Integrazione del contraddittorio con notifica per pubblici proclami nel ricorso R.G. 3543/2014 Con Ordinanza n. 5196 del 16/05/2014 il T.A.R. Lazio, Roma, sez. I Ter ha disposto, a cura di Annalisa Ferraro, ricorrente nel ricorso R.G. n. 3543/14 contro il Ministero dell'interno, Dipartimento della P.S. (resistente) e nei confronti di Alessandra Cicchetti, Gesualdo Masciopinto, Davide Nozza, Sergio Papulino, Giuseppe Nicotera e Adelaide Vigorita, (controinteressati), l'integrazione del contraddittorio processuale, con notifica per pubblici proclami, nei confronti dei concorrenti collocatisi utilmente nella graduatoria di merito definitiva del 102° corso di formazione per Commissari della Polizia di Stato, del 30.12.2013, a firma del Direttore della Scuola Superiore di Polizia del Ministero dell'interno, Dipartimento della P.S. trasmessa al Ministero dell'interno, Direzione Centrale per le Risorse Umane, con nota del Direttore della Scuola il 30.12.2013, n. 666/B/C/1C.214/3227/2013. La ricorrente, gia' ispettore superiore della Polizia di Stato (rappresentata e difesa dall'avv. Emanuela Mazzola, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Tacito 50), ha partecipato al concorso interno indetto dal Ministero dell'interno, con Decreto del 01.09.2010, a 20 posti per l'accesso al ruolo dei Commissari della Polizia di Stato. E' risultata vincitrice. Si e' collocata al 6° posto nella graduatoria di merito con punti 62,40. Queste le valutazioni parziali: media degli scritti, punti 22; titoli, punti 22,4; voto orale, punti 18. Ha partecipato al 102° corso di formazione per Commissari della Polizia di Stato. Nominata commissario a decorrere dal 29.12.2011, il 19.12.2013 veniva informata di essere stata «collocato al 76° posto della graduatoria finale», prendeva visione dell'elenco delle possibili sedi di destinazione, tra le quali sceglieva «Venezia Questura». Il 30.12.2013 e' stata adottata la graduatoria generale ove si e' collocata in posizione n. 76, punti 26,482. Con il ricorso al T.A.R. Lazio la ricorrente ha chiesto l'annullamento, previa sospensiva: della Graduatoria generale del 102° corso di formazione per Commissari della Polizia di Stato, del 30.12.2013, a firma del Direttore della Scuola Superiore di Polizia del Ministero dell'interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, trasmessa al Ministero medesimo, Direzione Centrale per le Risorse Umane, con Nota a firma del Direttore della scuola in data 30.12.2013, n. 666/B/C/1C.214/3227/2013; delle operazioni di valutazione finale; del provvedimento, di estremi sconosciuti, di immissione nel ruolo di anzianita' quale commissario capo; del provvedimento di assegnazione della sede di destinazione; di ogni ulteriore atto presupposto, conseguente, connesso e comunque collegato. Ha chiesto il riconoscimento del diritto ad essere inquadrata nella graduatoria di merito impugnata, nella corretta posizione, previo ricalcolo del punteggio alla stessa attribuito ed attribuibile, operando la media tra i seguenti coefficienti: media voti I anno di corso, media voti II anno di corso, voto esame finale del corso, voto concorso per commissario pari a 62,40 (e non a 20,00), piu' punti 0,500 quale giudizio di idoneita', ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del D.M. 400/2003, con conseguente collocazione della stessa nel ruolo di anzianita', in conformita' della esatta posizione in graduatoria come ricalcolata, con conseguente diritto all'assegnazione a sede di servizio congruamente determinata in corrispondenza della posizione correttamente attribuita in graduatoria. Motivi in diritto del ricorso: 1) Illegittimita' per violazione di legge; violazione, falsa interpretazione ed applicazione dell'art. 3 del d.lgs. 334/2000 e dell'art. 19 del D.M. 400/2003; error in procedendo; illogicita', contraddittorieta' dell'azione