N. 111
ORDINANZA (Atto di promovimento)
11 marzo 2014
Ordinanza dell'11 marzo 2014 del Tribunale di Milano nel procedimento
civile promosso da Scotti Luciana contro Milano Fashion Srl.
Lavoro (controversie in materia di) - Giudizio di opposizione alla
ordinanza che accoglie o rigetta il licenziamento del lavoratore -
Possibilita' che il giudizio di opposizione abbia svolgimento
davanti al medesimo giudice persona fisica della fase sommaria -
Mancata previsione - Violazione del principio di uguaglianza -
Lesione del diritto di azione e di difesa in giudizio - Lesione del
principio del giudice naturale - Violazione dei principi di
imparzialita' e buon andamento - Violazione dei principi del giusto
processo.
- Legge 28 giugno 2012, n. 92, art. 1, comma 51.
- Costituzione, artt. 3, commi primo e secondo, 24, commi primo e
secondo, 25, primo comma, 97 e 111, primo comma.
Procedimento civile - Astensione e ricusazione del giudice -
Astensione del giudice che abbia conosciuto della fattispecie
oggetto del giudizio in altro grado del processo - Esclusione
dell'operativita' nel giudizio di opposizione all'udienza che
accoglie o rigetta il licenziamento del lavoratore - Mancata
previsione - Violazione del principio di uguaglianza - Lesione del
diritto di azione e di difesa in giudizio - Lesione del principio
del giudice naturale - Violazione dei principi di imparzialita' e
buon andamento - Violazione dei principi del giusto processo.
- Codice di procedura civile, art. 51, primo comma, n. 4.
- Costituzione, artt. 3, commi primo e secondo, 24, commi primo e
secondo, 25, primo comma, 97 e 111, primo comma.
(15C00171)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.24 del 17-6-2015)
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