Proposta di concordato ai sensi e per gli effetti degli art. 214 L.F.
e 78 D. Lgs. n. 270/1999
I Commissari Liquidatori della procedura in epigrafe, Prof. Avv.
Beniamino Caravita di Toritto e Dott. Francesco Ruscigno, preso atto
dell'avvenuto deposito in data 2/5 agosto 2013, presso la Sezione
Fallimentare del Tribunale di Milano, in virtu' di autorizzazione
ministeriale concessa con DM 28 giugno 2013 e successivamente
confermata con DM 7 febbraio 2014, di una proposta di concordato per
la societa' Socimi S.p.a. in a.s. da parte della societa' Assuntore
San Tomaso Uno Srl (la Proposta), provvedono con la presente
inserzione alla sua pubblicazione, informando che, ai sensi dell'art.
214, comma 3, Legge Fallimentare le eventuali opposizioni alla
Proposta da parte di ogni interessato potranno essere presentate
nella Cancelleria del medesimo Tribunale (sezione fallimenti) nel
termine perentorio di trenta giorni, decorrente dalla presente
pubblicazione.
TRIBUNALE DI MILANO
PROPOSTA DI CONCORDATO
ai sensi degli art. 124 e 214 R.D. n. 267 del 16 marzo 1942
per la Societa'
SOCIMI S.p.A. in a. s.
da parte di Assuntore San Tomaso Uno S.r.l. con sede legale in
Milano, Via San Tomaso n. 10, C.F. 06906520967, in persona del legale
rappresentante Dott. Stefano Luigi Rosetti Zannoni
Indice:
1. La Proponente e la procedura SOCIMI S.p.A. in a.s..
2. Attivo e passivo della Procedura.
3. La proposta di AST1, le classi e le condizioni del concordato.
4. Le garanzie.
5. Conclusioni.
1 La Proponente e la procedura SOCIMI S.p.A. in a.s..
Assuntore San Tomaso Uno S.r.l. e' una societa' di diritto italiano
con sede in Milano, Via San Tomaso 10, C. Fisc. e P. IVA 06906520967,
iscritta al registro delle imprese di Milano con n. REA 192195 (di
seguito, anche solo, l'"Assuntore", "AST1" o la "Proponente").
AST1 e' una societa' riconducibile al fondo di investimento gestito
da Värde Partners, L.P., investment company statunitense con uffici a
Minneapolis, Londra, Singapore, ed al Dott. Stefano Rosetti Zannoni,
professionista italiano con una vasta esperienza nell'ambito della
acquisizione e gestione di societa' sottoposte a procedure
concorsuali o liquidatorie.
Quest'ultimo e' anche consigliere delegato della societa',
appositamente costituita in data 4 febbraio 2010 proprio al fine di
presentare proposte di concordato nell'ambito delle numerose
procedure concorsuali italiane ancora aperte, ivi incluse quelle di
amministrazione straordinaria, quale la presente di SOCIMI S.p.A. in
a.s..
La procedura in questione nasce dalla dichiarazione di insolvenza,
pronunciata dal Tribunale di Milano nel 1992, della Societa'
Costruzioni Industriali Milano - So.C.I.Mi. S.p.A., specializzata
nella costruzione di automezzi per il trasporto pubblico
successivamente posta in amministrazione straordinaria ai sensi della
legge n. 95/1979 (c.d. legge Prodi) con decreto del Ministero
dell'Industria in data 24 giugno 1992 (la "Procedura".).
Questa Procedura, venuta meno l'esigenza di una amministrazione di
tipo risanatorio, e' state trasformata dall'art. 7 della legge n.
273/2002 in gestione liquidatoria secondo le norme della liquidazione
coatta amministrativa: i commissari liquidatori nominati in
quell'occasione sono stati poi sostituiti, con Decreto del Ministro
dello Sviluppo Economico in data 4 aprile 2007, dai tre attuali:
Prof. Avv. Beniamino Caravita di Toritto, Dott. Francesco Ruscigno e
Dott. Saverio Signori (di seguito, anche solo, i "Commissari").
