Integrazione del contraddittorio
Si rende noto che A.G.C.I - Associazione Generale Cooperativa
Italiane, in persona del legale rappresentate p.t., dott. Rosario
Altieri, rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Mario Esposito ed
elettivamente domiciliata presso e nel suo studio in Roma, via
Lattanzio n. 66, ha promosso ricorso in appello, notificato alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali, al Consiglio Nazionale dell'Economia e del
Lavoro, a Confcooperative - Confederazione Cooperative Italiane, a
Legacoop, all'Osservatorio Nazionale dell'Associazionismo istituito
presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e
all'Osservatorio Nazionale per il Volontariato istituito presso il
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dinnanzi al Consiglio
di Stato (Sezione IV, n.r.g. 3339/2014), per la riforma della
sentenza del T.A.R. Lazio - Roma - Sez. I n. 08756/2013, resa tra le
parti, che ha rigettato il ricorso di A.G.C.I., avente ad oggetto la
nomina di quarantotto rappresentanti delle categorie produttive di
beni e servizi nei settori pubblico e privato. L'A.G.C.I., nel
giudizio di prime cure, aveva infatti chiesto l'annullamento: a) del
D.P.R. 20 gennaio 2012, n. 5894, pubblicato in G.U.R.I. del 10
febbraio 2012, serie gen., n. 34, b) del D.P.R. 20 gennaio 2012, n.
58493, pubblicato in G.U.R.I. del 10 febbraio 2012, serie gen., n.
34, testualmente concludendo affinche' "l'Ill.mo Tribunale adito,
ogni diversa e contraria istanza, difesa ed eccezione, anche in via
istruttoria, disattesa e reietta, in accoglimento del presente
ricorso: in via cautelare, previa fissazione della camera di
consiglio, disporre la sospensione dell'efficacia dei provvedimenti
impugnati e di ogni piu' opportuna misura interinale; nel merito,
previa occorrendo la sospensione del processo e la rimessione degli
atti alla Corte Costituzionale, affinche' giudichi sulle questioni di
legittimita' costituzionale prospettate nelle anteposte "osservazioni
critiche in fatto e considerazioni in diritto", accertare e
dichiarare l'illegittimita' dei provvedimenti impugnati, nonche' di
ogni altro atto ad essi comunque connesso, presupposto e susseguente
e per l'effetto annullarli, con ogni conseguente statuizione.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari". Con il ricorso in
apello A.G.C.I. chiede la riforma della sentenza del T.A.R. Lazio
suddetta, per i seguenti motivi: violazione degli artt. 77, co. 1 e
2, e 74, co. 1 e 4 Cost., anche in combinato con gli artt. 99, 2, 3,
4, 18, 39 e 45 Cost., essendo per le stesse cause illegittimi gli
artt. 23, co. 8, 9, 10, 11, 12, 13 D.L. n. 201/2011; violazione degli
artt. 3, 81 e 99 Cost., essendo per le stesse cause illegittimo
l'art. 23 D.L. n. 201/2011; violazione degli artt. 99, 3, 4, 18, 35,
39, 41 e 45 Cost., essendo per le stesse cause illegittimi gli artt.
23, co. 8 e 11 D.L. n. 201/2011, 4 e 7 L n. 936/1986; violazione
degli artt. 99, 3, 4, 18, 35, 39, 41, 45 e 77 Cost., essendo per le
medesime cause illegittimo l'art. 23, co. 9 D.L. n. 201/2011;
violazione e falsa applicazione dell'art. 23 (e in particolare del
suo co. 9) D.L. 201/2011, nonche' eccesso di potere in ogni sua forma
sintomatica e in particlare per erroneita' dei presupposti e
travisamento di questi, per contraddittorieta' e per illogicita',
irragionevolezza e ingiustizia manifeste.
A.G.C.I. ha concluso chiedendo: "nel merito, previa occorrendo la
sospensione del processo e la rimessione degli atti alla Corte
Costituzionale, affinche' giudichi sulle questioni di legittimita'
costituzionale prospettate nella superiore esposizione" in punto
rescissorio", in integrale riforma della sentenza del Tribunale
Amministrativo regionale del Lazio, Sez. I, n. 8756/2013, accertare e
dichiarare l'illegittmita' dei provvedimenti impugnati, e di ogni
altro atto ad essi comunque connesso presupposto e susseguente e
disporne il conseguente annullamento".
Il Consiglio di Stato, su istanza di A.G.C.I., con decreto n.
524/14 del 14.5.2014, ha ordinato alla ricorrente di integrare il
contraddittorio, previa notifica personale a due controinteressati,
mediante notificazione per pubblici proclami.
