N. 38
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE
6 marzo 2015
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 6 marzo 2015 (della Regione Puglia).
Bilancio e contabilita' pubblica - Legge di stabilita' 2015 -
Imposizione alle Province delle Regioni a statuto ordinario di
divieti puntuali di specifiche voci di spesa - Ricorso della
Regione Puglia - Denunciata previsione di norme statali di
dettaglio e conseguente violazione della competenza concorrente in
materia di "coordinamento della finanza pubblica" - Violazione
dell'autonomia finanziaria, sotto il profilo della spesa, e
dell'autonomia politico-amministrativa delle Province - Contrasto
con la legge "organica" di attuazione del principio di pareggio del
bilancio, con le norme costituzionali che ad essa fanno rinvio e
con l'obiettivo della salvaguardia degli equilibri di bilancio e
della riduzione del rapporto tra debito pubblico e PIL -
Irragionevolezza - Lesione dell'autonomia finanziaria delle
Province anche qualora i divieti censurati siano ritenuti
compatibili con l'assetto delle competenze statali in materia di
finanza pubblica scaturito dalla riforma costituzionale del 2012.
- Legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 420.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, 81, comma sesto, 117, comma
terzo, e 119, commi primo e secondo; legge costituzionale 20 aprile
2012, n. 1, art. 5, comma 1, lett. e); legge 24 dicembre 2012, n.
243, art. 9, comma 5.
Comuni, Province e Citta' metropolitane - Legge di stabilita' 2015 -
Divieto assoluto alle Province delle Regioni a statuto ordinario di
acquisire personale in qualunque forma e tipo di lavoro - Ricorso
della Regione Puglia - Denunciata esorbitanza dagli specifici
ambiti di competenza statale in materia di enti locali - Invasione
della competenza legislativa regionale (residuale) in tema di
organizzazione amministrativa delle Province - Macroscopica lesione
dell'autonomia organizzativa e funzionale dei medesimi enti.
- Legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 420, lett. c), d), e)
ed f).
- Costituzione, artt. 114, comma secondo, 117, commi secondo, lett.
p), quarto e sesto, e 118, primo comma.
Bilancio e contabilita' pubblica - Legge di stabilita' 2015 - Divieto
alle Province delle Regioni a statuto ordinario di ricorrere a
mutui per spese non rientranti nelle funzioni afferenti alla
gestione dell'edilizia scolastica, alla costruzione e gestione
delle strade provinciali e alla tutela e valorizzazione
dell'ambiente - Ricorso della Regione Puglia - Denunciata
esorbitanza dai limiti che la legge statale puo' imporre
all'indebitamento degli enti territoriali - Contrasto con la
possibilita' costituzionalmente attribuita ai medesimi enti di
ricorrere all'indebitamento per finanziare "spese di investimento"
indipendentemente dalla loro finalizzazione funzionale - Contrasto
con la legge "organica" di attuazione del principio di pareggio del
bilancio e con le norme costituzionali che ad essa fanno rinvio -
Adozione di norme di dettaglio, anziche' di "principi
fondamentali" di coordinamento della finanza pubblica.
- Legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 420, lett. a).
- Costituzione, artt. 81, comma sesto, 117, comma terzo, e 119, commi
primo, secondo e sesto; legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1,
art. 5, comma 2, lett. b); legge 24 dicembre 2012, n. 243, art. 10,
comma 1.
Comuni, Province e Citta' metropolitane - Legge di stabilita' 2015 -
Riduzione della dotazione organica delle Citta' metropolitane e
delle Province, in misura pari, rispettivamente, al 30 e al 50 per
cento rispetto all'ammontare della spesa per il personale di ruolo
alla data di entrata in vigore della legge n. 56 del 2014, nonche'
in misura del 30 per cento per le Province con territorio
interamente montano e confinanti con Paesi stranieri - Ricorso
della Regione Puglia - Denunciata violazione della competenza
legislativa residuale regionale in materia di organizzazione
amministrativa degli enti locali - In via subordinata: Esorbitanza
dalla competenza statale a determinare i principi fondamentali in
materia di "coordinamento della finanza pubblica" - Compromissione
della discrezionalita' legislativa delle Regioni afferente al
riordino delle funzioni di area vasta nelle materie di propria
competenza - Lesione dei principi di sussidiarieta', adeguatezza e
differenziazione nonche' del principio di corrispondenza tra
funzioni e risorse - Contrasto con la legge "organica" di
attuazione del principio di pareggio del bilancio e con le norme
costituzionali che ad essa fanno rinvio.
- Legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 421.
