Pubblicazione ex art. 14-ter, comma 10, legge 241/1990 del Decreto
del Ministro dello Sviluppo Economico del 20/05/2015, recante
autorizzazione alla costruzione ed esercizio con accertamento della
conformita' urbanistica, apposizione del vincolo preordinato
all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilita' ex D.P.R.
327/2001 del metanodotto d'interconnessione Albania-Italia "Trans
Adriatic Pipeline DN 900 (36")"
Il Ministro
dello Sviluppo Economico
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e
integrazioni, recante disposizioni sulla procedura di semplificazione
dei procedimenti amministrativi;
Visto il D.lgs. 23 maggio 2000, n. 164 recante "Attuazione della
direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per ii mercato interno del
gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999,n.
144;
Visto il D.M. 22 dicembre 2000 del Ministero delle Attivita'
Produttive, gia' Ministero dell'Industria, del Commercio e
dell'Artigianato ora Ministero dello Sviluppo Economico concernente
l'individuazione e l'aggiornamento della Rete Nazionale Gasdotti ai
sensi dell'art. 9 del D.lgs. 23 maggio 2000, n. 164, da ultimo
aggiornato con DM 9 aprile 2014;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239 - Riordino del settore
energetico, nonche' delega al Governo per il riassetto delle
disposizioni vigenti in materia di energia;
Visto il D.M. 17 aprile 2008 del Ministero dello Sviluppo Economico
e del Ministero dell'interno riportante "Regola tecnica per la
progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle
opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densita' non
superiore a 0,8";
Visti gli artt. 52 bis, 52 ter, 52 quater e 52 quinquies e s.m.i.
del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, Testo Unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica
utilita', in seguito denominato "Testo Unico" e successive modifiche
e integrazioni;
Visto il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante Norme in materia
ambientale, e successive modificazioni;
Vista la legge 19 dicembre 2013, n. 153 recante "Ratifica ed
esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica di Albania, la Repubblica
Greca e la Repubblica Italiana sul progetto "Trans Adriatic
Pipeline", fatto ad Atene il 13 febbraio 2013";
Vista la legge 11 novembre 2014, n.164 di conversione del D.L. n.
133 del 12 settembre 2014 recante "Misure urgenti per l'apertura dei
cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione
del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto
idrogeologico e la ripresa delle attivita' produttive";
Visto il Regolamento (UE) N. 347/2013 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 17 aprile 2013 sugli orientamenti per le infrastrutture
energetiche transeuropee, che tra l'altro stabilisce un quadro
giuridico e politico globale per ottimizzare lo sviluppo delle reti
energetiche a livello europeo entro il 2020 e oltre;
Visto il Regolamento Delegato (UE) N. 1391/2013 della Commissione
del 14 ottobre 2013 che modifica il regolamento (UE) n. 347/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti per le
infrastrutture energetiche transeuropee relativamente all'elenco
dell'Unione dei progetti di interesse comune;
Vista l'istanza presentata in data 31 agosto 2011, acquisita al
prot. n. 0017401 del 31.08.2011, e integrata in data 01 ottobre 2014,
con la quale la societa' Trans Adriatic Pipeline A.G., con sede
legale a Baar, Lindenstrasse n 2, 6340 (CH) ed ufficio di
rappresentanza a Roma, Via IV Novembre 149, ha trasmesso al Ministero
dello sviluppo economico la documentazione tecnica concernente il
progetto dell'opera denominata "Metanodotto Trans Adriatic Pipeline
DN 900 (36")" per l'espletamento della procedura di cui all'art. 52
quinquies del Testo Unico;
Visto il D.Lgs. 1 giugno 2011, n. 93 recante "Attuazione delle
direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni
per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad
una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore
finale industriale di gas e di energia elettrica, nonche' abrogazione
delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE";
Visto l'articolo 36 della Direttiva 2009/73/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio ii quale stabilisce che nuove, importanti
infrastrutture del sistema del gas, ossia infrastrutture di
interconnessione tra le reti nazionali di trasporto di gas degli
Stati membri dell'Unione europea, terminali di rigassificazione di
gas naturale liquefatto, e impianti di stoccaggio possono essere
oggetto, su richiesta, di una deroga alle disposizioni degli articoli
9, 32, 33, e 34 e dell'articolo 41, paragrafi 6, 8, e 10 a
determinate condizioni, specificate nella stessa direttiva;
Visto il D.M. 11 aprile 2006 del Ministro delle attivita'
produttive, ora Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella
Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 109 del 12 maggio
2006 che stabilisce i principi e le modalita' per il rilascio
dell'esenzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 17 della legge
239/04;
Visto l'articolo 1, comma 17, della legge 23 agosto 2004, n. 239,
come modificato dall'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 1
giugno 2011, n. 93;
Visto il D.M. 21 aprile 2015 del Ministro dello sviluppo economico
che, in accordo con la Decisione della Commissione Europea del 17
marzo 2015 e con quanto stabilito nella sezione 4.10 della Final
Joint Opinion come modificata con deliberazione 159/2015/R/Gas del 9
aprile 2015, ha prorogato l'esenzione, gia' rilasciata con decreto 13
marzo 2013, come modificata dal decreto 25 giugno 2013 e confermata
con decreto del 6 novembre 2013, a condizione che la costruzione
inizi entro il 16 maggio 2016 e l'infrastruttura sia operativa entro
il 31 dicembre 2020;
Considerato che:
le opere del progetto "Trans Adriatic Pipeline" ricadenti entro
la giurisdizione italiana sono costituite da un gasdotto della
lunghezza complessiva pari a circa 53 Km, diametro 36" (DN 900),
costituito principalmente da: tratto di metanodotto sottomarino,
ricadente nella piattaforma continentale italiana, per una lunghezza
di circa 45 km e diametro 36", pressione di progetto 145 bar;
pressione normale di esercizio circa 80-85 bar; un microtunnel di
approdo (offshore) lungo circa 865 m; un microtunnel onshore di
lunghezza pari a circa 620 m; una valvola di intercettazione;
metanodotto terrestre ricadente nel territorio del Comune di
Melendugno, dal punto di approdo, situato a nord di San Foca, fino al
Terminale di arrivo, per una lunghezza di circa 8 km e diametro 36",
pressione di progetto 145 bar; pressione normale di esercizio circa
80-85 bar; un terminale di ricezione del gasdotto;
il metanodotto avra', in una prima fase, una capacita' nominale
di trasporto pari a 10 miliardi di Sm³ di gas su base annua, con
possibilita' di estensione fino a 20 miliardi di Sm³ annui; il
metanodotto interessa il Comune di Melendugno, in Provincia di Lecce,
in Regione Puglia;
l'opera ha ricevuto ii giudizio favorevole di compatibilita'
ambientale con Decreto n. 223 del 11.09.2014, emanato dal Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, previa
Deliberazione del Consiglio dei Ministri prot. DICR 0019634 del
11/09/2014;
ai sensi e per gli effettidegli artt. 7 e 8 della legge n. 241/90
e dell'art. 52 ter del "Testo Unico", il prescritto avviso di avvio
del procedimento prot.n. 18473 del 06.10.2014 - con l'elenco recante
indicazioni del comuni, fogli e particelle interessati dalla fascia
per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio nonche' delle
aree da occupare temporaneamente e' stato pubblicato per venti giorni
consecutivi, dal 09.10.2014, all'albo pretorio del Comune di
Melendugno e pubblicato, in pari data, sui quotidiani Corriere del
Mezzogiorno" e "Sole24Ore" e sul sito informatico della Regione
Puglia;
con nota n. 20133 del 27.10.2014 il responsabile del procedimento
ha trasmesso a tutti gli Enti ed Amministrazioni territorialmente
interessati il progetto dell'opera in oggetto al fine del rilascio
del parere di competenza ai sensi dell'art. 52 quinquies del "Testo
Unico" e ha convocato apposita riunione della conferenza di servizi
per il 3 dicembre 2014.