I soggetti interessati dal presente giudizio sono: Giuseppe
Acocella, Giorgio Alessandrini, Luigi Angeletti, Stefano Biasioli,
Raffaele Bonanni, Ermenegildo Bonfanti, Giampiero Bonifazi, Salvatore
Bosco, Carla Cantone, Giuseppe Casadio, Giovanni Centrella, Claudio
Claudiani, Anna Corossacz, Michele Gentile, Beniamino Lapadula,
Pierpaolo Leonardi, Marco Paolo Nigi, Carlo Podda, Paolo Tesi,
Marcello Tocco, Antonio Zucaro, per la categoria Lavoratori
dipendenti, oltre che gli organismi CISL - Confederazione Italiana
Sindacato Lavoratori, UIL - Unione Italiana del Lavoro, Confedir P.A.
- Confederazione Dirigenti Pubblici, CGIL - Confederazione Generale
Italiana del Lavoro, UGL - Unione Generale del Lavoro, CUB -
Confederazione Unitaria di Base, CONFSAL - Confederazione Generale
dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori, CIU - Confederazione Italiana
di Unione delle professioni intellettuali, CIDA - Confederazione
Italiana dei Dirigenti d'Azienda; Giorgio Bertinelli, Roberto Brandi,
Battista Cualbu, Maurizio Gardini, Natalino Giorgio Guerrini, Ivan
Malavasi, Giuseppe Politi, Francesco Verrascina, Armando Zingales,
Alessandro Chiarelli per la categoria Lavoratori Autonomi oltre che
gli organismi Legacoop - Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue,
Consiglio Nazionale degli Ingegneri, Confartigianato, CNA -
Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media
Impresa, Confederazione Nazionale Coldiretti, Confcooperative -
Confederazione Cooperative italiane, CIA - Confederazione Italiana
Agricoltori, COPAGIRI - Confederazione Produttori Agricoli, Consiglio
Nazionale dei Chimici; Berardino Abbascia', Pasquale Carrano, Antonio
Maria Colombo, Giancarlo Cremonesi, Cesare Fumagalli, Luigi Giannini,
Mario Guidi, Costanzo Janotti Pecci, Daniel Kraus, Nereo Marcucci,
Delio Napoleone, Marcella Panucci, Antonio Patuelli, Giuseppe
Perasso, Enrico Postacchini, Marco Giuseppe Venturi per la categoria
Rappresentanti Imprese oltre che gli organismi CONFCOMMERCIO -
Imprese per l'Italia, CONFINDUSTRIA - Confederazione Generale
dell'Industria Italiana, CONFSERVIZI - Confederazione dei Servizi
Pubblici Locali, CONFARTIGINATO Imprese - FEDERPESCA - Federazione
Nazionale Imprese di Pesca, CONFAGRICOLTURA - Confederazione Generale
dell'Agricoltura Italiana, Confederazione Nazionale Coldiretti,
CONFETRA - Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della
Logistica, ABI - Associazione Bancaria Italiana, CONFITARMA -
Confederazione Italiana Armatori, CONFESERCENTI - Confederazione
italiana esercenti attivita' commerciali turistiche e dei servizi;
Mannin Carabba, Alessandra Del Boca, Giorgio Macciotta, Paola
Manacorda, Fabrizio Onida, Giuseppe Pennisi, Maria Teresa Salvemini
Tiziano Treu, Francesco Cavallaro, Paolo Ugge' per la categoria degli
esperti; Antonio Di Matteo, Maurizio Drezzadore, Gian Paolo
Gualaccini, Emanuele Alecci, Gabriele Brunini, Giorgio Groppo per la
categoria Rappresentanti di Associazione di Promozione Sociale e di
Organizzazioni di Volontariato oltre che gli organismi ACLI -
Associazioni cristiane lavoratori italiani, Compagnia delle Opere -
opere Sociali, MOVI - Movimento di Volontariato Italiano,
Confederazione Nazionale Misericordie d'Italia, AVIS - Associazione
Volontari Italiani Sangue, Movimento cristiano lavoratori.
Si rende noto, altresi', che, al fine di renderli disponibili ai
soggetti controinteressati, copie del tutto conformi ai loro
originali del ricorso introduttivo e della suddetta ordinanza n.
524/2014 sono state notificate, mediante deposito presso la Casa
comunale di Roma Capitale, sita in Roma, via Petroselli Luigi, n.50,
in data 11 giugno 2014, e sono quindi disponibili presso tale sede.
Il giudizio e' pendente dinanzi al Consiglio di Stato, Sez. IV,
R.g.n. 3339 del 2014. Non e' stata fissata, ad oggi, la prima
udienza.
Rosario Altieri
T14ABA8403