Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della legge numero 130 del 30 aprile 1999 (la "Legge sulla Cartolarizzazione") e dell'articolo 58 del D.Lgs. numero 385 del 1° settembre 1993 (il "Testo Unico Bancario"), unitamente alla informativa ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs 196/2003 (il "Codice della Privacy") e del provvedimento dell'Autorita' Garante per la Protezione dei Dati Personale del 18 gennaio 2007 Abruzzo 2015 SME S.r.l (la "Societa'") comunica che in data 27 luglio 2015 ha concluso con Banca Tercas S.p.A. ("Banca Tercas") un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti della Legge sulla Cartolarizzazione e dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario (il "Contratto di Cessione Tercas"). In virtu' del Contratto di Cessione Tercas, la Societa' ha acquistato pro soluto da Banca Tercas, con effetti economici dalle 00:00:01 del 22 luglio 2015 (la "Data di Godimento"), tutti i crediti per capitale residuo, nonche' gli interessi maturati a tale data (compresi gli interessi, diversi dagli interessi di mora, maturati ma non ancora scaduti a tale data) e gli interessi che matureranno a partire da tale data, tutti i crediti per commissioni, penali ed altri pagamenti a titolo di estinzione anticipata dei mutui, accessori, spese, danni, indennizzi e ogni altra somma eventualmente dovuta in base ai relativi contratti di mutuo stipulati da Banca Tercas (i "Contratti di Mutuo Tercas"), ivi inclusi i crediti nascenti dalle polizze assicurative stipulate in relazione ai Contratti di Mutuo Tercas, individuabili in blocco ai sensi delle citate disposizioni, qualificabili come in bonis (complessivamente i "Crediti Tercas") in base alla normativa emanata dalla Banca d'Italia e selezionati tra quelli che alla data del 30 aprile 2015 (incluso) (la "Data di Valutazione") e/o alla diversa data specificata nel relativo criterio, soddisfino i seguenti criteri di selezione (i "Criteri Tercas"): (i) Mutui denominati in Euro e derivanti da Contratti di Mutuo nei quali non vi siano previsioni che ne permettano la conversione in diversa valuta; (ii) Mutui derivanti da Contratti di Mutuo regolati dalla legge italiana; (iii) Mutui i cui Debitori Ceduti appartengano a una delle seguenti categorie di Settore Attivita' Economica (SAE), secondo i criteri di classificazione definiti dalla Banca d'Italia con circolare n. 140 dell'11 febbraio 1991, come successivamente modificata e integrata (Istruzioni relative alla classificazione della clientela per settori e gruppi di attivita' economica): n. 430 (Imprese produttive), n. 431 (Holding private), n. 480 (Quasi-societa' non finanziarie artigiane - Unita' o societa' con 20 o piu' addetti), n. 481 (Quasi-societa' non finanziarie artigiane - Unita' o societa' con piu' di 5 e meno di 20 addetti), n. 482 (Quasi-societa' non finanziarie artigiane - Societa' con meno di 20 addetti), n. 490 (Quasi-societa' non finanziarie altre - Unita' o societa' con 20 o piu' addetti), n. 491 (Quasi-societa' non finanziarie altre - Unita' o societa' con piu' di 5 e meno di 20 addetti), n. 492 (Quasi-societa' non finanziarie altre - Societa' con meno di 20 addetti), n. 614 (Artigiani), n. 615 (Altre famiglie produttrici); (iv) Mutui che alla Data di Valutazione e alla Data di Godimento siano stati concessi a piccole e medie imprese (come definite dalle guidelines della Banca Centrale Europea, relative a misure temporanee supplementari sulle operazioni di rifinanziamento dell'Eurosistema e sull'idoneita' delle garanzie) costituite ai sensi dell'ordinamento italiano e aventi sede legale in Italia; (v) Mutui i cui Debitori Ceduti siano classificati dalla Banca Cedente alla Data di Valutazione e alla Data di Godimento, come in bonis in base alla normativa emanata dalla Banca d'Italia; (vi) Mutui derivanti da Contratti di Mutuo a tasso fisso o variabile e che, se a tasso variabile (con esclusione quindi dei soli Mutui che pagano un tasso fisso per l'intera durata del Mutuo), siano esclusivamente indicizzati: (a) all'euribor a 1 mese; (b) all'euribor a 3 mesi; (c) all'euribor a 6 mesi; (d) all'euribor a 12 mesi; (e) al tasso applicato dalla Banca Centrale Europea; o (f) al tasso swap in Euro (IRS); (vii) in caso di Mutui derivanti da Contratti di Mutuo a tasso fisso, Mutui a tasso fisso con tasso maggiore o uguale al 2,00%, in caso di Mutui derivanti da Contratti di Mutuo a tasso variabile, Mutui a tasso variabile con spread maggiore o uguale a 0,20%; (viii) Mutui derivanti da contratti che prevedano il pagamento delle Rate con cadenza mensile, bimestrale, trimestrale, semestrale o annuale. (ix) Mutui che alla Data di Valutazione siano stati interamente erogati, per i quali a tale data non sussista alcun obbligo di, ne' sia possibile, effettuare ulteriori erogazioni (per chiarezza, pertanto, non sono ceduti i mutui che prevedano alla Data di Valutazione l'ulteriore erogazione del relativo importo mutuato in piu' soluzioni in base allo stato avanzamento lavori ("SAL") del bene immobile alla cui costruzione o ristrutturazione e' finalizzato il relativo mutuo); (x) Mutui che alla Data di Valutazione abbiano scadenza successiva al 30 aprile 2015; (xi) Mutui, non derivanti da frazionamento, il cui importo in linea capitale residuo da rimborsare, alla Data di Valutazione, sia uguale o superiore a Euro 8.000 e inferiore o uguale ad Euro 7.050.000; (xii) Mutui in relazione ai quali almeno una Rata (anche di soli interessi) sia stata pagata alla Data di Valutazione; (xiii) Mutui derivanti da Contratti di Mutuo in riferimento ai quali alla Data di Godimento non sussista alcuna Rata scaduta e non pagata; (xiv) Mutui che prevedano il rimborso della quota capitale secondo un profilo di ammortamento alla "francese" (intendendosi per tale il metodo di ammortamento progressivo per cui ciascuna rata e' suddivisa in una quota capitale che cresce nel tempo destinata a rimborsare il prestito ed in una quota di interesse variabile); e (xv) sono esclusi: (a) mutui concessi a soggetti che sono o sono stati amministratori e/o impiegati della Banca Cedente o di Banca Caripe; (b) mutui concessi a societa' che, alla Data di Godimento, non sono partecipate dalla Banca Cedente o da Banca Caripe; (c) mutui erogati ai sensi di convenzioni stipulate dalla Banca Cedente con fondi per la prevenzione del fenomeno dell'usura ovvero garantiti da fondi per la prevenzione del fenomeno dell'usura; (d) mutui derivanti da contratti agevolati o comunque usufruenti di contributi finanziari, in conto capitale e/o interessi, di alcun tipo ai sensi di legge o convenzione, concessi da un soggetto terzo in favore del relativo debitore ceduto (cd. "Mutui agevolati" e "Mutui convenzionati"); (e) mutui erogati da un gruppo di banche organizzate "in pool" ovvero che siano stati oggetto di sindacazione; (f) mutui erogati con provvista messa a disposizione da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.; (g) mutui qualificabili alla Data di Valutazione, come "crediti ristrutturati" ai sensi della normativa emanata dalla Banca d'Italia; (h) mutui erogati dalle seguenti filiali di Banca Tercas: 48 CHIARAVALLE, 54 FANO, 84 LORETO, 103 TIVOLI, 108 BOLOGNA e 116 PESARO; (i) mutui garantiti dal Ministero dell'Economia e delle Finance (Dipartimento del Tesoro dello Stato) e dal Fondo di Garanzia istituito dalla legge 662/96 (j) mutui garantiti da: Ital Confidi Societa' Consortile di Garanzia Collettiva Fidi S.P.A.; Intercredit - Confidi Imprese e Lavoro Autonomo - Soc. Cooperativa; Confidi Mutualcredito S.C.p.A.; Confidi Coopcredito - Cooperativa Di Garanzia di Credito dei Commercianti della Regione Abruzzo in breve "Coopcredito"; Fidimpresa Abruzzo Soc Cooperativa Collettiva dei Fidi -Fidimpresa Abruzzo; Eurofidi Societa' Consortile di Garanzia Collettiva Fidi