Questi, da ultimo, hanno predisposto la Procedura alla ricerca di
terzi assuntori di concordato in attuazione alle disposizioni di cui
all'art. 8, terzo comma, della Legge 106 del 12 luglio 2011 alle luce
delle quali AST1 svolge la presente proposta di concordato (la
"Proposta").
In relazione alle istruzioni della Procedura, entro il 20 febbraio
2012, dovranno pervenire al Ministero dello Sviluppo Economico le
proposte elaborate e un ulteriore originale sara' depositata presso
lo Studio del Notaio Mori in Roma per consentire ai Commissari la
predisposizione del parere di loro competenza.
Appare ora opportuno illustrare sia il perimetro della Procedura
preso in considerazione da AST1 quale presupposto della propria
Proposta (pur tenendo conto delle incertezze relative a talune voci,
quali i costi della Procedura da soddisfare in prededuzione, che non
risultano accertati in via definitiva e di cui dunque si indichera'
un valore di stima), sia il ruolo della Proponente societa' Assuntore
San Tomaso Uno S.r.l..
Per quanto occorrer possa, la proponente dichiara di ritenersi
informata circa l'oggetto della proposta concordataria e la
situazione delle societa' del Gruppo Socimi e di rinunziare a
qualsivoglia diritto, richiesta, pretesa e/o azione nei confronti
della societa' e/o dei Commissari a qualunque titolo o ragione, in
caso di inesattezza, insufficienza, difformita' o carenza di
qualsiasi tipo, natura ed ammontare, rispetto agli elementi
informativi acquisiti, per danni, perdite, elementi negativi, di
qualsiasi natura connessi agli attivi e passivi da trasferirsi
mediante il concordato.
2. Attivo e passivo della Procedura.
Alla luce delle informazioni ricavate da AST1 in sede di due
diligence e di quelle ricevute dai Commissari si puo' delineare, per
la societa' Socimi SpA in a.s., una massa attiva come di seguito
rappresentata:
2.1 Attivo
Liquidita' e crediti.
1. Liquidita' in cassa (al 30/09/2011) Euro 11.986.568,58
2. Crediti verso erario per I.V.A. (al 30/09/2011) Euro 110.916,32
3. Crediti verso erario per Ires (al 30/09/2011) Euro 896.383,56
In considerazione dell'attivo gia' realizzato, i Commissari hanno
effettuato, a favore dei creditori insinuati in prededuzione,
privilegio ipotecario e privilegio generale, n. 5 riparti per un
totale ripartito di Euro 11.342.262,38.
Azioni attive promosse dalla Procedura e tuttora pendenti.
Revocatorie fallimentari contro istituti di credito
Alla data di presentazione del presente ricorso, risulta ancora
pendenti la seguente revocatoria fallimentare contro CBI Factor +
altri, per un importo attivato di Euro 1.200.457,00, gia' appreso
dalla Procedura (e in relazione a cui pende ricorso in Cassazione).
Altre azioni attive
Alla data di presentazione del presente ricorso, risultano altresi'
pendenti le seguenti cause:
Azioni recuperatorie di crediti: Euro 459.807,45.
2.2. Passivo.
Lo stato passivo della Procedura risulta, salvo errore, alla data
di presentazione della Proposta, essere cosi' composto in linea
capitale:
Crediti in prededuzione Euro 4.015.022,65 (stima)
Crediti privilegiati Euro 13.165.031,06 totale di cui:
Art. 2751 bis n. 1 - TFR e Retribuzioni Euro 5.598.780,26
Art. 2751 bis n. 2/3/4/5 + altri Euro 2.647.635,68
Art. 2753 e 2754 contr.assic. assic.obblig. Euro 3.736.700,80
Altri privilegiati Euro 1.181.914,32
Crediti chirografari Euro 119.517.321,76
TOTALE Euro 136.697.375,47
Insinuazioni tardive pendenti
Alla data di presentazione della presente proposta la Procedura
risulta avere ancora pendenti le seguenti insinuazioni tardive:
- per l'ammissione in prededuzione:
- Ing. Carli per Euro 510.108,87
- Equitalia per Euro 1.928,02
- Trenitalia per Euro 431.314,84
- per l'ammissione al privilegio:
- INPS per Euro 294.000,00.
