Notifica per pubblici proclami
Il comune di Velletri in persona del sindaco p.t., rappr. e dif.
dagli avv. M.A. Lorizio e A. Capozzi, elett. dom. presso la prima in
Roma via Dora n. 1, e' stato autorizzato con provv. Corte Cass. del 9
luglio 2014 alla notifica per pubblici proclami per integrazione del
contraddittorio, del ricorso per la cassazione della sentenza Corte
di appello di Roma, sez. usi civici n. 18 del 30 maggio 2013, nel
giudizio promosso per la liquidazione dei diritti civici, di circa
438 ha, nei confronti di tutti i possessori della ex Tenuta «La
Fajola», dist. in Catasto terreni comune Velletri ai fogli n. 41, n.
4; F. n. 42 n. 3/b, nn. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 17, 18, 20, 22; F. n. 43
nn. 2/b, 11, 12, 18, 25, 29, 32; F. n. 45, n. 6; F. n. 46, nn. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20; F. n. 47 nn.
1, 2, 3, 5, 6, 7, 8; F. n. 58, nn. 4, 5, 8, 12, 13, 14, 15, 17, 18,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
37, 38, 39, 40, 41, e le seguenti varianti: F. n. 43 n. 13; F. n. 47
n. 4; F. n. 58 n. 16, dal n. 44 al n. 67, dal n. 69 al n. 74, e loro
aventi causa, ed eventuali altri. Il comune ricorrente ha dedotto: I.
Violazione ed erronea interpretazione dell'art. 4 della legge 10
luglio 1930, n. 1078, sul processo usi civici in relazione
all'applicazione dell'art. 331 del codice di procedura civile,
sull'integrazione del contraddittorio in causa inscindibile con
pluralita' di parti ex art. 360, n. 3 del codice di procedura civile,
violazione degli articoli 101 e 102 del codice di procedura civile,
sulla garanzia processuale del contraddittorio e dell'art. 331 del
codice di procedura civile, sull'integrazione del contraddittorio nei
giudizi di impugnazione ex art. 360, n. 3 del codice di procedura
civile, e nullita' del procedimento ex art. 360, n. 4 del codice di
procedura civile; e gradatamente rimessione alla Corte costituzionale
per non manifesta infondatezza della questione di illegittimita'
costituzionale dell'art. 4 della legge n. 1078 del 1930 sul processo
usi civici, perche' in contrasto con l'art. 111, commi 1 e 2, Cost.
sul giusto processo regolato dalla legge che deve svolgersi in
contraddittorio tra le parti in condizioni di parita', con l'art. 24
Cost. sull'inviolabilita' del diritto di difesa in ogni stato e grado
del procedimento, e con l'art. 3 Cost. sulla non disparita' di
trattamento tra le parti del processo; II. Omesso esame da parte
della Corte di appello sez. usi civici, dei motivi di appello, che
vengono qui riportati ex art. 360, n. 5 del codice di procedura
civile, costituenti fatto decisivo per il giudizio, che e' stato
oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, n. 5 del codice di
procedura civile «Quanto sopra premesso, il comune di Velletri c.s.
rappr. e dif. e dom., chiede in via principale che, in accoglimento
del ricorso e per i motivi sopradetti, la C.S. cassi la sentenza n.
18 del 30 maggio 2013 della sezione speciale usi civici della Corte
di appello di Roma, rinvii le parti alla stessa sezione speciale usi
civici della Corte di appello di Roma e ordini al giudice del rinvio
di disporre la rimessione in termini dell'appellante comune di
Velletri per la notifica dell'atto di appello a mezzo pubblici
proclami ex art. 150 del codice di procedura civile, nei confronti
dei possessori chiamati ad integrazione del contraddittorio con
citazione per pubblici proclami pubbl. sul FAL della provincia di
Roma n. 50 del 22 giugno 1973 e nella Gazzetta Ufficiale - parte II -
n. 159 del 23 giugno 1973, nessuno costituito in giudizio, al fine
dell'integrazione del contraddittorio ex art. 331 del codice di
procedura civile, per tutto quanto detto sopra e quindi decida nel
merito sui motivi di appello del comune di Velletri sopra trascritti;
in via gradata, chiede che la C.S. ritenga non manifestamente
infondata la questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 4,
legge n. 1078/1930 nella parte in cui non consentirebbe al giudice
d'appello di disporre l'integrazione del contraddittorio nei
confronti dei soggetti pretermessi dopo la scadenza del termine per
proporre reclamo, perche' in contrasto con l'art. 111, commi 1 e 2,
Cost. sul giusto processo regolato dalla legge che deve svolgersi in
contraddittorio tra le parti in condizioni di parita', con l'art. 24
Cost. sull'inviolabilita' del diritto di difesa in ogni stato e grado
del procedimento, e con l'art. 3 Cost. sulla non disparita' di
trattamento tra le parti del processo e per tali motivi sollevi la
questione di costituzionalita' dell'art. 4, legge 10 luglio 1930, n.
1078, innanzi il giudice costituzionale rimettendo le parti al
giudizio della Corte costituzionale.
Roma, 26 giugno 2014
avv. M. Athena Lorizio - avv. Alessandra Capozzi
TS14ABA8970