N. 84 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 gennaio 2014

Ordinanza del 21 gennaio 2014 emessa dal Tribunale di Firenze nel procedimento civile promosso da Simoncioni Furio c/Repubblica Federale di Germania e Presidenza del Consiglio dei ministri. Consuetudine internazionale - Immunita' degli Stati dalla giurisdizione civile dei tribunali degli Stati esteri - Esclusione della giurisdizione di cognizione nelle azioni risarcitorie per danni da crimini di guerra, commessi iure imperii dal Terzo Reich, almeno in parte nello Stato del giudice adito - Norma prodotta nell'ordinamento italiano mediante il recepimento, ai sensi dell'art. 10, primo comma, Cost., della consuetudine internazionale accertata dalla Corte internazionale di giustizia nella sentenza 3 febbraio 2012 (Allemagne c. Italie) - Lesione di diritti umani inviolabili, vanificati dalla non tutelabilita' in sede giurisdizionale - Contrasto con il diritto di agire in giudizio, assunto come principio supremo dell'ordinamento costituzionale. - Costituzione, artt. 2 e 24. Trattati e convenzioni internazionali - Statuto delle Nazioni Unite (ONU) - Impegno di ciascuno Stato membro a conformarsi alle decisioni emesse dalla Corte internazionale di giustizia nei procedimenti di cui e' stato parte - Conseguente obbligo del giudice italiano di adeguarsi alla pronuncia della Corte internazionale di giustizia che gli impone di negare la propria giurisdizione nella cognizione della causa civile di risarcimento del danno per crimini contro l'umanita', commessiiure imperii dal Terzo Reich, almeno in parte nel territorio italiano - Lesione di diritti umani inviolabili, vanificati dalla non tutelabilita' in sede giurisdizionale - Contrasto con il diritto di agire in giudizio, assunto come principio supremo dell'ordinamento costituzionale. - Legge 17 agosto 1957, n. 848, art. 1, nella parte in cui recepisce l'art. 94 dello Statuto delle Nazioni Unite (ONU). - Costituzione, artt. 2 e 24. Trattati e convenzioni internazionali - Adesione dell'Italia alla Convenzione ONU sulle immunita' giurisdizionali degli Stati e dei loro beni - Conseguente obbligo del giudice nazionale di adeguarsi alla pronuncia della Corte internazionale di giustizia che gli impone di negare la propria giurisdizione nella cognizione della causa civile di risarcimento del danno per crimini contro l'umanita' commessi iure imperii dal Terzo Reich [almeno in parte] nel territorio italiano - Lesione di diritti umani inviolabili, vanificati dalla non tutelabilita' in sede giurisdizionale - Contrasto con il diritto di agire in giudizio, assunto come principio supremo dell'ordinamento costituzionale. - Legge 14 gennaio 2013, n. 5, art. 1. - Costituzione, artt. 2 e 24. [Trattati e convenzioni internazionali - Adesione dell'Italia alla Convenzione ONU sulle immunita' giurisdizionali degli Stati e dei loro beni - Adeguamento alla sentenza con cui la Corte internazionale di giustizia, definendo un procedimento di cui e' stato parte lo Stato italiano, ha escluso l'assoggettamento di specifiche condotte di altro Stato alla giurisdizione civile - Obbligo per il giudice davanti al quale pende controversia relativa alle stesse condotte di rilevare d'ufficio il difetto di giurisdizione in qualunque stato e grado del processo (e anche quando ha gia' emesso sentenza definitiva passata in giudicato che ha riconosciuto la sussistenza della giurisdizione) - Applicabilita' di tale previsione alle cause civili di risarcimento del danno per crimini di guerra commessi iure imperii dal Terzo Reich almeno in parte nel territorio italiano - Lesione di diritti umani inviolabili, vanificati dalla non tutelabilita' in sede giurisdizionale - Violazione del diritto di agire in giudizio, inteso come principio supremo dell'ordinamento costituzionale]. - [Legge 14 gennaio 2013, n. 5, art. 3]. - [Costituzione, artt. 2 e 24]. (14C00121) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.23 del 28-5-2014)

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