3. La proposta di Assuntore San Tomaso Uno S.r.l., le classi e le
condizioni del concordato.
3.1 Con la presente proposta di concordato con assunzione, AST1, in
persona del Dott. Stefano Luigi Rosetti Zannoni, propone domanda di
concordato ai sensi degli artt. 124 e 214 L.F., nella Procedura sopra
emarginata con accollo delle obbligazioni concordatarie da essa
nascenti alla data del 20 febbraio 2012 e con cessione a favore della
Proponente di tutti i beni e di tutte le attivita' della Procedura,
ivi inclusi crediti erariali futuri, oltre che di tutte le azioni, in
corso e non, di pertinenza della massa attiva, ivi incluse quelle
revocatorie e di responsabilita', gia' promosse o promuovibili dagli
organi della Procedura.
La Proponente, quindi, con la sottoscrizione della presente
proposta di concordato e successivamente alla definitiva omologazione
della medesima si accolla l'obbligo di adempiere al concordato
secondo quanto di seguito illustrato ed attenendosi, ove possibile,
alle indicazioni provenienti dai Commissari salvo per quei profili
ove una loro stretta applicazione non avrebbe consentito ad AST1 di
offrire la maggiore soddisfazione possibile per i creditori (che e'
stato possibile qui prevedere offrendo una forma di garanzia
alternativa ma altrettanto -se non di piu- sicura, cfr. parag. 4).
3.2 La presente proposta prevede l'accollo, nei termini dalla
medesima previsti, dei debiti della Procedura esistenti alla data del
passaggio in giudicato e/o definitivita' del decreto di approvazione
del concordato ("Data di Approvazione") con conseguente esdebitazione
della Societa' stessa da ogni debito riflesso nello stato passivo
della Procedura come sopra esposto al paragrafo 2.
L'approvazione definitiva della Proposta comportera' l'automatica
cessione alla Proponente di tutti i beni e di tutti i diritti che
costituiscono gli attivi della Procedura nonche' di tutte le azioni
di pertinenza della massa passiva della stessa che siano in corso
alla data della presente Proposta, e/o siano sorte nelle more del
procedimento di approvazione con l'impegno alla conservazione degli
eventuali accantonamenti gia' effettuati dalla Procedura. Quanto
sopra, beninteso, ad esclusione delle liquidita' che restera' nella
titolarita' della Procedura ai fini dell'esecuzione del concordato.
3.3 E' espressa condizione di concordato che l'impegno assunto da
parte di AST1 con la Proposta avverra' nei limiti dei soli creditori
ammessi allo Stato passivo, nonche' a quelli per cui pende
opposizione allo stato passivo o domanda di ammissione tardiva al 20
febbraio 2012, con esclusione dunque di tutti gli eventuali altri
creditori salvo quanto di seguito previsto.
Costituisce altresi' espressa condizione di concordato che, per
l'ipotesi in cui, trascorsi i termini di legge, cioe' cinque anni,
persistano creditori irreperibili, le somme ad essi destinate
verranno versate all'Assuntore e allo stesso verranno restituite le
eventuali relative garanzie ancora sussistenti.
E' condizione espressa del concordato che tutta la liquidita'
disponibile e/o esistente nella Procedura, salvo quanto necessario
per esigenze immediate, venga investita in pronti contro termine
aventi come sottostante titoli di stato italiani o di paesi dell'area
Euro.
3.4 Entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla definitiva
approvazione della Proposta con decreto non suscettibile di
impugnazione o comunque, in forza di provvedimento di omologazione
passato in giudicato, la Proponente - di concerto con i Commissari -
provvedera' al pagamento delle prededuzioni compatibilmente con il
maturare dei crediti (e dunque con la loro liquidazione secondo le
norme di legge) e con la presentazione da parte del creditore della
relativa documentazione fiscale entro il suddetto termine, dei
privilegi e dei chirografi secondo le soglie quantitative di
fabbisogno e le modalita' indicate qui di seguito.