Considerato che:
il progetto "Trans Adriatic Pipeline" e' considerato strategico a
livello europeo e che con Regolamento Delegato (UE) N. 1391/2013
della Commissione, e' stato inserito nell'elenco dei Project of
Common Interest (PCI), per i quali il Regolamento (UE) N. 347/2013
del Parlamento Europeo e del Consiglio stabilisce che gli stati
membri debbano prevedere procedure di autorizzazione accelerate per
le infrastrutture di interesse comune;
il suddetto progetto, ai sensi dell'articolo 37, comma 1, del
decreto legge n. 133 del 2014, convertito in legge 11 novembre 2014,
n. 164, riveste carattere di interesse strategico e costituisce una
priorita' a carattere nazionale in quanto consentira' l'arrivo in
Italia di una nuova fonte di approvvigionamento di gas proveniente
dall'area del Mar Caspio e specificamente dallo sviluppo del campo
Shah Deniz, fase II, nell'Azerbaijan;
conseguentemente, la realizzazione del metanodotto di
importazione incrementera' la sicurezza degli approvvigionamenti di
energia per l'Italia e l'Europa.
Accertato che in data 3 dicembre 2014 si ê tenuta la riunione della
conferenza dei servizi, nell'ambito della quale sono stati acquisiti
pareri, deliberazioni ed altri atti di assenso di competenza delle
Amministrazioni, Enti e Societa' interessati e sono state esaminate
le osservazioni pervenute;
Rilevato che:
il verbale della succitata riunione della conferenza di servizi
e' stato inoltrato alle Amministrazioni, Enti e Societa' interessate,
con nota prot. 24042 dell'11 dicembre 2014; nella predetta riunione
della conferenza di Servizi sono stati acquisiti i pareri e i nulla
osta favorevoli con prescrizioni, nonche' il parere negativo della
Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le
Province di Lecce, Brindisi e Taranto ai fini dell'aspetto
paesaggistico, e il parere negativo del Comune di Melendugno;
la richiesta pregiudiziale espressa dal Sindaco del Comune di
Melendugno di sospensione dei lavori della conferenza al fine di
chiarire l'applicabilita' del D.Lgs. n. 334/94 al terminale di
ricezione del gasdotto (PTR);
la Regione Puglia, con Deliberazione di Giunta n. 2566 del 2
dicembre 2014 ha deliberato di esprimere ii diniego dell'intesa
relativa al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed
esercizio dell'opera denominata "Metanodotto Trans Adriatic Pipeline
DN 900 (36")";
Vista la nota, prot. n. DVA-2014-0039846 del 02.12.2014, con la
quale il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare comunica che, a seguito di chiarimenti intervenuti con ii
Ministero dell'Interno e del parere da quest'ultimo formulato sulla
valutazione del progetto, la prescrizione A) 13 del Decreto di V.I.A.
del 11.9.2014, laddove richiede l'acquisizione del NOF rilasciato dal
CTR, eda ritenersi superata;
Ritenuto che il dubbio sull'applicabilita' del D.Lgs. n. 334/94
anche ai terminali di ricezione dei metanodotti estato chiarito
dall'espressione di parere del Ministero dell'Interno e dal Ministero
dell'Ambiente che ha ritenuto, proprio in base all' espressione del
parere del Ministero dell'Interno, superata la prescrizione A) 13 del
decreto VIA del 11.9.2014;
Considerato che:
il parere negativo sull'opera espresso ai fini paesaggistici
dalla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le
province di Lecce, Brindisi e Taranto puo' ritenersi superato sia ai
sensi del comma 5 dell'art. 14-ter della legge n. 241/1990 e s. m. i,
sia perche' il dissenso per gli aspetti paesaggistici e' stato
superato dalla gia' citata deliberazione del Consiglio dei Ministri
del 10 settembre 2014, ex art. 5 della legge n. 400 del 1988;
la motivazione a supporto delia Delibera di diniego di Intesa
della Regione Puglia che, riportando i pareri contrari sull'opera di
tutti i Servizi ed Assessorati competenti per i settori ambiente,
paesaggio e sicurezza e riaffermando il parere contrario espresso nel
procedimento di VIA, nell'ambito del quale sono state valutate anche
alternative all'approdo, non ha dato spazio a margini di ulteriori
tentativi di conciliazione ai fini dell'intesa sull'opera ai sensi
dell'art. 52- quinquies, comma 6, del DPR 327/01;
Ritenuto, in base ai principi costituzionali del buon andamento,
della ragionevolezza, del non aggravio dell'azione amministrativa e
dell'economicita', dettati sia dall'art. 1 della legge sul
procedimento amministrativo n. 241/90, sia dal comma 2 dell'art.