amministrativa. Cio' in quanto l'Amministrazione ha violato l'art. 19 D.M. 400/2013 che stabilisce che la graduatoria finale e' formata sulla base del punteggio complessivo attribuito a ciascun frequentatore, aumentato come previsto dal comma 4. Il punteggio complessivo e' formato calcolando la media in trentesimi: a) del voto riportato nel concorso per l'accesso al ruolo dei commissari; b) della media dei voti riportati negli esami e nelle altre prove stabiliti dal piano di studio di cui all'art. 3, comma 2, sostenuti durante il primo ciclo del corso; c) della media dei voti riportati negli esami e nelle altre prove stabiliti dal piano di studio di cui all'art. 3 c. 2 sostenuti durante il secondo ciclo del corso; d) del voto riportato nell'esame finale. Il punteggio e' aumentato in proporzione alla valutazione di idoneita' al servizio di polizia attribuito alla fine del secondo ciclo di: a) 0,25 punti per la valutazione da 22 a 25/30; b) 0,50 punti per la valutazione da 26 a 29/30; c) 0,75 punti per la valutazione di 30/30. Il punteggio della ricorrente e' stato calcolato in violazione dei criteri stabiliti nella norma indicata perche' con riferimento al «voto riportato nel concorso per l'accesso al ruolo dei commissari» e' stato considerato il voto riportato nelle prove concorsuali sottratto il voto attribuito ai titoli. La ricorrente ha avuto il punteggio di 62,40 al concorso. Terminato il corso di formazione, per la graduatoria finale, l'Amministrazione non ha utilizzato il voto di 62,40, ma la somma dei voti riportati nelle prove scritte ed orali e cioe' 40,00, ed ha operato la media (40:2 = 20). Questo il calcolo contestato: Voto concorso (20) + Media I anno corso (26,800) + Media II anno corso (27,127) + Esame Finale (30,00). Il totale e' stato diviso per 4, per la media, con risultato di 25,982. Aggiungendo 0,500 per il giudizio di idoneita', il totale e' 26,482. Questo e' il calcolo che la P.A. avrebbe dovuto fare: Voto concorso (62,40) + Media I anno corso (26,800) + Media II anno (27,127) + Esame Finale (30,00). Il totale e' 146,327 che, diviso 4 per la media, e' 36,581. Sommando 0,500, il totale attribuibile era 37,081. La le-sione e' rilevante perche' lo scarto tra il punteggio attribuito e quello spettante e' di circa 7 punti. L'operato della P.A. e' contraddittorio perche' quando ha inserito la ricorrente nel ruolo dei commissari ha determinato la posizione spettante considerando l'intero punteggio riportato dalla stessa in sede concorsuale, comprensivo del punteggio attribuito ai titoli, mentre questo punteggio non e' stato computato con riferimento all'acquisto della qualifica superiore, sempre per quanto attiene l'inserimento in ruolo. 2) Illegittimita' per violazione di legge, violazione dell'art. 3 del d.lgs. 334/2000, dell'art. 19 del D.M. 400/2003, error in procedendo, vizio di motivazione, violazione delle regole sulla trasparenza amministrativa, violazione degli art. 3 e 97 Costituzione, violazione del principio dello affidamento, discriminazione. L'Amministrazione ha violato l'art. 3 del d.lgs. 334/2000 che prevede per l'accesso al ruolo dei commissari un concorso pubblico ed uno interno. Poiche' solo per gli appartenenti ai ruoli sono previsti titoli valutabili in sede concorsuale attinenti all'attivita' di servizio, e' chiaro che il legislatore ha voluto dare rilievo, nella valutazione del candidato, all'attivita' di servizio prestata. I titoli valutabili sono indice della esperienza maturata sul campo. Oltre alla violazione dell'art. 19 del D.M. 400/2003, sussiste la violazione dell'art. 3 del d.lgs. 334/00 che prevedeva, prima della modifica, un concorso pubblico per commissari per soli esami, scritto ed orale. Sussiste il vizio di motivazione e la violazione delle regole sulla trasparenza, perche' l'Amministrazione