N. 63
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE
22 agosto 2014
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 22 agosto 2014 (della Regione Veneto) .
Bilancio e contabilita' pubblica - Misure urgenti per la
competitivita' e la giustizia sociale - Trasparenza e
razionalizzazione della spesa pubblica per beni e servizi -
Previsione che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della
legge impugnata, le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 11,
comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, riducano la
spesa per l'acquisto di beni e servizi, in ogni settore, per un
ammontare complessivo di 2.100 milioni di euro per l'anno 2014 in
ragione di: a) 700 milioni di euro da parte delle Regioni e delle
Province autonome di Trento e Bolzano; b) 700 milioni di euro, di
cui 340 milioni di euro da parte delle Province e Citta'
metropolitane e 360 milioni di euro da parte dei Comuni; c) 700
milioni di euro, comprensivi delle riduzioni di cui al comma 11, da
parte delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 11, comma 1,
del decreto legislativo n. 33 del 2013 - Previsione che le stesse
riduzioni si applicano in ragione d'anno, a decorrere dal 2015 -
Previsione che la determinazione degli obiettivi di riduzione di
spesa per le Regioni e Province autonome e' effettuata con le
modalita' di cui all'art. 46 - Previsione che le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano possono adottare misure
alternative al contenimento della spese corrente al fine di
conseguire risparmi comunque non inferiori a quelli derivanti
dall'applicazione del comma 4 - Ricorso della Regione Veneto -
Denunciata violazione del principio di ragionevolezza - Lesione dei
diritti fondamentali civili e sociali senza la preventiva
determinazione dei livelli essenziali - Esorbitanza dai limiti del
coordinamento in materia finanziaria - Lesione del principio di
leale collaborazione.
- Decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni,
nella legge 23 giugno 2014, n. 89, art. 8, commi 4, 6 e 10.
- Costituzione, artt. 3, 117, commi terzo e quarto, 119 e 120.
Bilancio e contabilita' pubblica - Misure urgenti per la
competitivita' e la giustizia sociale - Controllo della spesa per
incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti di
collaborazione coordinata e continuativa - Previsione che le
Regioni non possono conferire incarichi di consulenza, studio e
ricerca quando la spesa sostenuta nell'anno per gli incarichi sia
superiore ad una certa percentuale della propria spesa per il
personale, come risultante dal conto annuale del 2012, pari al 4,2
per cento per le amministrazioni con spesa pari o inferiore a 5
milioni di euro, e all'1,4 per cento per le amministrazioni con
spesa di personale superiore a 5 milioni di euro - Previsione,
riguardo ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa,
dello stesso meccanismo di riduzione della spesa quando la spesa
complessiva per tali contratti sia superiore rispetto alla spesa
del personale, come risultante dal conto annuale del 2012, al 4,5
per cento per le amministrazioni con spesa pari o inferiore a 5
milioni di euro, e all'1,1 per cento per le amministrazioni con
spesa di personale superiore a 5 milioni di euro - Previsione, per
le Regioni e per le Province autonome di Trento e di Bolzano (oltre
che per Province, Citta' metropolitane e Comuni), della facolta' di
rimodulare o adottare misure alternative di contenimento della
spesa corrente, al fine di conseguire risparmi comunque non
inferiori a quelli derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 -
Ricorso della Regione Veneto - Denunciata violazione del principio
di ragionevolezza - Esorbitanza dai limiti del coordinamento
finanziario - Lesione del principio di buon andamento della
pubblica amministrazione - Lesione del principio di leale
collaborazione.
- Decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni,
nella legge 23 giugno 2014, n. 89, art. 14, commi 1, 2 e 4-ter.
- Costituzione, artt. 3, 97, 117, comma terzo, 119 e 120.
Bilancio e contabilita' pubblica - Misure urgenti per la
competitivita' e la giustizia sociale - Spesa per autovetture -
Previsione che le Regioni non possono effettuare spese di ammontare
superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per
l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di
autovetture, nonche' per l'acquisto di buoni taxi - Ricorso della
Regione Veneto - Denunciata violazione del principio di
ragionevolezza - Violazione del principio di buon andamento della
pubblica amministrazione - Esorbitanza dai limiti del coordinamento
in materia finanziaria per il carattere puntuale della norma
impugnata - Lesione del principio di leale collaborazione.
- Decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni,
nella legge 23 giugno 2014, n. 89, art. 15.
- Costituzione, artt. 3, 97, 117, comma terzo, 119 e 120.
