Notificazione per pubblici proclami - Ricorso R.G. n. 130/13 - Sez. II Sentenza non definitiva n. 2099/2014. 1. Con il ricorso in epigrafe, integrato da motivi aggiunti, proposto contro Presidenza Consiglio Ministri, Ministero dell'Economia e Finanze e Ministero Interno, e nei confronti del Comune di Fiumicino, i Comuni di Lacchiarella, Cesano Boscone, Locate di Triulzi, Zibido San Giacomo, Pieve Emanuele, Sulbiate (di seguito, i Comuni; Bagnatica ha rinunciato e la sentenza in epigrafe ha dichiarato estinto il giudizio limitatamente a tale Ente) hanno chiesto annullarsi: le note 30-31.10.12 Ministero Interno indicanti le assegnazioni "da federalismo municipale anno 2012"; la nota metodologica 15.10.12 del MEF su "revisione stime ICI e IMU" (pubblicata sempre sul portale del federalismo fiscale); le note pubblicate il 15.10.12 del MEF (con variazione, per i Comuni ricorrenti, delle stime del gettito IMU e delle stime dell'ICI); ogni atto presupposto, connesso e consequenziale. Nel giudizio sono state contestate le modalita' di alimentazione e di conferimento delle attribuzioni ai Comuni a valere sul Fondo Sperimentale di riequilibrio e sul Fondo di Perequazione. Secondo l'art. 13, comma 17 D.L. n. 201/11 la differenza tra il gettito stimato derivante dall'istituzione dell'IMU e quello effettivo imputabile all'ICI, avrebbe dovuto essere compensata da una variazione corrispondente nelle attribuzioni ai singoli comuni a valere sui Fondi ut supra. 2. I Comuni hanno dedotto l'illegittimita' degli atti impugnati per i seguenti motivi in diritto: "violazione e/o falsa applicazione di legge (artt. 114, 119 e 97 Cost.; art. 13 D.L. n. 201/11; accordo stato-citta' 01.03.12). Errore nei presupposti di fatto (ricorso a metodo induttivo che ignora dati ICI consolidati). Assoluta carenza di motivazione e di attivita' istruttoria. Eccesso e sviamento di potere (ingiustizia manifesta, disparita' di trattamento, illogicita' e contraddittorieta'). Violazione principi di certezza del diritto; nonche' di buon andamento, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa". Sulla base dell'accordo Conferenza Stato-citta' 01.3.12, il D.M. 04.05.12 (come integrato da D.M. 08.08.12) stabiliva che il calcolo gettito ICI andava effettuato in base ai certificati conto consuntivo 2009 e 2010. Invece, dopo le prime stime del periodo luglio-settembre, nell'ottobre 2012 MEF pubblicava nuova nota metodologica e nuove stime che abbandonavano ogni riferimento ai dati contabili. Esaminando la nota metodologica 15.10.12 emerge infatti che MEF: I) quanto all'ICI, e' ricorso ad operazioni "integrative" per tutti i comuni, abbandonando senza motivo i riferimenti ai dati certificati a consuntivo. Tale scelta (che viola sia le disposizioni del D.L. n. 201/11 che del DM 04.05.12) viene motivata con presunte omissioni informative che avrebbero caratterizzato le comunicazioni da parte dei comuni. In realta', trattasi di circostanza errata: erano pochi i comuni che non avevano fornito i dati contabili. La scelta ministeriale di abbandonare dati contabili certificati ha finito per operare delle alterazioni insostenibili ed inique delle attribuzioni spettanti ai comuni a valere sul fondo sperimentale; II) quanto all'IMU, ha inserito voci in parte non attendibili (ad es. le code di gettito relative agli immobili fantasma, non iscritti al catasto e aventi una rendita presunta in via transitoria: trattasi di gettito realizzabile solo potenzialmente) o in parte improprie (quali gli immobili comunali). Per gli immobili comunali, ad es., sebbene l'art. 13, comma 11 D.L. n. 201/11 prevedeva non si applicasse la norma sulla riduzione delle attribuzioni a valere sul Fondo Perequativo, MEF ha sottratto dal calcolo solo la parte di IMU alla quale avrebbe avuto diritto lo Stato. Soprattutto, pur trattandosi di imposta che non produce gettito effettivo (il comune la paga a se' stesso!), essa e' stata ugualmente considerata come gettito ai fini della riduzione delle attribuzioni a valere sul Fondo. I Comuni ricorrenti, poiche' dagli atti resi noti non erano desumibile ne' i criteri (con relativi algoritmi) effettivamente utilizzati, ne' i dati sui quali ci si e' basati, hanno chiesto ai Ministeri resistenti di produrre in giudizio tutti atti amministrativi assunti a "monte" delle note ministeriali impugnate e di indicare i criteri e/o algoritmi utilizzati per le stime. 