N. 38 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 6 marzo 2015

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 6 marzo 2015 (della Regione Puglia). Bilancio e contabilita' pubblica - Legge di stabilita' 2015 - Imposizione alle Province delle Regioni a statuto ordinario di divieti puntuali di specifiche voci di spesa - Ricorso della Regione Puglia - Denunciata previsione di norme statali di dettaglio e conseguente violazione della competenza concorrente in materia di "coordinamento della finanza pubblica" - Violazione dell'autonomia finanziaria, sotto il profilo della spesa, e dell'autonomia politico-amministrativa delle Province - Contrasto con la legge "organica" di attuazione del principio di pareggio del bilancio, con le norme costituzionali che ad essa fanno rinvio e con l'obiettivo della salvaguardia degli equilibri di bilancio e della riduzione del rapporto tra debito pubblico e PIL - Irragionevolezza - Lesione dell'autonomia finanziaria delle Province anche qualora i divieti censurati siano ritenuti compatibili con l'assetto delle competenze statali in materia di finanza pubblica scaturito dalla riforma costituzionale del 2012. - Legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 420. - Costituzione, artt. 3, primo comma, 81, comma sesto, 117, comma terzo, e 119, commi primo e secondo; legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, art. 5, comma 1, lett. e); legge 24 dicembre 2012, n. 243, art. 9, comma 5. Comuni, Province e Citta' metropolitane - Legge di stabilita' 2015 - Divieto assoluto alle Province delle Regioni a statuto ordinario di acquisire personale in qualunque forma e tipo di lavoro - Ricorso della Regione Puglia - Denunciata esorbitanza dagli specifici ambiti di competenza statale in materia di enti locali - Invasione della competenza legislativa regionale (residuale) in tema di organizzazione amministrativa delle Province - Macroscopica lesione dell'autonomia organizzativa e funzionale dei medesimi enti. - Legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 420, lett. c), d), e) ed f). - Costituzione, artt. 114, comma secondo, 117, commi secondo, lett. p), quarto e sesto, e 118, primo comma. Bilancio e contabilita' pubblica - Legge di stabilita' 2015 - Divieto alle Province delle Regioni a statuto ordinario di ricorrere a mutui per spese non rientranti nelle funzioni afferenti alla gestione dell'edilizia scolastica, alla costruzione e gestione delle strade provinciali e alla tutela e valorizzazione dell'ambiente - Ricorso della Regione Puglia - Denunciata esorbitanza dai limiti che la legge statale puo' imporre all'indebitamento degli enti territoriali - Contrasto con la possibilita' costituzionalmente attribuita ai medesimi enti di ricorrere all'indebitamento per finanziare "spese di investimento" indipendentemente dalla loro finalizzazione funzionale - Contrasto con la legge "organica" di attuazione del principio di pareggio del bilancio e con le norme costituzionali che ad essa fanno rinvio - Adozione di norme di dettaglio, anziche' di "principi fondamentali" di coordinamento della finanza pubblica. - Legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 420, lett. a). - Costituzione, artt. 81, comma sesto, 117, comma terzo, e 119, commi primo, secondo e sesto; legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, art. 5, comma 2, lett. b); legge 24 dicembre 2012, n. 243, art. 10, comma 1. Comuni, Province e Citta' metropolitane - Legge di stabilita' 2015 - Riduzione della dotazione organica delle Citta' metropolitane e delle Province, in misura pari, rispettivamente, al 30 e al 50 per cento rispetto all'ammontare della spesa per il personale di ruolo alla data di entrata in vigore della legge n. 56 del 2014, nonche' in misura del 30 per cento per le Province con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri - Ricorso della Regione Puglia - Denunciata violazione della competenza legislativa residuale regionale in materia di organizzazione amministrativa degli enti locali - In via subordinata: Esorbitanza dalla competenza statale a determinare i principi fondamentali in materia di "coordinamento della finanza pubblica" - Compromissione della discrezionalita' legislativa delle Regioni afferente al riordino delle funzioni di area vasta nelle materie di propria competenza - Lesione dei principi di sussidiarieta', adeguatezza e differenziazione nonche' del principio di corrispondenza tra funzioni e risorse - Contrasto con la legge "organica" di attuazione del principio di pareggio del bilancio e con le norme costituzionali che ad essa fanno rinvio. - Legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 421. - Costituzione, artt. 81, comma sesto, 117, commi secondo, lett. p), terzo