52-bis dello stesso "Testo Unico", applicabile la procedura prevista
dall'art. 14-quater, comma 3, della legge 241/90;
Vista la nota n. prot. 1618 del 23 gennaio 2015, con la quale
l'Ufficio Legislativo del Ministero dello sviluppo economico ha
condiviso la correttezza dell'iter procedimentale di rimessione della
questione alla Presidenza del Consiglio;
Vista la determina dirigenziale, prot. n. 1503 del 26 gennaio 2015
che, conseguentemente al diniego dell'intesa della Regione Puglia, ha
rimesso il procedimento di autorizzazione alla costruzione ed
esercizio del "Metanodotto Trans Adriatic Pipeline DN 900 (36")" alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 14-quater,
comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visti i resoconti del procedimento svolto dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento
amministrativo, ai sensi dell'art. 14-quater, comma 3, seconda parte,
della legge 7 agosto 1990, n. 241;
Vista la lettera del Ministro dello sviluppo economico prot. n.
6705 del 19 marzo 2015, con la quale, su ulteriore richiesta di
chiarimenti da parte del Dipartimento per il coordinamento
amministrativo, viene inoltrata la posizione ufficiale del Ministero
medesimo in ordine alla non applicabilita' del decreto legislativo n.
334 del 1999 al metanodotto TAP incluso il PRT, per le motivazioni di
carattere tecnico espresse dalla Direzione Generale per la sicurezza
dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche, allegate
alla nota medesima;
Vista la lettera n. 4762 del 23 marzo 2015 con la quale il
Ministero dell'Interno - Ufficio del Capo del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco ha confermato la precedente nota prot. DCPREV 14003
del 25 novembre 2014, con la quale il metanodotto in questione e le
opere connesse sono state ritenute non assoggettabili al citato
decreto legislativo n. 334 del 1999 ed ha altresi' ribadito, tra
l'altro, che il PRT deve ritenersi un impianto accessorio per il
trasporto del gas in condotta e non rientra nella definizione di
stabilimento e che all'interno del PRT non si effettuano
trasformazioni di stato del gas naturale, ma unicamente variazioni
dei parametri di temperatura e pressione;
Vista la lettera prot. 6336 GAB del 26 marzo 2015 con la quale il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a
seguito degli approfondimenti citati ed in particolare quelli di cui
alle richiamate note del Ministero dello sviluppo economico del 19
marzo 2015 e del Ministero dell'Interno del 23 marzo 2015, dai quali
emerge che "la normativa in argomento non risulterebbe applicabile al
terminale di ricezione dell'impianto di cui si discute", ha chiesto
che la questione venga sottoposta al Consiglio dei Ministri affinche'
possa prendere atto di siffatte risultanze istruttorie e il medesimo
Ministero proceda ad adottare tempestivamente i conseguenti atti di
propria competenza;
Visto che il Dipartimento del Coordinamento Amministrativo della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell'ambito del predetto
procedimento, ha ritenuto necessario acquisire uno specifico parere
dall'Avvocatura Generale dello Stato in merito rispettivamente alla
applicabilita' del D.lgs. 334/1999 al terminale di ricezione del
metanodotto e alla applicabilita' al caso di specie della procedura
di cui all'art. 14- quater, comma 3, seconda parte, della legge n.
241 del 1990;
Visto il parere dell'Avvocatura Generale dello Stato CS. 14156/15 -
14147/15 dove si evidenzia che, "considerata nella sostanza
l'opinione, di carattere eminentemente tecnico, condivisa dalle
suindicate amministrazioni, nel senso che il metanodotto e le opere
connesse non sono assoggettabili al citato d.lgs n.334/1999," e'
necessario che venga anche formalmente superata l'originaria espressa
previsione contenuta nella prescrizione A) 13 del decreto VIA n. 223
del 11 settembre 2014 e che il superamento di tale prescrizione sia
realizzato in applicazione del principio del contrarius actus,
attraverso un provvedimento che promani dallo stesso soggetto che ha
emanato il decreto VIA da modificare, ossia dal Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e che il
provvedimento stesso sia preceduto da una nuova delibera del
Consiglio dei Ministri, riproducendo quindi la medesima sequenza
procedimentale gia' adottata per l'emanazione del richiamato decreto
VIA;
Considerato che nel medesimo parere, quanto alla procedura da
adottare in relazione al dissenso della Regione Puglia, l'Avvocatura
concorda con l'avviso espresso al riguardo dal sopra richiamato
parere in data 23 gennaio 2015 dell'Ufficio legislativo del Ministero
dello sviluppo economico a sostegno dell'applicabilita' al caso di
specie della procedura di cui all'art. 14 quater, comma 3, seconda
parte, della legge n. 241 del 1990;
Vista la delibera del 10 aprile 2015, con la quale il Consiglio dei
Ministri, prendendo atto dell'istruttoria tecnica svolta dal
Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare circa la non applicabilita'
del decreto legislativo n. 334 del 1999 al terminale di ricezione, ha
preso altresi' atto del fatto che ii Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, avrebbe rivalutato con proprio
decreto l'esigenza del mantenimento della prescrizione A) 13 del
decreto di compatibilita' ambientale DM n. 223 del 11 settembre 2014;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare n. 72 del 16 aprile 2015 con il quale viene
confermato il superamento della predetta prescrizione A) 13 di cui
all'articolo 1 del Decreto VIA n. 223 del 1 settembre 2014;
Considerato che l'intesa con la Regione Puglia non e' stata
raggiunta, pur all'esito delle reiterate trattative svolte secondo
quanto specificamente previsto dall'art. 14-quater, comma 3, seconda
parte, della legge n. 241 del 1990;
Rilevato che il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 29 aprile
2015, ha considerato che nell'esame comparativo degli interessi
coinvolti nel procedimento, individuati da una parte nella rilevanza
energetica dell'opera, ai fini della diversificazione degli
approvvigionamenti nonche' nella strategicita' della stessa in quanto
connessa all'attuazione dell'Accordo internazionale sopra richiamato
e all'interesse comunitario alla sua realizzazione in quanto apertura
di un nuovo corridoio di approvvigionamento dell'Unione Europea,
dall'altra nella tutela di una zona territoriale di rilevante valore
per gli interessi ambientali e turistici presenti, e considerato ii
giudizio positivo di compatibilita' ambientale dell'opera, sia
condivisibile la posizione assunta dalle amministrazioni favorevoli
al progetto in esame, nel rispetto delle prescrizioni impartite dalle
amministrazioni coinvolte nella procedura in argomento; e, che
pertanto ha deliberato di condividere, facendole proprie, le
posizioni delle amministrazioni che si sonoespresse a favore del
progetto proposto dalla Societa' Trans Adriatic Pipeline AG Italia,
concernente la realizzazione nella Regione Puglia del tratto italiano
del gasdotto dall'Albania in esame e di dare atto che sussiste la
possibilita' di procedere all'autorizzazione e alla realizzazione del
progetto stesso, a condizione che siano rispettate le prescrizioni
fornite dagli enti coinvolti nel procedimento;
Vista la nota del Comando Provinciale dei VVFF di Lecce del 18
marzo 2015 prot. n. 3920, con la quale, ai soli fini antincendio, ha
rilasciato parere favorevole sulla fattibilita' del progetto ai fini
del rilascio del nulla osta di fattibilita' con prescrizioni;
Vista la nota del 13 maggio 2015, con la quale il Comando
Provinciale dei VVFF di Lecce prende atto dei chiarimenti tecnici,
trasmessi dalla societa' Trans Adriatic Pipeline con prot.
