Ricorso R.G. n. 9754/12, integrato da motivi aggiunti. Notificazione
per pubblici proclami.
Con il ricorso proposto contro il Ministero dell'Istruzione,
dell'Universita' e della Ricerca e contro gli USR per l'Abruzzo, per
la Basilicata, per la Calabria, per la Campania, per l'Emilia
Romagna, per il Friuli Venezia Giulia, per il Lazio, per la Liguria,
per la Lombardia, per le Marche, per il Molise, per il Piemonte, per
la Puglia, per la Sicilia, per la Sardegna, per la Toscana, per
l'Umbria e per il Veneto, i ricorrenti Furente Nunzio Achille, Milito
Pagliara Fabio, Buono Tiziana, Prisco Angela, Riccardi Iolanda,
Garofalo Rosaria, Somma Graziana Lorena, Saverioni Andrea, Palamara
Maria Carmela, Ponzo Elena e Verginelli Claudia hanno chiesto
l'annullamento del Bando di Concorso emanato con il Decreto del
Direttore Generale per il Personale Scolastico n. 82 del 24 settembre
2012, avente a oggetto l'indizione dei concorsi a posti e cattedre,
per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento del personale
docente nelle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II
grado, nella parte in cui: 1. all'art. 2, comma 6, - Requisiti di
ammissione - stabilisce che "Non possono partecipare ai concorsi
coloro che alla data di pubblicazione del presente decreto sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 4^ Serie Speciale,
Concorsi ed Esami, prestano servizio su posti e cattedre con
contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato nelle scuole
statali"; 2. all'art. 3, comma 3, - Domanda di ammissione: Termine e
modalita' di presentazione - prescrive che "I candidati presentano la
domanda di partecipazione al concorso esclusivamente attraverso
istanza on line, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, e successive modificazioni. Le domande presentate con modalita'
diverse da quella telematica non sono prese in considerazione [...]"
in quanto tale modalita' di presentazione delle domande comporta, non
soltanto il blocco informatico delle istanze di partecipazione al
concorso dei candidati aprioristicamente ritenuti privi dei
requisiti, ma anche la reiezione delle domande presentate dagli
interessati in versione cartacea. Con ricorsi per motivi aggiunti
notificati in data 07.11.2013 e 14.03.2014 i ricorrenti elencati ut
supra hanno impugnato le graduatorie definitive pubblicate dagli
Uffici Scolastici Regionali per l'Abruzzo, per la Calabria, per la
Campania, per il Lazio e per la Sicilia. Con decreto n. 9311/14 del
15.05.2014, il Tar Lazio, Sez. Terza bis, ha autorizzato
l'integrazione del contraddittorio a mezzo pubblici proclami per
tutti i nominativi presenti in graduatoria con la possibilita' di
seguire l'esito del processo sul sito
www.giustizia-ammministrativa.it, mentre il testo degli atti e
l'elenco dei controinteressati, desumibili dalle graduatorie,
potranno essere consultati sul sito del MIUR.
Monreale, li 04.08.2014
avv. Fabio Ganci
T14ABA10210