TAR LAZIO - ROMA
Sezione III bis

(GU Parte Seconda n.94 del 9-8-2014)

 
Ricorso R.G. n. 9754/12, integrato da motivi aggiunti.  Notificazione
                       per pubblici proclami. 
 

  Con  il  ricorso  proposto  contro  il  Ministero  dell'Istruzione,
dell'Universita' e della Ricerca e contro gli USR per l'Abruzzo,  per
la Basilicata,  per  la  Calabria,  per  la  Campania,  per  l'Emilia
Romagna, per il Friuli Venezia Giulia, per il Lazio, per la  Liguria,
per la Lombardia, per le Marche, per il Molise, per il Piemonte,  per
la Puglia, per la Sicilia, per  la  Sardegna,  per  la  Toscana,  per
l'Umbria e per il Veneto, i ricorrenti Furente Nunzio Achille, Milito
Pagliara Fabio,  Buono  Tiziana,  Prisco  Angela,  Riccardi  Iolanda,
Garofalo Rosaria, Somma Graziana Lorena, Saverioni  Andrea,  Palamara
Maria  Carmela,  Ponzo  Elena  e  Verginelli  Claudia  hanno  chiesto
l'annullamento del Bando di  Concorso  emanato  con  il  Decreto  del
Direttore Generale per il Personale Scolastico n. 82 del 24 settembre
2012, avente a oggetto l'indizione dei concorsi a posti  e  cattedre,
per titoli  ed  esami,  finalizzati  al  reclutamento  del  personale
docente nelle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di  I  e  II
grado, nella parte in cui: 1. all'art. 2, comma  6,  -  Requisiti  di
ammissione - stabilisce che  "Non  possono  partecipare  ai  concorsi
coloro che alla data di  pubblicazione  del  presente  decreto  sulla
Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  Italiana,  4^  Serie  Speciale,
Concorsi  ed  Esami,  prestano  servizio  su  posti  e  cattedre  con
contratto individuale di lavoro a tempo  indeterminato  nelle  scuole
statali"; 2. all'art. 3, comma 3, - Domanda di ammissione: Termine  e
modalita' di presentazione - prescrive che "I candidati presentano la
domanda  di  partecipazione  al  concorso  esclusivamente  attraverso
istanza on line, ai sensi del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.
82, e successive modificazioni. Le domande presentate  con  modalita'
diverse da quella telematica non sono prese in considerazione  [...]"
in quanto tale modalita' di presentazione delle domande comporta, non
soltanto il blocco informatico delle  istanze  di  partecipazione  al
concorso  dei  candidati   aprioristicamente   ritenuti   privi   dei
requisiti, ma anche  la  reiezione  delle  domande  presentate  dagli
interessati in versione cartacea. Con  ricorsi  per  motivi  aggiunti
notificati in data 07.11.2013 e 14.03.2014 i ricorrenti  elencati  ut
supra hanno impugnato  le  graduatorie  definitive  pubblicate  dagli
Uffici Scolastici Regionali per l'Abruzzo, per la  Calabria,  per  la
Campania, per il Lazio e per la Sicilia. Con decreto n.  9311/14  del
15.05.2014,  il  Tar  Lazio,   Sez.   Terza   bis,   ha   autorizzato
l'integrazione del contraddittorio  a  mezzo  pubblici  proclami  per
tutti i nominativi presenti in graduatoria  con  la  possibilita'  di
seguire       l'esito       del       processo        sul        sito
www.giustizia-ammministrativa.it,  mentre  il  testo  degli  atti   e
l'elenco  dei  controinteressati,   desumibili   dalle   graduatorie,
potranno essere consultati sul sito del MIUR. 
 
  Monreale, li 04.08.2014 

                          avv. Fabio Ganci 

 
T14ABA10210
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