S.C.r.l.; (k) mutui derivanti da contratti di mutuo identificati con i seguenti numeri identificativi della posizione debitoria, composti dalla giustapposizione tra il numero della filiale di erogazione e il numero del rapporto di mutuo: 11032775; 551039410; 551039413; 431046773; 901026996; 901057634; 901057659; 901067243; 581020065; 471076363; 471076368; 474183; 691079717; 691079718; 691079721; 501048378; 901079440; 651081678; 651081684; 1061032950; 731057863; 1061049833; 411042640; 61042326; 901030020; 341081170; 341081171; 341081172; 341081173; 901041881; 901044340; 901044341; 901044343; 471048754; 901067174; 1251074150; 251070448; 341031225; 431048846; 461036519; 471048818; 731040154; 81079254; 121051398; 411072359; 111055684; 601067230; 681066530; 111078206; 221080056; 291080282; 321072025; 321073904; 371069930; 441077903; 701085233; 711083240; 751075112; 1141076058; 1281078277; 901042671; 701053182; 701054910; 91074257; 221073059; 251075574; 701066632; 431074802; 61049330; 121057813; 211032656; 221033476; 221051780; 251027957; 311034325; 311083328; 311083330; 311083331; 311083332; 311083333; 311083334; 311083335; 311083336; 311083337; 311083338; 311083339; 311083340; 311083341; 311083343; 311083344; 11048298; 1251067746; 701052949; 701072533; 321084954; 721044718; 731045259; 1141083988; 1181041931; 121042207; 901028335; 1011059848; 111077890; 701062600; 321044837; 321064936; 91073250; 651074659; 31056126; 91076236; 741017659; 551063756; 901074952; 641031143; 71008375; 691086760; 691086761; 691086762; 691086763; 691086764; 691086765; 691086766; 691086767; 691086768; 691086769; 691086770; 691086771; 691086772; 691086773; 691086774; 691086775; 691086776; 691086777; 691086778; 691086779; 691086780; 691086781; 691086782; 691086783; 691086784; 691086785; 691086786; 691086787; 691086788; 691086789; 691086790; 691086791; 691086792; 691086793; 691086794; 691086795; 691086796; 691086797; 691086798; 691086799; 691086800; 691086801; 691086802; 691086803; 691086804; 691086805; 691086806; 691086807; 691086808; 691086809; 691086810; 691086811; 691086812; 691086813; 691086814; 691086815; 691086816; 691086817; 691086818; 701018107; 91032432; 691042383; 741035492; 691022038; 701007134; 601044220; 731047855; 551051834; 551057585; 461059186; 281071421; 1021071413; 591078945; 461077824; 461081288; 691078918; 691079942; 701076233; 701078174; 701081258; 731059797; 111084825; 191084786; 331084339; 691084465; 691084707; 691085017; 701084697; 11073614; 551079689; 651068432; 493738; 121041914; 141069574; 151085037; 251031109; 251042029; 251065179; 381080388; 401082829; 441032175; 441070655; 521055405; 551025076; 551067585; 551069348; 551081207; 581079487; 641047618; 641065320; 641084919; 661029151; 671044011; 691015423; 691059711; 691059712; 691059714; 691059715; 691059717; 691059719; 691059720; 691059721; 691059722; 691071827; 691077921; 691079007; 691082687; 701032796; 701032812; 701040045; 701040046; 701080530; 711043922; 711085630; 721061820; 731023895; 901065093; 901072659; 901072665; 901072666; 901072667; 901079419; 901079420; 901079421; 901079424; 901079426; 901079427; 901079436; 901079437; 901079438; 901079439; 1061054746; 1141083060; 221085496; 901059923; 501079699; 431086362; 431086363; 441045713; 221085494; 691085680; 691085684; 691085685; 741031485; 11076623; 1141032910; 1141032912; 1141032913; 1141032942; 1141032987; 1141032988; 1141032989; 1141032992; 1141032994; 1141032998; 1141032999; 1141033000; 1141033001; 601047402; 901074857; 181059155; 251071647. La Societa' comunica altresi' che in data 27 luglio 2015 ha concluso con Banca Caripe S.p.A. ("Banca Caripe" e, insieme a Banca Tercas, le "Banche Cedenti" e, ciascuna, una "Banca Cedente") un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti della Legge sulla Cartolarizzazione e dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario (il "Contratto di Cessione Caripe" e, insieme