TAR LAZIO - ROMA
Sez. I

(GU Parte Seconda n.76 del 28-6-2014)

 
                  Integrazione del contraddittorio 
 

  Si rende noto  che  A.G.C.I  -  Associazione  Generale  Cooperativa
Italiane, in persona del legale  rappresentate  p.t.,  dott.  Rosario
Altieri, rappresentata e difesa dal  Prof.  Avv.  Mario  Esposito  ed
elettivamente domiciliata presso  e  nel  suo  studio  in  Roma,  via
Lattanzio n. 66, ha promosso  ricorso  in  appello,  notificato  alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri,  al  Ministero  del  Lavoro  e
delle Politiche Sociali, al Consiglio Nazionale dell'Economia  e  del
Lavoro, a Confcooperative - Confederazione  Cooperative  Italiane,  a
Legacoop, all'Osservatorio Nazionale  dell'Associazionismo  istituito
presso  il  Ministero  del  Lavoro  e  delle  Politiche   Sociali   e
all'Osservatorio Nazionale per il Volontariato  istituito  presso  il
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dinnanzi al Consiglio
di Stato  (Sezione  IV,  n.r.g.  3339/2014),  per  la  riforma  della
sentenza del T.A.R. Lazio - Roma - Sez. I n. 08756/2013, resa tra  le
parti, che ha rigettato il ricorso di A.G.C.I., avente ad oggetto  la
nomina di quarantotto rappresentanti delle  categorie  produttive  di
beni e servizi  nei  settori  pubblico  e  privato.  L'A.G.C.I.,  nel
giudizio di prime cure, aveva infatti chiesto l'annullamento: a)  del
D.P.R. 20 gennaio 2012,  n.  5894,  pubblicato  in  G.U.R.I.  del  10
febbraio 2012, serie gen., n. 34, b) del D.P.R. 20 gennaio  2012,  n.
58493, pubblicato in G.U.R.I. del 10 febbraio 2012,  serie  gen.,  n.
34, testualmente concludendo  affinche'  "l'Ill.mo  Tribunale  adito,
ogni diversa e contraria istanza, difesa ed eccezione, anche  in  via
istruttoria,  disattesa  e  reietta,  in  accoglimento  del  presente
ricorso:  in  via  cautelare,  previa  fissazione  della  camera   di
consiglio, disporre la sospensione dell'efficacia  dei  provvedimenti
impugnati e di ogni piu' opportuna  misura  interinale;  nel  merito,
previa occorrendo la sospensione del processo e la  rimessione  degli
atti alla Corte Costituzionale, affinche' giudichi sulle questioni di
legittimita' costituzionale prospettate nelle anteposte "osservazioni
critiche  in  fatto  e  considerazioni  in  diritto",   accertare   e
dichiarare l'illegittimita' dei provvedimenti impugnati,  nonche'  di
ogni altro atto ad essi comunque connesso, presupposto e  susseguente
e per l'effetto annullarli, con ogni conseguente statuizione. 
  Con vittoria di spese, competenze ed onorari". Con  il  ricorso  in
apello A.G.C.I. chiede la riforma della  sentenza  del  T.A.R.  Lazio
suddetta, per i seguenti motivi: violazione degli artt. 77, co.  1  e
2, e 74, co. 1 e 4 Cost., anche in combinato con gli artt. 99, 2,  3,
4, 18, 39 e 45 Cost., essendo per le  stesse  cause  illegittimi  gli
artt. 23, co. 8, 9, 10, 11, 12, 13 D.L. n. 201/2011; violazione degli
artt. 3, 81 e 99 Cost.,  essendo  per  le  stesse  cause  illegittimo
l'art. 23 D.L. n. 201/2011; violazione degli artt. 99, 3, 4, 18,  35,
39, 41 e 45 Cost., essendo per le stesse cause illegittimi gli  artt.
23, co. 8 e 11 D.L. n. 201/2011, 4 e  7  L  n.  936/1986;  violazione
degli artt. 99, 3, 4, 18, 35, 39, 41, 45 e 77 Cost., essendo  per  le
medesime cause  illegittimo  l'art.  23,  co.  9  D.L.  n.  201/2011;
violazione e falsa applicazione dell'art. 23 (e  in  particolare  del
suo co. 9) D.L. 201/2011, nonche' eccesso di potere in ogni sua forma
sintomatica  e  in  particlare  per  erroneita'  dei  presupposti   e
travisamento di questi, per  contraddittorieta'  e  per  illogicita',
irragionevolezza e ingiustizia manifeste. 
  A.G.C.I. ha concluso chiedendo: "nel merito, previa  occorrendo  la
sospensione del processo  e  la  rimessione  degli  atti  alla  Corte
Costituzionale, affinche' giudichi sulle  questioni  di  legittimita'
costituzionale prospettate  nella  superiore  esposizione"  in  punto
rescissorio", in  integrale  riforma  della  sentenza  del  Tribunale
Amministrativo regionale del Lazio, Sez. I, n. 8756/2013, accertare e
dichiarare l'illegittmita' dei provvedimenti  impugnati,  e  di  ogni
altro atto ad essi comunque  connesso  presupposto  e  susseguente  e
disporne il conseguente annullamento". 
  Il Consiglio di Stato, su  istanza  di  A.G.C.I.,  con  decreto  n.
