il ricorrente aveva
domandato l'ostensione della propria prova scritta, al contempo
ordinando al ricorrente di integrare il contraddittorio nei confronti
degli altri candidati contenuti nella tabella depositata in giudizio
dal Consiglio Nazionale Forense in data 27 novembre 2013, in
relazione ai quali il ricorrente ha domandato l'ostensione delle
relativi prove scritte.
Pertanto, la presente pubblicazione vale ai fini della notifica nei
confronti di tutti i controinteressati, contenuti in detta tabella; e
specificamente nei confronti di: Azzolini Erika; Barani Paola; Bava
Angelo; Bendice Nadia; Benedetto Pierluigi; Bertomioli Stefania;
Bortolu Tania; Bottai Linda; Brodoloni Duilio; Brunori Federica;
Cantinelli Elena; Carlotto Alessandro; Cataldo Paolo; Chechi Abele;
Chiappetta Carmela; Cillaroto Walter; Di Rienzo Milena; Dima
Francesco; Dodaro Dario; Farina Andrea; Ferrarini Gianluca; Firmo
Francesca; Fonti Massimiliano; Gaetani Roberta; Gaido Alessandra;
Giuliano Giancarlo; Lisabettini Rossella; Lombardi Stefano; Loria
Rosario; Manfredini Luca; Marollo Marina Claudia; Martinez Eliana;
Masciarelli Pier Leo; Massi Chiara; Mesiti Sonia; Meus Francesca;
Milano Mario; Moretti Cristiana; Mortati Andrea; Murziani Laura;
Napolitano John; Nucera Fabrizio Salvatore; Orlacchio Antonio;
Orlando Nicola; Palombo Alessia; Papadia Antonella; Paternostro
Roberto; Pirisi Pier Paolo Pasquale; Restuccia Matteo; Rioli Davide;
Roccaforte Mariangela; Roselli Glenda; Russo Anna; Sabatini Massimo;
Savignano Chiara; Stio Marianna; Tarelli Marco; Titi Massimo; Toma
Aristodemo; Viola Livio; Zennaro Elena.
La prossima udienza camerale, accertata la regolarita' dell'odierna
notifica, si terra' in data 7 maggio 2014 ore 9 presso i locali del
Tribunale Amministrativo del Lazio in Roma.
avv. Fabio Monaco
TS14ABA570