al Contratto di Cessione Tercas, i "Contratti di Cessione"). In virtu' del Contratto di Cessione Caripe, la Societa' ha acquistato pro soluto da Banca Caripe, con effetti economici dalla Data di Godimento, tutti i crediti per capitale residuo, nonche' gli interessi maturati a tale data (compresi gli interessi, diversi dagli interessi di mora, maturati ma non ancora scaduti a tale data) e gli interessi che matureranno a partire da tale data, tutti i crediti per commissioni, penali ed altri pagamenti a titolo di estinzione anticipata dei mutui, accessori, spese, danni, indennizzi e ogni altra somma eventualmente dovuta in base ai relativi contratti di mutuo stipulati da Banca Caripe (i "Contratti di Mutuo Caripe" e, insieme ai Contratti di Mutuo Tercas, i "Contratti di Mutuo"), ivi inclusi i crediti nascenti dalle polizze assicurative stipulate in relazione ai Contratti di Mutuo Caripe, individuabili in blocco ai sensi delle citate disposizioni, qualificabili come in bonis (complessivamente, i "Crediti Caripe" e, insieme ai Crediti Tercas, i "Crediti") in base alla normativa emanata dalla Banca d'Italia e selezionati tra quelli che alla Data di Valutazione e/o alla diversa data specificata nel relativo criterio, soddisfino i seguenti criteri di selezione (i "Criteri Caripe"): (xvi) Mutui denominati in Euro e derivanti da Contratti di Mutuo nei quali non vi siano previsioni che ne permettano la conversione in diversa valuta; (xvii) Mutui derivanti da Contratti di Mutuo regolati dalla legge italiana; (xviii) Mutui i cui Debitori Ceduti appartengano a una delle seguenti categorie di Settore Attivita' Economica (SAE), secondo i criteri di classificazione definiti dalla Banca d'Italia con circolare n. 140 dell'11 febbraio 1991, come successivamente modificata e integrata (Istruzioni relative alla classificazione della clientela per settori e gruppi di attivita' economica): n. 430 (Imprese produttive), n. 431 (Holding private), n. 480 (Quasi-societa' non finanziarie artigiane - Unita' o societa' con 20 o piu' addetti), n. 481 (Quasi-societa' non finanziarie artigiane - Unita' o societa' con piu' di 5 e meno di 20 addetti), n. 482 (Quasi-societa' non finanziarie artigiane - Societa' con meno di 20 addetti), n. 490 (Quasi-societa' non finanziarie altre - Unita' o societa' con 20 o piu' addetti), n. 491 (Quasi-societa' non finanziarie altre - Unita' o societa' con piu' di 5 e meno di 20 addetti), n. 492 (Quasi-societa' non finanziarie altre - Societa' con meno di 20 addetti), n. 614 (Artigiani), n. 615 (Altre famiglie produttrici); (xix) Mutui che alla Data di Valutazione e alla Data di Godimento siano stati concessi a piccole e medie imprese (come definite dalle guidelines della Banca Centrale Europea, relative a misure temporanee supplementari sulle operazioni di rifinanziamento dell'Eurosistema e sull'idoneita' delle garanzie) costituite ai sensi dell'ordinamento italiano e aventi sede legale in Italia; (xx) Mutui i cui Debitori Ceduti siano classificati dalla Banca Cedente alla Data di Valutazione e alla Data di Godimento, come in bonis in base alla normativa emanata dalla Banca d'Italia; (xxi) Mutui derivanti da Contratti di Mutuo a tasso fisso o variabile e che, se a tasso variabile (con esclusione quindi dei soli Mutui che pagano un tasso fisso per l'intera durata del Mutuo), siano esclusivamente indicizzati: (a) all'euribor a 1 mese; (b) all'euribor a 3 mesi; (c) all'euribor a 6 mesi; (d) all'euribor a 12 mesi; (e) al tasso applicato dalla Banca Centrale Europea; o (f) al tasso swap in Euro (IRS); (xxii) in caso di Mutui derivanti da Contratti di Mutuo a tasso fisso, Mutui a tasso fisso con tasso maggiore o uguale al 2,00%, in caso di Mutui derivanti da Contratti di Mutuo a tasso variabile, Mutui a tasso variabile con spread maggiore o uguale a 0,20%; (xxiii) Mutui derivanti da contratti che prevedano il pagamento delle Rate con