Notifica per pubblici proclami
Il Signor Calogero D'Antona, rappresentato e difeso dall'Avvocato
Emiliano Luca ed elettivamente domiciliato presso il suo studio a
Catania, Via Vincenzo Giuffrida n. 37, ha proposto ricorso innanzi al
T.A.R. Sicilia - Catania (R.G. 2646/2014), per l'annullamento: 1)
della determina del Responsabile del 3° Settore Tecnico del Comune di
Leonforte del 17 luglio 2014 n. 504 prot. e della relativa nota di
trasmissione con cui, il Signor D'Antona e' stato escluso dalla
«graduatoria definitiva per l'assegnazione in locazione semplice di
alloggi di nuova costruzione e di alloggi disponibili di proprieta'
del Comune e dell'Istituto Autonomo Case Popolati di Enna»; 2) del
verbale della Commissione per l'assegnazione di alloggi popolari del
27 giugno 2014, non altrimenti noto, con cui sarebbe stato accertato
il venir meno dei requisiti in capo al Signor D'Antona; 3) d'ogni
altro atto o provvedimento, antecedente o successivo, comunque
presupposto, connesso e/o consequenziale (compresi, ove occorra: gli
atti, anche di natura interlocutoria, consultiva e/o preparatoria,
comunque e da chiunque adottati in relazione alla posizione del
ricorrente; la deliberazione di Giunta Municipale del 10 maggio 2012
n. 40 di approvazione della graduatoria definitiva; l'eventuale
determina e/o deliberazione adottata in modifica e/o aggiornamento
della graduatoria definitiva e/o per l'assegnazione degli alloggi
oggetto della procedura). Col ricorso si deduce l'illegittimita'
dell'esclusione del ricorrente dalla graduatoria e degli altri atti
impugnati per: violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n.
1035/72 ed in particolare dei suoi articoli 15 ed 8, degli articoli
1, 7 e 10-bis della legge n. 241/90, degli articoli 2, 3, 32, 47,
comma 2 e degli articoli 2, 3, 32, 47, comma 2 e 97 della
Costituzione; eccesso di potere per erronea valutazione dei fatti,
difetto di istruttoria, presupposti e motivazione, sviamento,
travisamento, contraddittorieta' e ingiustizia manifesta; violazione
del principio del giusto procedimento e di proporzionalita', in
quanto le Amministrazioni intimate: a) hanno erroneamente qualificato
la condotta posta in essere dal ricorrente come «occupazione abusiva»
d'un alloggio popolare, trattandosi invece e semmai d'un utilizzo
temporaneo e meramente irregolare d'uno degli alloggi assegnandi,
ancora liberi, per ragioni del tutto contingenti; b) hanno omesso di
preavvisare il ricorrente dell'adottando provvedimento di esclusione,
impedendogli la partecipazione procedimentale; c) hanno omesso
qualsiasi istruttoria motivando l'esclusione in maniera tautologica;
d) hanno leso l'affidamento del ricorrente circa la sostanziale
irrilevanza della condotta posta in essere, dopo averlo ingenerato
coi propri provvedimenti e reiterati comportamenti concludenti; e)
hanno ignorato, rispetto all'accaduto, le rispettive responsabilita'
derivanti dalla protratta inerzia e dalle lungaggini burocratiche
della procedura di assegnazione, omettendo di valutare la
possibilita' di assumere diverse e piu' equilibrate determinazioni,
coerenti coi fondamentali diritti, di derivazione costituzionale,
all'abitazione ed alla salute; f) hanno violato il regime delle
competenze in materia, giacche' l'approvazione della graduatoria
definitiva, delle sue modifiche e l'adozione dei provvedimenti di'
esclusione non rientravano nelle attribuzioni del dirigente del 3°
Settore del Comune di Leonforte, bensi' in quelle della Giunta
Municipale. Il ricorso e' stato notificato al Comune di Leonforte
(EN), all'Istituto Autonomo Case Popolari di Enna, ed alla
controinteressata Signora Silvana Cocuzza, inserita in graduatoria al
posto n. 16. Il T.A.R. Catania - Sez. III con ordinanza cautelare ed
istruttoria del 28 maggio 2015, n. 1437, ha disposto l'integrazione
del contraddittorio, autorizzando la notificazione anche per pubblici
proclami, mediante pubblicazione del ricorso, per estratto e senza
indicazione nominativa dei controinteressati, sulle Gazzette
Ufficiali della Repubblica Italiana e della Regione Siciliana, nei
confronti di tutti i soggetti che seguono il ricorrente nella
graduatoria e che, per effetto della sua esclusione, sono avanzati di
una posizione, «poiche' le loro posizioni sono interessate dalla
pretesa del ricorrente ad un rientro e positiva collocazione in
graduatoria» (rinviando la trattazione della causa alla prima Udienza
Pubblica del mese di ottobre 2016). Pertanto si notifica il ricorso a
tutti i soggetti inseriti nella «graduatoria definitiva per
l'assegnazione in locazione semplice di alloggi di nuova costruzione
e di alloggi disponibili di proprieta' del Comune e dell'Istituto
Autonomo Case Popolari di Enna», di cui ai verbali di sorteggio
pubblico del Comune di Leonforte dell'11 marzo 2014 e del 9 aprile
2014, graduatoria approvata con la determina del Responsabile del 3°
Settore Tecnico del Comune di Leonforte del 17 luglio 2014 n. 504.
Copia integrale del ricorso viene depositata presso il Comune di
Leonforte.
Avv. Emiliano Luca
TC15ABA9934