ABRUZZO 2015 SME S.R.L.

societa' a responsabilita' limitata con socio unico


costituita ai sensi dell'articolo 3 della legge 130/99

Sede legale: via Alfieri, 1 - 31015 Conegliano (TV)
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Treviso n. 04748000264
Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 04748000264

(GU Parte Seconda n.88 del 1-8-2015)

 
Avviso di cessione di crediti  pro  soluto  ai  sensi  del  combinato
disposto degli articoli 1 e 4 della legge numero 130  del  30  aprile
1999 (la "Legge sulla  Cartolarizzazione")  e  dell'articolo  58  del
D.Lgs. numero 385 del 1° settembre 1993 (il "Testo Unico  Bancario"),
unitamente alla informativa ai sensi  dell'articolo  13  del  D.  Lgs
196/2003  (il   "Codice   della   Privacy")   e   del   provvedimento
dell'Autorita' Garante per la Protezione dei Dati  Personale  del  18
                            gennaio 2007 
 

  Abruzzo 2015 SME S.r.l (la "Societa'")  comunica  che  in  data  27
luglio 2015 ha concluso con Banca Tercas S.p.A. ("Banca  Tercas")  un
contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco ai
sensi e  per  gli  effetti  della  Legge  sulla  Cartolarizzazione  e
dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario (il "Contratto di  Cessione
Tercas"). 
  In  virtu'  del  Contratto  di  Cessione  Tercas,  la  Societa'  ha
acquistato pro soluto da Banca Tercas, con  effetti  economici  dalle
00:00:01 del 22 luglio 2015 (la "Data di Godimento"), tutti i crediti
per capitale residuo, nonche' gli  interessi  maturati  a  tale  data
(compresi gli interessi, diversi dagli interessi di mora, maturati ma
non ancora scaduti a tale data) e gli  interessi  che  matureranno  a
partire da tale data, tutti i  crediti  per  commissioni,  penali  ed
altri  pagamenti  a  titolo  di  estinzione  anticipata  dei   mutui,
accessori, spese, danni, indennizzi e ogni altra somma  eventualmente
dovuta in base ai relativi contratti  di  mutuo  stipulati  da  Banca
Tercas (i  "Contratti  di  Mutuo  Tercas"),  ivi  inclusi  i  crediti
nascenti  dalle  polizze  assicurative  stipulate  in  relazione   ai
Contratti di Mutuo Tercas, individuabili in  blocco  ai  sensi  delle
citate disposizioni, qualificabili come in bonis (complessivamente  i
"Crediti Tercas") in base alla normativa emanata dalla Banca d'Italia
e selezionati tra quelli che alla data del 30 aprile  2015  (incluso)
(la "Data di Valutazione") e/o  alla  diversa  data  specificata  nel
relativo criterio, soddisfino i  seguenti  criteri  di  selezione  (i
"Criteri Tercas"): 
  (i) Mutui denominati in Euro e derivanti da Contratti di Mutuo  nei
quali non vi siano previsioni che ne  permettano  la  conversione  in
diversa valuta; 
  (ii) Mutui derivanti da Contratti di  Mutuo  regolati  dalla  legge
italiana; 
  (iii) Mutui i cui Debitori Ceduti appartengano a una delle seguenti
categorie di Settore Attivita' Economica (SAE), secondo i criteri  di
classificazione definiti dalla Banca d'Italia con  circolare  n.  140
dell'11 febbraio 1991, come successivamente  modificata  e  integrata
(Istruzioni relative alla classificazione della clientela per settori
e gruppi di attivita' economica): n. 430 (Imprese produttive), n. 431
(Holding private), n. 480 (Quasi-societa' non finanziarie artigiane -
Unita' o societa' con 20 o piu' addetti), n. 481 (Quasi-societa'  non
finanziarie artigiane - Unita' o societa' con piu' di 5 e meno di  20
addetti), n. 482 (Quasi-societa' non finanziarie artigiane - Societa'
con meno di 20 addetti), n. 490 (Quasi-societa' non finanziarie altre
- Unita' o societa' con 20 o piu' addetti),  n.  491  (Quasi-societa'
