MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche

(GU Parte Seconda n.48 del 28-4-2015)

 
                    Estratto decreto occupazione 
 

  Il direttore generale 
  VISTO l'articolo 42 della Costituzione nella parte in  cui  prevede
che la proprieta' privata puo' essere, nei casi indicati dalla legge,
e salvo indennizzo, espropriata per motivi di interesse generale; 
  VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,  n.
327 (di seguito: dPR n. 327/2001), ..omissis.. 
  VISTA la legge 26 aprile 1974, n.  170,  sullo  stoccaggio  di  gas
naturale in giacimenti di idrocarburi; 
  VISTO il  decreto  legislativo  23  maggio  2000,  n.  164,  ed  in
particolare il Titolo IV recante le  disposizioni  sull'attivita'  di
stoccaggio del gas naturale che modificano e integrano  la  legge  26
aprile 1974, n. 170; 
  VISTO il decreto 8 marzo 2013 del Ministro dello sviluppo economico
e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
con il quale  e'  approvato  il  documento  di  Strategia  energetica
nazionale (SEN), ..omissis.. 
  VISTO il decreto 6 novembre 2001  con  il  quale  e'  conferita  la
concessione  per  lo  stoccaggio  di  gas  naturale   in   giacimento
"Bordolano  Stoccaggio",  il  cui  programma  dei  lavori  e'   stato
modificato con decreto 28 dicembre 2011 del Ministro  dello  sviluppo
economico di concerto con il Ministro dell'ambiente  e  della  tutela
del territorio e del mare e di intesa con la Regione Lombardia; 
  VISTO il  decreto  ministeriale  20  giugno  2003  che  dispone  il
trasferimento dalla societa' ENI alla societa' Stoccaggi  Gas  Italia
Spa (di seguito: STOGIT)  della  titolarita',  tra  le  altre,  della
concessione "Bordolano Stoccaggio", ..omissis.. 
  VISTO il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  5
dicembre 2013, n. 158 (di  seguito  dPCM  n.  158/2013),  recante  il
Regolamento  di  riorganizzazione  del   Ministero   dello   sviluppo
economico..omissis.. 
  VISTA  l'istanza  della  societa'  Stoccaggi  Gas  Italia  Spa  (di
seguito: STOGIT) del 17 marzo 2015, registrata con prot. 6109 del  20
marzo 2015, volta a legittimare l'occupazione temporanea  di  terreni
individuati per l'installazione di n. 3 stazioni per  il  rilevamento
della micro-sismicita', ed in particolare  una  porzione  di  terreno
situata nel comune di Castelvisconti (CR) al foglio 1, mappale 14, di
proprieta' dei sig.ri Barbaglio Aldo, Barbaglio Carmelo  e  Barbaglio
Giuseppe; 
  Preso Atto che il rilevamento della micro-sismicita', come disposto
dalle Autorita' competenti, e' condizione necessaria per il  regolare
esercizio dello stoccaggio di gas naturale in giacimento ..omissis.. 
  Considerato che i Proprietari del fondo, a  seguito  di  trattative
attivate dalla STOGIT, non hanno concordato la vendita della suddetta
porzione di terreno; 
  Considerato  che  sussistono  motivi  di  interesse   generale   di
garantire l'esercizio dello stoccaggio di gas naturale in  giacimento
effettuato nella concessione "Bordolano Stoccaggio" ..omissis..; 
  Ritenuto pertanto necessario e urgente legittimare l'occupazione da
parte del concessionario dell'area in argomento, nonche' disporre  un
adeguato  corrispettivo  economico  a  favore  dei  proprietari,  per
indennizzare l'occupazione temporanea del terreno; 
  VISTI gli articoli 49 e 50 del dPR n. 327/2001, 
  DECRETA 
  Art. 1 - A favore della societa' STOGIT, con  sede  legale  in  San
Donato Milanese (MI) - Piazza Santa Barbara, 7 - uffici operativi  in
Crema  (CR),  Via  Libero  Comune,  5,  codice  fiscale  13271380159,
rappresentante unico nei rapporti con  l'Amministrazione  Pubblica  e
con i terzi  per  la  concessione  di  stoccaggio  del  gas  naturale
denominata  "Bordolano   Stoccaggio",   e'   disposta   l'occupazione
temporanea, fino alla data di scadenza della concessione, del terreno
situato nel comune di Castelvisconti (CR), citato nelle premesse  del
presente  decreto  e  meglio  identificato  nel  piano   particellare