cadenza mensile, bimestrale, trimestrale, semestrale o annuale. (xxiv) Mutui che alla Data di Valutazione siano stati interamente erogati, per i quali a tale data non sussista alcun obbligo di, ne' sia possibile, effettuare ulteriori erogazioni (per chiarezza, pertanto, non sono ceduti i mutui che prevedano alla Data di Valutazione l'ulteriore erogazione del relativo importo mutuato in piu' soluzioni in base allo stato avanzamento lavori ("SAL") del bene immobile alla cui costruzione o ristrutturazione e' finalizzato il relativo mutuo); (xxv) Mutui che alla Data di Valutazione abbiano scadenza successiva al 30 aprile 2015; (xxvi) Mutui, non derivanti da frazionamento, il cui importo in linea capitale residuo da rimborsare, alla Data di Valutazione, sia uguale o superiore a Euro 8.000 e inferiore o uguale ad Euro 7.050.000; (xxvii) Mutui in relazione ai quali almeno una Rata (anche di soli interessi) sia stata pagata alla Data di Valutazione; (xxviii) Mutui derivanti da Contratti di Mutuo in riferimento ai quali alla Data di Godimento non sussista alcuna Rata scaduta e non pagata; (xxix) Mutui che prevedano il rimborso della quota capitale secondo un profilo di ammortamento alla "francese" (intendendosi per tale il metodo di ammortamento progressivo per cui ciascuna rata e' suddivisa in una quota capitale che cresce nel tempo destinata a rimborsare il prestito ed in una quota di interesse variabile); e (xxx) sono esclusi: (l) mutui concessi a soggetti che sono o sono stati amministratori e/o impiegati della Banca Cedente o di Banca Tercas; (m) mutui concessi a societa' che, alla Data di Godimento, non sono partecipate dalla Banca Cedente o da Banca Tercas; (n) mutui erogati ai sensi di convenzioni stipulate dalla Banca Cedente con fondi per la prevenzione del fenomeno dell'usura ovvero garantiti da fondi per la prevenzione del fenomeno dell'usura; (o) mutui derivanti da contratti agevolati o comunque usufruenti di contributi finanziari, in conto capitale e/o interessi, di alcun tipo ai sensi di legge o convenzione, concessi da un soggetto terzo in favore del relativo debitore ceduto (cd. "Mutui agevolati" e "Mutui convenzionati"); (p) mutui erogati da un gruppo di banche organizzate "in pool" ovvero che siano stati oggetto di sindacazione; (q) mutui erogati con provvista messa a disposizione da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.; (r) mutui qualificabili alla Data di Valutazione, come "crediti ristrutturati" ai sensi della normativa emanata dalla Banca d'Italia; (s) mutui garantiti dal Ministero dell'Economia e delle Finance (Dipartimento del Tesoro dello Stato) e dal Fondo di Garanzia istituito dalla legge 662/96 (t) mutui garantiti da Ital Confidi Societa' Consortile di Garanzia Collettiva Fidi S.P.A. o da Intercredit - Confidi Imprese e Lavoro Autonomo - Soc. Cooperativa; (u) mutui derivanti da contratti di mutuo identificati con i seguenti numeri identificativi della posizione debitoria, composti dalla giustapposizione tra il numero della filiale di erogazione e il numero del rapporto di mutuo: 72185544; 64001600; 194001969; 55000009; 3402152; 6400011; 385001545; 385001546; 385001547; 385001548; 3400618; 48401614; 90402521; 90404414; 49188367; 49188386; 494109987; 48188153; 50188438; 905001502; 425003097; 15005518; 15001040; 25002499; 495002491; 35006398; 735003214; 90403661; 90403662; 38404810; 504107145; 4184267; 54001499; 74001707; 404106807; 494107770; 19403559; 734004817; 54001496; 385004254; 315005820; 735003208; 735004169; 455005432; 374101165; 49188288; 904000246; 34001243; 514004375; 155002441; 445005347; 445005348; 445005349; 445005351; 445005352; 445005353; 445005354; 445005355; 445005356; 445005358; 445005374; 735005180; 905000734; 25005960; 1404181; 1404182; 1404188; 90404274; 724002273; 374003498; 904004571;904000150; 495006258; 195006728; 315004073; 195006795; 65006919; 515007105; 725007205; 905006719; 