non finanziarie altre - Unita' o societa' con piu' di 5 e meno di  20
addetti), n. 492 (Quasi-societa' non finanziarie altre - Societa' con
meno di 20 addetti), n.  614  (Artigiani),  n.  615  (Altre  famiglie
produttrici); 
  (iv) Mutui che alla Data di Valutazione e alla  Data  di  Godimento
siano stati concessi a piccole e medie imprese (come  definite  dalle
guidelines della Banca Centrale Europea, relative a misure temporanee
supplementari sulle operazioni di rifinanziamento dell'Eurosistema  e
sull'idoneita' delle garanzie) costituite ai  sensi  dell'ordinamento
italiano e aventi sede legale in Italia; 
  (v) Mutui i cui Debitori  Ceduti  siano  classificati  dalla  Banca
Cedente alla Data di Valutazione e alla Data di  Godimento,  come  in
bonis in base alla normativa emanata dalla Banca d'Italia; 
  (vi) Mutui  derivanti  da  Contratti  di  Mutuo  a  tasso  fisso  o
variabile e che, se a tasso variabile (con esclusione quindi dei soli
Mutui che pagano un tasso fisso per l'intera durata del Mutuo), siano
esclusivamente indicizzati: (a) all'euribor a 1 mese; (b) all'euribor
a 3 mesi; (c) all'euribor a 6 mesi; (d) all'euribor a 12 mesi; (e) al
tasso applicato dalla Banca Centrale Europea; o (f) al tasso swap  in
Euro (IRS); 
  (vii) in caso di Mutui derivanti da  Contratti  di  Mutuo  a  tasso
fisso, Mutui a tasso fisso con tasso maggiore o uguale al  2,00%,  in
caso di Mutui derivanti da Contratti  di  Mutuo  a  tasso  variabile,
Mutui a tasso variabile con spread maggiore o uguale a 0,20%; 
  (viii) Mutui derivanti da  contratti  che  prevedano  il  pagamento
delle Rate con cadenza mensile, bimestrale, trimestrale, semestrale o
annuale. 
  (ix) Mutui che alla Data di  Valutazione  siano  stati  interamente
erogati, per i quali a tale data non sussista alcun obbligo  di,  ne'
sia  possibile,  effettuare  ulteriori  erogazioni  (per   chiarezza,
pertanto, non  sono  ceduti  i  mutui  che  prevedano  alla  Data  di
Valutazione l'ulteriore erogazione del relativo  importo  mutuato  in
piu' soluzioni in base allo stato avanzamento lavori ("SAL") del bene
immobile alla cui costruzione o ristrutturazione  e'  finalizzato  il
relativo mutuo); 
  (x) Mutui che alla Data di Valutazione abbiano scadenza  successiva
al 30 aprile 2015; 
  (xi) Mutui, non derivanti da frazionamento, il cui importo in linea
capitale residuo da rimborsare, alla Data di Valutazione, sia  uguale
o superiore a Euro 8.000 e inferiore o uguale ad Euro 7.050.000; 
  (xii) Mutui in relazione ai quali almeno una Rata  (anche  di  soli
interessi) sia stata pagata alla Data di Valutazione; 
  (xiii) Mutui derivanti da Contratti  di  Mutuo  in  riferimento  ai
quali alla Data di Godimento non sussista alcuna Rata scaduta  e  non
pagata; 
  (xiv) Mutui che prevedano il rimborso della quota capitale  secondo
un profilo di ammortamento alla "francese" (intendendosi per tale  il
metodo di ammortamento progressivo per cui ciascuna rata e' suddivisa
in una quota capitale che cresce nel tempo destinata a rimborsare  il
prestito ed in una quota di interesse variabile); e 
  (xv) sono esclusi: 
  (a) mutui concessi a soggetti che sono o sono stati  amministratori
e/o impiegati della Banca Cedente o di Banca Caripe; 
  (b) mutui concessi a societa' che, alla Data di Godimento, non sono
partecipate dalla Banca Cedente o da Banca Caripe; 
  (c) mutui erogati ai sensi di  convenzioni  stipulate  dalla  Banca
Cedente con fondi per la prevenzione del fenomeno  dell'usura  ovvero
garantiti da fondi per la prevenzione del fenomeno dell'usura; 
  (d) mutui derivanti da contratti agevolati o comunque usufruenti di
contributi finanziari, in conto capitale e/o interessi, di alcun tipo