e quarto, 118, commi primo e secondo, e 119, commi secondo e quarto; legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, art. 5, comma 1, lett. e); legge 24 dicembre 2012, n. 243, art. 9, comma 5. Comuni, Province e Citta' metropolitane - Legge di stabilita' 2015 - Individuazione del personale che rimane assegnato alle Province e alle Citta' metropolitane e di quello destinato alle procedure di mobilita', da effettuarsi entro novanta giorni secondo modalita' e criteri definiti nell'ambito delle procedure e degli osservatori di cui all'accordo previsto dall'art. 1, comma 91, della legge n. 56 del 2014 - Ricorso della Regione Puglia - Denunciata esorbitanza dagli specifici ambiti di competenza statale in materia di ordinamento degli enti locali - Difetto di qualunque titolo competenziale che legittimi la disciplina statale - Incidenza dei previsti termini e vincoli procedurali sulla potesta' legislativa regionale. - Legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 422. - Costituzione, art. 117, commi secondo, lett. p), e quarto. Comuni, Province e Citta' metropolitane - Legge di stabilita' 2015 - Determinazione, con il supporto delle societa' in house delle amministrazioni centrali competenti, di piani di riassetto organizzativo, economico, finanziario e patrimoniale delle Citta' metropolitane e delle Province delle Regioni a statuto ordinario, nel contesto delle procedure e degli osservatori di cui all'accordo in sede di Conferenza unificata previsto dall'art. 1, comma 91, della legge n. 56 del 2014 - Definizione, in tale contesto, delle procedure di mobilita' del personale interessato e fissazione dei relativi criteri mediante il decreto ministeriale di cui all'art. 30, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, da adottare entro sessanta giorni - Ricorso della Regione Puglia - Denunciata esorbitanza dagli specifici ambiti di competenza statale in materia di ordinamento degli enti locali - Difetto di qualunque titolo competenziale che legittimi la disciplina statale - Vincolo per il legislatore regionale di rispettare atti non legislativi (quali l'accordo e il decreto ministeriale succitati) - In via subordinata: Determinazione di principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica mediante norme di rango sub-legislativo. - Legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 423. - Costituzione, art. 117, commi secondo, lett. p), terzo e quarto. Bilancio e contabilita' pubblica - Legge di stabilita' 2015 - Obbligo per le Regioni e gli enti locali di destinare negli anni 2015 e 2016 le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unita' soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilita' - Obbligo di destinare, altresi', esclusivamente per le finalita' di ricollocazione del personale in mobilita' la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015, salva la completa ricollocazione del personale soprannumerario - Previsione che, nonostante i detti obblighi, restano fermi i vincoli del patto di stabilita' interno e la sostenibilita' finanziaria e di bilancio dell'ente, e che le assunzioni effettuate in violazione di tale normativa sono nulle - Ricorso della Regione Puglia - Denunciata non riconducibilita' delle previsioni censurate alla materia "ordinamento civile" - Difetto di qualunque titolo competenziale che legittimi la disciplina statale - Imposizione di vincoli di destinazione a risorse gia' presenti nei bilanci degli enti territoriali e relative a materie di loro competenza - Lesione della competenza regionale residuale in materia di organizzazione amministrativa delle Regioni e degli enti locali, nonche' dell'autonomia finanziaria di spesa degli enti territoriali e del principio di corrispondenza tra risorse e funzioni amministrative - Violazione dei principi di ragionevolezza e di buon andamento della pubblica amministrazione - Incidenza sulla potesta' di autoorganizzazione degli enti territoriali. - Legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 424. - Costituzione, artt. 3, primo comma, 97, comma secondo, 114, comma secondo, 117, commi secondo, lett. p), quarto e sesto, 118, primo comma, e 119, commi primo e quarto. Comuni, Province e Citta' metropolitane - Legge di stabilita' 2015 - Disciplina della mobilita' e della ricollocazione del personale soprannumerario di Province e Citta' metropolitane - Ricorso della Regione Puglia - Denunciato difetto di qualunque titolo competenziale che legittimi la disciplina statale. - Legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 427. - Costituzione, art. 117, commi secondo, lett. p), e quarto (15C00100) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.16 del 22-4-2015)

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