LT-TAPITI-TSK-00282 del 30 aprile 2015, riguardo alle prescrizioni di
cui ai punti a. e b. del parere espresso con la predetta nota del 18
marzo 2015 prot. n. 3920 e conferma, ai soli fini antincendio, il
parere favorevole sulla fattibilita' del progetto ai fini del
rilascio del nulla osta di fattibilita' secondo le prescrizioni ivi
indicate;
Vista la nota del 15 maggio 2015 prot. n. 10677, con la quale la
societa' Trans Adriatic Pipeline A.G., ha trasmesso al Ministero
dello sviluppo economico il progetto definitivo completo delle
planimetrie in scala 1:2.000 e ha comunicato che l'ottemperanza alle
prescrizioni del nulla osta di fattibilita' ai sensi del D.P.R.
151/2011, aggiornato dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di
Lecce in data 13 maggio 2015, non comporta coinvolgimento di nuove
particelle catastali;
Decreta:
Art. 1.
E' approvato il progetto definitivo dell'opera "Metanodotto Trans
Adriatic Pipeline DN 900 (36")" su cui e' stata espressa la
Compatibilita' Ambientale con D.M. n. 223 del 11 settembre 2014,
allegato al presente provvedimento e depositato presso il Ministero
dello sviluppo economico con le rispettive planimetrie in scala
1:2.000 sulle quali e' riportata la fascia di vincolo preordinato
all'esproprio e le aree di occupazione temporanea.
Art. 2.
Sono autorizzati la costruzione e l'esercizio del "Metanodotto
Trans Adriatic Pipeline DN 900 (36")" come da progetto definitivo
approvato, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di
sicurezza vigenti.
Art. 3.
E' dichiarata la pubblica utilita' delle opere di cui al progetto
"Metanodotto Trans Adriatic Pipeline DN 900 (36")", per la durata di
anni cinque dalla data del presente decreto, riconoscendone altresi'
l'urgenza e indifferibilita'; entro lo stesso termine dovranno essere
emanati gli eventuali provvedimenti ablativi.
E' apposto ii vincolo preordinato all'esproprio, della durata di
anni cinque dalla data del presente decreto, sulle aree individuate
nella documentazione di cui all'articolo 1.
Art. 4.
E' fatto obbligo alla Societa' Trans Adriatic Pipeline A.G. di
ottemperare alle prescrizioni di cui ai pareri acquisiti nell'ambito
del procedimento di autorizzazione unica, di cui una sintesi e'
contenuta in allegato al presente decreto, ed a quelle impartite in
ambito di decreto di Compatibilita' Ambientale n. 223 del 11
settembre 2014. Restano comunque ferme tutte le prescrizioni, qualora
non ricomprese nel suddetto Allegato, derivanti da nulla osta, pareri
e atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della
Conferenza di Servizi e dettate dalle Amministrazioni rispettivamente
competenti, cui attiene la rispettiva verifica di ottemperanza e i
conseguenti controlli.
Per quanto attiene in particolare alle emissioni degli inquinanti e
del rumore derivanti dal PRT, ferma restando l'osservanza dei limiti
previsti dalla normativa vigente in materia, la Societa' Trans
Adriatic Pipeline A.G. e' tenuta al rispetto delle prescrizioni di
cui al punto A) 24 del decreto VIA sopra citato.
Gli esiti finali delle verifiche di ottemperanza devono essere
comunicati anche al Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione
Generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture
energetiche - Div. V.
Art. 5.
I lavori di costruzione dell'opera dovranno iniziare entro il 16
maggio 2016 e concludersi entro cinque anni dalla data del presente
decreto. L'operativita' dell'infrastruttura dovra' avvenire entro il
31 dicembre 2020.
Art. 6.
La societa' Trans Adriatic Pipeline A.G. provvedera' alla
pubblicazione del presente decreto, secondo quanto previsto dall'art.
14-ter, comma 10, della legge n. 241/1990 e successive modificazioni
ed integrazioni e effettuera' le comunicazioni ai sensi dell' art. 17
del "Testo Unico" dell'avvenuta apposizione del vincolo preordinato
all'esproprio. Di tali adempimenti deve essere data comunicazione al
Ministero dello sviluppo economico - Direzione Generale per la
sicurezza dell'approvvigionamento e per le infrastrutture energetiche
- Div. V.
Art. 7.
Il presente decreto costituisce, ai sensi della normativa citata in
premessa, autorizzazione unica che sostituisce, anche ai fini
urbanistici ed edilizi nonche' paesaggistici, ogni altra
autorizzazione, concessione, approvazione, parere, atto di assenso e
nulla osta comunque denominati, previsti dalle norme vigenti,
costituendo titolo a costruire e ad esercire tutte le opere e tutte
le attivita' previste nel progetto approvato incluse le operazioni
preparatorie necessarie alla redazione dei progetti e le relative
opere connesse.
La presente autorizzazione costituisce, ove necessario, variante
agli strumenti urbanistici e dei piani di gestone e tutela del
territorio comunque denominati.
L'autorizzazione alla movimentazione dei fondali marini per la posa
di cavi e condotte ai sensi dell'articolo 109, comma 5, del D.Lgs. n.
152/2006 e s.m.i., e l'autorizzazione all'utilizzo di terre e rocce
da scavo ai sensi dell'articolo 186 dello stesso decreto legislativo
sono ricomprese nel decreto di Compatibilita' Ambientale n. 223 del
11 settembre 2014, con le prescrizioni ivi riportate.
Art. 8.
Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso al T.A.R.
competente oppure ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica. I termini di proponibilita' del ricorso, decorrenti dalla
data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente decreto sono
di giorni 60 per il ricorso al T.A.R. e di giorni 120 per il ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica.
