Fusione transfrontaliera di GTECH S.p.A. (societa' di diritto italiano) in GEORGIA WORLDWIDE PLC (societa' di diritto inglese). Avviso ai sensi dell'articolo 7 del Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n.108. I. Societa' coinvolte nella fusione transfrontaliera GTECH S.P.A., societa' per azioni di diritto italiano, con sede legale in Viale del Campo Boario 56/D, Roma, Italia, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 08028081001, capitale deliberato pari a Euro 190.502.053,00, sottoscritto e versato pari a Euro 174.951.075,00 (la "Societa' Incorporanda"); e GEORGIA WORLDWIDE PLC, societa' per azioni (public company limited by shares)di diritto inglese, con sede legale in 6th Floor, 11 Old Jewry, Londra EC2R 8DU, Regno Unito, numero di registrazione presso il Registro delle Societa' (Registrar of Companies) dell'Inghilterra e del Galles 9127533, capitale sociale pari a Sterline Inglesi 50.001 (la "Societa' Incorporante"). II. Modalita' di esercizio dei diritti dei creditori - Con riferimento alla Societa' Incorporanda: i creditori della Societa' Incorporanda, i quali vantino un credito sorto anteriormente all'iscrizione del progetto di fusione presso il Registro delle Imprese di Roma ai sensi dell'articolo 2501-ter c.c., hanno diritto di proporre opposizione alla fusione ai sensi dell'articolo 2503 c.c. entro 60 giorni dall'iscrizione della decisione di fusione presso il Registro delle Imprese di Roma; - con riferimento alla Societa' Incorporante: ai sensi della Regulation 11 del Companies (Cross-Border Mergers)Regulations 2007, come modificato, su istanza di qualsiasi creditore, il Tribunale competente puo' disporre l'adunanza dei creditori o di una classe di questi. Ai sensi della Regulation 14 del Companies (Cross-Border Mergers) Regulations 2007, come modificato, nel caso in cui l'adunanza dei creditori, o di una classe di questi, sia disposta ai sensi della Regulation 11, il progetto di fusione deve essere approvato dalla maggioranza dei creditori o, a seconda dei casi, dalla classe di creditori presenti all'assemblea e votanti, in persona o tramite delega, che rappresenti il 75% del valore dei crediti vantati. III. Modalita' di esercizio dei diritti dei soci di minoranza - Con riferimento alla Societa' Incorporanda: i soci di minoranza della Societa' Incorporanda che non votino a favore del progetto di fusione hanno diritto di esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437, comma 1, lettera (a) c.c., dell'art. 2437, comma 1, lettera (c) c.c., dell'art. 2437-quinquies c.c. e dell'articolo 5 del Decreto Legislativo 30 maggio 2008 n. 108. Il diritto di recesso dovra' essere esercitato ai sensi degli articoli 2437-bis ss. c.c. L'esercizio del diritto di recesso da parte dei soci di minoranza della Societa' Incorporanda e' sospensivamente condizionato alla circostanza che la High Court of England and Wales rilasci l'ordinanza di approvazione del completamento della fusione transfrontaliera e di fissazione della data di efficacia della fusione e che tale ordinanza non sia stata annullata o revocata; - con riferimento alla Societa' Incorporante: entrambi i soci attuali della Societa' Incorporante consentiranno alla fusione. In ogni caso, i soci non disporranno del diritto di recesso, in quanto tale diritto non e' previsto dalla legge inglese con riferimento alla fusione. IV. Disponibilita' di informazioni sulla fusione Ulteriori informazioni sulla fusione transfrontaliera sono disponibili gratuitamente sul sito web della Societa' Incorporanda (www.gtech.com) e messe a disposizione presso la sede legale della Societa' Incorporanda e presso la sede legale della Societa' Incorporante, al fine di consentire a tutti gli aventi diritto di prenderne visione. GTECH S.P.A.- per il consiglio di amministrazione il presidente Lorenzo Pellicioli GEORGIA WORLDWIDE PLC - per il consiglio di amministrazione Alberto Fornaro T14AAB11708