ai sensi di legge o convenzione, concessi da  un  soggetto  terzo  in
favore del relativo debitore ceduto (cd. "Mutui agevolati"  e  "Mutui
convenzionati"); 
  (e) mutui erogati da un gruppo  di  banche  organizzate  "in  pool"
ovvero che siano stati oggetto di sindacazione; 
  (f) mutui erogati con  provvista  messa  a  disposizione  da  Cassa
Depositi e Prestiti S.p.A.; 
  (g) mutui qualificabili alla Data  di  Valutazione,  come  "crediti
ristrutturati" ai sensi della normativa emanata dalla Banca d'Italia; 
  (h) mutui erogati  dalle  seguenti  filiali  di  Banca  Tercas:  48
CHIARAVALLE, 54 FANO, 84  LORETO,  103  TIVOLI,  108  BOLOGNA  e  116
PESARO; 
  (i) mutui garantiti dal Ministero  dell'Economia  e  delle  Finance
(Dipartimento del  Tesoro  dello  Stato)  e  dal  Fondo  di  Garanzia
istituito dalla legge 662/96 
  (j)  mutui  garantiti  da:  Ital  Confidi  Societa'  Consortile  di
Garanzia Collettiva Fidi S.P.A.;  Intercredit  -  Confidi  Imprese  e
Lavoro Autonomo - Soc. Cooperativa; Confidi  Mutualcredito  S.C.p.A.;
Confidi  Coopcredito  -  Cooperativa  Di  Garanzia  di  Credito   dei
Commercianti della Regione Abruzzo in breve "Coopcredito"; Fidimpresa
Abruzzo Soc Cooperativa  Collettiva  dei  Fidi  -Fidimpresa  Abruzzo;
Eurofidi Societa' Consortile di Garanzia Collettiva Fidi S.C.r.l.; 
  (k) mutui derivanti  da  contratti  di  mutuo  identificati  con  i
seguenti numeri identificativi della  posizione  debitoria,  composti
dalla giustapposizione tra il numero della filiale di erogazione e il
numero  del  rapporto  di  mutuo:  11032775;  551039410;   551039413;
431046773; 901026996;  901057634;  901057659;  901067243;  581020065;
471076363;  471076368;  474183;  691079717;   691079718;   691079721;
501048378; 901079440; 651081678;  651081684;  1061032950;  731057863;
1061049833; 411042640;  61042326;  901030020;  341081170;  341081171;
341081172; 341081173;  901041881;  901044340;  901044341;  901044343;
471048754; 901067174; 1251074150;  251070448;  341031225;  431048846;
461036519;  471048818;  731040154;  81079254;  121051398;  411072359;
111055684; 601067230;  681066530;  111078206;  221080056;  291080282;
321072025; 321073904;  371069930;  441077903;  701085233;  711083240;
751075112; 1141076058; 1281078277; 901042671;  701053182;  701054910;
91074257;  221073059;  251075574;  701066632;  431074802;   61049330;
121057813; 211032656;  221033476;  221051780;  251027957;  311034325;
311083328; 311083330;  311083331;  311083332;  311083333;  311083334;
311083335; 311083336;  311083337;  311083338;  311083339;  311083340;
311083341; 311083343;  311083344;  11048298;  1251067746;  701052949;
701072533; 321084954; 721044718; 731045259;  1141083988;  1181041931;
121042207; 901028335; 1011059848;  111077890;  701062600;  321044837;
321064936;  91073250;  651074659;  31056126;   91076236;   741017659;
551063756;  901074952;  641031143;  71008375;  691086760;  691086761;
691086762; 691086763;  691086764;  691086765;  691086766;  691086767;
691086768; 691086769;  691086770;  691086771;  691086772;  691086773;
691086774; 691086775;  691086776;  691086777;  691086778;  691086779;
691086780; 691086781;  691086782;  691086783;  691086784;  691086785;
691086786; 691086787;  691086788;  691086789;  691086790;  691086791;
691086792; 691086793;  691086794;  691086795;  691086796;  691086797;
691086798; 691086799;  691086800;  691086801;  691086802;  691086803;
691086804; 691086805;  691086806;  691086807;  691086808;  691086809;
691086810; 691086811;  691086812;  691086813;  691086814;  691086815;
691086816;  691086817;  691086818;  701018107;  91032432;  691042383;