25006326; 905007050; 25006452; 25004612; 445004311; 25005343; 245007294; 735006640; 35001168; 435006262; 71404820; 31400673; 6404278; 90201036; 90201393; 25005513; 1402717; 15003374; 15003375; 15003377; 15003379; 15003380; 15003381; 15003382; 15003383; 15003384; 15003385; 15003386; 15003387; 15003388; 15003389; 15003390; 15003391; 15003392; 15003393; 15003394; 15003395; 15003396; 15003397; 15003398; 15003399; 15003400; 15003401; 15003402; 15003404; 15003406; 15003408; 15003409; 15003410; 15003411; 15003412; 15003413; 15003414; 15003415; 15003416; 15003417; 15003418; 15003420; 15003421; 15003422; 15003423; 15003424; 15003425; 15003427; 15003428; 15003429; 15003430; 15003431; 15003433; 15003434; 15003435; 15003436; 15003437; 15003438; 15003439; 15003440; 15003441; 15003442; 73186632; 73402325; 734002999; 95003182. Come previsto dal combinato disposto del comma 3 dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario e dall'articolo 4 della Legge sulla Cartolarizzazione, unitamente ai Crediti sono stati altresi' trasferiti alla Societa' ai sensi dell'articolo 1263 del codice civile i diritti accessori ai Crediti (ivi inclusi diritti, azioni, eccezioni o facolta' relativi agli stessi, tra i quali i diritti derivanti da qualsiasi polizza assicurativa sottoscritta in relazione ai Crediti - ma a esclusione degli oneri relativi ai premi assicurativi) e tutte le garanzie specifiche e i privilegi che assistono e garantiscono i Crediti o altrimenti ad essi inerenti (restando escluse, e non rientrando nell'oggetto della cessione, le garanzie che siano state rilasciate per un ammontare massimo predeterminato a garanzia del corretto adempimento di tutte le obbligazioni, presenti e future, a carico del debitore ceduto nei confronti della relativa Banca Cedente (come ad esempio, a titolo meramente esemplificativo, le c.d. fideiussioni omnibus)), senza bisogno di alcuna ulteriore formalita' o annotazione salvo l'iscrizione nel registro delle imprese prevista dall'articolo 58 del Testo Unico Bancario. Restano esclusi dalla cessione gli importi relativi alla contribuzione per fondi rischi. La Societa' ha conferito incarico a ciascuna Banca Cedente ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione affinche' in suo nome e per suo conto, in qualita' di soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti, proceda all'incasso dei Crediti ceduti dalla relativa Banca Cedente e delle garanzie e dei privilegi che li assistono e garantiscono. Pertanto, i debitori ceduti dalle Banche Cedenti, i loro garanti, successori o aventi causa, sono legittimati a pagare alla relativa Banca Cedente ogni somma dovuta in relazione ai relativi Crediti, nelle forme gia' previste dai relativi Contratti di Mutuo o dalle relative polizze assicurative o in forza di legge, nonche' in conformita' alle eventuali ulteriori informazioni che potranno essere loro di volta in volta comunicate. Dell'eventuale cessazione di tali incarichi verra' data notizia mediante comunicazione scritta ai debitori ceduti. I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a (i) Banca Tercas S.p.A., Corso San Giorgio 36, 64100 Teramo, e a (ii) Banca Caripe S.p.A., Corso Vittorio Emanuele II 102/104, 65100 Pescara. Informativa ai sensi dell'art. 13 del Codice della Privacy La cessione dei crediti da parte delle Banche Cedenti alla Societa', ai sensi e per gli effetti dei Contratti di Cessione, unitamente alla cessione di ogni altro diritto, garanzia e titolo in relazione a tali crediti, ha comportato il necessario trasferimento alla Societa' dei dati personali relativi ai debitori ceduti ed ai rispettivi garanti (i "Dati Personali") contenuti in documenti ed evidenze informatiche connesse ai crediti ceduti. Tra i Dati Personali non figurano dati sensibili; sono considerati tali i dati relativi, ad es., allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali, alle convinzioni