CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

(GU Parte Seconda n.82 del 12-7-2014)

 
                   Notifica per pubblici proclami 
 

  Il comune di Velletri in persona del sindaco p.t.,  rappr.  e  dif.
dagli avv. M.A. Lorizio e A. Capozzi, elett. dom. presso la prima  in
Roma via Dora n. 1, e' stato autorizzato con provv. Corte Cass. del 9
luglio 2014 alla notifica per pubblici proclami per integrazione  del
contraddittorio, del ricorso per la cassazione della  sentenza  Corte
di appello di Roma, sez. usi civici n. 18 del  30  maggio  2013,  nel
giudizio promosso per la liquidazione dei diritti  civici,  di  circa
438 ha, nei confronti di tutti  i  possessori  della  ex  Tenuta  «La
Fajola», dist. in Catasto terreni comune Velletri ai fogli n. 41,  n.
4; F. n. 42 n. 3/b, nn. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 17, 18, 20, 22;  F.  n.  43
nn. 2/b, 11, 12, 18, 25, 29, 32; F. n. 45, n. 6; F. n. 46, nn. 1,  2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20; F. n. 47 nn.
1, 2, 3, 5, 6, 7, 8; F. n. 58, nn. 4, 5, 8, 12, 13, 14, 15,  17,  18,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34,  35,  36,
37, 38, 39, 40, 41, e le seguenti varianti: F. n. 43 n. 13; F. n.  47
n. 4; F. n. 58 n. 16, dal n. 44 al n. 67, dal n. 69 al n. 74, e  loro
aventi causa, ed eventuali altri. Il comune ricorrente ha dedotto: I.
Violazione ed erronea interpretazione  dell'art.  4  della  legge  10
luglio  1930,  n.  1078,  sul  processo  usi  civici   in   relazione
all'applicazione  dell'art.  331  del  codice  di  procedura  civile,
sull'integrazione  del  contraddittorio  in  causa  inscindibile  con
pluralita' di parti ex art. 360, n. 3 del codice di procedura civile,
violazione degli articoli 101 e 102 del codice di  procedura  civile,
sulla garanzia processuale del contraddittorio e  dell'art.  331  del
codice di procedura civile, sull'integrazione del contraddittorio nei
giudizi di impugnazione ex art. 360, n. 3  del  codice  di  procedura
civile, e nullita' del procedimento ex art. 360, n. 4 del  codice  di
procedura civile; e gradatamente rimessione alla Corte costituzionale
per non manifesta  infondatezza  della  questione  di  illegittimita'
costituzionale dell'art. 4 della legge n. 1078 del 1930 sul  processo
usi civici, perche' in contrasto con l'art. 111, commi 1 e  2,  Cost.
sul giusto processo  regolato  dalla  legge  che  deve  svolgersi  in
contraddittorio tra le parti in condizioni di parita', con l'art.  24
Cost. sull'inviolabilita' del diritto di difesa in ogni stato e grado
del procedimento, e con  l'art.  3  Cost.  sulla  non  disparita'  di
trattamento tra le parti del processo;  II.  Omesso  esame  da  parte
della Corte di appello sez. usi civici, dei motivi  di  appello,  che
vengono qui riportati ex art. 360,  n.  5  del  codice  di  procedura
civile, costituenti fatto decisivo per  il  giudizio,  che  e'  stato
oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, n. 5 del  codice  di
procedura civile «Quanto sopra premesso, il comune di  Velletri  c.s.
rappr. e dif. e dom., chiede in via principale che,  in  accoglimento
del ricorso e per i motivi sopradetti, la C.S. cassi la  sentenza  n.
18 del 30 maggio 2013 della sezione speciale usi civici  della  Corte
di appello di Roma, rinvii le parti alla stessa sezione speciale  usi
civici della Corte di appello di Roma e ordini al giudice del  rinvio
di disporre  la  rimessione  in  termini  dell'appellante  comune  di
Velletri per la  notifica  dell'atto  di  appello  a  mezzo  pubblici
proclami ex art. 150 del codice di procedura  civile,  nei  confronti
dei possessori  chiamati  ad  integrazione  del  contraddittorio  con
citazione per pubblici proclami pubbl. sul  FAL  della  provincia  di
Roma n. 50 del 22 giugno 1973 e nella Gazzetta Ufficiale - parte II -
n. 159 del 23 giugno 1973, nessuno costituito in  giudizio,  al  fine
dell'integrazione del contraddittorio  ex  art.  331  del  codice  di
procedura civile, per tutto quanto detto sopra e  quindi  decida  nel
merito sui motivi di appello del comune di Velletri sopra trascritti;
in via  gradata,  chiede  che  la  C.S.  ritenga  non  manifestamente
infondata la questione di illegittimita' costituzionale dell'art.  4,
legge n. 1078/1930 nella parte in cui non  consentirebbe  al  giudice
d'appello  di  disporre  l'integrazione   del   contraddittorio   nei
confronti dei soggetti pretermessi dopo la scadenza del  termine  per
proporre reclamo, perche' in contrasto con l'art. 111, commi 1  e  2,
Cost. sul giusto processo regolato dalla legge che deve svolgersi  in
contraddittorio tra le parti in condizioni di parita', con l'art.  24
Cost. sull'inviolabilita' del diritto di difesa in ogni stato e grado
del procedimento, e con  l'art.  3  Cost.  sulla  non  disparita'  di
trattamento tra le parti del processo e per tali  motivi  sollevi  la
questione di costituzionalita' dell'art. 4, legge 10 luglio 1930,  n.
1078, innanzi  il  giudice  costituzionale  rimettendo  le  parti  al
giudizio della Corte costituzionale. 
    Roma, 26 giugno 2014 

          avv. M. Athena Lorizio - avv. Alessandra Capozzi 

 
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