La presente Proposta prevede inoltre la suddivisione dei creditori
insinuati allo stato passivo alla data di presentazione del presente
ricorso in cinque classi, di cui quattro relative ai creditori
privilegiati, come di seguito esposte:
1) Creditori privilegiati ex Art. 2751-bis n. 1 (TFR e
Retribuzioni)
2) Creditori privilegiati ex Art. 2751-bis n. 2/3/4/5 + altri
3) Creditori privilegiati ex Artt. 2753 e 2754 (contr.assic.
assic.obblig.)
4) Altri creditori privilegiati per titoli di privilegio residui
5) Creditori chirografari
La somma qui complessivamente offerta da AST1 in favore dei
creditori inclusi nelle sopraviste classi risultera' essere di misura
ben superiore a quella di presumibile realizzo da parte della
Procedura nel caso, alternativo al presente concordato, di
prosecuzione liquidatoria della stessa secondo le disposizioni del
fallimento, su cui i creditori privilegiati potrebbero mai
effettivamente soddisfarsi (un lontano domani).
Il trattamento previsto dalla presente proposta non altera le
legittime cause di prelazione nella misura in cui non riserva a
creditori privilegiati di grado inferiore o ai creditori chirografari
un trattamento migliore di quello riservato ai creditori privilegiati
di grado superiore.
In ogni caso, fermo restando il fabbisogno complessivo, AST1 si
dichiara disponibile a rimodulare le percentuali offerte secondo le
eventuali indicazioni che dovessero giungere dal Ministero
interessato e/o dai Commissari.
Ai creditori saranno dunque offerte le percentuali di cui al
seguente schema di sintesi:
1) Creditori privilegiati ex Art. 2751-bis n. 1 (TFR e
Retribuzioni) 100%
2) Creditori privilegiati ex Art. 2751-bis n. 2/3/4/5 + altri 58%
3) Creditori privilegiati ex Artt. 2753 e 2754 (contr. assic.
assic.obblig.) 8%
4) Altri creditori privilegiati per titoli residui 4%
5) Creditori chirografari. 0,76%.
La Proposta prevede, dunque, anche in considerazione di quanto
sopra:
1. il pagamento integrale dei crediti in prededuzione per Euro
4.015.022,65 comprensivi delle spese della Procedura e dei compensi
per i Commissari, per un ammontare complessivo che, al momento, si
ritiene di poter stimare in una somma pari ad Euro 677.000,00;
2. il pagamento parziale dei creditori privilegiati di cui alla
Classe n. 1 ammessi, alla data del 31/08/2011 allo stato passivo
della Procedura, per la percentuale del 100% del loro credito
ammesso;
3. il pagamento parziale dei creditori privilegiati di cui alla
Classe n. 2 ammessi, alla data del 31/08/2011 allo Stato passivo
della Procedura, per la percentuale del 58% del loro credito ammesso;
4. il pagamento parziale dei creditori privilegiati di cui alla
Classe n. 3 ammessi, alla data del 31/08/2011 allo Stato passivo
della Procedura, per la percentuale del 8% del loro credito ammesso;
5. il pagamento parziale dei creditori privilegiati di cui alla
Classe n. 4 ammessi, alla data del 31/08/2011 allo Stato passivo
della Procedura, per la percentuale del 4% del loro credito ammesso;
6. il pagamento parziale dei creditori chirografari di cui alla
Classe n. 5 ammessi, alla data del 31/08/2011 allo stato passivo
della Procedura, per la percentuale del 0,76% del loro credito;
7. il pagamento dei crediti privilegiati di cui ai precedenti punti
2), 3), 4 e 5) e degradati al grado chirografario, per la quota non
soddisfatta, sempre in ragione della percentuale del 0,76%
dell'ammontare del relativo rimanente credito.
Il pagamento dei creditori per cui, alla data del 20 febbraio 2012
pende insinuazione tardiva allo stato passivo della Procedura nella
misura pari alla percentuale della classe di appartenenza, se il
credito e' ammesso al chirografo o al relativo privilegio, oppure
nella misura pari all'intero credito, se ammesso in prededuzione.
Il Fabbisogno concordatario della presente proposta e' pari ad Euro
13.414.030,45.