Roma, 20 Maggio 2015
Allegato al decreto del Ministero
dello Sviluppo Economico del 20 maggio 2015
Quadro Sinottico delle Prescrizioni
rese da ciascun Ente o Amministrazione
Ente/Amministrazione: Ministero dei Beni e delle Attivita'
Culturali e del Turismo - Soprintendenza per i Beni Archeologici
della Puglia.
Riferimento atto: Nota Prot. N. 14853 del 1.12.2014 (che riporta il
parere gia' espresso in sede VIA).
Descrizione della Prescrizione: Tratto on-shore:
" ... si ritiene che per la realizzazione del progetto in argomento
sia assolutamente indispensabile che tutte le attivita' che prevedono
scavo e movimento terra, anche minimo, debbano essere eseguite con il
controllo archeologico continuativo in corso d'opera sino al
raggiungimento delle quote previste per la posa in opera della
condotta, da affidare ad archeologi o ad una societa' di archeologi
di comprovata esperienza e di idonea formazione, i cui curricula
saranno sottoposti alle valutazioni di questa Soprintendenza, cui
compete la Direzione scientifica dell'intervento.
Dovra' prevedersi la presenza continuativa di un archeologo su ogni
fronte di scavo, sin dalle opere connesse alla cantierizzazione, ivi
comprese le piste di servizio, la nuova viabilita' di accesso ai
fondi rurali interessati dal passaggio del gasdotto e la sistemazione
delle aree individuate per le attivita' di cantiere.
La sorveglianza archeologica dovra' essere estesa alla zona
interessata dal punto di approdo del micro tunnel e alla relativa
pista di lavoro non sottoposte ad indagine archeologica preventiva
(tav. 2a dello Studio di Impatto archeologico) e dovra' riguardare
anche lo smontaggio dei muretti a secco, la' dove direttamente
interferiti dal progetto o posti all'interno dei corridoi di
servizio, al fine di verificare l'eventuale collocazione in situ di
filari di blocchi individuati nelle fondazioni dei muretti di confine
di alcuni appezzamenti di terreno interessati dalla ricognizione di
superficie (Tipo 6 del Rilievo topografico dei Muretti a secco
allegato al progetto).
Nel caso in cui le opere di cantierizzazione dovessero interessare
la localita' Fanfula, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs 42/04, dovranno
essere eseguiti saggi archeologici preventivi al fine di accertare
l'eventuale presenza di livelli e/o strutture archeologiche
riferibili al fundus collegato all'insediamento rurale di Fanfula.
Su pianoro terrazzato, posto a 200 metri dal previsto tracciato del
gasdotto, e' infatti accertata, dalle strutture ancora visibili in
superficie e dall'estesa frammentazione ceramica, la presenza di una
villa rustica, forse in collegamento diretto con la costa e con
l'approdo di San Foca, attraverso un asse viario secondario della via
Traiana.
Ulteriori prescrizioni di tutela archeologica potranno essere
dettate a seguito della trasmissione a questa Soprintendenza dei
risultati dei carotaggi tuttora in corso nel tratto on-shore, per i
quali e' stata richiesta la sorveglianza archeologica, affidata alla
Societa' Tesi Archeologia S.r.l.".
Tratto off-shore:
" ... si ritiene di porre come unica prescrizione il controllo
archeologico continuativo di tutte le fasi di messa in opera del
micro-tunnel, per la possibile presenza di elementi dispersi di
piccole dimensioni non individuabili con le indagini condotte in sede
preliminare, da non escludersi in ragione dei siti costieri
individuati in letteratura specialistica e dei rinvenimenti
effettuati nel tempo lungo la costa.
In presenza di rinvenimenti di interesse archeologico saranno
adottati tutti i provvedimenti previsti dal D.Lgs 42/04, compresi gli
accertamenti tecnici, tramite scavo archeologico stratigrafico, di
competenza di questo ufficio.
Questa Soprintendenza si riserva di richiedere varianti al progetto
originario per la tutela e la salvaguardia delle emergenze
eventualmente messe in luce nel corso dei lavori, per i quali nessun
onere dovra' essere considerato a carico dello scrivente Ufficio."
Ente/Amministrazione: Ministero dello Sviluppo Economico -
Direzione Generale per le Attivita' Territoriali - Ispettorato
Territoriale Puglia e Basilicata.
Riferimento Atto: Nota Prot. N. IT/BA/3/IM/14/01/VIE/11143 del
18.11.2014.
Descrizione della Prescrizione: "Il rilascio del consenso alla
costruzione dell'intero impianto e' subordinato all'approvazione dei
progetti di dettaglio relativamente agli eventuali attraversamenti e
parallelismi che il costruendo impianto determinera' con linee di
telecomunicazioni.
Tali elaborati, che codesta societa' presentera' nel piu' breve
tempo possibile a questo Ufficio, dovranno essere redatti in
conformita' alle norme vigenti in materia ed in duplice copia, di cui
una in originale ed in relativo bollo previsto.
Si fa presente inoltre che questo Ispettorato dovra' essere
preventivamente informato, con comunicazione scritta, della data di
inizio ed ultimazione dei lavori in oggetto".
Ente/Amministrazione: Ministero dello Sviluppo Economico -
Direzione Generale per la Pianificazione e la Gestione dello Spettro
Radioelettrico - Divisione II - Attivita' Internazionali e
Pianificazione delle frequenze.
Riferimento Atto: Nota allegata al verbale della CdS.
Descrizione della Prescrizione: "parere favorevole, ..., per la
parte terrestre, ..., con le relative prescrizioni di tutela di
eventuali interferenze con impianti della rete pubblica di
telecomunicazione, come previsto dall'art. 95 del Codice delle
Comunicazioni"."
Riferimento Atto: Nota Prot. N. 0008188 del 10.2.2015.
Descrizione della Prescrizione: " ... si rilascia per quanto di
competenza, ..., il Nulla Osta alla costruzione ed esercizio del
metanodotto in oggetto per la tratta terrestre ricadente nella
Regione Puglia, alle seguenti condizioni:
siano rispettate le prescrizioni indicate con la lettera
d'impegno, fornita da codesta Societa';
nei sovrappassi, sottopassi o percorsi paralleli con reti di
telecomunicazione interrate siano rispettate le norme CEI 11/17 del
Comitato Elettrotecnico Italiano;
la protezione catodica contro le correnti vaganti non dovra'
creare disturbi o causare interferenze agli impianti di
telecomunicazione ed alle opere ad esse inerenti;
durante i lavori codesta Societa' consenta a proprie cura e
spese, l'effettuazione di sopralluoghi a campione per la verifica da
parte degli Ispettorato in indirizzo della regolarita' delle
protezioni adottate.
