Notifica per pubblici proclami Il comune di Velletri in persona del sindaco p.t., rappr. e dif. dagli avv. M.A. Lorizio e A. Capozzi, elett. dom. presso la prima in Roma via Dora n. 1, e' stato autorizzato con provv. Corte Cass. del 9 luglio 2014 alla notifica per pubblici proclami per integrazione del contraddittorio, del ricorso per la cassazione della sentenza Corte di appello di Roma, sez. usi civici n. 18 del 30 maggio 2013, nel giudizio promosso per la liquidazione dei diritti civici, di circa 438 ha, nei confronti di tutti i possessori della ex Tenuta «La Fajola», dist. in Catasto terreni comune Velletri ai fogli n. 41, n. 4; F. n. 42 n. 3/b, nn. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 17, 18, 20, 22; F. n. 43 nn. 2/b, 11, 12, 18, 25, 29, 32; F. n. 45, n. 6; F. n. 46, nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20; F. n. 47 nn. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8; F. n. 58, nn. 4, 5, 8, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, e le seguenti varianti: F. n. 43 n. 13; F. n. 47 n. 4; F. n. 58 n. 16, dal n. 44 al n. 67, dal n. 69 al n. 74, e loro aventi causa, ed eventuali altri. Il comune ricorrente ha dedotto: I. Violazione ed erronea interpretazione dell'art. 4 della legge 10 luglio 1930, n. 1078, sul processo usi civici in relazione all'applicazione dell'art. 331 del codice di procedura civile, sull'integrazione del contraddittorio in causa inscindibile con pluralita' di parti ex art. 360, n. 3 del codice di procedura civile, violazione degli articoli 101 e 102 del codice di procedura civile, sulla garanzia processuale del contraddittorio e dell'art. 331 del codice di procedura civile, sull'integrazione del contraddittorio nei giudizi di impugnazione ex art. 360, n. 3 del codice di procedura civile, e nullita' del procedimento ex art. 360, n. 4 del codice di procedura civile; e gradatamente rimessione alla Corte costituzionale per non manifesta infondatezza della questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 4 della legge n. 1078 del 1930 sul processo usi civici, perche' in contrasto con l'art. 111, commi 1 e 2, Cost. sul giusto processo regolato dalla legge che deve svolgersi in contraddittorio tra le parti in condizioni di parita', con l'art. 24 Cost. sull'inviolabilita' del diritto di difesa in ogni stato e grado del procedimento, e con l'art. 3 Cost. sulla non disparita' di trattamento tra le parti del processo; II. Omesso esame da parte della Corte di appello sez. usi civici, dei motivi di appello, che vengono qui riportati ex art. 360, n. 5 del codice di procedura civile, costituenti fatto decisivo per il giudizio, che e' stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, n. 5 del codice di procedura civile «Quanto sopra premesso, il comune di Velletri c.s. rappr. e dif. e dom., chiede in via principale che, in accoglimento del ricorso e per i motivi sopradetti, la C.S. cassi la sentenza n. 18 del 30 maggio 2013 della sezione speciale usi civici della Corte di appello di Roma, rinvii le parti alla stessa sezione speciale usi civici della Corte di appello di Roma e ordini al giudice del rinvio di disporre la rimessione in termini dell'appellante comune di Velletri per la notifica dell'atto di appello a mezzo pubblici proclami ex art. 150 del codice di procedura civile, nei confronti dei possessori chiamati ad integrazione del contraddittorio con citazione per pubblici proclami pubbl. sul FAL della provincia di Roma n. 50 del 22 giugno 1973 e nella Gazzetta Ufficiale - parte II - n. 159 del 23 giugno 1973, nessuno costituito in giudizio, al fine dell'integrazione del contraddittorio ex art. 331 del codice di procedura civile, per tutto quanto detto sopra e quindi decida nel merito sui motivi di appello del comune di Velletri sopra trascritti; in via gradata, chiede che la C.S. ritenga non manifestamente infondata la questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 4, legge n. 1078/1930 nella parte in cui non consentirebbe al giudice d'appello di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti pretermessi dopo la scadenza del termine per proporre reclamo, perche' in contrasto con l'art. 111, commi 1 e 2, Cost. sul giusto processo regolato dalla legge che deve svolgersi in contraddittorio tra le parti in condizioni di parita', con l'art. 24 Cost. sull'inviolabilita' del diritto di difesa in ogni stato e grado del procedimento, e con l'art. 3 Cost. sulla non disparita' di trattamento tra le parti del processo e per tali motivi sollevi la questione di costituzionalita' dell'art. 4, legge 10 luglio 1930, n. 1078, innanzi il giudice costituzionale rimettendo le parti al giudizio della Corte costituzionale. Roma, 26 giugno 2014 avv. M. Athena Lorizio - avv. Alessandra Capozzi TS14ABA8970