Estratto decreto occupazione Il direttore generale VISTO l'articolo 42 della Costituzione nella parte in cui prevede che la proprieta' privata puo' essere, nei casi indicati dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi di interesse generale; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (di seguito: dPR n. 327/2001), ..omissis.. VISTA la legge 26 aprile 1974, n. 170, sullo stoccaggio di gas naturale in giacimenti di idrocarburi; VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, ed in particolare il Titolo IV recante le disposizioni sull'attivita' di stoccaggio del gas naturale che modificano e integrano la legge 26 aprile 1974, n. 170; VISTO il decreto 8 marzo 2013 del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con il quale e' approvato il documento di Strategia energetica nazionale (SEN), ..omissis.. VISTO il decreto 6 novembre 2001 con il quale e' conferita la concessione per lo stoccaggio di gas naturale in giacimento "Bordolano Stoccaggio", il cui programma dei lavori e' stato modificato con decreto 28 dicembre 2011 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e di intesa con la Regione Lombardia; VISTO il decreto ministeriale 20 giugno 2003 che dispone il trasferimento dalla societa' ENI alla societa' Stoccaggi Gas Italia Spa (di seguito: STOGIT) della titolarita', tra le altre, della concessione "Bordolano Stoccaggio", ..omissis.. VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 158 (di seguito dPCM n. 158/2013), recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico..omissis.. VISTA l'istanza della societa' Stoccaggi Gas Italia Spa (di seguito: STOGIT) del 17 marzo 2015, registrata con prot. 6109 del 20 marzo 2015, volta a legittimare l'occupazione temporanea di terreni individuati per l'installazione di n. 3 stazioni per il rilevamento della micro-sismicita', ed in particolare una porzione di terreno situata nel comune di Castelvisconti (CR) al foglio 1, mappale 14, di proprieta' dei sig.ri Barbaglio Aldo, Barbaglio Carmelo e Barbaglio Giuseppe; Preso Atto che il rilevamento della micro-sismicita', come disposto dalle Autorita' competenti, e' condizione necessaria per il regolare esercizio dello stoccaggio di gas naturale in giacimento ..omissis.. Considerato che i Proprietari del fondo, a seguito di trattative attivate dalla STOGIT, non hanno concordato la vendita della suddetta porzione di terreno; Considerato che sussistono motivi di interesse generale di garantire l'esercizio dello stoccaggio di gas naturale in giacimento effettuato nella concessione "Bordolano Stoccaggio" ..omissis..; Ritenuto pertanto necessario e urgente legittimare l'occupazione da parte del concessionario dell'area in argomento, nonche' disporre un adeguato corrispettivo economico a favore dei proprietari, per indennizzare l'occupazione temporanea del terreno; VISTI gli articoli 49 e 50 del dPR n. 327/2001, DECRETA Art. 1 - A favore della societa' STOGIT, con sede legale in San Donato Milanese (MI) - Piazza Santa Barbara, 7 - uffici operativi in Crema (CR), Via Libero Comune, 5, codice fiscale 13271380159, rappresentante unico nei rapporti con l'Amministrazione Pubblica e con i terzi per la concessione di stoccaggio del gas naturale denominata "Bordolano Stoccaggio", e' disposta l'occupazione temporanea, fino alla data di scadenza della concessione, del terreno situato nel comune di Castelvisconti (CR), citato nelle premesse del presente decreto e meglio identificato nel piano particellare allegato. Art. 2 - Ai sensi dell'articolo 50 del dPR n. 327/2001, e' dovuta al proprietario una indennita' pari ad un dodicesimo di 21,20 euro/m2 per ogni anno di occupazione e, per ogni mese o frazione di mese, una indennita' pari ad un dodicesimo di quella annua. Art. 3 - Con modalita' concordata con i proprietari, oltre all'importo indicato nell'articolo 2, e salvo nei casi indicati negli articoli 7 e 8, il concessionario corrisponde il pagamento anticipato dell'indennita' di occupazione per i primi tre anni. Gli ulteriori pagamenti sono eseguiti a scadenza dei successivi periodi triennali con le stesse modalita'. Nel caso di proroga della concessione oltre il 6 novembre 2021, nonche' di necessita' di continuare lo stato di occupazione dei terreni, la societa' STOGIT deve presentare una nuova istanza per prorogare oltre tale termine i tempi di occupazione nonche' adeguare il valore indicato nell'articolo 2 delle indennita' da destinare ai proprietari. Art. 4 - L'occupazione di cui all'articolo 1 e' sottoposta alla condizione sospensiva che sia ottemperato da parte della STOGIT (di seguito: Societa' beneficiaria dell'azione ablativa, ovvero: beneficiario) quanto disposto agli articoli 5 e 6. Art. 5 - La societa' beneficiaria dell'azione ablativa provvede alla notifica del presente decreto, nelle forme degli atti processuali civili, ai proprietari identificati, unitamente all'invito a presenziare alla redazione del verbale di immissione in possesso del fondo specificando, con un preavviso di almeno sette giorni, l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui e' prevista l'esecuzione del presente decreto da parte dei tecnici incaricati di redigere il verbale. Art. 6 - I tecnici incaricati dell'esecuzione del presente decreto, secondo le disposizioni dell'art. 24 del dPR n. 327/2001, redigono, contestualmente al verbale di immissione in possesso dei terreni, lo stato di consistenza dei medesimi, in contraddittorio con i proprietari catastalmente identificati o, nel caso di assenza o di rifiuto dei medesimi, con la presenza di due testimoni che non siano dipendenti del beneficiario. Art. 7 - Il proprietario dell'immobile, entro il termine di trenta giorni dalla data di immissione in possesso del fondo a favore del beneficiario, ove permangano le condizioni di non accettare l'indennita' proposta con il presente atto, puo' informare questa Autorita' espropriante sulla necessita' di chiedere alla competente Commissione provinciale per gli espropri di cui all'articolo 41 del dPR n. 327/2001, di determinare l'indennita'. Ove non condivida la determinazione definitiva, il proprietario potra' presentare opposizione alla stima, nei termini e con le modalita' previste dall'articolo 54 del dPR n. 327/2001. Art. 8 - Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. I termini di proponibilita', decorrenti dalla data di notifica del provvedimento medesimo, sono di giorni 60 per il ricorso al TAR e di giorni 120 per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Art. 9 - Nei casi indicati negli articoli 7 e 8, gli importi previsti dall'articolo 3 sono versati in depositi da costituire presso la competente Ragioneria Territoriale dello Stato a cura del beneficiario. Art. 10 - Il presente decreto entra in vigore alla data della pubblicazione per estratto, a cura della societa' beneficiaria dell'azione ablativa, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 17 aprile 2015 Il direttore generale Franco Terlizzese T15ADC6543