non ha indicato le modalita' seguite nella determinazione del voto finale di cui alla graduatoria di fine corso impugnata ne' ha fornito la motivazione della scelta delle modalita', in violazione della normativa vigente. Sussiste la violazione del principio dell'affidamento riposto dalla ricorrente nel rispetto della normativa vigente e delle regole concorsuali. Sussiste discriminazione tra i vincitori di concorso interno e i vincitori del concorso pubblico perche' a fronte di regole concorsuali diverse e' stato seguito un identico criterio di calcolo del punteggio finale. La fondatezza dei motivi di ricorso risulta dalle proposte di modifica del D.M. 400/2003, poi non approvate, a favore di una valutazione dei frequentatori del corso da operare solo sulla base delle attitudini evidenziate e dei risultati conseguiti durante il ciclo di formazione. Lo schema di Decreto e' composto da un articolo che abroga la lettera a) degli artt. 19, comma 2, 22, comma 2, 27, comma 2 e 32 comma I del D.M. 400/2003. Successivamente, altro schema di decreto di modifica sulla stessa linea del precedente risulta proposto e non approvato. Le proposte di Decreti dimostrano che l'Amministrazione ha consapevolmente operato in violazione della normativa vigente nell'attribuzione del voto in graduatoria quale valutazione di fine corso di formazione. All'esito della Camera di Consiglio del 15.05.2014, il T.A.R. Lazio, Roma, sez. I Ter, il 16.05.2014 ha depositato l'ordinanza collegiale n. 5196 del 2014 con cui autorizza la ricorrente all'integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami. Ha rinviato la causa all'udienza pubblica del 12.02.2015. Si notifica il presente ricorso R.G. 3543/2014, come sopra sintetizzato, ai candidati Tesorino Ferola Roberto, Felici Adriano, Martire Roberta, Giuffrida Monica, Arciero Antonio, D'Auria Davide, Sonetti Serena, Di Biase Giovanni, Giustolisi Francesco, Quattrone Maurizia, Figoni Andrea, Meola Domenico, Riccio Noemi, Abbinante Enrico, Modica Michele Alessio, Rota Chiara, Scialdone Antonio, Biagioli Andrea, Mestichella Roberta, Zuccarello Marcolini Alessia, Taraschi Cesare, Iannello Giuseppe, Bonazzi Marco, Russo Antonella Manuela, Armano Ugo, Franconieri Pamela, Dipinto Antonella, Franchi Filippo, Tommasi Sandro, Pettierre Massimo, Tubia Oriana, Mastrolitto Teresa, Stio Marianna, Fiorillo Sabatino, Bevilacqua Federico, Del Grosso Francesco, Lupone Antonia, De Bartolis Marco, Nocita Fabrizio Valerio, Belvedere Salvatore Costantino, Di Piazza Vincenzo, Mannarelli Aldo, Lefemine Alessandro, Valenti Paolo, Falso Mattia, Cavallari Gianni, Pompei Daniele, De Servi Davide, Marino Giovanni, Scudieri Costantino, Tuccio Laura, Padovani Rita, Di Laura Danilo, Toraldo Andrea, Sgro Andrea, Vigorita Adelaide, Cicchetti Alessandra, Masciopinto Gesualdo, Galli Sabrina, Scolamiero Luca, Garzo Giammaria, Scognamiglio Vincenzo, Franze' Alessandro, Arcuri Marco, Rogi Luca, Burbi Enrico, Guadagni Fabio, Fiumano' Andrea, Buffa Flavio, Gregorio Elena, Cetroni Valentina, Guidone Ettore, Nozza Davide, Papulino Sergio, Nicotera Giuseppe, Coppola Angela, Di Natale Genevieve, Ferraro Marco, Calio' Antonio, Gaetani Antonio, Casaburi Carlo, Carabei Andrea, Ferrara Biagio, Natale Edoardo Maria, Iobbi Luca, Passarella Luca, Giardina Gabriella, Salvatore Nicola, Silvestris Silvia, Demurtas Antonio, Bianco Francesco, De Dominicis Franceschina, Cesarano Alfredo, Montella Vincenza, Zonno Michele, Quaggiotto Paolo, Amatulli Michele, Monaco Andrea e Licciano Mirko. L'andamento del processo e' consultabile sul sito internet: www.giustizia-amministrativa.it. optando per il T.A.R. Lazio, sede di Roma, alla voce ricerca ricorsi, inserendo il numero R.G. del ricorso 3543 e l'anno 2014. Roma, 4 luglio 2014 Il richiedente per il ricorrente avv. Emanuela Mazzola TS14ABA8764