524/14 del 14.5.2014, ha ordinato alla  ricorrente  di  integrare  il
contraddittorio, previa notifica personale a  due  controinteressati,
mediante notificazione per pubblici proclami. 
  I  soggetti  interessati  dal  presente  giudizio  sono:   Giuseppe
Acocella, Giorgio Alessandrini, Luigi  Angeletti,  Stefano  Biasioli,
Raffaele Bonanni, Ermenegildo Bonfanti, Giampiero Bonifazi, Salvatore
Bosco, Carla Cantone, Giuseppe Casadio, Giovanni  Centrella,  Claudio
Claudiani,  Anna  Corossacz,  Michele  Gentile,  Beniamino  Lapadula,
Pierpaolo Leonardi,  Marco  Paolo  Nigi,  Carlo  Podda,  Paolo  Tesi,
Marcello  Tocco,  Antonio  Zucaro,  per   la   categoria   Lavoratori
dipendenti, oltre che gli organismi CISL  -  Confederazione  Italiana
Sindacato Lavoratori, UIL - Unione Italiana del Lavoro, Confedir P.A.
- Confederazione Dirigenti Pubblici, CGIL -  Confederazione  Generale
Italiana del  Lavoro,  UGL  -  Unione  Generale  del  Lavoro,  CUB  -
Confederazione Unitaria di Base, CONFSAL  -  Confederazione  Generale
dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori, CIU - Confederazione  Italiana
di Unione delle  professioni  intellettuali,  CIDA  -  Confederazione
Italiana dei Dirigenti d'Azienda; Giorgio Bertinelli, Roberto Brandi,
Battista Cualbu, Maurizio Gardini, Natalino  Giorgio  Guerrini,  Ivan
Malavasi, Giuseppe Politi, Francesco  Verrascina,  Armando  Zingales,
Alessandro Chiarelli per la categoria Lavoratori Autonomi  oltre  che
gli organismi Legacoop - Lega Nazionale delle  Cooperative  e  Mutue,
Consiglio  Nazionale  degli   Ingegneri,   Confartigianato,   CNA   -
Confederazione Nazionale dell'Artigianato e  della  Piccola  e  Media
Impresa,  Confederazione  Nazionale  Coldiretti,  Confcooperative   -
Confederazione Cooperative italiane, CIA  -  Confederazione  Italiana
Agricoltori, COPAGIRI - Confederazione Produttori Agricoli, Consiglio
Nazionale dei Chimici; Berardino Abbascia', Pasquale Carrano, Antonio
Maria Colombo, Giancarlo Cremonesi, Cesare Fumagalli, Luigi Giannini,
Mario Guidi, Costanzo Janotti Pecci, Daniel  Kraus,  Nereo  Marcucci,
Delio  Napoleone,  Marcella  Panucci,  Antonio   Patuelli,   Giuseppe
Perasso, Enrico Postacchini, Marco Giuseppe Venturi per la  categoria
Rappresentanti  Imprese  oltre  che  gli  organismi  CONFCOMMERCIO  -
Imprese  per  l'Italia,  CONFINDUSTRIA  -   Confederazione   Generale
dell'Industria Italiana, CONFSERVIZI  -  Confederazione  dei  Servizi
Pubblici Locali, CONFARTIGINATO Imprese -  FEDERPESCA  -  Federazione
Nazionale Imprese di Pesca, CONFAGRICOLTURA - Confederazione Generale
dell'Agricoltura  Italiana,  Confederazione   Nazionale   Coldiretti,
CONFETRA - Confederazione Generale Italiana  dei  Trasporti  e  della
Logistica,  ABI  -  Associazione  Bancaria  Italiana,  CONFITARMA   -
Confederazione  Italiana  Armatori,  CONFESERCENTI  -  Confederazione
italiana esercenti attivita' commerciali turistiche  e  dei  servizi;
Mannin  Carabba,  Alessandra  Del  Boca,  Giorgio  Macciotta,   Paola
Manacorda, Fabrizio Onida, Giuseppe Pennisi, Maria  Teresa  Salvemini
Tiziano Treu, Francesco Cavallaro, Paolo Ugge' per la categoria degli
esperti;  Antonio  Di  Matteo,  Maurizio   Drezzadore,   Gian   Paolo
Gualaccini, Emanuele Alecci, Gabriele Brunini, Giorgio Groppo per  la
categoria Rappresentanti di Associazione di Promozione Sociale  e  di
Organizzazioni  di  Volontariato  oltre  che  gli  organismi  ACLI  -
Associazioni cristiane lavoratori italiani, Compagnia delle  Opere  -
opere  Sociali,  MOVI   -   Movimento   di   Volontariato   Italiano,
Confederazione Nazionale Misericordie d'Italia, AVIS  -  Associazione
Volontari Italiani Sangue, Movimento cristiano lavoratori. 
  Si rende noto, altresi', che, al fine di  renderli  disponibili  ai
soggetti  controinteressati,  copie  del  tutto  conformi   ai   loro
originali del ricorso introduttivo  e  della  suddetta  ordinanza  n.
524/2014 sono state notificate,  mediante  deposito  presso  la  Casa
comunale di Roma Capitale, sita in Roma, via Petroselli Luigi,  n.50,
in data 11 giugno 2014, e sono quindi disponibili presso tale sede. 
  Il giudizio e' pendente dinanzi al Consiglio  di  Stato,  Sez.  IV,
R.g.n. 3339 del 2014.  Non  e'  stata  fissata,  ad  oggi,  la  prima
udienza. 

                           Rosario Altieri 

 
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