741035492; 691022038;  701007134;  601044220;  731047855;  551051834;
551057585; 461059186; 281071421;  1021071413;  591078945;  461077824;
461081288; 691078918;  691079942;  701076233;  701078174;  701081258;
731059797; 111084825;  191084786;  331084339;  691084465;  691084707;
691085017;  701084697;  11073614;   551079689;   651068432;   493738;
121041914; 141069574;  151085037;  251031109;  251042029;  251065179;
381080388; 401082829;  441032175;  441070655;  521055405;  551025076;
551067585; 551069348;  551081207;  581079487;  641047618;  641065320;
641084919; 661029151;  671044011;  691015423;  691059711;  691059712;
691059714; 691059715;  691059717;  691059719;  691059720;  691059721;
691059722; 691071827;  691077921;  691079007;  691082687;  701032796;
701032812; 701040045;  701040046;  701080530;  711043922;  711085630;
721061820; 731023895;  901065093;  901072659;  901072665;  901072666;
901072667; 901079419;  901079420;  901079421;  901079424;  901079426;
901079427; 901079436; 901079437;  901079438;  901079439;  1061054746;
1141083060; 221085496; 901059923;  501079699;  431086362;  431086363;
441045713; 221085494;  691085680;  691085684;  691085685;  741031485;
11076623; 1141032910; 1141032912; 1141032913; 1141032942; 1141032987;
1141032988;   1141032989;   1141032992;    1141032994;    1141032998;
1141032999; 1141033000; 1141033001; 601047402; 901074857;  181059155;
251071647. 
  La Societa' comunica  altresi'  che  in  data  27  luglio  2015  ha
concluso con Banca Caripe S.p.A. ("Banca Caripe" e, insieme  a  Banca
Tercas, le "Banche Cedenti" e,  ciascuna,  una  "Banca  Cedente")  un
contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco ai
sensi e  per  gli  effetti  della  Legge  sulla  Cartolarizzazione  e
dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario (il "Contratto di  Cessione
Caripe" e, insieme al Contratto di Cessione Tercas, i  "Contratti  di
Cessione"). 
  In  virtu'  del  Contratto  di  Cessione  Caripe,  la  Societa'  ha
acquistato pro soluto da Banca Caripe, con  effetti  economici  dalla
Data di Godimento, tutti i crediti per capitale residuo, nonche'  gli
interessi maturati a tale data (compresi gli interessi, diversi dagli
interessi di mora, maturati ma non ancora scaduti a tale data) e  gli
interessi che matureranno a partire da tale data, tutti i crediti per
commissioni,  penali  ed  altri  pagamenti  a  titolo  di  estinzione
anticipata dei mutui, accessori,  spese,  danni,  indennizzi  e  ogni
altra somma eventualmente dovuta in base  ai  relativi  contratti  di
mutuo stipulati da Banca Caripe (i "Contratti  di  Mutuo  Caripe"  e,
insieme ai Contratti di Mutuo Tercas, i "Contratti  di  Mutuo"),  ivi
inclusi i crediti nascenti dalle polizze  assicurative  stipulate  in
relazione ai Contratti di Mutuo Caripe, individuabili  in  blocco  ai
sensi  delle  citate  disposizioni,  qualificabili  come   in   bonis
(complessivamente, i "Crediti Caripe" e, insieme ai Crediti Tercas, i
"Crediti") in base alla normativa  emanata  dalla  Banca  d'Italia  e
selezionati tra quelli che alla Data di Valutazione e/o alla  diversa
data specificata nel relativo criterio, soddisfino i seguenti criteri
di selezione (i "Criteri Caripe"): 
  (xvi) Mutui denominati in Euro e derivanti da  Contratti  di  Mutuo
nei quali non vi siano previsioni che ne permettano la conversione in
diversa valuta; 
  (xvii) Mutui derivanti da Contratti di Mutuo regolati  dalla  legge
italiana; 
  (xviii) Mutui i  cui  Debitori  Ceduti  appartengano  a  una  delle
seguenti categorie di Settore Attivita' Economica  (SAE),  secondo  i
criteri  di  classificazione  definiti  dalla  Banca   d'Italia   con