Sono fatti salvi i diritti che derivano al Ministero dello Sviluppo
Economico dal R.D. n. 1775/1933 e dal D.L. n. 259 del 1-8-2003".
Ente/Amministrazione: Ministero della Difesa - Marina Sud Taranto.
Riferimento Atto: Nota Prot. N. M_D MARSUD 0030513 del 2.12.2014.
Descrizione della Prescrizione: " ... si rende necessario che
vengano osservate le indicazioni/prescrizioni di seguito evidenziate:
poiche' la zona in mare interessata dal progetto ricade nella
Zona di esercitazione denominata "Tango 836", la realizzazione degli
interventi a mare potra' essere in qualsiasi momento sospesa da
questo comando marittimo, in occasione di attivita' militari (al
momento non prevedibili/programmate);
al fine di consentire la regolare emissione dei previsti avvisi
ai naviganti, dovranno essere comunicate a questo Comando Marittimo
le date di effettivo inizio/termine delle attivita' in mare con un
anticipo di almeno 10 (dieci) giorni;
e' fatto obbligo alla Societa' operante di fornire tutte le
notizie relative al rilascio (sia pure contingente) di
apparecchiature/attrezzature in mare specificando:
le eventuali caratteristiche di segnalamento delle stesse;
l'esatta posizione geografica;
l'eventuale mancato recupero;
le azioni in corso/future;
tutte le notizie utili ai fini della sicurezza della
navigazione;
eventuali ritardi/sospensioni dei lavori, dovranno essere
comunicati tempestivamente a questo Comando Marittimo;
l'eventuale rinvenimento di ordigni bellici dovra' essere
immediatamente segnalato, secondo la normativa in vigore, a COMSUBIN
(Comando Raggruppamento Subaqueo ed Incursori della Marina Militare)
ai seguenti indirizzi:
Sdai 1 - telefono e fax 0187/789590;
Sdai 2 - telefono e fax 0187/789597;
Mail 1 - comsubin@postacert.difesa.it;
Mail CC - comsubin.gos@marina.difesa.it.
la nave impiegata dovra' inviare giornalmente a questo Comando
Marittimo il rapporto di situazione (Sitrep), riportante la posizione
effettiva alle ore 08:00 locali, precisando l'attivita' in corso e le
intenzioni per le successive 24 ore;
l'unita' navale impegnata nelle operazioni di posa dovra' fornire
i punti di contatto della stessa e della Societa' responsabile del
progetto (telefono, mail, p.e.c, etc...), per consentire le
comunicazioni ed il coordinamento delle attivita' di interesse di
questo Comando Marittimo;
al termine della realizzazione delle opere a mare, sara'
necessario che all'Istituto Idrografico della Marina Militare venga
data conoscenza dell'esatta ubicazione delle strutture, al fine di
riportarne la presenza sulla pertinente documentazione nautica.
Ente/Amministrazione: Ministero dell'Interno - Dipartimento dei
Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile -
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.
Riferimento Atto: Nota Prot. N. 6775 del 13.05.2015.
Descrizione della Prescrizione:
1. Il presente parere e' riferito ad una capacita' di trasporto
di gas naturale pari a 10 bcmy con la conseguente quantita' di gas
naturale contenuto all'interno del terminale (hold up) pari a 48,6 t,
cosi' come calcolato a pagina 29 della documentazione integrativa
all'istanza di nulla osta di fattibilita' datata novembre 2014;
2. sia presentata l'istanza di valutazione del progetto ai sensi
dell'art. 3 del DPR 151/2011;
3. sia assicurato il rispetto delle distanze di sicurezza
previste dagli articoli 2.5.1, 2.5.2 e 2.5.3 del DM 17.04.2008 sia
per il gasdotto che per il terminale considerando tutta la tubazione
situata entro la costa come "condotta a terra", ai sensi del DM
17.4.2008; a tal proposito questo Comando, pur considerando la
presenza di impedimenti di natura topografica e geologica, ritiene
che le condizioni di posa del tratto di tubazione nel micro tunnel
non possano essere considerate di categoria D, in quanto il manufatto
di protezione non e' provvisto di diaframmi alla distanza massima di
150 m, con dispositivi di sfiato verso l'esterno, come previsto al
punto 2.5 del DM 17.4.2008;
4. sia definito il corridoio di rispetto nell'approdo marino per
la condotta a mare e la relativa segnalazione con pali segnaletici
con idonei simboli e luci conformi al Codice della Navigazione;
5. sia definito lungo il tracciato della condotta a mare il
divieto di pesca, d'ancoraggio e comunque afferenti ad altre
attivita' che possano comportare un potenziale pericolo per la
sicurezza, concordandole con le Autorita' competenti;
6. la rete idranti prevista nella stazione PRT sia progettata
secondo le norme UNI 10779:2014 (nella documentazione tecnica e'
prevista l'adozione delle norme UNI 10779:2007).". E inoltre nella
fase di istanza di esame progetto, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R.
151/2011 sia dato compiutamente riscontro alle osservazioni formulate
dal C.T.R.:
c. la distanza off-shore tra condotta e cavi di comunicazione
prevista > 0.3 m non trova riferimento nel D.M. 17.04.2008, ma, come
dichiarato dal proponente, e' presa a riferimento dall'applicazione
della norma DNV OS-F101 e per la quale potrebbe essere opportuno
ulteriore approfondimento;
d. oltre alle riserve avanzate dal Comando di Lecce al punto 3,
si ritiene che la condizione di posa della tubazione considerata dal
proponente di tipo D in corrispondenza del micro tunnel
nell'estremita' a mare non e' chiuso. Pur tenendo presente l'analisi
di sicurezza al riguardo effettuata dal progettista (alla quale come
gia' indicato dal Comando di Lecce si ritiene necessario impartire la
prescrizione di divieto di pesca o di altre attivita' connesse alla
navigazione da parte delle Autorita' competenti), si ritiene che il
superamento della non conformita' debba essere formalmente condotto
col ricorso all'istituto della deroga di cui all'art. 7 del D.P.R
151/2011, come anche indicato nell'art. 3 del D.M. 17.04.2008.
Ente/Amministrazione: Provincia di Lecce - Settore Lavori Pubblici
e Mobilita'.
Riferimento Atto: Nota Prot. 86933 del 2.12.2014.
