N. 5 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 15 gennaio 2015

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 15 gennaio 2015 (della Regione Puglia). Ferrovie - Misure per la riapertura dei cantieri introdotte dal decreto-legge n. 133 del 2014 (c.d. «sblocca Italia») - Previsione che all'approvazione dei progetti delle opere relative alla tratta ferroviaria Napoli-Bari provvede il Commissario all'uopo istituito nella persona dell'Amministratore delegato di Ferrovie dello Stato s.p.a. - Previsione, altresi', che l'Amministrazione statale procedente ha l'obbligo di ricercare il consenso delle Regioni specificamente interessate dalle opere e di coinvolgerle nelle procedure per il superamento dell'eventuale dissenso solo nei casi in cui dette Regioni siano titolari di funzioni amministrative incidenti sulla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, sul patrimonio storico-artistico o sulla tutela della salute e della pubblica incolumita' - Ricorso della Regione Puglia - Denunciata omessa previsione che la Regione specificamente interessata alla singola opera sia in tutti casi parte necessaria del procedimento decisionale afferente le funzioni amministrative attratte in sussidiarieta' dallo Stato - Lesione delle competenze legislative concorrenti delle Regioni in materia di «grandi reti di trasporto e di navigazione» e di «governo del territorio» - Violazione delle competenze amministrative ad esse spettanti in base al principio di sussidiarieta' - Richiamo alla sentenza n. 303 del 2003 della Corte costituzionale. - Decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, art. 1, commi 2 e 4. - Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 118, primo comma. Ferrovie - Misure per la riapertura dei cantieri introdotte dal decreto-legge n. 133 del 2014 (c.d. «sblocca Italia») - Previsione che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti redige il Piano di ammodernamento dell'infrastruttura ferroviaria, con il quale individua le «linee ferroviarie da ammodernare», sia per il settore delle merci, sia per il trasporto dei passeggeri - Ricorso della Regione Puglia - Denunciata omessa previsione dell'acquisizione della necessaria intesa con ciascuna Regione interessata - Lesione delle competenze legislative concorrenti delle Regioni in materia di «grandi reti di trasporto e di navigazione» e di «governo del territorio» - Violazione delle competenze amministrative ad esse spettanti in base al principio di sussidiarieta' - Richiamo alla sentenza n. 303 del 2003 della Corte costituzionale. - Decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, art. 1, comma 10-bis. - Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 118, primo comma. Porti e aeroporti - Misure per la riapertura dei cantieri introdotte dal decreto-legge n. 133 del 2014 (c.d. «sblocca Italia») - Previsione che i contratti di programma degli aeroporti di interesse nazionale sottoscritti dall'ENAC con i gestori degli scali aeroportuali di interesse nazionale sono approvati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze - Ricorso della Regione Puglia - Denunciata omessa previsione che la Regione specificamente interessata dal singolo intervento sia parte necessaria del procedimento decisionale afferente le funzioni amministrative attratte in sussidiarieta' dallo Stato - Lesione delle competenze legislative concorrenti delle Regioni in materia di «porti e aeroporti civili» e di «governo del territorio» - Violazione delle competenze amministrative ad esse spettanti in base al principio di sussidiarieta' - Richiamo alla sentenza n. 303 del 2003 della Corte costituzionale. - Decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, art. 1, comma 11. - Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 118, primo comma. Edilizia e urbanistica - Misure per il rilancio dell'edilizia introdotte dal decreto-legge n. 133 del 2014 (c.d. «sblocca Italia») - Previsione che, nelle more dell'adozione dello strumento urbanistico che individui «gli edifici esistenti non piu' compatibili con gli indirizzi della pianificazione», resta salva «la facolta' del proprietario di eseguire tutti gli interventi conservativi, ad eccezione della demolizione e successiva ricostruzione non giustificata da obiettive ed improrogabili ragioni di ordine statico od igienico sanitario» - Ricorso della Regione Puglia - Denunciato carattere di disciplina di dettaglio della disposizione censurata in entrambe le sue possibili interpretazioni (che siano consentiti ex lege gli interventi conservativi o che siano vietate ex lege le altre tipologie di intervento) - Lesione della competenza legislativa concorrente delle Regioni in materia di «governo del territorio» - Sottrazione ai Comuni delle valutazioni e delle funzioni amministrative di loro spettanza nella stessa materia - Violazione dei principi di sussidiarieta' e adeguatezza, della necessaria attribuzione di «funzioni proprie» ai Comuni nonche' del nucleo intangibile di autodeterminazione di tali enti in ordine all'assetto e alla utilizzazione del proprio territorio - Violazione del principio di eguaglianza e ragionevolezza, sotto il profilo dell'uniforme trattamento delle diverse e variegate realta' regionali e locali. - Decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, art. 17, comma 1, lett. b), aggiuntiva dell'art. 3-bis al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. - Costituzione, artt. 3, primo comma, 117, comma terzo, e 118, commi primo e secondo. Edilizia e urbanistica - Misure per il rilancio dell'edilizia introdotte dal decreto-legge n. 133 del 2014 (c.d. «sblocca Italia») - Previsione che gli accordi per l'adozione di uno schema di regolamento edilizio-tipo, conclusi tra Governo, Regioni e autonomie locali in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 281 del 1997, «costituiscono livello essenziale delle prestazioni, concernenti la tutela della concorrenza e i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale» - Previsione, altresi', che il regolamento edilizio-tipo, indicante i requisiti prestazionali degli edifici, con particolare riguardo alla sicurezza e al risparmio energetico, e' adottato dai Comuni nei termini fissati dai suddetti accordi, e comunque entro i termini previsti dall'art. 2 della legge n. 241 del 1990 e s.m. - Ricorso della Regione Puglia - Denunciata estraneita' della suddetta disciplina alle materie «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali» e «tutela della concorrenza» - Indebita autorizzazione dell'intervento della fonte regolamentare statale in una materia