circolare  n.  140  dell'11  febbraio  1991,   come   successivamente
modificata e  integrata  (Istruzioni  relative  alla  classificazione
della clientela per settori e gruppi di attivita' economica): n.  430
(Imprese   produttive),   n.   431   (Holding   private),   n.    480
(Quasi-societa' non finanziarie artigiane - Unita' o societa' con  20
o piu' addetti), n. 481 (Quasi-societa' non finanziarie  artigiane  -
Unita' o societa' con piu' di  5  e  meno  di  20  addetti),  n.  482
(Quasi-societa' non finanziarie artigiane - Societa' con meno  di  20
addetti), n. 490 (Quasi-societa' non finanziarie  altre  -  Unita'  o
societa'  con  20  o  piu'  addetti),  n.  491  (Quasi-societa'   non
finanziarie altre - Unita' o societa' con piu' di  5  e  meno  di  20
addetti), n. 492 (Quasi-societa' non finanziarie altre - Societa' con
meno di 20 addetti), n.  614  (Artigiani),  n.  615  (Altre  famiglie
produttrici); 
  (xix) Mutui che alla Data di Valutazione e alla Data  di  Godimento
siano stati concessi a piccole e medie imprese (come  definite  dalle
guidelines della Banca Centrale Europea, relative a misure temporanee
supplementari sulle operazioni di rifinanziamento dell'Eurosistema  e
sull'idoneita' delle garanzie) costituite ai  sensi  dell'ordinamento
italiano e aventi sede legale in Italia; 
  (xx) Mutui i cui Debitori Ceduti  siano  classificati  dalla  Banca
Cedente alla Data di Valutazione e alla Data di  Godimento,  come  in
bonis in base alla normativa emanata dalla Banca d'Italia; 
  (xxi) Mutui derivanti  da  Contratti  di  Mutuo  a  tasso  fisso  o
variabile e che, se a tasso variabile (con esclusione quindi dei soli
Mutui che pagano un tasso fisso per l'intera durata del Mutuo), siano
esclusivamente indicizzati: (a) all'euribor a 1 mese; (b) all'euribor
a 3 mesi; (c) all'euribor a 6 mesi; (d) all'euribor a 12 mesi; (e) al
tasso applicato dalla Banca Centrale Europea; o (f) al tasso swap  in
Euro (IRS); 
  (xxii) in caso di Mutui derivanti da Contratti  di  Mutuo  a  tasso
fisso, Mutui a tasso fisso con tasso maggiore o uguale al  2,00%,  in
caso di Mutui derivanti da Contratti  di  Mutuo  a  tasso  variabile,
Mutui a tasso variabile con spread maggiore o uguale a 0,20%; 
  (xxiii) Mutui derivanti da contratti  che  prevedano  il  pagamento
delle Rate con cadenza mensile, bimestrale, trimestrale, semestrale o
annuale. 
  (xxiv) Mutui che alla Data di Valutazione siano  stati  interamente
erogati, per i quali a tale data non sussista alcun obbligo  di,  ne'
sia  possibile,  effettuare  ulteriori  erogazioni  (per   chiarezza,
pertanto, non  sono  ceduti  i  mutui  che  prevedano  alla  Data  di
Valutazione l'ulteriore erogazione del relativo  importo  mutuato  in
piu' soluzioni in base allo stato avanzamento lavori ("SAL") del bene
immobile alla cui costruzione o ristrutturazione  e'  finalizzato  il
relativo mutuo); 
  (xxv)  Mutui  che  alla  Data  di  Valutazione   abbiano   scadenza
successiva al 30 aprile 2015; 
  (xxvi) Mutui, non derivanti da frazionamento,  il  cui  importo  in
linea capitale residuo da rimborsare, alla Data di  Valutazione,  sia
uguale o superiore  a  Euro  8.000  e  inferiore  o  uguale  ad  Euro
7.050.000; 
  (xxvii) Mutui in relazione ai quali almeno una Rata (anche di  soli
interessi) sia stata pagata alla Data di Valutazione; 
  (xxviii) Mutui derivanti da Contratti di Mutuo  in  riferimento  ai
quali alla Data di Godimento non sussista alcuna Rata scaduta  e  non
pagata; 
  (xxix) Mutui che prevedano il rimborso della quota capitale secondo
un profilo di ammortamento alla "francese" (intendendosi per tale  il