3.5 AST1 chiede di essere informata dai Commissari di eventuali
modifiche delle composizioni patrimoniali della Procedura che
dovessero intervenire anche in virtu' di atti di disposizione
patrimoniale, quali, ad esempio cessioni di crediti o beni. In
relazione ad eventuali cessioni di crediti fiscali, peraltro, AST1
chiede che le sia riconosciuto il diritto di essere preferita
rispetto ad altri potenziali acquirenti e/o offerenti.
Si richiede, inoltre, giunti alla presente fase, che AST1 sia
informata di qualunque attivita', transazione e/o altra operazione
che coinvolga la Procedura e che sia idonea, anche solo
potenzialmente, a cagionare una modificazione dell'attivo o del
passivo della procedura stessa.
Su richiesta dei Commissari e/o del Ministero e/o del Tribunale
competente, AST1 si dichiara disponibile a concordare eventuali
modificazioni alla presente Proposta.
Le percentuali sopra viste saranno riconosciute ai creditori gia'
ammessi nonche' ai creditori che, anche ai sensi dell'art. 70,
secondo comma L.F., dovessero legittimamente presentarsi come
creditori dopo la data della presentazione della proposta a
condizione che la richiesta creditoria risulti fondata e fermo che
tale ulteriore accollo avverra' nel limite di Euro 50.000. .
Con riferimento ai creditori irreperibili, l'Assuntore depositera'
le somme necessarie al loro soddisfacimento nella misura
concordataria; qualora le medesime non venissero reclamate nei
termini di legge, ovverossia decorsi cinque anni dalla sentenza di
omologazione del concordato, verranno consegnate all'Assuntore.
4 Le garanzie offerte.
La Proponente presta sin da ora le garanzie necessarie per il
corretto adempimento del concordato. La garanzia prestata, potra'
essere ridotta in ragione dei pagamenti via via effettuati ai
creditori della Procedura in esecuzione del concordato.
La Proponente, quindi, presta, unitamente alla presente Proposta, a
garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dall'approvazione
della presente proposta, idonea garanzia nella forma sotto indicata
di assegno circolare emesso da un primario istituto di credito di
nazionalita' italiana.
La garanzia e' prestata comunque, i) al netto della liquidita'
disponibile nel Fallimento; ii) al netto delle eventuali rinunce,
anche parziali, al credito e/o alla garanzia provenienti da creditori
insinuati al passivo della Procedura o titolari di insinuazioni
tardive, anche se condizionate al passaggio in giudicato e/o
definitivita' del decreto di omologa del concordato; iii) al netto
della liquidita' riveniente dal credito insinuato al passivo di
Officine Padane SpA in a.s. in misura almeno pari alla percentuale
offerta da AST1 per tale procedura (81,01%).
Con riferimento alla voce di cui al punto ii), riferentesi ad
accordi gia' raggiunti di cui si attende la sola formalizzazione,
AST1 si dice disponibile, laddove non trasmessi con la presente, a
trasmetterne copia per opportuna conoscenza al Ministero competente
ed ai Commissari non appena nella propria disponibilita'.
La garanzia, tuttavia, tenendo anche conto che le condizioni in cui
gli istituti di credito italiani operano si sono notevolmente
deteriorate e renderebbero il costo di una fideiussione a favore
della Procedura un costo per l'Assuntore destinato a tradursi in una
non necessaria compressione della soddisfazione dei creditori, e'
rappresentata da i) assegni circolari per un valore pari ad Euro
513.000,00, quale fabbisogno del concordato, intestato alla procedura
SOCIMI S.p.A. in a.s. e depositato, unitamente alla presente
proposta, presso il Ministero dello Sviluppo Economico.
Appare evidente che il grado di sicurezza della garanzia prestata
nella forma in questione debba considerarsi senz'altro pari, se non
superiore, a quella della fideiussione e con beneficio dei creditori.
Detta garanzia potra' essere inoltre sostituita e/o ridotta in
ragione dei pagamenti via via effettuati ai creditori dalla data
dell'acquisita definitivita' ed inimpugnabilita' del provvedimento di
omologa e verra' liberata solo a seguito del provvedimento con il
quale venga dichiarata la completa esecuzione del concordato.
5 Conclusioni
La proposta di AST1 presenta per i numerosi creditori della
Procedura un duplice beneficio: di tipo finanziario-temporale e di
tipo economico.