di legislazione concorrente, quale e' il «governo del territorio» - Inosservanza della riserva di legge statale per la determinazione dei principi fondamentali di tale materia - Esorbitanza dai limiti della potesta' regolamentare dello Stato. - Decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, art. 17-bis, aggiuntivo dell'art. 4, comma 1-sexies, al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. - Costituzione, artt. 117, commi secondo, lett. m), terzo e sesto, e 118, commi primo e secondo. Energia - Misure urgenti per l'approvvigionamento e il trasporto del gas naturale introdotte dal decreto-legge n. 133 del 2014 (c.d. «sblocca Italia») - Previsione che l'acquisizione dell'intesa con la singola Regione interessata e' necessaria solo per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio delle «infrastrutture lineari energetiche» - Ricorso della Regione Puglia - Denunciata omessa estensione della necessita' dell'intesa anche ai «gasdotti di approvvigionamento di gas proveniente dall'estero», alle «operazioni preparatorie necessarie alla redazione dei progetti» e alle relative «opere connesse» - Lesione delle competenze legislative concorrenti delle Regioni in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» e di «governo del territorio» - Violazione delle competenze amministrative ad esse spettanti in base al principio di sussidiarieta' - Violazione del principio di eguaglianza (sotto il profilo del diverso trattamento riservato a fattispecie del tutto sovrapponibili) - Richiamo alla sentenza n. 303 del 2003 della Corte costituzionale. - Decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, art. 37, comma 2, lettere a) e c-bis), rispettivamente modificative dei commi 2, primo periodo, e 5 dell'art. 52-quinquies del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327. - Costituzione, artt. 3, primo comma, 117, comma terzo, e 118, primo comma. Energia - Misure per la valorizzazione delle risorse energetiche nazionali introdotte dal decreto-legge n. 133 del 2014 (c.d. «sblocca Italia») - Previsione che il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, predispone un piano delle aree in cui sono consentite le attivita' di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e quelle di stoccaggio sotterraneo di gas naturale - Ricorso della Regione Puglia - Denunciata omessa previsione della necessita' dell'intesa con ciascuna Regione territorialmente interessata - Lesione delle competenze legislative concorrenti delle Regioni in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» e di «governo del territorio» - Violazione delle competenze amministrative ad esse spettanti in base al principio di sussidiarieta' - Richiamo alla sentenza n. 303 del 2003 della Corte costituzionale. - Decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, art. 38, comma 1-bis. - Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 118, primo comma. Energia - Misure per la valorizzazione delle risorse energetiche nazionali introdotte dal decreto-legge n. 133 del 2014 (c.d. «sblocca Italia») - Previsione che, decorso inutilmente il termine del 31 marzo 2015, fissato dallo stesso decreto per la conclusione da parte delle Regioni dei procedimenti di VIA (valutazione di impatto ambientale) relativi alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, le Regioni trasmettono la documentazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per i seguiti istruttori di competenza, dandone notizia al Ministero dello sviluppo economico - Ricorso della Regione Puglia - Denunciata sostanziale predisposizione di un meccanismo straordinario di sostituzione dello Stato alla Regione senza le condizioni necessarie per il legittimo esercizio di tale potere - Carenza di un adeguato modulo di collaborazione e di un atto conclusivo imputabile al Governo nel suo complesso (unico organo legittimato a provvedere alla sostituzione straordinaria). - Decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, art. 38, comma 4. - Costituzione, art. 120, comma secondo; legge 5 giugno 2003, n. 131, art. 8. Energia - Misure per la valorizzazione delle risorse energetiche nazionali introdotte dal decreto-legge n. 133 del 2014 (c.d. «sblocca Italia») - Previsione che, ai fini del rilascio del titolo concessorio unico per le attivita' di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, l'acquisizione dell'intesa con la Regione interessata e' necessaria solo ove le dette attivita' siano destinate a svolgersi nella terraferma - Ricorso della Regione Puglia - Denunciata omessa estensione della necessita' dell'intesa anche alle attivita' destinate a svolgersi nel mare continentale - Lesione delle competenze legislative concorrenti delle Regioni in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» e di «governo del territorio» - Violazione delle competenze amministrative ad esse spettanti in base al principio di sussidiarieta' - Violazione del principio di eguaglianza (sotto il profilo del diverso trattamento riservato a fattispecie del tutto sovrapponibili) - Richiamo alla sentenza n. 303 del 2003 della Corte costituzionale. - Decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, art. 38, comma 6, lett. b). - Costituzione, artt. 3, primo comma, 117, comma terzo, e 118, primo comma. Energia - Misure per la valorizzazione delle risorse energetiche nazionali introdotte dal decreto-legge n. 133 del 2014 (c.d. «sblocca Italia») - Previsione che, al fine di tutelare le risorse nazionali di idrocarburi in mare localizzate nel mare continentale, il Ministero dello sviluppo economico, sentite le Regioni interessate, puo' autorizzare, per un periodo non superiore a cinque anni, progetti sperimentali di coltivazione di giacimenti - Ricorso della Regione Puglia - Denunciata omessa previsione dell'acquisizione dell'intesa, anziche' del mero parere, della Regione interessata - Lesione delle competenze legislative concorrenti delle Regioni in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» e di «governo del territorio» - Violazione delle competenze amministrative ad esse spettanti in base al principio di sussidiarieta' - Richiamo alla sentenza n. 303 del 2003 della Corte costituzionale. - Decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, art. 38, comma 10, aggiuntivo dei commi 1-bis, 1-ter e 1-quater all'art. 8 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. - Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 118, primo comma. (15C00021) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.7 del 18-2-2015)

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