metodo di ammortamento progressivo per cui ciascuna rata e' suddivisa
in una quota capitale che cresce nel tempo destinata a rimborsare  il
prestito ed in una quota di interesse variabile); e 
  (xxx) sono esclusi: 
  (l) mutui concessi a soggetti che sono o sono stati  amministratori
e/o impiegati della Banca Cedente o di Banca Tercas; 
  (m) mutui concessi a societa' che, alla Data di Godimento, non sono
partecipate dalla Banca Cedente o da Banca Tercas; 
  (n) mutui erogati ai sensi di  convenzioni  stipulate  dalla  Banca
Cedente con fondi per la prevenzione del fenomeno  dell'usura  ovvero
garantiti da fondi per la prevenzione del fenomeno dell'usura; 
  (o) mutui derivanti da contratti agevolati o comunque usufruenti di
contributi finanziari, in conto capitale e/o interessi, di alcun tipo
ai sensi di legge o convenzione, concessi da  un  soggetto  terzo  in
favore del relativo debitore ceduto (cd. "Mutui agevolati"  e  "Mutui
convenzionati"); 
  (p) mutui erogati da un gruppo  di  banche  organizzate  "in  pool"
ovvero che siano stati oggetto di sindacazione; 
  (q) mutui erogati con  provvista  messa  a  disposizione  da  Cassa
Depositi e Prestiti S.p.A.; 
  (r) mutui qualificabili alla Data  di  Valutazione,  come  "crediti
ristrutturati" ai sensi della normativa emanata dalla Banca d'Italia; 
  (s) mutui garantiti dal Ministero  dell'Economia  e  delle  Finance
(Dipartimento del  Tesoro  dello  Stato)  e  dal  Fondo  di  Garanzia
istituito dalla legge 662/96 
  (t) mutui garantiti da Ital Confidi Societa' Consortile di Garanzia
Collettiva Fidi S.P.A. o da Intercredit - Confidi  Imprese  e  Lavoro
Autonomo - Soc. Cooperativa; 
  (u) mutui derivanti  da  contratti  di  mutuo  identificati  con  i
seguenti numeri identificativi della  posizione  debitoria,  composti
dalla giustapposizione tra il numero della filiale di erogazione e il
numero  del  rapporto  di  mutuo:  72185544;   64001600;   194001969;
55000009;  3402152;   6400011;   385001545;   385001546;   385001547;
385001548; 3400618; 48401614; 90402521; 90404414; 49188367; 49188386;
494109987;  48188153;  50188438;  905001502;   425003097;   15005518;
15001040;  25002499;  495002491;   35006398;   735003214;   90403661;
90403662;   38404810;   504107145;   4184267;   54001499;   74001707;
404106807;  494107770;  19403559;  734004817;  54001496;   385004254;
315005820;  735003208;  735004169;  455005432;  374101165;  49188288;
904000246;  34001243;  514004375;  155002441;  445005347;  445005348;
445005349; 445005351;  445005352;  445005353;  445005354;  445005355;
445005356;  445005358;  445005374;  735005180;  905000734;  25005960;
1404181;   1404182;   1404188;   90404274;   724002273;    374003498;
904004571;904000150;  495006258;  195006728;  315004073;   195006795;
65006919;  515007105;  725007205;  905006719;  25006326;   905007050;
25006452;  25004612;  445004311;  25005343;   245007294;   735006640;
35001168; 435006262; 71404820; 31400673; 6404278; 90201036; 90201393;
25005513; 1402717; 15003374; 15003375; 15003377; 15003379;  15003380;
15003381; 15003382; 15003383; 15003384; 15003385; 15003386; 15003387;
15003388; 15003389; 15003390; 15003391; 15003392; 15003393; 15003394;
15003395; 15003396; 15003397; 15003398; 15003399; 15003400; 15003401;
15003402; 15003404; 15003406; 15003408; 15003409; 15003410; 15003411;
15003412; 15003413; 15003414; 15003415; 15003416; 15003417; 15003418;
15003420; 15003421; 15003422; 15003423; 15003424; 15003425; 15003427;
15003428; 15003429; 15003430; 15003431; 15003433; 15003434; 15003435;
15003436; 15003437; 15003438; 15003439; 15003440; 15003441; 15003442;
73186632; 73402325; 734002999; 95003182. 
