N. 64
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE
22 agosto 2014
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 22 agosto 2014 (della Regione Campania).
Bilancio e contabilita' pubblica - Misure urgenti per la
competitivita' e la giustizia sociale - Razionalizzazione della
spesa pubblica per beni e servizi - Acquisizione di beni e servizi
attraverso soggetti aggregatori e prezzi di riferimento -
Previsione che il Ministero dell'economia e delle finanze si avvale
di Consip S.p.A per lo svolgimento di procedure di gara finalizzate
all'acquisizione, da parte delle autorita' di gestione,
certificazione e audit istituite presso le singole amministrazioni
titolari dei programmi di sviluppo cofinanziati con fondi
dell'Unione europea, di beni e di servizi strumentali all'esercizio
delle relative funzioni - Ricorso della Regione Campania -
Denunciato accentramento di funzioni amministrative in capo al
Ministero dell'economia e delle finanze - Invasione delle sfere di
competenza regionali in ambito amministrativo - Contrasto con i
principi di sussidiarieta', differenzazione e adeguatezza -
Violazione del principio di buon andamento dell'azione
amministrativa e del principio di leale collaborazione.
- Decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, art. 9, comma 8-bis.
- Costituzione, artt. 97, 118 e 120.
Bilancio e contabilita' pubblica - Misure urgenti per la
competitivita' e la giustizia sociale - Amministrazione sobria -
Limite al trattamento economico del personale pubblico e delle
societa' partecipate - Previsione che a decorrere dal 1° maggio
2014 il limite massimo retributivo riferito al Primo Presidente
della Corte di cassazione, di cui agli artt. 23-bis e 23-ter del
decreto-legge n. 201 del 2011, e' fissato in euro 240.000 annui al
lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri
fiscali a carico del dipendente - Previsione che a decorrere da
quella data i riferimenti al limite retributivo di cui ai predetti
artt. 23-bis e 23-ter si intendono sostituiti da tale importo -
Previsione che le Regioni provvedono ad adeguare i propri
ordinamenti al nuovo limite retributivo ai sensi dell'art. 1, comma
475, della legge n. 147 del 2013 - Ricorso della Regione Campania -
Denunciata introduzione di un taglio selettivo della spesa pubblica
regionale, in violazione della competenza legislativa e
dell'autonomia finanziaria, amministrativa e organizzativa
regionale - Violazione del principio di buon andamento dell'azione
amministrativa - Interpretazione della norma statale nel senso di
riconnettere al mancato adeguamento il taglio dei trasferimenti di
risorse statali nei confronti delle Regioni - Introduzione di una
misura sanzionatoria sproporzionata e illogica lesiva della
discrezionalita' della Regione ricorrente - Esorbitanza dai limiti
del coordinamento in materia finanziaria - Estensione del termine
previsto per l'adeguamento anche alle societa' partecipate in
violazione del principio di ragionevolezza e del principio di leale
collaborazione.
- Decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, art. 13, commi 1, 2, 3 e 4.
- Costituzione, artt. 3, 97, 117, commi primo, secondo e terzo, 118,
119, 120 e 123.
(14C00245)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.45 del 29-10-2014)
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