Ricorso ex artt. 669-bis e segg. 700 c.p.c. ante causam Estratto del ricorso e dei relativi provvedimenti per la Dottoressa Manuela Olastri, Curatore del Fallimento della Soc. Ippodromi Fiorentini S.r.l. in liquidazione, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Gaviraghi ed elettivamente domiciliata nel suo studio in Firenze, Via San Francesco di Paola n.c. 15. CONTRO Scuderia Eleonora di M. Capanna sas / Marco Pellegrini / Bettini Lucia / Sorelli Francesco Gusto Fiorentino / Scuderia Talos / Querci Samuele / Scud.allegra Maria Loreta / Scuderia Betta '70 di Benedetti E. / Tacconi Patrizia / Visi Simone / Scud. Falcini Sandra / scud. Campani Alessandro / scud. Rione di Pezzatini R. / Paterno' Francesco / Della Maggiore Daniele / Serni Cesarina / Serni Cesarina - presso Cacchiani Brunetto / Doroso Gabriella / Zonova Petra Ducci Piero presso comandi Vigili a Cavallo Firenze. In fatto 1) Il Tribunale di Firenze ha dichiarato il fallimento della Soc. Ippodromi Fiorentini S.r.l. in liquidazione. 2) La soc. Fallita aveva in gestione la struttura Ippodromo Le Mulina. 3) All'interno di detta struttura risultano ancora ricoverati numerosi cavalli da corsa di cui all'elenco elaborato a seguito delle indicazioni fornite dal servizio Veterinario della ASL di Firenze. 4) Non esiste alcun rapporto contrattuale fra la soc. Fallita e le scuderie, i drivers, e comunque i proprietari e gli allenatori di detti cavalli, che possa giustificare la permanenza degli animali nella struttura 5) La struttura e' infatti inagibile priva dei requisiti minimi di sicurezza, e la pista e' in corso di chiusura. Nonostante la situazione in corso i numerosi cavalli ricoverati nel sito, sono quotidianamente fatti allenare sulla pista. 6) Il Comune di Firenze, ha emesso 3 determinazioni dirigenziali volte ad ottenere la liberazione degli immobili da parte della Curatela ricorrente. 7) In ogni caso il Curatore intende avvalersi del disposto di cui all'art. 72 Regio Decreto n. 267/1942, dichiarando che semmai fosse esistente un rapporto contrattuale fra la Societa' fallita e gli occupanti ... intende sciogliersi con effetto immediato. 8) In particolare semmai esistente un contratto di comodato con gli occupanti, lo steso deve intendersi risolto, ed il presente atto vale come richiesta di rilascio dei beni. 9) Al momento attuale la situazione sanitaria di detti cavalli e' assolutamente precaria siccome le strutture sono fatiscenti, prive di energia elettrica, e con il rischio della interruzione della fornitura idrica. 10) In ogni caso la situazione e' divenuta non ulteriormente procrastinabile siccome il compito della curatela e' quello della tutela dei creditori e tale compito deve essere adempiuto facendo cessare l'aumento dei costi in corso, e restituendo la struttura al Comune che ne e' proprietario. 11) Gli attuali occupanti della struttura non hanno neppure risposto alla diffida di rilascio inviata da questa difesa e regolarmente ricevuta dalla maggior parte degli interessati. IN DIRITTO Lo stato di cose narrato e documentato nella premessa del presente atto, rende indifferibile agire (anche in via cautelare ed urgente) per la liberazione del sito. La curatela ritiene pertanto necessario procedere giudizialmente nei confronti di tutti gli interessati affinche' gli stessi vengano, anche in via d'urgenza, condannati a restituire immediatamente alla curatela, gli immobili occupati, liberi e vacui da persone (da animali) e da cose. Il ricorso ex art. 700 c.p.c.. La curatela ricorrente ritiene di poter adire la tutela urgente ex art. 700 siccome il tempo occorrente a fare valere le ragioni della parte ricorrente potrebbe compromettere in modo irreversibile i diritti che si intendono tutelare. Il ricorso ex art. 700 e le eventuali altre tutele "tipiche". OMISSIS. In punto di fumus boni juris, ..... appare quanto mai chiaro ed indubitabile il diritto della curatela di ottenere la risoluzione del contratto di comodato eventualmente esistente, e comunque ad ottenere la restituzione del sito, libero e vacuo da persone, animali e cose. Per i motivi sopra illustrati il Giudice dell'instauranda causa di merito non potra', che prendere atto della gravita' del comportamento degli occupanti che, nonostante il fallimento della societa' di gestione dell'impianto continuano ad utilizzare il sito per il ricovero dei cavalli e per l'allenamento degli stessi, in assenza di qualsivoglia misura di sicurezza e dell'illegittimita' del comportamento degli occupanti medesimi, i quali, pur consapevoli della situazione in corso non hanno neppure preso