Dal punto di vista finanziario, il concordato prospetta ai
creditori un incasso a pronti, laddove l'ulteriore prosecuzione della
procedura porterebbe ad incassi scaglionati nel tempo, alcuni dei
quali realisticamente distanti vari anni da oggi. E' a tutti noto che
una somma realizzata a termine vale meno della medesima somma
realizzata a pronti. L'entita' di tale "sconto", significativo del
"costo del tempo di attesa", dipende dal costo finanziario della
provvista dei diretti interessati, nel caso di specie i creditori
della Procedura.
Specialmente nell'attuale scenario di credit crunch, e' facile
persuadersi che per la maggioranza di essi il costo di un'ulteriore
attesa per l'incasso delle somme realizzabili dalla Procedura ammonti
ogni anno a vari punti percentuali (difficilmente inferiore al 6%,
per molti superiore).
Il concordato consente ai creditori di realizzare subito, oltre a
quanto gia' disponibile e a quanto facilmente realizzabile, ormai
poco, anche quei proventi della liquidazione realizzabili da
posizioni giudizialmente non definite (ovvero di liberarli dal
rischio di future restituzioni), la cui corresponsione richiederebbe
quindi, in assenza di un assuntore disponibile ad assumere il rischio
della loro futura definizione, un lasso temporale significativo.
La prosecuzione della liquidazione contribuirebbe, invece, ad
elevare ulteriormente i costi da soddisfare in prededuzione (quali ad
esempio, quelli dei consulenti legali) senza che cio' comporti
particolare incremento della massa attiva, ormai per la piu' parte
stabilizzatasi.
Cio' posto, alla luce della convenienza della presente proposta di
concordato per i creditori della Procedura rispetto ad una eventuale
prosecuzione dell'attivita' della stessa, preso atto
dell'autorizzazione ministeriale al suo deposito nonche' del parere
motivato dei Commissari liquidatori, accertata la ritualita' e la
conformita' della stessa, si chiede a Codesto Ecc.mo Tribunale che la
presente Proposta di concordato venga approvata ed omologata, alle
condizioni tutte sopra riportate.
Milano, 17 febbraio 2012
Egregi Signori
Prof. Avv. Beniamino Caravita di Toritto
Dott. Francesco Ruscigno
Dott. Saverio Signori
Commissari liquidatori del Gruppo Socimi in a.s.
Foro Buonaparte n. 70
20122 Milano
Milano, 19 dicembre 2012
Oggetto: Integrazioni alla proposta di concordato presentata per la
societa' SOCIMI S.p.A. in a. s..
Egregi Signori,
a seguito dell'incontro in data 28 novembre 2012 ed al supplemento
di indagine svolto, Assuntore San Tomaso Uno S.r.l. ("AST1") propone
alcune integrazioni, con riferimento alla proposta di concordato
trasmessavi in data 17 febbraio 2012 (la "Proposta") relativa alla
procedura SOCIMI S.p.A. in a. s (la "Procedura").
1. Sul piano contabile la Proposta deve tenere conto di alcuni
aggiornamenti intervenuti e dunque il paragrafo 2 rubricato "Attivo e
passivo della Procedura" prevede le seguenti modifiche delle
corrispondenti voci:
"2.1 Attivo
Liquidita' e crediti.
1. Liquidita' in cassa (al 30/09/2012) Euro 12.347.968,19
2. Crediti verso erario per I.V.A. (al 30/09/2012) Euro 139.197,86
3. Crediti verso erario per Ires (al 30/09/2012) Euro 896.085,71
In considerazione dell'attivo gia' realizzato, i Commissari hanno
effettuato, a favore dei creditori insinuati in prededuzione,
privilegio ipotecario e privilegio generale, n. 5 riparti per un
totale ripartito di Euro 11.342.262,38".
e
"2.2. Passivo.