Descrizione della Prescrizione: E' fatto obbligo per la Soc. Trans
Adriatic Pipeline AG di perfezionare l'iter per il rilascio della
relativa Concessione ai sensi del "Regolamento Provinciale per
l'applicazione del Canone per l'Occupazione di spazi e Aree
Pubbliche" vigente al momento del rilascio, consultabile alla voce
"regolamenti" del sito istituzionale www.provincia.le.it per quanto
concerne le lavorazioni previste nella prima fase.
In via preliminare, in ogni caso, si prescrive il ricorso a
metodologie di scavo non demolitive basate su tecniche di
trivellazione orizzontale.
La Societa' interessata dovra' presentare un dettagliato progetto
in triplice copia riportante:
a. eventuali piani di deviazione del traffico in fase di
esecuzione;
b. sezioni di scavo per ogni singolo attraversamento;
c. studio di accertamento sulla eventuale presenza di altri
sottoservizi che possano impedire e/o modificare le previsioni di
scavo.".
Ente/Amministrazione: Autorita' di Bacino della Puglia c/o Innova
Puglia S.p.A. - (ex Tecnopolis Csata).
Riferimento Atto: Nota Prot. 15104 del 25.11.2014 (che riporta il
parere gia' espresso in sede VIA).
Descrizione della Prescrizione: " ..., invitando prioritariamente
il Proponente ad individuare una diversa localizzazione per la strada
in questione [strada di accesso all'area del Terminale di Ricezione
del Gasdotto], si specifica sin da ora che qualora fosse mostrata la
suddetta condizione di non delocalizzabilita' [ai sensi dell'art. 8
lettera d delle Norme Tecniche di Attuazione del PAI], l'intervento
potrebbe essere ammesso (ai sensi delle NTA del PAI con particolare
riferimento all'art. 8) solo se uno studio di compatibilita'
idrologica e idraulica (da trasmettere a questa autorita' per il
parere di propria competenza) mostrasse da un lato condizioni di
sicurezza idraulica per il manufatto in questione (che dovra' essere
convenientemente illustrato mediante relazione tecnica, profili
plano-altimetrici ecc.) e dall'altro un non peggioramento delle
condizioni idrauliche delle aree allo stesso contermini, a seguito
della sua realizzazione".
Ente/Amministrazione: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Ufficio
di Lecce.
Riferimento Atto: Nota Prot. N. 2014-25502/RU del 26.11.2014.
Descrizione della Prescrizione: "Con riferimento agli aspetti di
natura fiscale ex Testo Unico Accise D.Lgs. n. 504/95, si comunica
che i misuratori utilizzati per l'accertamento del gas naturale in
entrata dovranno essere conformi alle vigenti disposizioni di cui al
D.Lgs. n. 22/2007 e D.N. n. 75 del 16.04.2012, ove applicabili. Circa
gli eventuali autoconsumi di gas, prelevato dal medesimo metanodotto
a beneficio dei locali tecnici e amministrativi, costituenti parte
integrante delle opere onshore, si rammenta che gli stessi dovranno
essere oggetto di quantificazione attraverso l'installazione di
appositi strumenti di misura, anch'essi in conformita' alle
specifiche tecniche di cui al gia' citato D.Lgs. N. 22/2007".
Ente/Amministrazione: Acquedotto Pugliese SpA.
Riferimento Atto: Nota Prot. N. 0117409 del 2.12.2014.
Descrizione della Prescrizione: prescrizioni:
a. tutti gli attraversamenti delle opere sopra indicate (ptt.
1-2-3) da parte del gasdotto dovranno essere realizzati in sottopasso
con la realizzazione dell'elemento di protezione in calcestruzzo
indicato nell'elaborato progettuale IPL00-SPF-100-F-DFT-0004 anche
nei casi in cui la distanza tra la generatrice inferiore delle
condotte idriche e la generatrice superiore del gasdotto sia
superiore a 1,5 m.
b. in corrispondenza dell'intersezione tra la strada di accesso
agli uffici e la condotta interferente di cui al pt. 4) dovra' essere
realizzata una protezione della condotta con lastre in calcestruzzo
armato dotate di ganci, opportunamente dimensionate in funzione dei
carichi veicolari previsti, e della profondita' della condotta nel
punto di intersezione.
c. in relazione all'interferenza di cui al punto 5) si prescrive
che la Societa' Trans Adriatic Pipeline AG Italia realizzi a propria
cura e spese il suddetto collettore nel tratto dei 40 m della fascia
di rispetto del gasdotto, in modo che Acquedotto Pugliese S.p.A.
fornira' il tracciato e profilo longitudinale, nonche' le specifiche
tecniche di tale collettore.
La planimetria riportante i vari punti di interferenza tra il
gasdotto e le opere gestite da questa Societa' e' stata gia' inviata
alla societa' Trans Adriatic Pipeline AG Italia con precedente nota
n. 2406 del 10/01/2014.
Resta inteso che prima di qualsivoglia attivita' in prossimita'
delle succitate condotte, dovra' essere stipulata apposita
convenzione con AQP e inoltre dovra' essere informata preventivamente
la struttura territoriale di Lecce al fine di presenziare con nostri
tecnici tutte le fasi delle lavorazioni.".
[Interferenze sopra richiamate:
1. Sub Urbana idrica San Foca - Torre Specchia condotta in ghisa
DN 250 mm SP 366;
2. Sub Urbana idrica Vernole - Melendugno condotta in ghisa DN
125 strada comunale Vernole - Melendugno;
3. Sub Urbana idrica Vernole - Melendugno condotta in ghisa DN
200 mm strada comunale Vernole - Melendugno;
4. La strada di accesso agli uffici interseca la Sub Urbana
idrica DN 250 in acciaio, serbatoio Galugnano Pertusillo - abitato di
Melendugno.
Interferenza con l'area dell'impianto di fitodepurazione di
Melendugno, ricadente nell Fg. 16 p.lla 1 del NCT di Melendugno.
Riguardo a tale interferenza occorre evidenziare come uno dei
recapiti finali dell'impianto di fitodepurazione era stato
individuato nella vicina "Palude di Cassano" e che pertanto potrebbe
essere necessario, qualora si decida di destinare tale area come
recapito finale, provvedere alla realizzazione del collettore
emissario dello stesso.].
Ente/Amministrazione: Telecom Italia S.p.A.
Riferimento Atto: Nota Prot. N. 56848-P del 19.5.2014.
Descrizione della Prescrizione: " ... confermiamo il contenuto
della comunicazione inviata alla societa' TAP (alleghiamo copia)
[Nota Prot. N. 56848-P del 19.5.2014]. In tale comunicazione, in
particolare, sono evidenziati i punti di intersezione tra il
tracciato indicato ed i ns sotto servizi esistenti. Tali interferenze
dovranno essere gestite nella fase realizzativa del metanodotto."