contatto con questa difesa dopo la diffida di rilascio. I. In punto di periculum in mora, durante il tempo occorrente per far valere i diritti di cui sopra, la curatela ricorrente, subirebbe un irreparabile pregiudizio a causa dei gravissimi danni che deriverebbero: - dalle pretese risarcitorie del Comune di Firenze proprietario del sito; - dall'ulteriore danno che potrebbe derivare dalla impossibilita' del Comune di emettere un bando per l'assegnazione del sito ad un nuovo gestore; - dalla maturazione di oneri e costi (forniture idriche, oneri per la sicurezza, manutenzione del sito etc.) che potrebbero astrattamente gravare anche in pre deduzione sulla Massa dei Creditori. Si ricorda infine che l'impianto e' privo di misure di sicurezza in regola con le vigenti norme anti incendio, e che non esiste un presidio medico, ne' un presidio veterinario, e che e' altissimo il rischio per la incolumita' delle persone e per gli animali che lo occupano e che vi sono ricoverati. Ai sensi dell'art 669-ter c.p.c. il Tribunale adito e' il giudice competente a conoscere il merito della causa, e' il Tribunale Ordinario di Firenze. II. Necessita' di procedere alla notificazione per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. e art 50 disp. att. c.p.c.. Come puo' facilmente evincersi dalla narrativa che precede, il numero dei cavalli presenti nel sito e' altissimo e neppure la ASL FIRENZE che pure dispone dell'elenco dei proprietari dei cavalli correlato al MICRO CIP che ciascun cavallo ha installato su di se', e' stata in grado di fornire l'elenco completo dei proprietari. Tutto cio' premesso e considerato, la ricorrente Dottoressa Manuela Olastri, Curatore pro tempore del Fallimento della Soc. Ippodromi Fiorentini PRELIMINARMENTE Dichiara e nuovamente precisa di ritenere risolto ogni contratto esistente inter partes (ed in particolare un eventuale contratto di comodato relativo alla occupazione degli immobili destinati a stalle e box), e quindi CHIEDE Che l'Ecc.Mo Tribunale Ordinario di Firenze, rigettata ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, voglia fissare tempestivamente l'udienza di comparizione personale delle parti e di discussione della causa, per ivi sentir accogliere in via d'urgenza le seguenti CONCLUSIONI "Voglia l'adito Tribunale, constatato il buon diritto della ricorrente nonche' l'imminenza e l'irreparabilita' del danno: PRELIMINARMENTE, autorizzare la notificazione del ricorso e del emanando decreto di fissazione di udienza per pubblici proclami ai sensi e per gli effetti dell'art. 150 c.p.c. / 50 disp. att. c.p.c. e quindi ed IN TESI, provvedersi e procedere in conformita' al disposto di cui all'art. 700 c.p.c. disponendo l'immediata restituzione del sito (porzione della struttura ippodromo dedicata alle corse al trotto, denominata Ippodromo Le Mulina sita in Firenze, Via del Pegaso n.c. 1.,e piu' precisamente degli immobili siti sul fronte opposto alle tribune ed adibiti a stalle / box - ove risultano ancora ricoverati numerosi cavalli da corsa ..... ovvero, ed IN IPOTESI, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 670 c.p.c. disporre il sequestro giudiziario dello stesso sito, autorizzando il custode giudiziario ad attuare tutti quei provvedimenti ed azioni e/o quanto necessario per eliminare e ridurre i gravi rischi a cui e' esposto il sito stesso, ed autorizzando altresi' il nominando custode a restituire il sito libero da persone, animali e cose, ovvero in corso di liberazione, alla Amministrazione Comunale di Firenze; IN OGNI CASO, adottare, comunque, i provvedimenti d'urgenza ritenuti piu' idonei a tutelare i diritti della ricorrente e ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione di merito. Vittoria delle spese e dei compensi. In via istruttoria OMISSIS Con osservanza. Provvedimento Del Presidente Del Tribunale ex art. 150 c.p.c.. Visto si autorizza pubblicazione sulla sola cronaca fiorentina del quotidiano LA NAZIONE di Firenze per una sola volta. Firenze 14 febbraio 2014. Il Presidente Dott. Enrico Ognibene. Provvedimento Del Giudice Dott.ssa Breggia assegnatario per la trattazione del ricorso ex art. 700. Il Giudice dott. Luciana Breggia, visti gli atti della causa n. r.g. 1045/2014, pendente tra Fallimento Ippodromi Fiorentini - Ricorrente, e Scuderia Eleonora Di Manlio Capanna E Sas ed altri - Resistenti letto il ricorso: - fissa udienza per la discussione in contradditorio per il 09/04/2014 ore 11:30. Firenze, 27 febbraio 2014 Il Giudice dott. Luciana Breggia. I richiedenti dott.ssa Manuela Olastri avv. Francesco Gaviraghi T14ABA3444