- Costituzione, artt. 81, comma sesto, 117, commi secondo, lett. p),
terzo e quarto, 118, commi primo e secondo, e 119, commi secondo e
quarto; legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, art. 5, comma 1,
lett. e); legge 24 dicembre 2012, n. 243, art. 9, comma 5.
Comuni, Province e Citta' metropolitane - Legge di stabilita' 2015 -
Individuazione del personale che rimane assegnato alle Province e
alle Citta' metropolitane e di quello destinato alle procedure di
mobilita', da effettuarsi entro novanta giorni secondo modalita' e
criteri definiti nell'ambito delle procedure e degli osservatori di
cui all'accordo previsto dall'art. 1, comma 91, della legge n. 56
del 2014 - Ricorso della Regione Puglia - Denunciata esorbitanza
dagli specifici ambiti di competenza statale in materia di
ordinamento degli enti locali - Difetto di qualunque titolo
competenziale che legittimi la disciplina statale - Incidenza dei
previsti termini e vincoli procedurali sulla potesta' legislativa
regionale.
- Legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 422.
- Costituzione, art. 117, commi secondo, lett. p), e quarto.
Comuni, Province e Citta' metropolitane - Legge di stabilita' 2015 -
Determinazione, con il supporto delle societa' in house delle
amministrazioni centrali competenti, di piani di riassetto
organizzativo, economico, finanziario e patrimoniale delle Citta'
metropolitane e delle Province delle Regioni a statuto ordinario,
nel contesto delle procedure e degli osservatori di cui all'accordo
in sede di Conferenza unificata previsto dall'art. 1, comma 91,
della legge n. 56 del 2014 - Definizione, in tale contesto, delle
procedure di mobilita' del personale interessato e fissazione dei
relativi criteri mediante il decreto ministeriale di cui all'art.
30, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, da adottare entro sessanta
giorni - Ricorso della Regione Puglia - Denunciata esorbitanza
dagli specifici ambiti di competenza statale in materia di
ordinamento degli enti locali - Difetto di qualunque titolo
competenziale che legittimi la disciplina statale - Vincolo per il
legislatore regionale di rispettare atti non legislativi (quali
l'accordo e il decreto ministeriale succitati) - In via
subordinata: Determinazione di principi fondamentali in materia di
coordinamento della finanza pubblica mediante norme di rango
sub-legislativo.
- Legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 423.
- Costituzione, art. 117, commi secondo, lett. p), terzo e quarto.
Bilancio e contabilita' pubblica - Legge di stabilita' 2015 - Obbligo
per le Regioni e gli enti locali di destinare negli anni 2015 e
2016 le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle
percentuali stabilite, all'immissione nei ruoli dei vincitori di
concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie e alla
ricollocazione nei propri ruoli delle unita' soprannumerarie
destinatarie dei processi di mobilita' - Obbligo di destinare,
altresi', esclusivamente per le finalita' di ricollocazione del
personale in mobilita' la restante percentuale della spesa relativa
al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015, salva la
completa ricollocazione del personale soprannumerario - Previsione
che, nonostante i detti obblighi, restano fermi i vincoli del patto
di stabilita' interno e la sostenibilita' finanziaria e di bilancio
dell'ente, e che le assunzioni effettuate in violazione di tale
normativa sono nulle - Ricorso della Regione Puglia - Denunciata
non riconducibilita' delle previsioni censurate alla materia
"ordinamento civile" - Difetto di qualunque titolo competenziale
che legittimi la disciplina statale - Imposizione di vincoli di
destinazione a risorse gia' presenti nei bilanci degli enti
territoriali e relative a materie di loro competenza - Lesione
della competenza regionale residuale in materia di organizzazione
amministrativa delle Regioni e degli enti locali, nonche'
dell'autonomia finanziaria di spesa degli enti territoriali e del
principio di corrispondenza tra risorse e funzioni amministrative -
Violazione dei principi di ragionevolezza e di buon andamento della
pubblica amministrazione - Incidenza sulla potesta' di
autoorganizzazione degli enti territoriali.
- Legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 424.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, 97, comma secondo, 114, comma
secondo, 117, commi secondo, lett. p), quarto e sesto, 118, primo
comma, e 119, commi primo e quarto.
Comuni, Province e Citta' metropolitane - Legge di stabilita' 2015 -
Disciplina della mobilita' e della ricollocazione del personale
soprannumerario di Province e Citta' metropolitane - Ricorso della
Regione Puglia - Denunciato difetto di qualunque titolo
competenziale che legittimi la disciplina statale.
- Legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 427.
- Costituzione, art. 117, commi secondo, lett. p), e quarto
(15C00100)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.16 del 22-4-2015)
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