Integrazione del contraddittorio a mezzo notifica per pubblici procami Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (II sez.), con ordinanza pronunciata in data 06/03/2014 relativa al ricorso R.G. n. 1553/2013 proposto da Silvia Zotti contro MIUR in p.l.r.p.t. per l'annullamento del Decreto reso in data 20/08/2013 dal Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, prot. n. AOODRCAL 13725 del 28/8/2013 contenente la graduatoria generale definitiva di merito del concorso bandito con decreto D.G. n.82 del 29/04/2012 per docente nella Regione Calabria relativo alla classe di concorso "scuola primaria", nonche' del decreto D.G. U.S.R. Calabria di cui non si conosce protocollo, numero e data, contenente la graduatoria relativa alla classe di concorso "scuola primaria"- sostegno, nonche' del decreto D.G. U.S.R. Calabria prot. AAOODRCAL n.16629 del 02/10/2013 contenete la graduatoria rettificata a seguito di correzione - in autotutela - della graduatoria precedente, ordinava e contemporaneamente autorizzava parte ricorrente all'integrazione del contraddittorio anche tramite pubblici proclami ex art. 150 c.p.c., nei confronti di tutti i soggetti che precedono la ricorrente nelle graduatorie sopra citate, i quali potrebbero essere lesi dall'accoglimento del ricorso. Si indicano a tale scopo le seguenti posizioni: graduatoria "scuola primaria" (graduatoria 02/10/2013 - prot. AOODRCAL 16629): dal numero 1(Paucci Caterina) al numero 271(Costa Bruna). Graduatoria "scuola primaria" (graduatoria 28/08/2013 - prot. AOODRCAL 13725): dal numero 1 (Paucci Caterina) al numero 280 (Verduci Rosalba). Graduatoria "scuola primaria - sostegno": dal numero 1 (Paucci Caterina) al numero 38 (costa Bruna).L'udienza di trattazione della causa e' rinviata al 03/10/2014. prof. avv. Vincenzo Ferrari avv. Flavio Vincenzo Ponte T14ABA7138