Bilancio e contabilita' pubblica - Misure urgenti per la
competitivita' e la giustizia sociale - Disposizioni in materia di
locazioni e manutenzioni di immobili da parte delle pubbliche
amministrazioni - Previsione, con riferimento ai contratti di
locazione passiva aventi ad oggetto immobili ad uso istituzionale,
della riduzione dei canoni di locazione, a decorrere dal 1° luglio
2014, nella misura del 15 per cento di quanto corrisposto,
applicando tale decremento anche ai contratti di locazione scaduti
o rinnovati dopo tale data - Previsione dell'inserimento automatico
di tale riduzione nei contratti in corso ai sensi dell'art. 1339
c.c., anche in deroga alle eventuali clausole difformi opposte
dalle parti, salvo il diritto di recesso del locatore - Previsione
della possibilita' di rinnovo del rapporto di locazione solo in
presenza della disponibilita' delle risorse finanziarie necessarie
per il pagamento dei canoni, degli oneri e dei costi d'uso, per il
periodo di durata del contratto di locazione e della permanenza
delle esigenze allocative - Previsione di disciplina similare per i
contratti di locazione passiva, aventi ad oggetto immobili ad uso
istituzionale di proprieta' di terzi, di nuova stipulazione -
Previsione della facolta' per le Regioni di adottare misure
alternative di contenimento della spesa corrente al fine di
conseguire comunque risparmi non inferiori a quelli derivanti
dall'applicazione della medesima disposizione - Ricorso della
Regione Veneto - Denunciata violazione del principio di
ragionevolezza - Violazione del principio di buon andamento della
pubblica amministrazione - Esorbitanza dai limiti del coordinamento
in materia finanziaria per l'adozione di una normativa di carattere
puntuale e dettagliato - Lesione del principio di leale
collaborazione.
- Decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni,
nella legge 23 giugno 2014, n. 89, art. 24, comma 4.
- Costituzione, artt. 3, 97, 117, terzo comma, 119 e 120.
Bilancio e contabilita' pubblica - Misure urgenti per la
competitivita' e la giustizia sociale - Attestazione dei tempi di
pagamento - Previsione al fine di garantire il rispetto dei tempi
di pagamento che Regioni che, sulla base della attestazione dei
tempi di pagamento, registrano tempi medi superiori a 90 giorni nel
2014 e a 60 giorni a decorrere dal 2015, rispetto a quanto disposto
dal decreto legislativo n. 231 del 2002, nell'anno successivo a
quello di riferimento non possono procedere ad assunzioni di
personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia
contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata
e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai
processi di stabilizzazione in atto - Previsione, altresi', per le
Regioni predette, del divieto di stipulare contratti di servizio
con soggetti privati che si configurino come elusivi della
disposizione precedente - Ricorso della Regione Veneto - Denunciata
violazione del principio di ragionevolezza - Violazione del
principio di buon andamento della pubblica amministrazione -
Esorbitanza dai limiti del coordinamento in materia finanziaria per
l'adozione di una normativa di carattere puntuale e dettagliato -
Lesione del principio di leale collaborazione.
- Decreto-legge 24 maggio 2014, n. 66, convertito, con modificazioni,
nella legge 23 giugno 2014, n. 89, art. 41, comma 2.
- Costituzione, artt. 3, 97, 117, commi terzo e quarto, e 119.
Bilancio e contabilita' pubblica - Misure urgenti per la
competitivita' e la giustizia sociale - Concorso delle Regioni e
delle Province autonome alla riduzione della spesa pubblica -
Previsione che le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 500
milioni di euro per l'anno 2014 e di 750 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, in ambiti di spesa e per
importi proposti in sede di autocoordinamento delle Regioni e delle
Province autonome, tenendo conto dei principi di pagamento
stabiliti dalla Direttiva 2011/7/UE, nonche' dell'incidenza degli
acquisti centralizzati, da recepire con Intesa sancita dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 maggio 2014
ed entro il 31 ottobre 2014, con riferimento agli anni 2015 e
seguenti - Previsione che, in assenza di detta Intesa entro i
predetti termini, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da adottarsi previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, entro 20 giorni dalla scadenza dei predetti termini, i
richiamati importi sono assegnati ad ambiti di spesa ed attribuiti
alle singole Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano,
tenendo anche conto del PIL e della popolazione residente, e che
sono eventualmente ridimensionati i livelli di finanziamento degli
ambiti individuati e le modalita' di acquisizione delle risorse da
parte dello Stato - Previsione che il complesso delle spese
espresse in termini di competenza eurocompatibile, di cui al comma
449-bis dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e'
ridotto, per ciascuno degli anni dal 2014 al 2017, tenendo conto
degli importi determinati ai sensi del comma 6 - Ricorso della
Regione Veneto - Denunciata violazione del principio di
ragionevolezza - Violazione del principio di buon andamento della
pubblica amministrazione - Esorbitanza dai limiti del coordinamento
in materia finanziaria per l'adozione di una normativa di carattere
puntuale e dettagliato - Lesione del principio di leale
collaborazione.
- Decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni,
nella legge 23 giugno 2014, n. 89, art. 46, commi 6 e 7.
- Costituzione, artt. 3, 117, commi terzo e quarto, 119 e 120.
(14C00244)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.44 del 22-10-2014)
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