Lo stato passivo della Procedura risulta, salvo errore, alla data
di presentazione della Proposta, essere cosi' composto in linea
capitale:
Crediti in prededuzione Euro 4.015.022,65 (stima)
Crediti privilegiati Euro 13.165.031,06 totale di cui:
Art. 2751 bis n. 1 - TFR e Retribuzioni Euro 5.598.780,26
Art. 2751 bis n. 2/3/4/5 + altri Euro 2.647.635,68
Art. 2753 e 2754 contr.assic. assic.obblig. Euro 3.736.700,80
Altri privilegiati Euro 1.181.914,32
Crediti chirografari Euro 119.517.321,76
TOTALE Euro 136.697.375,47
Insinuazioni tardive pendenti
Alla data di presentazione della presente proposta la Procedura
risulta avere ancora pendenti le seguenti insinuazioni tardive:
- per l'ammissione in prededuzione
- Ing. Carli per Euro 510.108,87
- Equitalia per Euro 1.928,02
- Trenitalia per Euro 431.314,84
- per l'ammissione al privilegio:
- INPS per Euro 294.000,00".
2. Con riferimento, invece, al contenuto della proposta di
concordato, al paragrafo 3 rubricato "La proposta di AST1 e le
condizioni del concordato" il punto 3.4 della Proposta e' sostituito
dal seguente:
"3.4 Entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla definitiva
approvazione della Proposta con decreto non suscettibile di
impugnazione o comunque, in forza di provvedimento di omologazione
passato in giudicato, la Proponente - di concerto con i Commissari -
provvedera' al pagamento delle prededuzioni compatibilmente con il
maturare dei crediti (e dunque con la loro liquidazione secondo le
norme di legge) e con la presentazione da parte del creditore della
relativa documentazione fiscale entro il suddetto termine, dei
privilegi e dei chirografi secondo le soglie quantitative di
fabbisogno e le modalita' indicate qui di seguito.
I Creditori in prededuzione saranno soddisfatti per l'intero.
I Creditori privilegiati ex Art. 2751 bis n. 1 saranno soddisfatti
per l'intero.
I Creditori privilegiati di grado ed ordine inferiore non
ricevereanno alcun riparto.
I Creditori chirografari non riceveranno alcun riparto.
La somma qui complessivamente offerta da AST1 in favore dei
creditori risultera' essere di misura ben superiore a quella di
presumibile realizzo da parte della Procedura nel caso, alternativo
al presente concordato, di prosecuzione liquidatoria della stessa
secondo le disposizioni del fallimento, su cui i creditori
privilegiati potrebbero mai effettivamente soddisfarsi (un lontano
domani).
Il trattamento previsto dalla presente proposta non altera le
legittime cause di prelazione nella misura in cui non riserva a
creditori privilegiati di grado inferiore o ai creditori chirografari
un trattamento migliore di quello riservato ai creditori privilegiati
di grado superiore.
In ogni caso, fermo restando il fabbisogno complessivo, AST1 si
dichiara disponibile a rimodulare le percentuali offerte secondo le
eventuali indicazioni che dovessero giungere dal Ministero
interessato e/o dai Commissari.
La Proposta prevede, dunque, anche in considerazione di quanto
sopra:
1. il pagamento integrale dei crediti in prededuzione per Euro
6.456.739,49, comprensivi delle spese della Procedura e dei compensi
per i Commissari, per un ammontare complessivo che, al momento, si
ritiene di poter complessivamente stimare in una somma pari ad Euro
677.000,00 e comprensivi di interessi al tasso legale dalla data di
ammissione alla procedura oppure come previsti dalla Sentenza passata
in giudicato pari ad Euro 2.441.716,84 (Doc. 1). La differenza di
quanto stimato (Euro 300.000,00) rispetto al compenso per i
Commissari che sara' liquidato dall'autorita' competente andra' ad
aumentare l'importo dovuto a titolo di interessi ai creditori
privilegiati ex Art. 2751-bis n. 1;
2. il pagamento integrale dei creditori privilegiati ex Art.
2751-bis n. 1 ammessi, alla data del 30/09/2012 allo stato passivo
della Procedura, per la percentuale del 100% del loro credito ammesso
oltre ad una somma per interessi stabilita nella misura forfettaria
di Euro 575.000, pari all'10,27% dei crediti stessi;
3. Il pagamento dei creditori per cui, alla data del 20 febbraio
2012 pende insinuazione tardiva allo stato passivo della Procedura
nella misura pari alla percentuale della classe di appartenenza, se
il credito e' ammesso privilegio, oppure nella misura pari all'intero
credito (cui sommare la quota forfettaria e omnicomprensiva di
interessi sopravista), se ammesso in prededuzione.
