N. 83
ORDINANZA (Atto di promovimento)
19 dicembre 2013
Ordinanza del 19 dicembre 2013 emessa dal Tribunale di Tivoli nel
procedimento civile promosso da Guevara Rencifo Zoila Betty
c/Equitalia Sud Spa - Agenzia della riscossione per la Provincia di
Roma.
Tutela giurisdizionale - Impugnabilita' del preavviso di fermo
amministrativo di beni mobili registrati - Mancata disciplina della
giurisdizione sulla controversia - Obbligo per il cittadino che
abbia ricevuto un preavviso di fermo per crediti di diversa natura
(tributaria ed extratributaria) di rivolgersi a giudici diversi,
con raddoppio di spese ed oneri - Carenza di "una formulazione
della normativa di comprensione univoca e chiara del proprio
significato" - Assoggettamento dello stesso provvedimento [di
preavviso] alla valutazione di giudici diversi, con rischio di
contrasto nella soluzione - Violazione del principio di non
incertezza del diritto ("default de securite' juridique"),
enunciato dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo (CEDU), come interpretata dalla Corte di Strasburgo, e
recepito dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
(CDFUE) - Contrasto con il principio di eguaglianza, con la
garanzia di tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi
legittimi, con la regola del giusto processo (nella sua accezione
piu' lata) e con il principio di sicurezza giuridica - Violazione
del principio di effettivita' del ricorso e di accesso alla
giustizia.
- Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, art. 35, comma 26-quinquies,
aggiuntivo delle lettere e-bis) [ed e-ter)] all'art. 19, comma 1,
del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546; decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 2 e 19, in combinato
disposto con l'art. 91-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602,
con l'art. 86, della legge 26 febbraio 1999, n. 46 [recte: del
d.P.R. 20 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'art. 16
della legge 26 febbraio 1999, n. 46], e con l'art. 1, comma 1,
lett. q), del decreto legislativo 27 aprile 2001, n. 193.
- Costituzione, artt. 11, 24, 111 e 117 (primo comma); Convenzione
per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta'
fondamentali [resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848],
artt. 6 e 13; Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,
artt. 47, 52 e 53.
In via subordinata: Procedimento civile - Impossibilita' per ogni
giudice di qualsiasi ordine e grado di richiedere una
interpretazione pregiudiziale vincolante alle Sezioni unite della
Corte di Cassazione (analogamente a quanto previsto dall'art. 267
del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea in relazione
alle pronunce pregiudiziali della Corte di Giustizia Europea in
merito ai dubbi interpretativi di norme comunitarie) - Mancata
attribuzione ai principi espressi dalle pronunce della Corte
Suprema di Cassazione a Sezioni Unite del valore di precedente
vincolante per tutte le successive decisioni degli uffici
giudiziari della Repubblica - Violazione del principio di non
incertezza del diritto ("default de securite' juridique"),
enunciato dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo (CEDU), come interpretata dalla Corte di Strasburgo, e
recepito dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
(CDFUE) - Contrasto con il principio di eguaglianza, con la
garanzia di tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi
legittimi, nonche' con la regola del giusto processo nella sua
accezione piu' lata.
- Cod. proc. civ., art. 362, commi secondo e terzo.
- Costituzione, artt. 11, 24, 111 e 117; Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali
[resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848], art. 6; Carta dei
diritti fondamentali dell'Unione europea, artt. 47, 52 e 53
(14C00120)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.23 del 28-5-2014)
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