  Come previsto dal combinato disposto del comma 3  dell'articolo  58
del  Testo  Unico  Bancario  e  dall'articolo  4  della  Legge  sulla
Cartolarizzazione,  unitamente  ai  Crediti   sono   stati   altresi'
trasferiti alla Societa'  ai  sensi  dell'articolo  1263  del  codice
civile i diritti accessori ai Crediti (ivi inclusi  diritti,  azioni,
eccezioni o facolta' relativi agli stessi,  tra  i  quali  i  diritti
derivanti da qualsiasi polizza assicurativa sottoscritta in relazione
ai  Crediti  -  ma  a  esclusione  degli  oneri  relativi  ai   premi
assicurativi) e tutte  le  garanzie  specifiche  e  i  privilegi  che
assistono e garantiscono i Crediti  o  altrimenti  ad  essi  inerenti
(restando escluse, e non rientrando nell'oggetto della  cessione,  le
garanzie  che  siano  state  rilasciate  per  un  ammontare   massimo
predeterminato a  garanzia  del  corretto  adempimento  di  tutte  le
obbligazioni, presenti e future, a carico  del  debitore  ceduto  nei
confronti della relativa Banca Cedente (come  ad  esempio,  a  titolo
meramente esemplificativo,  le  c.d.  fideiussioni  omnibus)),  senza
bisogno  di  alcuna  ulteriore   formalita'   o   annotazione   salvo
l'iscrizione nel registro delle imprese prevista dall'articolo 58 del
Testo Unico Bancario. Restano  esclusi  dalla  cessione  gli  importi
relativi alla contribuzione per fondi rischi. 
  La Societa' ha conferito incarico a ciascuna Banca Cedente ai sensi
della Legge sulla Cartolarizzazione affinche' in suo nome e  per  suo
conto, in qualita'  di  soggetto  incaricato  della  riscossione  dei
crediti ceduti, proceda all'incasso dei Crediti ceduti dalla relativa
Banca Cedente e delle garanzie e dei privilegi  che  li  assistono  e
garantiscono. Pertanto, i debitori ceduti  dalle  Banche  Cedenti,  i
loro garanti, successori o aventi causa, sono  legittimati  a  pagare
alla relativa  Banca  Cedente  ogni  somma  dovuta  in  relazione  ai
relativi Crediti, nelle forme gia' previste dai relativi Contratti di
Mutuo o dalle relative polizze assicurative  o  in  forza  di  legge,
nonche' in conformita'  alle  eventuali  ulteriori  informazioni  che
potranno essere loro di volta  in  volta  comunicate.  Dell'eventuale
cessazione  di  tali   incarichi   verra'   data   notizia   mediante
comunicazione scritta ai debitori ceduti. 
  I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a (i) Banca
Tercas S.p.A., Corso San Giorgio 36, 64100 Teramo,  e  a  (ii)  Banca
Caripe S.p.A., Corso Vittorio Emanuele II 102/104, 65100 Pescara. 
  Informativa ai sensi dell'art. 13 del Codice della Privacy 
  La  cessione  dei  crediti  da  parte  delle  Banche  Cedenti  alla
Societa', ai sensi e per  gli  effetti  dei  Contratti  di  Cessione,
unitamente alla cessione di ogni altro diritto, garanzia e titolo  in
relazione a tali crediti, ha comportato il  necessario  trasferimento
alla Societa' dei dati personali relativi ai debitori  ceduti  ed  ai
rispettivi garanti (i "Dati Personali")  contenuti  in  documenti  ed
evidenze  informatiche  connesse  ai  crediti  ceduti.  Tra  i   Dati
Personali non figurano dati sensibili; sono considerati tali  i  dati
relativi, ad es., allo stato di salute,  alle  opinioni  politiche  e
sindacali, alle  convinzioni  religiose  (art.  4  del  Codice  della
Privacy). 
  La Societa' e' dunque tenuta  a  fornire  ai  debitori  ceduti,  ai
rispettivi garanti, ai loro successori e aventi  causa  l'informativa
di cui all'art. 13 del  Codice  della  Privacy  e  del  provvedimento
dell'Autorita' Garante per la Protezione dei Dati  Personali  del  18
gennaio 2007. 