3. All'udienza cautelare del 23.01.13 il T.A.R. Lazio esprimeva l'esigenza di discutere ogni questione unitamente al merito (a tale scopo, veniva successivamente fissata l'udienza del 20.11.13; a tale udienza, su richiesta dei Ministeri che dovevano esaminare i motivi aggiunti nel frattempo notificati, la causa veniva rinviata al 05.02.14). 4. Ad eccezione dell'Ente locale che ha rinunciato (Bagnatica), i Comuni ricorrenti hanno infatti proposto motivi aggiunti chiedendo l'annullamento, unitamente agli atti impugnati con il ricorso introduttivo, anche: - della nota metodologica 31 maggio 2013 MEF con oggetto "Esito verifica art. 9, comma 6 bis, D.L. n. 174/12 e art. 1, comma 383 L. n. 228/12" (doc. 20); - della nota "Spettanze 2012 Nota metodologica preliminare alla lettura delle spettanze dei Comuni nei territori delle regioni a statuto ordinario nonche' delle regioni Sicilia e Sardegna (aggiornamento al 03.07.13)" di aggiornamento delle supposte spettanze, relative alle differenze del gettito stimato ad aliquota base, ai sensi dell'art. 13, c. 17 D.L. n. 201/11 e le conseguenti compensazioni/variazioni nelle assegnazioni da federalismo municipale per l'anno 2012, in seguito agli esiti della verifica prescritta dall'art. 9, comma 6 bis D.L. n. 174/12, come apparse sul sito del Ministero dell'Interno il 03.07.13; di tutti gli atti preordinati, presupposti, consequenziali. La nuova nota MEF 31.05.13 elabora nuovi criteri per la stima del gettito derivante dall'IMU, alla luce del gettito effettivamente incassato. Essi, tuttavia, non risolvono/eliminano i principali vizi gia' denunciati in relazione alle stime di ottobre 2012, scontando vizi propri che ne minano l'attendibilita'. E' stata quindi dedotta l'illegittimita' di tali atti per i seguenti motivi in diritto: I) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 13 D.L. n. 201/11; del richiamato accordo stato citta' autonomie locali 01.03.12( e del D.M. 04.05.12 ss.mm.ii.); del D.M. adottato il 4 maggio 2012; e degli artt. 114, 119 e 97 Costituzione - ulteriori violazioni del D.L. cit. si riscontrano sul versante dell'IMU. eccesso di potere per illogicita' ed irragionevolezza manifesta; per travisamento dei presupposti di fatto. Motivazione carente; istruttoria inadeguata; II) violazione e/o falsa applicazione di norme di legge (art. 13, commi 11 e 17 D.L. n. 201/11 e del D.M. 4 maggio 2011 ss.mm.ii). Violazione dei principi, anche di rango costituzionale, in materia di autonomia finanziaria degli enti locali e di certezza dei dati contabili. sviamento. Eccesso di potere per illogicita', irragionevolezza e contraddittorieta'; per travisamento dei presupposti di fatto. Motivazione carente ed illogica; istruttoria inadeguata. Riassumendo, per i Comuni i metodi di calcolo permangono non applicabili a determinate casistiche e le stime ministeriali - presentando ampi margini di scostamento - rappresentano un parametro di decisione che viola l'art. 13 D.L. n. 201/11 per i medesimi vizi illustrati nel ricorso introduttivo. Rimangono i vizi connessi con l'inclusione, in sede di stima, di voci improprie (causa la denunciata errata integrazione dell'aliquota base con le componenti relative all'IMU sugli immobili di proprieta' dei comuni e all'IMU dei contribuenti ritardatari (c.d. "code di gettito"). La nuova nota metodologica lascia altresi' invariate le stime ICI basate sulla valutazione provvisoria ISTAT dell'ICI 2010, sebbene nel maggio 2012 la stessa ISTAT l'avesse maggiorata (per 464 milioni). MEF ha continuato ad adoperare il c.d. "check di coerenza" tra valore IMU relativo agli "altri immobili" e valore ICI (metodo contestato con ricorso introduttivo). 5. All'udienza del 5 febbraio 2014 il T.A.R. Lazio, Roma sez. II, ha trattenuto la causa in decisione e, con sentenza non definitiva n. 2099/2014 (oltre ad avere dichiarato estinto,per rinuncia, il ricorso del Comune di Bagnatica), ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i Comuni italiani, fissando udienza al 7 maggio 2014. Con il presente avviso e' data conoscenza legale del giudizio ai controinteressati, individuati in tutti i Comuni italiani. Si avvisa che e' possibile seguire l'esito del procedimento sul sito www.giustizia-amministrativa.it, inserendo il numero di registro generale del ricorso (n. 130/2013) nella sottosezione "ricerca ricorsi" all'interno della prima sottosezione "Roma" della sezione "T.A.R. Lazio". Il ricorso introduttivo, il ricorso per motivi aggiunti e la sentenza non definitiva T.A.R. Lazio, Roma sez. II, n. 2099/2014 sono pubblicati integralmente sul portale web del federalismo fiscale, all'indirizzo www.portalefederalismofiscale.gov.it. Milano, 18 marzo 2014 avv. Elena Giardina T14ABA3788