religiose (art. 4 del Codice della Privacy). La Societa' e' dunque tenuta a fornire ai debitori ceduti, ai rispettivi garanti, ai loro successori e aventi causa l'informativa di cui all'art. 13 del Codice della Privacy e del provvedimento dell'Autorita' Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007. La Societa' trattera' i Dati Personali cosi' acquisiti nel rispetto del Codice della Privacy. In particolare, la Societa' trattera' i Dati Personali per finalita' strettamente connesse e strumentali alla gestione del portafoglio di crediti ceduti (ad es. effettuazione di servizi di calcolo e di reportistica in merito agli incassi su base aggregata dei crediti oggetto della cessione) nonche' all'emissione di titoli da parte della societa' ovvero alla valutazione e analisi dei crediti ceduti. La Societa', inoltre, trattera' i Dati Personali nell'ambito delle attivita' legate al perseguimento dell'oggetto sociale e per finalita' strettamente legate all'adempimento a obblighi di legge, regolamenti e normativa comunitaria ovvero a disposizioni impartite da organi di vigilanza e controllo e da Autorita' a cio' legittimate dalla legge. In relazione alle finalita' indicate, il trattamento dei Dati Personali avverra' mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalita' stesse e in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati Personali. Per le finalita' di cui sopra, i Dati Personali potranno essere comunicati, a titolo esemplificativo, a societa', associazioni o studi professionali che prestano attivita' di assistenza o consulenza in materia legale alle Banche Cedenti e alla Societa', a societa' controllate e societa' collegate a queste, nonche' a societa' di recupero crediti. Pertanto le persone fisiche appartenenti a tali associazioni, societa' e studi professionali potranno venire a conoscenza dei Dati Personali in qualita' di incaricati del trattamento e nell'ambito e nei limiti delle mansioni assegnate loro. I soggetti ai quali saranno comunicati i Dati Personali tratteranno questi in qualita' di < < titolari autonomi > > ai sensi del Codice della Privacy. Per le medesime finalita' di cui sopra, i Dati Personali potranno essere comunicati all'estero ma solo a soggetti che operano in Paesi appartenenti all'Unione Europea. In ogni caso, i dati personali non saranno oggetto di diffusione. L'elenco completo dei soggetti ai quali i Dati Personali possono essere comunicati, unitamente alla presente informativa, e' messo a disposizione presso ciascuna Banca Cedente. Titolare del trattamento dei Dati Personali e' Abruzzo 2015 SME S.r.l., con sede legale in Via Vittorio Alfieri, 1, 31015 Conegliano (TV), Italia. Responsabile del trattamento dei Dati Personali relativi ai Crediti Tercas e' Banca Tercas S.p.A., Corso San Giorgio 36, 64100 Teramo. Responsabile del trattamento dei Dati Personali relativi ai Crediti Caripe e' Banca Caripe S.p.A., Corso Vittorio Emanuele II 102/104, 65100 Pescara. L'art. 7 del Codice della Privacy attribuisce a ciascun interessato specifici diritti tra cui il diritto di chiedere e ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali, di conoscere l'origine degli stessi, le finalita' e le modalita' del trattamento, l'aggiornamento, la rettificazione nonche', qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati personali medesimi. Tali diritti possono essere esercitati rivolgendosi al responsabile del trattamento dei Dati Personali ossia a Banca Tercas S.p.A. o Banca Caripe S.p.A., a seconda dei casi. Le richieste e le comunicazioni andranno indirizzate, quanto a Banca Tercas, in Corso San Giorgio 36, 64100 Teramo, all'attenzione del Dott. Valerio Valentini, e, quanto a Banca Caripe, in Corso Vittorio Emanuele II 102/104, 65100 Pescara, all'attenzione del Dott. Valerio Valentini. Conegliano, 28 luglio 2015 p. Abruzzo 2015 SME S.r.l. - L'amministratore unico Giovanna Pujatti T15AAB10592