Il Fabbisogno concordatario della presente proposta e' pari ad Euro
13.314.722,78".
3. Ferme le clausole di concordato di cui alla Proposta, con la
Presente integrazione AST1, in conformita' alle esigenze manifestate
dai Commissari all'incontro in data 28 novembre 2012, dichiara, con
riferimento alla transazione intervenuta tra la scrivente e l'Ing.
Carli, di manlevare la procedura SOCIMI S.p.A. in a. s. da ogni
responsabilita' e di assumersi tutte le conseguenze per l'ipotesi in
cui la transazione non venisse eseguita dall'Ing. Carli.
Inoltre AST1 con la presente si impegna a depositare la Proposta
presso la cancelleria del Tribunale competente entro 30 giorni dal
ricevimento dell'autorizzazione ministeriale e dichiara di manlevare
i Commissari rispetto agli effetti loro pregiudizievoli eventualmente
derivanti dalle azioni della massa da essi proposte.
Si prende infine atto che la liquidita' della Procedura sara'
amministrata tramite c/c bancario intestato alla medesima, a firma
congiunta dei Commissari e di AST1, e sara' investita in titoli di
stato a condizioni da concordare con la banca stessa.
TRIBUNALE CIVILE DI MILANO
SEZIONE FALLI/MENTARE
(R.G. 58842/2013)
INTEGRAZIONE
AL RICORSO PER OMOLOGAZIONE DI PROPOSTA DI CONCORDATO AI SENSI
DEGLI ARTT. 78 D. LGS. 270/99 E 124, 214 L.F. NELLA PROCEDURA
SO.CI.MI. S.P.A. IN A.
di Assuntore San Tomaso Uno S.r.l. con sede legale in Milano, Via
San Tomaso n. 10, C.F. 06906520967, in persona del legale
rappresentante Dott. Stefano Luigi Rosetti Zannoni (C.F. RST SFN
40S16 A547Z), rappresentata difesa, giusta procura in calce al
ricorso per omologazione, dal Prof. Avv. Pier Filippo Giuggioli (C.F.
GGG PFL 68C29 F205T; PEC pierfilippo.giuggioli@milano.pecavvocati.it;
fax 02 76020553) presso il quale ultimo e' elettivamente domiciliata
in Milano, via Gabrio Serbelloni, n. 14.
PREMESSO CHE
- in data 2 agosto 2013 Assuntore San Tomaso Uno S.r.l. ("AST1") ha
depositato ricorso per omologazione di proposta di concordato ai
sensi degli artt. 78 D.LGS. 270/99 e 124, 214 L.F. nella procedura
SOCIMI S.p.A. in a.s.;
- appare necessario rettificare il par. xii) del suddetto ricorso
al fine di evitare ogni equivoco.
Tutto quanto sopra premesso
Assuntore San Tomaso Uno S.r.l. come in epigrafe rappresentata,
difesa e domiciliata sostituisce il par. xii) del ricorso con quello
avente il seguente tenore:
"xii) con riferimento alla posizion CDI Factor (oggi UBI Factor
S.p.A.), il cui credito e' oggetto dal 2007 di giudizio in Cassazione
tuttora pendente, AST1 ha proposto un intesa transattiva alla
societa' che ne limiterebbe la responsabilita' come assuntore, in
caso di definitiva omologazione; sia qualora detta o altra offerta
venisse accettata (previo consenso dei Commissari in ordine alla sua
entita') sia qualora, in conseguenza di decisioni assunte nel
giudizio di cui sopra, AST1 dovesse versare e/o restituire somme a
qualsiasi titolo, si determinera' un corrispondente decremento della
somma complessivamente disponibile per il pagamento dei creditori ex
art. 2751-bis n. 1 c.c. da parte dell'Assuntore."
Con osservanza.
Milano, 5 agosto 2013
Socimi S.p.A. in amministrazione straordinaria - I commissari
liquidatori
prof. avv. Beniamino Caravita di Toritto - dott. Francesco Ruscigno
T14ABQ6478