  La Societa' trattera' i Dati Personali cosi' acquisiti nel rispetto
del Codice della Privacy. In particolare,  la  Societa'  trattera'  i
Dati Personali per finalita' strettamente connesse e strumentali alla
gestione del portafoglio di crediti ceduti (ad es.  effettuazione  di
servizi di calcolo e di reportistica in merito agli incassi  su  base
aggregata dei crediti oggetto della cessione)  nonche'  all'emissione
di titoli da parte della societa' ovvero alla valutazione  e  analisi
dei crediti ceduti. La Societa', inoltre, trattera' i Dati  Personali
nell'ambito delle  attivita'  legate  al  perseguimento  dell'oggetto
sociale  e  per  finalita'  strettamente  legate  all'adempimento   a
obblighi di legge,  regolamenti  e  normativa  comunitaria  ovvero  a
disposizioni impartite da  organi  di  vigilanza  e  controllo  e  da
Autorita' a cio' legittimate dalla legge. 
  In relazione alle  finalita'  indicate,  il  trattamento  dei  Dati
Personali  avverra'  mediante  strumenti   manuali,   informatici   e
telematici con logiche strettamente correlate alle finalita' stesse e
in modo  da  garantire  la  sicurezza  e  la  riservatezza  dei  Dati
Personali. 
  Per le finalita' di cui sopra, i  Dati  Personali  potranno  essere
comunicati, a titolo  esemplificativo,  a  societa',  associazioni  o
studi professionali che prestano attivita' di assistenza o consulenza
in materia legale alle Banche Cedenti e  alla  Societa',  a  societa'
controllate e societa' collegate a  queste,  nonche'  a  societa'  di
recupero crediti. Pertanto le persone  fisiche  appartenenti  a  tali
associazioni,  societa'  e  studi  professionali  potranno  venire  a
conoscenza  dei  Dati  Personali  in  qualita'  di   incaricati   del
trattamento e nell'ambito e nei limiti delle mansioni assegnate loro.
I soggetti ai quali saranno comunicati i Dati  Personali  tratteranno
questi in qualita' di < < titolari autonomi > > ai sensi  del  Codice
della Privacy. 
  Per le medesime finalita' di cui sopra, i Dati  Personali  potranno
essere comunicati all'estero ma solo a soggetti che operano in  Paesi
appartenenti all'Unione Europea. In ogni caso, i dati  personali  non
saranno oggetto di diffusione. 
  L'elenco completo dei soggetti ai quali i  Dati  Personali  possono
essere comunicati, unitamente alla presente informativa, e'  messo  a
disposizione presso ciascuna Banca Cedente. 
  Titolare del trattamento dei Dati Personali  e'  Abruzzo  2015  SME
S.r.l., con sede legale in Via Vittorio Alfieri, 1, 31015  Conegliano
(TV), Italia. 
  Responsabile del trattamento dei Dati Personali relativi ai Crediti
Tercas e' Banca Tercas S.p.A., Corso San Giorgio  36,  64100  Teramo.
Responsabile del trattamento dei Dati Personali relativi  ai  Crediti
Caripe e' Banca Caripe S.p.A., Corso Vittorio  Emanuele  II  102/104,
65100 Pescara. 
  L'art. 7 del Codice della Privacy attribuisce a ciascun interessato
specifici diritti tra cui  il  diritto  di  chiedere  e  ottenere  la
conferma  dell'esistenza  o  meno  dei  propri  dati  personali,   di
conoscere l'origine degli stessi, le finalita'  e  le  modalita'  del
trattamento, l'aggiornamento, la rettificazione nonche',  qualora  vi
abbia interesse, l'integrazione dei  dati  personali  medesimi.  Tali
diritti possono essere esercitati rivolgendosi  al  responsabile  del
trattamento dei Dati Personali ossia a Banca Tercas  S.p.A.  o  Banca
Caripe S.p.A., a seconda dei casi. Le richieste  e  le  comunicazioni
andranno indirizzate, quanto a Banca Tercas, in Corso San Giorgio 36,
64100 Teramo, all'attenzione del Dott. Valerio Valentini, e, quanto a
Banca Caripe, in Corso Vittorio Emanuele II 102/104,  65100  Pescara,
all'attenzione del Dott. Valerio Valentini. 
  Conegliano, 28 luglio 2015 

         p. Abruzzo 2015 SME S.r.l. - L'amministratore unico 
                          Giovanna Pujatti 

 
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