Notifica per pubblici proclami - Ricorso R.G. n. 1493/2013
Tribunale di Perugia Sezione Lavoro, procedimento n. 1493/2013 R.G.
In esecuzione del decreto del 26 luglio 2013 con il quale e' stata
fissata l'udienza di discussione per il 6 maggio 2015 e
dell'ordinanza autorizzativa del 7 gennaio 2014 depositata in data 13
gennaio 2014, si provvede alla notificazione per pubblici proclami
del ricorso in forma di sunto. Il ricorso e' stato proposto dalla
Sig.ra Stefania Casini, residente in Bastia Umbra (PG) Via Giovanni
Pascoli n. 35, rappresentata dall'Avv. Matteo Frenguelli ed
elettivamente domiciliata presso lo studio di questi in Perugia, Via
Cesarei n. 4, contro l'Istituto Scolastico «Don Bosco» di Bastia
Umbra, il Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della
Ricerca, dell'Ufficio Scolastico Regionale di Perugia, nonche' nei
confronti dei Sig.ri Angela Bugiantelli, Barbara Paggi, Marta
Lucarelli, Maria Ferone, Elena Pancalli, Daniela Pallini, Eleonora
Raspa, Stefania Balzarini, Melinda Cavalli, Carmela Borrelli, Daniela
Titi, Natascia Verde, Donatella Lupinacci, Angelina Iacono, Lorella
Sensidoni, Isabella Calzuola, Francesca Masciolini, Simonetta Cucco,
Maria Iazzetta, Anna Chiara Balducci, Monica Carotenuto, Sara
Baldoni, Moira Berrettoni, Marta Goretti, Sonia Ventanni, Chiara
Pettirossi, Francesca Manzo, Romina Accorti, Maria Concetta Vergari,
Romina Zara, Carolina Capobianco, Erika Cianetti, Lina Indolfi,
Stefania Saioni, David Pieroni, Bruna Bonni, Francesca Vitale,
Francesca Stangoni, Annalisa Bandinelli, Marta Palazzoni, Oriana
Microcchi, Barbara Pianura, Arianna Di Stefano, Elisabetta Bigini,
Rema Vagnarelli, Nunzia Cavallo, Erika Evangelisti, Silvia
Serenageli, Marta Ronca, Sandra Remoli, Cristina Pappone, Maria De
Vito, Elisa Masciotti, Stefano Safina, Maria Chiara Muratore,
Francesca Difino, Marialuisa Castellone, Stefania Tafuto, Reissa
Lanuti, Elisabetta Luchini e Noela Mastrini. La ricorrente agisce per
vedersi riconosciuto il diritto, previa disapplicazione della
valutazione complessiva operata dall'Istituto Don Bosco di Bastia
Umbra in data 8 agosto 2011 e della conseguente graduatoria
d'Istituto di III Fascia Personale Docente Scuola Infanzia PGEE01700A
dell'8 novembre 2011, ad ottenere, ai fini dell'inserimento nelle
graduatorie, i punteggi maturati in virtu' del servizio prestato
presso l'Istituto Serefico di Assisi dal 5 febbraio 1996 al 18
novembre 2003 e, in particolare a vedersi riconosciuti, per detto
servizio, 102 punti - o il diverso punteggio che risultera' di
giustizia in corso di causa - per quindi essere collocata nella prima
posizione - o nella diversa posizione che risultera' di giustizia in
corso di causa - della graduatoria d'Istituto di III Fascia Personale
Docente Scuola Infanzia PGEE01700A, con conseguente condanna delle
Amministrazioni convenute a riconoscere formalmente alla Sig.ra
Casini il punteggio maturato in ragione del servizio prestato presso
il detto Istituto Serefico di Assisi e a rettificare le graduatoria
in questione. L'Amministrazione Scolastica non ha infatti considerato
che il servizio svolto dagli educatori presso l'Istituto Serafico di
Assisi, sorto per effetto di statizzazione, ai sensi della Legge n.
1463/1952, dell'ente ecclesiastico Istituto Serafico di Assisi, e'
stato da sempre riconosciuto come assimilabile sotto ogni profilo a
quello dei docenti, anche considerato che la giurisprudenza ha, a
piu' riprese, ritenuto che detto servizio corrisponde al servizio di
cui alla lettera c) dell'ordinanza ministeriale n. 125 del 1982 e
cioe' quello relativo all'assistente educatore negli istituti statali
per sordomuti e non vedenti, in quanto il servizio in oggetto deve
essere equiparato a quello prestato dal personale docente
indipendentemente dalla qualificazione del rapporto giuridico al
quale accede. Non e' stato altresi' considerato dall'Amministrazione
Scolastica che il servizio svolto dal personale assistente educativo
presso l'Istituto Serafico, data l'inscindibilita' dei compiti
didattici ed educativi assistenziali nell'istruzione elementare dei
bambini ciechi, puo' ritenersi equiparato al servizio di insegnamento
e sostegno nelle scuole materne ed elementari statali. La Corte di
Appello di Perugia, con la sentenza n. 279/2011, ha infatti affermato
che il servizio prestato in qualita' di educatore presso l'Istituto
Serafico deve ritenersi di insegnamento sia ai fini dell'accesso ai
ruoli della scuola mediante le graduatorie permanenti sia ai fini
della carriera. Anche l'art. 127 del CCNL vigente definisce
univocamente gli educatori come veri e propri docenti dotati di
competenze psicopedagogiche, metodologiche ed organizzativo -
relazionali che si sostanziano in una serie di attivita' che
comprendono quella educativa vera e propria, quelle ad essa
funzionali e le attivita' aggiuntive. Fermo quanto precede, la
ricorrente, alla luce della tabella 1 allegata al D.M. n. 62 del 13
luglio 2011 in cui si riconosce che il servizio prestato in qualita'
di istitutore e' valutato come specifico nella corrispondente
graduatoria e come servizio non specifico nelle altre graduatorie di
insegnamento, ha diritto di vedersi riconosciuti 12 punti per ciascun
anno di servizio e 2 punti per ogni mese o frazione di mese superiore
a quindici giorni in cui ha prestato servizio presso l'Istituto
Serafico. Considerato che anche il D.M. 123/2000 equipara il servizio
prestato dagli educatori al servizio di docenza prestato presso le
scuole pubbliche, non vi e' alcuna ragione che giustifichi la mancata
attribuzione alla ricorrente di punteggio per i titoli di servizio
dalla stessa maturati conseguendone l'illegittimita' del
provvedimento con il quale l'Istituto Don Bosco non ha riconosciuto
alla Sig.ra Casini il punteggio conseguito in seguito al servizio
prestato presso l'Istituto Serafico. In conseguenza, alla ricorrente
deve essere riconosciuto un punteggio di 102, e cioe' 12 punti per
ciascuno degli 8 anni di servizio prestati presso l'Istituto Serafico
oltre a 2 punti per ciascuno dei tre mesi eccedenti i detti 8 anni,
da sommarsi ai 18,50 punti gia' attribuiti alla ricorrente,
riconoscendosi complessivamente alla stessa 120,50 punti e, quindi,
il primo posto nella graduatoria in questione. Con vittoria di spese
funzioni ed onorari. Ai sensi dell'art. 150 c.p.c. una copia del
ricorso, del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di
discussione, dell'istanza di autorizzazione alla notifica per
pubblici proclami e del relativo provvedimento sara' depositata
presso la casa comunale del Comune di Perugia sino alla definizione
del giudizio per la libera visione da parte di tutti i
controinteressati del procedimento.
avv. Matteo Frenguelli
TS14ABA8749