allegato. 
  Art. 2 - Ai sensi dell'articolo 50 del dPR n. 327/2001,  e'  dovuta
al proprietario una indennita' pari ad un dodicesimo di 21,20 euro/m2
per ogni anno di occupazione e, per ogni mese o frazione di mese, una
indennita' pari ad un dodicesimo di quella annua. 
  Art.  3  -  Con  modalita'  concordata  con  i  proprietari,  oltre
all'importo indicato nell'articolo 2, e salvo nei casi indicati negli
articoli 7 e 8, il concessionario corrisponde il pagamento anticipato
dell'indennita' di occupazione per i primi tre  anni.  Gli  ulteriori
pagamenti sono eseguiti a scadenza dei successivi  periodi  triennali
con le stesse modalita'. Nel caso di proroga della concessione  oltre
il 6 novembre 2021, nonche' di necessita' di continuare lo  stato  di
occupazione dei terreni, la societa' STOGIT deve presentare una nuova
istanza per prorogare oltre  tale  termine  i  tempi  di  occupazione
nonche' adeguare il valore indicato nell'articolo 2 delle  indennita'
da destinare ai proprietari. 
  Art. 4 - L'occupazione di cui all'articolo  1  e'  sottoposta  alla
condizione sospensiva che sia ottemperato da parte della  STOGIT  (di
seguito:  Societa'   beneficiaria   dell'azione   ablativa,   ovvero:
beneficiario) quanto disposto agli articoli 5 e 6. 
  Art. 5 - La societa'  beneficiaria  dell'azione  ablativa  provvede
alla  notifica  del  presente  decreto,  nelle   forme   degli   atti
processuali   civili,   ai   proprietari   identificati,   unitamente
all'invito a presenziare alla redazione del verbale di immissione  in
possesso del fondo specificando, con un  preavviso  di  almeno  sette
giorni, l'indicazione del luogo, del giorno  e  dell'ora  in  cui  e'
prevista l'esecuzione del  presente  decreto  da  parte  dei  tecnici
incaricati di redigere il verbale. 
  Art. 6 - I tecnici incaricati dell'esecuzione del presente decreto,
secondo le disposizioni dell'art. 24 del dPR n.  327/2001,  redigono,
contestualmente al verbale di immissione in possesso dei terreni,  lo
stato  di  consistenza  dei  medesimi,  in  contraddittorio   con   i
proprietari catastalmente identificati o, nel caso di  assenza  o  di
rifiuto dei medesimi, con la presenza di due testimoni che non  siano
dipendenti del beneficiario. 
  Art. 7 - Il proprietario dell'immobile, entro il termine di  trenta
giorni dalla data di immissione in possesso del fondo  a  favore  del
beneficiario,  ove  permangano  le  condizioni   di   non   accettare
l'indennita' proposta con il presente  atto,  puo'  informare  questa
Autorita' espropriante sulla necessita' di chiedere  alla  competente
Commissione provinciale per gli espropri di cui all'articolo  41  del
dPR n. 327/2001, di determinare l'indennita'. Ove  non  condivida  la
determinazione  definitiva,   il   proprietario   potra'   presentare
opposizione alla stima, nei  termini  e  con  le  modalita'  previste
dall'articolo 54 del dPR n. 327/2001. 
  Art. 8  -  Avverso  il  presente  decreto  e'  ammesso  ricorso  al
Tribunale  Amministrativo   Regionale   competente   oppure   ricorso
straordinario  al  Presidente  della   Repubblica.   I   termini   di
proponibilita', decorrenti dalla data di notifica  del  provvedimento
medesimo, sono di giorni 60 per il ricorso al TAR e di giorni 120 per
il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. 
  Art. 9 - Nei casi indicati  negli  articoli  7  e  8,  gli  importi
previsti dall'articolo 3  sono  versati  in  depositi  da  costituire
presso la competente Ragioneria Territoriale dello Stato a  cura  del
beneficiario. 
  Art. 10 - Il presente decreto  entra  in  vigore  alla  data  della
pubblicazione  per  estratto,  a  cura  della  societa'  beneficiaria
dell'azione  ablativa,  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
  Roma, 17 aprile 2015 

                        Il direttore generale 
                          Franco Terlizzese 

 
T15ADC6543
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