N. 58
ORDINANZA (Atto di promovimento)
12 gennaio 2015
Ordinanza del 12 gennaio 2015 del Tribunale di Grosseto nel
procedimento penale a carico di F.A..
Processo penale - Misure cautelari personali - Procedimento
applicativo - Previsione che le misure sono disposte su richiesta
del pubblico ministero che presenta al giudice competente gli
elementi su cui la richiesta si fonda - Interpretazione della Corte
di cassazione consolidatasi come diritto vivente - Possibilita' per
il pubblico ministero di presentare a fondamento della richiesta
cautelare elementi diversi da quelli utilizzabili dal giudice che
procede secondo le disposizioni regolative del procedimento o della
fase del procedimento penale di cognizione in corso di svolgimento
- Possibilita' per il giudice del dibattimento di utilizzare in
funzione decisoria sulla richiesta cautelare elementi diversi da
quelli legittimamente acquisiti nel dibattimento - Contrasto con i
principi del giusto processo e della imparzialita' del giudice -
Violazione del principio di non colpevolezza e del principio di
uguaglianza, proporzionalita' e ragionevolezza dei trattamenti
giuridici.
- Codice di procedura penale, art. 291.
- Costituzione, artt. 3, 27 e 111, comma secondo.
(15C00108)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.16 del 22-4-2015)
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