Nota Prot. N. 56848-P del 19.5.2014.
" ... le informazioni cartografiche relative ai tracciati di cavi
ed infrastrutture sono indicative dell'esistenza degli impianti, ma
non della relativa localizzazione georeferenziata (coordinate x,y,z)
e che, pertanto, il richiedente e' tenuto a verificare, con
l'utilizzo di idonei strumenti di indagine (saggi, strumenti di
rilevazione geognostica, ecc.) l'effettiva localizzazione dei
Cavi/infrastrutture di rete Telecom Italia al fine di eliminare ogni
rischio di danno agli stessi.
In considerazione della delicatezza e del costo degli impianti di
TLC presenti, e' fondamentale tenere nella massima considerazione la
verifica di cui sopra, in quanto, in caso di danneggiamento, saranno
a voi addebitati tutti i relativi oneri di riparazione.".
Ente/Amministrazione: Enel Distribuzione S.p.A.
Riferimento Atto: Nota Prot. N. ENEL-DIS-21/11/2014-1019181 e Nota
Prot. N. ENEL-DIS-10/2/2015-0103811.
Descrizione della Prescrizione: "Sin da ora si ritiene far presente
che le interferenze con i nostri impianti dovranno essere
regolarizzate attraverso specifiche richieste a titolo oneroso da
inviare alla scrivente. Qualora la realizzazione ex-novo di linee ed
impianti elettrici richieda l'esecuzione di opere che interessino
fondi appartenenti a soggetti terzi (privati - Enti e/o
Amministratori detentori di vincoli o altro), la scrivente Enel
Distribuzione S.p.A. dovra' preventivamente munirsi dei dovuti
permessi, nulla osta ed autorizzazioni, in esse comprese le servitu'
di elettrodotto che, se non concesse a titolo bonario, dovranno
essere acquisite mediante procedure di imposizione coattiva, con
tempi di ottenimento connessi a tali procedure".
Ente/Amministrazione: Consorzio di Bonifica Ugento e Li Foggi.
Riferimento Atto: Nota Prot. 4972 del 03-12-2014.
Descrizione della Prescrizione: Il tracciato della condotta TAP,
nella parte iniziale del percorso a terra, interferisce con il
reticolo idrografico secondario, (...), il quale deve essere
adeguatamente tutelato, anche in vista di potenziali opere
strutturali di adeguamento.
Il decreto di compatibilita' ambientale relativo al metanodotto
"Trans Adriatic Pipeline DN 900 (36")" (D.M. n.0000223 del
11/09/2014) e' stato pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana - Foglio delle Inserzioni, n. 113 del
23/09/2014, con il seguente testo: "Trans Adriatic Pipeline AG Italia
- Estratto del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale n.
0000223 dell'11 settembre 2014 relativo al progetto di realizzazione
del gasdotto denominato "Trans Adriatic Pipeline" presentato dalla
Societa' Trans Adriatic Pipeline AG Italia con sede legale in Roma
(RM) Via IV Novembre, n. 149.
Con provvedimento n. 0000223 dell'11 settembre 2014 e' stata
decretata la compatibilita' ambientale del progetto di realizzazione
del gasdotto denominato "Trans Adriatic Pipeline", che per la parte
onshore si sviluppa integralmente in Regione Puglia, nel territorio
della Provincia di Lecce, nel Comune di Melendugno, presentato dalla
Societa' Trans Adriatic Pipeline AG Italia con sede legale in Roma
(RM) Via IV Novembre, n. 149. Il testo integrale del citato decreto
e' disponibile sul portale delle Valutazioni Ambientali VAS-VIA del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
(http://www.va.minambiente.it/).
Avverso il provvedimento e' ammesso ricorso al TAR entro 60
(sessanta) giorni e al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni
decorrenti dalla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Il Responsabile Legale - Giampaolo Russo".
E' stato pure pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana - Parte Seconda, n. 48 del 28/04/2015, il
provvedimento del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare n. D.M. 0000072 del 16/04/2015, di superamento
della prescrizione A. 13) del decreto di compatibilita' ambientale
sopra menzionato, con il seguente testo: "Trans Adriatic Pipeline AG
- Estratto del provvedimento n. D.M. 0000072 del 16/04/2015 di
superamento della prescrizione n. A. 13) del decreto di
compatibilita' ambientale n. 0000223 del 11.09.2014 relativo al
progetto di realizzazione del gasdotto denominato "Trans Adriatic
Pipeline" presentato dalla Societa' Trans Adriatic Pipeline AG, con
sede legale in Baar (Svizzera), Lindenstrasse n. 2 e sede secondaria
italiana in Roma (RM), Via IV Novembre, n. 149. In data 16 aprile
2015 e' stato emanato il provvedimento del Ministro dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare n. D.M. 0000072 di superamento
della prescrizione A. 13) del decreto di compatibilita' ambientale
n.0000223 dell'11 settembre 2014 (pubblicato per estratto sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Foglio delle
Inserzioni, del 23/09/2014) relativo al progetto di realizzazione del
gasdotto denominato "Trans Adriatic Pipeline", che per la parte
onshore si sviluppa integralmente in Regione Puglia, nel territorio
della Provincia di Lecce, nel Comune di Melendugno, presentato dalla
Societa' Trans Adriatic Pipeline AG, con sede legale in Baar
(Svizzera), Lindenstrasse n. 2 e sede secondariaitaliana in Roma (RM)
Via IV Novembre, n. 149.
Il testo integrale del citato provvedimento n. D.M. 0000072 del 16
aprile 2015, corredato degli allegati che ne costituiscono parte
integrante, e' disponibile sul portale delle Valutazioni Ambientali
VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare (http://www.va.minambiente.it/) e presso la Direzione per le
Valutazioni Ambientali, Via C. Colombo 44, 00147 Roma.
Avverso il citato provvedimento n. D.M. 0000072 del 16 aprile 2015
e' ammesso ricorso al TAR entro 60 (sessanta) giorni e al Capo dello
Stato entro 120 (centoventi) giorni decorrenti dalla data di
pubblicazione del presente estratto sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
Trans Adriatic Pipeline AG, sede secondaria italiana - Il
Rappresentante Legale - Giampaolo Russo.".
Il rappresentante legale della sede secondaria italiana
dott. Giampaolo Russo
TC15ADA8044